Riprende vigore la richiesta avanzata da una donna. Per i giudici il quadro da lei tracciato è solido e sufficiente per ritenere che il comportamento del marito abbia provocato la crisi irreversibile del loro matrimonio.
Crisi. Ufficializzata la separazione personale tra i coniugi Doriana e Rino – nomi di fantasia –, i giudici respingono, sia in primo che in secondo grado, l'addebito a carico dell'uomo, contrariamente a quanto ipotizzato dalla donna. Su questo fronte Doriana ha puntato sulla presunta condotta violenta tenuta dal marito nei suoi confronti e, a suo dire, «rilevante causalmente nella crisi coniugale». I giudici d'Appello hanno ribattuto sottolineando la mancanza di prove certe in merito a comportamenti di violenza reiterata posti in essere da Rino nei confronti della moglie. Più precisamente, i giudici hanno evidenziato «la mancata indicazione di fatti specifici e concreti di atti di violenza » subiti da Doriana per mano del marito e «l'assenza di elementi documentali ovvero di deposizioni di soggetti estranei al contesto familiare confermativi della pretesa condotta violenta» di Rino. Violenza . Di parere opposto sono però i giudici di Cassazione, a fronte dei dati messi sul tavolo da Doriana a sostegno della domanda di addebito della separazione a carico del marito. Più precisamente, viene sottolineato che Doriana ha chiarito di «trascorrere molto tempo con la figlia per sfuggire alle continue persecuzioni e ai pedinamenti messi in atto dal marito, detentore di più armi » e ha raccontato che «il marito la seguiva fino al bar ove si trovava la figlia, umiliandola e maltrattandola, inscenando grida ed assumendo atteggiamenti poco urbani». Inoltre, è emerso che la donna ha chiarito le violenze fisiche e verbali a cui era sottoposta, allegando, a tale proposito, «gli atti del procedimento penale nei confronti di Rino per il reato di stalking, le querele riguardanti le quattro aggressioni da lei subite» nell'arco di cinque mesi e, infine, «le schede individuali del Pronto Soccorso relative alle lesioni diagnosticatele» in due diverse giornate come conseguenze delle aggressioni messe in atto nei suoi confronti dal marito. Per completare il quadro, infine, viene anche richiamato il carattere autoritario di Rino con conseguenti violenze perpetrate non solo nei confronti della moglie ma anche dei figli . Ebbene, querele, provvedimenti del Questore, referti ospedalieri sono, secondo i giudici di Cassazione, «suscettibili di evidenziare le violenze cui era sottoposta la donna». Centrale è però il riferimento a quelle deposizioni testimoniali da cui è emersa la descrizione di violenze fisiche, peraltro ripetute, ai danni della donna. In particolare, «la circostanza che la donna le prendeva dall'uomo ogni qualvolta ella interveniva in favore dei figli, a loro volta picchiati dal padre, delinea», sanciscono i giudici, «un quadro di relazione coniugale improntato alla violenza che integra un comportamento contrario ai doveri di rispetto personale che debbono connotare la relazione fra moglie e marito». Plausibile, quindi, addebitare a Rino la rottura dalla consorte. Soprattutto alla luce del principio secondo cui «le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore delle violenze».
