Calcolo della indennità di buonuscita per il dipendente del MEF

Respinta la richiesta avanzata dal lavoratore e mirata ad ottenere una riliquidazione dell’indennità di buonuscita. I giudici precisano che l’indennità di buonuscita va catalogata come retribuzione differita con funzione previdenziale e quindi essa deve essere commisurata al periodo di effettivo servizio prestato.

Impossibile includere nella base di calcolo della indennità di buonuscita erogata dal Fondo di previdenza del personale dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze l'intero periodo di lavoro part-time del dipendente e il periodo di congedo da lui fruito per svolgere un dottorato di ricerca. A respingere la tesi dell'oramai ex dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze sono innanzitutto i giudici di merito. In particolare, in Appello viene chiarito che è impossibile ipotizzare una «riliquidazione dell'indennità di buonuscita», erogata dal Fondo di previdenza, e «includere nella relativa base di calcolo l'intero periodo di lavoro part-time e il periodo di congedo fruito per svolgere un dottorato di ricerca». Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal legale che rappresenta il lavoratore e mirato a sostenere che «ai fini della misura dell'indennità» il periodo di part-time «deve essere computato per anni interi» e rileva «il congedo straordinario, siccome parificabile al servizio effettivo». I giudici di terzo grado osservano, in premessa, che «l'indennità di buonuscita corrisposta, all'atto della cessazione dal servizio, dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle Finanze costituisce una forma di retribuzione differita, essendo la composizione del Fondo costituita in massima parte da premi di produttività e da incentivi all'attività». Da respingere, perciò, la tesi, proposta dal legale che rappresenta il lavoratore, secondo cui «l'indennità in questione non ha carattere retributivo». I magistrati fanno chiarezza e sottolineano che, «trattandosi di retribuzione differita con funzione previdenziale», essa «deve commisurarsi al periodo di effettivo servizio prestato, conformemente alla previsione secondo cui il trattamento di quiescenza e previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla normativa, ossia computando il periodo di part-time per anni interi ai fini dell'acquisizione del diritto e in relazione all'effettiva attività prestata ai fini della quantificazione del trattamento spettante». Allo stesso tempo, per quanto concerne «il periodo di congedo fruito per motivi di studio», la normativa prevede «il diritto del dipendente a mantenere la retribuzione corrisposta durante il periodo di congedo per lo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca privi di borsa di studio soltanto se il rapporto di impiego non cessa per volontà del dipendente medesimo nei due anni successivi al conseguimento del dottorato». In conclusione, «non potendo pertanto considerarsi il periodo di congedo straordinario come un periodo utile ai fini del calcolo della misura della retribuzione differita», va respinta la richiesta avanzata dall'ex dipendente del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Presidente Berrino – Rwlatore Cavallaro Rilevato in fatto che, con sentenza depositata il 28.5.2015, la Corte d'appello di Messina ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di I.P. volta alla riliquidazione dell'indennità percepita dal Fondo di Previdenza del personale dipendente dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con l'inclusione, nella relativa base di calcolo, dell'intero periodo di lavoro prestato a part-time e del periodo di congedo fruito per svolgere un dottorato di ricerca che avverso tale pronuncia I.P. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura, successivamente illustrato con memoria che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha resistito con controricorso. Considerato in diritto che, con l'unico motivo di censura, il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 1034 del 1984, della L. numero 554 del 1988, articolo 8, e della L. numero 476 del 1984, articolo 2, per avere la Corte di merito ritenuto che, ai fini della misura dell'indennità in questione, il periodo di part-time dovesse essere computato per frazioni di anno, invece che per anni interi, e il congedo straordinario non rilevasse, siccome non parificabile al servizio effettivo che, al riguardo, va premesso che questa Corte ha già avuto modo di chiarire che l'indennità di buonuscita corrisposta all'atto della cessazione dal servizio dal Fondo di previdenza del personale del Ministero delle finanze costituisce una forma di retribuzione differita, essendo la composizione del fondo costituita in massima parte da premi di produttività e da incentivi all'attività così da ult. Cass. numero 27804 del 2019 che risulta pertanto infondata l'opposta tesi propugnata in ricorso, secondo cui l'indennità in questione non avrebbe carattere retributivo che, trattandosi di retribuzione differita con funzione previdenziale, affatto correttamente i giudici territoriali hanno ritenuto che essa dovesse commisurarsi al periodo di effettivo servizio prestato, conformemente alla previsione secondo cui il trattamento di quiescenza e previdenza per il personale a tempo parziale è disciplinato nel rispetto dei criteri e dei parametri previsti dalla legislazione vigente L. numero 554 del 1988, articolo 8 , ossia computando il periodo di part-time per anni interi ai fini dell'acquisizione del diritto e in relazione all'effettiva attività prestata ai fini della sua quantificazione del trattamento spettante che non dissimilmente va affermato per ciò che concerne il periodo di congedo fruito per motivi di studio, atteso che la L. numero 476 del 1984, articolo 2, nel testo risultante dalla modifica apportata dalla L. numero 448 del 2001, articolo 52, comma 57, prevede il diritto del dipendente a mantenere la retribuzione corrisposta durante il periodo di congedo per lo svolgimento di corsi di dottorato di ricerca privi di borsa di studio soltanto se il rapporto di impiego non cessa per volontà del dipendente medesimo nei due anni successivi al conseguimento del dottorato si veda sul punto Cass. numero 10695 del 2017 , ciò che nella specie non risulta essere accaduto che, non potendo pertanto considerarsi il periodo di congedo straordinario come un periodo utile ai fini del calcolo della misura della retribuzione differita, anche sotto tale profilo la sentenza impugnata si rivela immune da censure che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, che seguono la soccombenza che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.000,00, di cui Euro 1.800,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.