Alunno escluso dalla gita scolastica: a chi spetta la giurisdizione sulla domanda di risarcimento?

In caso di rifiuto della domanda di partecipazione al viaggio d’istruzione e della conseguente domanda di risarcimento danni da parte dell’alunno, si verte nell’ambito della giurisdizione ordinaria o amministrativa?

La Corte d'Appello di Firenze, in parziale accoglimento dell'impugnazione proposta dal Ministero dell'Istruzione e dal un Liceo, dichiarava la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione al Tribunale del capoluogo toscano, in ordine alla domanda di risarcimento danni proposta dall'attore per l'esclusione dalla partecipazione ad un viaggio di istruzione organizzato dalla scuola e per aver poi ostacolato la sua permanenza nell'istituto. La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte su ricorso del Ministero e del Liceo che ripropongono la questione del difetto di giurisdizione del giudice ordinario, a favore di quella del giudice amministrativo. Secondo i ricorrenti, il rifiuto della domanda di partecipazione al viaggio d'istruzione configura una scelta didattica dell'istituzione scolastica in funzione del recupero dell'allievo in gravissimo deficit formativo. Anche laddove l'atto sia configurabile come esercizio di un potere disciplinare, si verte comunque in materia di provvedimenti discrezionali adottati nell'ambito della potestà autoritativa dell'Istituzione scolastica, rientranti dunque nella giurisdizione amministrativa. Il Collegio, anche in virtù del richiamo da parte dei ricorrenti dell'articolo 133, comma 1, lett. c , d.lgs. numero 104/2010 e del principio codificato dall'articolo 7, comma 7, d.lgs. numero 104/2010, dispone la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite.

Presidente Sestini – Relatore Scarano Svolgimento del processo Con sentenza del 24/7/2019 la Corte d'Appello di Firenze, in accoglimento del gravame interposto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca nonché dal Liceo omissis e in parziale riforma della pronunzia Trib. Firenze numero 2/11/2015, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario, con rimessione al Tribunale di Firenze, in ordine alla domanda nei confronti dei predetti proposta dal sig. B.E. di risarcimento dei danni lamentati in conseguenza dell'esclusione dalla partecipazione ad un viaggio di istruzione organizzato dalla scuola e per aver, in seguito, ostacolato la sua permanenza nell'istituto . Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca ed il Liceo omissis propongono ora ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo. Resiste con controricorso il B. . Motivi della decisione Con unico motivo i ricorrenti denunziano erroneità della pronuncia impugnata nella parte in cui la Corte territoriale ha negato la giurisdizione del giudice amministrativo con riferimento alla domanda di risarcimento proposta dal sig. B. , in riferimento all'articolo 360 c.p.c., 1 co. numero 1. Si dolgono non essersi dalla corte di merito considerato che controparte abbia inteso fondare la proposta domanda risarcitoria sulla asserita illegittimità dei provvedimenti del Consiglio di classe e del Dirigente scolastico d'Istituto di non accettazione della domanda di partecipazione al viaggio d'istruzione ad Amsterdam del 15 marzo 2007 e di successiva non ammissione alla frequentazione delle lezioni, censurati quali ipotesi di cattivo uso o esercizio del potere amministrativo afferente alla somministrazione e fruizione di un servizio pubblico quale il servizio di istruzione scolastica . Va pregiudizialmente osservato che risulta dagli odierni riproposta la questione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore del giudice amministrativo. Essi deducono che a quest'ultimo la giurisdizione spetta sia che i provvedimenti di non accettazione della domanda di partecipazione al viaggio d'istruzione si configurino come scelte didattiche dell'Istituzione scolastica in funzione di un recupero scolastico dell'allievo in gravissimo deficit formativo, sia che si configurino invece come esercizio di un potere disciplinare , vertendosi comunque in materia di provvedimenti discrezionalmente adottati nell'esercizio di una potestà autoritativa della Istituzione scolastica , in quanto l‘ adozione di misure disciplinari da parte dell'istituzione scolastica nei confronti dello studente presuppone inevitabilmente da parte dell'istituzione scolastica l'esercizio di un tasso di discrezionalità valutativa con riguardo alle scelte educative ritenute più opportune con riguardo al singolo alunno . Lamentano ulteriormente che se per quanto ritenuto dalla stessa Corte d'Appello di Firenze l'esclusione dell'attore dal viaggio di istruzione ad Amsterdam sarebbe stato il frutto non di una sanzione disciplinare, ma di una scelta discrezionale didattica del Consiglio di classe, pare evidente che la situazione giuridica sia quella di interesse legittimo azionabile avanti al Giudice amministrativo e non avanti al Giudice ordinario e che in subordine, dovrebbe essere ritenuta comunque la giurisdizione esclusiva del Giudice amministrativo ai sensi del D.Lgs. numero 104 del 2 luglio 2010, articolo 133, comma 1, lett. c , operando comunque il principio codificato al D.Lgs. numero 104 del 2 luglio 2010, articolo 7, comma 7 , l' attribuzione della cognizione della causa al Giudice amministrativo risultando infine confermata dal D.Lgs. numero 104 del 2010 articolo 30, comma 6 . Va pertanto ex articolo 374,1 co., c.p.c. disposta la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte dispone la trasmissione del ricorso al Primo Presidente per la relativa assegnazione alle Sezioni Unite.