La natura routinaria della causa non può portare alla riduzione delle spese processuali al di sotto dei limiti tabellari

Fermo restando che l’art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 consente di diminuire il compenso del difensore fino al 50%, tale possibilità deve comunque rispettare i valori medi previsti dalle tabelle allegate al d.m Inoltre, la causa per il rimborso dei biglietti aerei i cui voli siano stati cancellati a causa della pandemia da COVID-19 può essere definita di routine per la compagnia aerea, ma non per il passeggero.

A seguito della cancellazione dei voli aerei a causa della pandemia da COVID-19 , una donna chiedeva alla compagnia aerea il rimborso del prezzo pagato per due biglietti. Il Giudice di Pace di Bologna accoglieva la domanda, ma riferendosi all'erronea interpretazione dell'art. 91 c.p.c. e della normativa inerente la liquidazione delle spese processuali , dimezzava l'importo dovuto dalla compagnia aerea a titolo di compenso del difensore dell'attrice. La natura routinaria della causa aveva infatti indotto il giudice di prime cure a dimezzare il compenso professionale. La questione è stata portata all'attenzione del Tribunale di Bologna, quale giudice di seconde cure. Le parti concordano sul fatto che nel caso concreto la liquidazione del compenso sulla base del d.m. n. 55/2014 va operata tenendo in considerazione la fase di studio della controversia, introduzione e decisione, con esclusione della fase istruttoria. Il Tribunale condivide tale posizione, posto che la causa è andata in decisione subito dopo la prima udienza dinanzi al giudice di pace. Non viene però condivisa l'affermazione sulla natura routinaria della causa, laddove il primo giudice ha dedotto la riduzione della metà del compenso altrimenti liquidabile, con conseguenze sfavorevoli all'attrice risultata vittoriosa nel merito. Secondo il Tribunale infatti la controversia poteva dirsi routinaria per la compagnia aerea, ma non certo per la donna. Aggiunge inoltre la sentenza in oggetto che ove invece il primo giudice avesse inteso riferirsi alla posizione del difensore dell'attrice peraltro, tale aspetto non è stato esplicitato , allora si sarebbe dato rilievo ad un elemento di per sé solo inconferente e tale da mettere a rischio l'effettività della tutela giurisdizionale accordata ai passeggeri in caso di cancellazione del volo regolamento CE n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 in quanto la riduzione, nella misura applicata dal primo giudice, della somma posta a carico del soccombente a titolo di compenso dell'attività difensiva potrebbe scoraggiare i passeggeri interessati e indurli a non agire in giudizio nel timore di non poter sostenere, anche in caso di accoglimento della domanda, il costo della prestazione resa dal loro difensore . Inoltre, pur essendo vero che l' art. 4, comma 1, d.m. n. 55/2014 consente di diminuire il compenso fino al 50% , la norma consente tale possibilità nei limiti dei valori medi previsti dalle tabelle che, per le cause dinanzi al Giudice di Pace di valore fino a 1100 euro, ammontano a 65 euro per ciascuna delle prime tre fasi e 135 per la fase decisoria. Nel caso di specie, liquidando un compenso totale di 75 euro, il Giudice di Pace è andato sotto ai minimi tariffari. In conclusione, la pronuncia impugnata non può essere confermata. Il Tribunale accoglie l'appello e in parziale riforma della pronuncia di prime cure liquida le spese processuali in euro 177, di cui euro 43 per esborsi ed euro 134 a titolo di compenso professionale . Tale somma viene posta a carico della compagnia aerea, previa detrazione della somma già versata a titolo di spese processuali.