Presidente Valitutti – Relatore Casadonte Rilevato in fatto che 1. P.G. impugna con ricorso notificato il 6 febbraio 2020 la sentenza della Corte d'appello di Catania pubblicata il 19 novembre 2019 con cui è stato respinto il gravame dalla stessa proposto. 2.In particolare il Tribunale di Siracusa pronunciando la separazione personale dei coniugi P.G. e D.R.S. aveva rigettato le domande di addebito rispettivamente e reciprocamente avanzate dalle parti e determinato in Euro 200 il contributo mensile di mantenimento dovuto dal D.R. alla P. , con ordine di versamento diretto ex articolo 156 c.c. , comma 6, e determinato in Euro 350 l'assegno dovuto dal padre al figlio Se. compensando le spese di lite. 3. Avverso detta pronuncia P.G. aveva proposto appello in ordine alla domanda di addebito avanzata nei confronti del D.R. e fondata sulla condotta violenta tenuta dal coniuge nei suoi confronti, asseritamente rilevante causalmente nella crisi coniugale. 4.Inoltre l'appellante chiedeva determinarsi in Euro 1300,00 il contributo mensile a carico del coniuge. 5.Costituitosi D.R.S. nel giudizio d'appello eccepiva la totale infondatezza del gravame chiedendone il rigetto. 6.La Corte d'appello di Catania respingeva la richiesta di addebito argomentando la mancanza della prova certa di comportamenti di violenza reiterata posti in essere dal D.R. nei confronti della moglie. 7. Il giudice d'appello ha evidenziato, da una parte, la mancata indicazione di fatti specifici e concreti di atti di violenza subiti dal marito e, dall'altra, l'assenza di elementi documentali ovvero di deposizioni di soggetti estranei al contesto familiare confermativi della pretesa condotta violenta. 8. La corte territoriale ha, altresì, motivato che neppure le deposizioni della figlia V. e della figlia D. potessero ritenersi idonee alla necessaria prova, per essere, le prime, generiche e, le seconde, anche del tutto non attendibili. 9. La corte distrettuale ha pure respinto la domanda di contribuzione formulata dall'appellante, la quale aveva allegato di essere priva di redditi e di disponibilità patrimoniali, non potendo ritenersi tali il possesso di tre autovetture e l'appartenenza di quote sociali di una onlus e di una società a responsabilità limitata, atteso che le autovetture erano molto vecchie e la società non produceva reddito, a fronte invece di un reddito mensile netto del D.R. accertato in Euro 3880,00. 10. La corte territoriale evidenziava come, a seguito di produzione del D.R. e di accertamenti della Guardia di Finanza, era stato accertato che la P. svolgeva attività di lavoro subordinato percependo una regolare retribuzione pari a circa Euro 13.500,00 annui, circostanza che, dunque smentiva la versione dalla stessa posta a fondamento della richiesta di mantenimento. 11. La cassazione della sentenza d'appello è chiesta da P.G. sulla base di quattro articolati motivi, cui resiste con controricorso D.R.S. . Considerato in diritto che 12. Con il primo motivo si deduce l'errata ricostruzione dei fatti che ad avviso della ricorrente è culminata nella affermazione della corte territoriale secondo la quale ella non avrebbe dedotto, a fondamento della domanda di addebito della separazione, fatti specifici e concreti di violenza fisica subiti dal marito in costanza del rapporto coniugale cui imputare la crisi del medesimo. 12.1. Lamenta la ricorrente che nel ricorso introduttivo aveva indicato a pagina 2 la circostanza di trascorrere molto tempo con la figlia D. per sfuggire alle continue persecuzioni e pedinamenti del marito, detentore di più armi aggiunge di avere indicato a pagina 3 del ricorso che il marito la seguiva e fino al bar ove si trovava la figlia D. umiliandola e maltrattandola inscenando grida ed assumendo atteggiamenti poco urbani a pagina 4 del ricorso ella aveva poi spiegato la ragione per cui non aveva inteso sporgere denuncia querela per le aggressioni subite. 12.2. Precisava, inoltre, di avere chiarito nelle note autorizzate del 21 marzo 2013 le violenze fisiche e verbali alle quali era sottoposta, corredando l'allegazione con gli atti del procedimento penale nei confronti del D.R. per il reato di stalking e segnatamente la richiesta di ammonimento, il conseguente provvedimento adottato dal questore di Siracusa, la querela riguardante l'aggressione subita il 14 gennaio 2012 ed il 18 febbraio 2012, la querela del 22 aprile 2012 e la successiva querela dell'11 maggio 2012 aggiungeva che con la seconda memoria ex articolo 183 c.p.c. , del 7 maggio 2014 aveva prodotto la scheda individuale del Pronto soccorso relativa alle lesioni diagnosticatele il 6 gennaio 2012 con prognosi di 5 giorni ancora, la scheda individuale dell'accesso al pronto soccorso di Noto del 3 marzo 2012 con ove era diagnosticata la lesione conseguente all'aggressione subita dal marito. Nella seconda memoria aveva chiesto l'ammissione delle prove testimoniali nelle persone delle figlie D. e V. . 12.3. Sulla scorta di tutto ciò la ricorrente denuncia, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 4 ed all' articolo 366 c.p.c. , numero 4, la violazione dei principi di cui agli articolo 99, 112 e 183 c.p.c. , dal momento che pur nell'ambito dell'onere probatorio dei relativi fatti costitutivi incombente sulla parte che domanda il contributo, nondimeno al giudice compete l'interpretazione della domanda alla luce di tutte le allegazioni complessivamente fornite dalla parte istante, il che ad avviso della ricorrente nel caso di specie non era avvenuto. 13. Con il secondo motivo si deduce, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3, e all' articolo 366 c.p.c. , numero 4, la violazione dell' articolo 151 c.c. , comma 2, là dove la corte territoriale non ha ritenuto nelle violenze subìte dalla P. ed accertate attraverso l'istruttoria processuale documentale e testimoniale id est le deposizioni delle figlie V. e D. ravvisabile un comportamento contrario ai doveri che derivano dal matrimonio. 14. Con il terzo motivo si deduce, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, la violazione e falsa applicazione dell' articolo 111 Cost. , commi 1 e 6, dell' articolo 132 c.p.c. , comma 2, numero 4, per nullità della sentenza per difetto di motivazione, nonché motivazione apparente e violazione e falsa applicazione dell' articolo 2727 c.c. e ss., là dove la corte di merito ha svolto affermazioni inconciliabili rispetto, da una parte, ai rapporti conflittuali ed alle violenze perpetrate dal D.R. nei confronti dei figli e della P. e, dall'altra, ha ritenuto che non può con certezza trarsi dal carattere autoritario del D.R. la circostanza che seguissero atti di violenza dello stesso nei confronti della moglie e dei figli. 15.Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 91 e 92 c.p.c. per avere la corte territoriale erroneamente condannato la P. al pagamento delle spese di entrambi i gradi di merito. 16. I primi tre motivi del ricorso strettamente connessi in quanto riguardanti la domanda di addebito, possono essere esaminati congiuntamente e sono fondati. 17. Costituisce principio consolidato che le reiterate violenze fisiche e morali, inflitte da un coniuge all'altro, costituiscono violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse. 17.1. Il loro accertamento esonera il giudice del merito dal dovere di procedere alla comparazione, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, col comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, trattandosi di atti che, in ragione della loro estrema gravità, sono comparabili solo con comportamenti omogenei Cass. 3925/2018 . 17.2. Le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole - quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale Cass. 7388/2017 . 17.3. Nel caso di specie, la corte d'appello ha trascurato l'esame di una serie di atti querele, provvedimenti del questore, referti ospedalieri suscettibili di evidenziare le violenze cui era sottoposta la P. . 17.4. Anche sull'esame delle risultanze testimoniali la motivazione appare, come evidenziato dalla ricorrente, carente e illogica oltre che contraddittoria. 17.5. La corte territoriale, infatti, dà atto che dalle deposizioni testimoniali è emersa la descrizione di violenze fisiche peraltro ripetute ai danni della P. e che, tuttavia, non sarebbero sufficientemente specifici, mentre la circostanza che la P. le prendeva dal padre ogni qualvolta la stessa interveniva in favore di figli a loro volta picchiati dal padre, delinea un quadro di relazione improntato alla violenza che per la sopra ricordata giurisprudenza integra il comportamento contrario ai doveri di rispetto personale che debbono connotare la relazione fra coniugi. 18.11 ricorso va quindi accolto con assorbimento del quarto motivo. 19. La sentenza impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, che riesaminerà il gravame alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e provvederà altresì sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i primi tre motivi, assorbito il quarto, cassa il provvedimento impugnato e rinvia alla Corte d'appello di Catania, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità. In caso di diffusione del presente provvedimento si omettano le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003 articolo 5 2.