Giudice Costanzo Fatto e diritto 1.Viene in decisione, sulle conclusioni in epigrafe trascritte e all'esito di udienza in videoconferenza nella quale sono stati acquisiti chiarimenti dai difensori, il giudizio di appello promosso da Z. G. avverso la sentenza Giudice di Pace di Bologna, 16 dicembre 2020, n. 2741 che ha condannato la compagnia aerea R. a pagare la somma di euro 153,33, a titolo di rimborso del costo dei biglietti di due voli omissis cancellati a causa della pandemia da Covid-19, nonché le spese processuali liquidate in euro 118,00, di cui euro 43,00 per esborsi ed euro 75,00 per compensi oltre accessori di legge se dovuti e nelle aliquote vigenti a favore del legale antistatario . 2.L'appello è stato proposto con citazione notificata il 4 gennaio 2021 ed investe unicamente il capo di dispositivo relativo alle spese. In effetti l'odierna appellante, attrice in primo grado, è risultata vittoriosa nel merito la domanda di condanna proposta in primo grado è stata integralmente accolta. Sotto la formula erronea interpretazione dell'art. 91 c.p.c. e della normativa inerente la liquidazione delle spese processuali , l'appellante censura, in sostanza, la decisione del primo giudice che ha ritenuto di dimezzare l'importo dovuto dalla convenuta, soccombente, a titolo di compenso del difensore dell'attrice. Secondo l'appellante, la soccombenza si accompagna, di norma, alla condanna al pagamento delle spese di lite, operando una liquidazione non umiliante, evidenziando eventualmente il motivo per cui il Giudice ha deciso di discostarsi dal liquidare una somma diversa rispetto ai valori medi della tariffa , ma nel caso si specie la motivazione addotta dal giudice la natura routinaria della causa è inconferente . 3.Costituitasi il 2 aprile 2021 l'appellata R. ha chiesto invece il rigetto dell'appello, affermando di aver già provveduto a versare a favore del legale antistatario la somma dovuta a titolo di onorari, anche per spese generale, oltre che per accessori di legge in subordine, ha chiesto di contenere la condanna alle spese a titolo di compenso entro la somma di euro 134,00, pari ad euro 66,00 per la fase di studio e quella introduttiva ed euro 68,00 per la fase decisionale. 4.In realtà, come meglio emerso dopo un primo passaggio in decisione e all'esito dell'udienza in videoconferenza, il pagamento di quanto previsto dalla sentenza di primo grado, sia a titolo di rimborso del costo dei due biglietti, sia a titolo di spese processuali così come liquidate compreso il rimborso forfettario 15% , è avvenuto in un momento successivo a quello della costituzione in appello secondo l'appellata, in aprile 2021 secondo l'appellante, invece, l'accredito è stato ricevuto nel luglio 2021 . Ad ogni modo, nonostante l'omesso espresso richiamo, da parte del primo giudice, al rimborso forfettario, l'appellata ha versato la somma corrispondente a tale voce sulla base di quanto liquidato in sentenza per compenso. 5.Si richiamano atti, documenti e verbali di causa, in primo e secondo grado, noti alle parti. 6.Non vi è discussione sul merito della causa di primo grado, promossa da Z. G. con citazione notificata il 21 agosto 2020. Va però ricordato che R., costituitasi davanti al Giudice di Pace alla prima udienza 26 ottobre 2020 con una comparsa di risposta di quattro pagine, aveva chiesto il rigetto della domanda, sostenendo fra l'altro che in luogo del rimborso del costo dei biglietti per i due voli cancellati era stato emesso un voucher circostanza contestata dall'attrice, come da verbale d'udienza nessun voucher è stato richiesto e/o accettato dalla sig.ra Z. G. , che la richiesta di rimborso era infondata e ove accolta avrebbe dato luogo ad una duplicazione risarcitoria Vorrò, pertanto, l'odierno Giudicante adito prendere atto che l'attrice è già in possesso di un voucher pari alla somma di Euro 153,33 sic! . Nel caso de quo, condannare la Compagnia al rimborso del biglietto aereo già riconosciuto a favore dell'attore sotto forma di voucher rappresenterebbe una duplicazione risarcitoria , che l'attrice aveva abusato dello strumento processuale e che dunque non solo la compagnia aerea non avrebbe dovuto essere condannata alla rifusione delle spese processuali, ma che tale condanna avrebbe dovuto essere pronunciata a carico della controparte in ragione della natura abusiva della causa . In subordine, aveva chiesto la compensazione delle spese processuali o, in ulteriore subordine, che la condanna della convenuta alla rifusione delle spese processuali fosse contenuta nei limiti della somma pari al prezzo del biglietto aereo di cui controparte ha chiesto il rimborso, in applicazione dell' art. 91 ultimo comma c.p.c. . Alla prima udienza 26 ottobre 2020 il difensore dell'attrice aveva depositato foglio di deduzioni con quattro documenti, tra cui uno relativo all'avvenuta ricezione, ad opera della compagnia aerea, della richiesta di rimborso fatta l'8 maggio 2020 da Z. G. con indicazione dei tempi per l'accredito Grazie per la sua richiesta di rimborso. Di seguito i dettagli della sua richiesta. Numero di prenotazione del volo Tipo di rimborso Tutti i clienti e tutti i voli prenotati in questa prenotazione Data e Orario Una volta approvata la richiesta di rimborso questo sarà fatto da parte entro 20 giorni lavorativi utilizzando la forma originale di pagamento e dovrebbe essere accreditato nel tuo account entro i prossimi 5-7 giorni lavorativi. Una email di conferma verrà inviata all'indirizzo indicato nella prenotazione. . Dopo la discussione, il giudice aveva trattenuto la causa in decisione. Con la sentenza pubblicata il 16 dicembre 2020 il Giudice di Pace ha accolto la domanda di condanna al rimborso della somma di euro 155,33 poiché la normativa europea sulla tutela dei passeggeri lascia a questi la facoltà di scegliere tra il rimborso in denaro o altre forme nel caso in esame è documentato che nell'immediatezza della cancellazione del volo la passeggera avanzava richiesta di rimborso del costo del biglietto in data 07/05/20 veniva comunicata la cancellazione ed in data 08/05/20 veniva chiesto il rimborso mentre contrariamente a quanto sostenuto dalla convenuta non è documentato che in data 14/05/20 sia stato inviato un voucher a parte attrice. Da quanto detto deriva che viene riconosciuto a parte attrice il rimborso pari ad euro 153,33. . 7.Quanto al regolamento delle spese processuali, e si giunge così all'oggetto immediato del presente giudizio di appello, nella sentenza pubblicata il 16 dicembre 2020 il Giudice di Pace ha affermato che Le spese seguono lo soccombenza e vengono liquidate secondo i parametri di cui al DM 55/14 relativamente alle fasi svolte e dimezzate in ragione della natura routinario della causa . Se ne deduce che, ove non avesse ravvisato la natura routinario della causa , il primo giudice avrebbe liquidato a titolo di compenso la somma di euro 150,00. 8.Occorre dunque soffermarsi sulla statuizione relativa alla regolamentazione delle spese processuali alla luce del passaggio motivazionale sopra riportato, avuto altresì riguardo al motivo di appello. 8.1.A quanto emerso chiaramente all'esito dell'udienza in videoconferenza, appellante e appellata concordano sul fatto che nel caso concreto la liquidazione del compenso sulla base del d.m. 10 marzo 2014 n. 55 va operata tenendo in considerazione tre fasi studio della controversia, introduzione e decisione con esclusione di quella istruttoria. Sì tratta di posizione condivisibile, poiché la causa è andata in decisione dopo la prima udienza davanti al Giudice di Pace. 8.2.L'affermazione del primo giudice in ordine alla natura routinaria della causa non è condivisibile laddove se ne fa discendere, quale conseguenza sfavorevole all'attrice risultata vittoriosa, una regolamentazione delle spese processuali che vede ridotto alla metà il compenso altrimenti liquidabile e la determinazione, in concreto, di un importo inferiore ai minimi tariffari. Da un lato, la controversia devoluta alla cognizione del Giudice di Pace poteva dirsi di routine per la compagnia aerea, ma non certo per Z. G Ove invece il primo giudice avesse inteso riferirsi alla posizione del difensore dell'attrice peraltro, tale aspetto non è stato esplicitato , allora si sarebbe dato rilievo ad un elemento di per sé solo inconferente e tale da mettere a rischio l'effettività della tutela giurisdizionale accordata ai passeggeri in caso di cancellazione del volo regolamento CE N. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 febbraio 2004 in quanto la riduzione, nella misura applicata dal primo giudice, della somma posta a carico del soccombente a titolo di compenso dell'attività difensiva potrebbe scoraggiare i passeggeri interessati e indurli a non agire in giudizio nel timore di non poter sostenere, anche in caso di accoglimento della domanda, il costo della prestazione resa dal loro difensore. Dall'altro, è vero che l' art. 4, comma 1, d.m. 10 marzo 2014 n. 55 consente di diminuire il compenso sino al 50 per cento, ma ciò fa in relazione ai valori medi di cui alle tabelle allegate che, per le cause davanti al Giudice di Pace di valore sino ad euro 1.100,00, ammontano ad euro 65,00 per ciascuna delle prime tre fasi 1. Fase di studio della controversia 2. Fase introduttiva del giudizio 3. Fase istruttoria e/o di trattazione e ad euro 135,00 per la quarta 4. Fase decisionale . Al contrario, liquidando presumibilmente per la prima, la seconda e la quarta fase un compenso totale di euro 75,00, il primo giudice è andato al di sotto dei minimi tariffari 65 + 65 +135 2 = euro 132,50 . In conclusione, la decisione del Giudice di Pace non può essere confermata. 8.3.Avuto riguardo allo svolgimento del processo in primo grado v. sopra par. 6 nonché al valore della causa e alla somma riconosciuta dal primo giudice all'attrice , le spese processuali del giudizio di primo grado possono essere liquidate, quanto al compenso, in euro 134 euro 33 per fase studio, euro 33 per fase introduttiva, euro 68 per fase decisionale , oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge. In sede di attuazione, dovrà tenersi conto del pagamento già eseguito in pendenza del giudizio d'appello v. supra par. 4 . 9.Le spese del grado di appello seguono la soccombenza e si liquida come da dispositivo, avuto riguardo al modesto valore della causa. P.Q.M. Il Tribunale di Bologna in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel contraddittorio delle parti, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione respinta - in accoglimento dell'appello proposto da Z. G., ed in parziale riforma della sentenza Giudice di Pace di Bologna, 16 dicembre 2020, n. 2741, liquida le spese processuali relative al giudizio di primo grado in euro 177,00, di cui euro 43,00 per esborsi ed euro 134,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge, disponendone la distrazione in favore del difensore antistatario - condanna R. al pagamento, in favore del difensore antistatario, delle spese processuali come sopra liquidate, detratta la somma già corrisposta da R. al medesimo titolo, e sulla base della liquidazione operata dal Giudice di Pace, in pendenza del giudizio dì appello - condanna R. a pagare a Z. G. le spese processuali del grado di appello, liquidate in euro 64,50 per esborsi ed euro 220,00 per compenso, oltre rimborso forfettario 15%, CPA e IVA come per legge.