Investe e uccide un ciclista: l’andatura non rettilinea della bici non riduce la colpa dell’automobilista

Inequivocabili i dettagli emersi dalla ricostruzione dell’incidente. Ciò ha consentito di appurare che si è trattato di un tamponamento privo di angolazione. Ma, precisano i giudici, un’eventuale andatura non rettilinea della bici avrebbe dovuto spingere l’automobilista a mantenere le distanze dal velocipede e a ridurre la velocità.

Pienamente colpevole l’automobilista che tampona un ciclista e ne provoca la morte. Irrilevante il dettaglio relativo a una presunta andatura non rettilinea della bici. Cass. pen., sez. IV, ud. 18 ottobre 2022 dep. 24 ottobre 2022 , n. 40072 . Tamponamento. Ricostruito nei dettagli il drammatico episodio verificatosi lungo una strada statale in Sicilia, l’automobilista sotto processo viene condannato per omicidio colposo stradale, avendo egli, mentre era alla guida di una vettura, investito e ucciso un ciclista che, in sella a una mountain bike, lo precedeva nello stesso senso di marcia. Per i giudici di merito gli elementi probatori a disposizione sono inequivocabili la responsabilità dell’incidente ricade esclusivamente sull’automobilista, il quale, versando, tra l’altro, in stato di ebbrezza , tamponò il velocipede a causa dell’errore compiuto nel non mantenere una velocità adeguata allo stato dei luoghi e nel non osservare la corretta distanza dal mezzo che lo precedeva. Escluso, poi, precisano i giudici, che il ciclista stesse eseguendo un’improvvisa manovra di svolta a sinistra e che avesse violato l’obbligo di indossare il casco non obbligatorio e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti non ancora obbligatori all’ora dell’incidente . In sostanza, in Appello viene chiarito che l’esclusiva responsabilità dell’incidente mortale va addebitata all’automobilista. Andatura . Nel contesto della Cassazione, però, il legale che rappresenta l’automobilista ribadisce che l’incidente si è verificato mentre il ciclista stava eseguendo una manovra di improvvisa svolta a sinistra e che perciò il conducente della vettura non era riuscito ad arrestare il proprio mezzo e ad evitare l’impatto con il velocipede . A fronte della versione fornita dalla difesa, però, i giudici di terzo grado ribattono che la puntuale ricostruzione operata attraverso il materiale probatorio e i chiarimenti forniti dal perito, anche sulla base delle modalità dell’urto ricostruite attraverso i danni riportati dai mezzi ha consentito di ravvisare un’ipotesi di tamponamento privo di angolazione . Ciò fa emergere in maniera chiara la responsabilità dell’automobilista. Tuttavia, quand’anche si fosse ritenuto che l’andatura del velocipede non era rettilinea, tale eventualità , precisano i giudici, non si porrebbe in alcun modo come fattore eccezionale e imprevedibile poiché l’andatura dei velocipedi è necessariamente caratterizzata da un moto oscillatorio . Di conseguenza, a maggior motivo, era obbligo dell’automobilista mantenere le distanze dalla bici e procedere a una velocità adeguata , concludono i magistrati.

Presidente Ciampi Relatore Pavich Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Palermo, in data 1 febbraio 2021, ha parzialmente riformato nel solo trattamento sanzionatorio, confermandola nel resto, la sentenza con la quale il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Agrigento, in data 28 ottobre 2019, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia e alle connesse statuizioni civili B.G. per il reato di omicidio colposo stradale aggravato art. 589-bis c.p. , comma 4 , contestato come commesso in Omissis , in danno di C.M L'incidente in cui quest'ultimo perse la vita si verificò sulla strada statale n. Omissis , nella direzione di marcia da Omissis , poco dopo le ore 20.00 il B. era alla guida di una autovettura Peugeot 206, mentre il C. conduceva un velocipede tipo mountain bike, precedendo il B. nello stesso senso di marcia. Nel giudizio di merito, attraverso gli elementi probatori disponibili - e pur a fronte delle doglianze rassegnate dalla difesa del B. in sede di appello - si è ritenuto che la responsabilità dell'accaduto ricadesse esclusivamente sull'imputato, che versando, tra l'altro, in stato di ebbrezza tamponò il velocipede del C., per non avere mantenuto una velocità adeguata allo stato dei luoghi e non avere osservato la corretta distanza dal mezzo che lo precedeva. E' stato escluso, in particolare, che il C. stesse eseguendo un'improvvisa manovra di svolta a sinistra, come invece asseriva la difesa del B., e che avesse violato l'obbligo di indossare il casco non obbligatorio e il giubbotto o le bretelle retroriflettenti non ancora obbligatori a quell'ora . Di tal che anche in appello è stata confermata l'esclusiva responsabilità dell'accaduto in capo all'imputato, cui sono state unicamente concesse le circostanze attenuanti generiche, ritenute equivalenti. 2. Avverso la prefata sentenza ricorre il B., con atto articolato in un unico motivo di doglianza, nel quale il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'affermata responsabilità del medesimo secondo l'esponente, non si è considerato nella sentenza impugnata che l'incidente si sarebbe verificato mentre il C. stava eseguendo una manovra di improvvisa svolta a sinistra, di tal che il B. non era riuscito ad arrestare il proprio mezzo e ad evitare l'impatto con il velocipede condotto dalla vittima. Inoltre la Corte di merito non ha considerato, secondo il deducente, che lo stesso perito ing. Minacapilli non aveva escluso, su specifica domanda della difesa, che vi potesse ò essere stata siffatta repentina manovra e che quindi vi fosse un ragionevole dubbio sull'esatta dinamica dell'incidente e sulla responsabilità del prevenuto. In definitiva, conclude il deducente, vi è stato un travisamento del fatto da parte della Corte palermitana, con la conseguenza che la sentenza impugnata merita di essere annullata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Le costituite parti civili C.V., T.G.A., C.A. e S.A.F. questi ultimi in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore S.G. , hanno depositato memoria e conclusioni scritte, nonché nota spese, chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile o infondato. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile, perché manifestamente infondato e proposto per motivi non consentiti in questa sede, oltreché reiterativo di doglianze già proposte in appello e disattese dalla Corte di merito con motivazione affatto congrua. In sostanza, il deducente si duole della mancata considerazione delle ragioni della difesa in ordine alla ricostruzione dei fatti, che sarebbe stata travisata rispetto a quella prospettata dal B. fin dagli istanti successivi all'incidente, ossia che il C. avrebbe eseguito una repentina manovra di svolta a sinistra, non dando al B. il tempo di evitarlo e così cagionando egli stesso l'impatto che lo traeva a morte. In realtà, la questione è stata ampiamente sviscerata sia nella sentenza di primo grado, sia in quella di appello, sulla scorta della puntuale ricostruzione operata attraverso il materiale probatorio e i chiarimenti forniti dal perito, che ha condotto i giudici di merito - essenzialmente sulla base delle modalità dell'urto ricostruite attraverso i danni riportati dai mezzi - a ravvisare nell'occorso un'ipotesi di tamponamento privo di angolazione. Peraltro, quand'anche si fosse ritenuto che l'andatura del velocipede non era rettilinea, tale eventualità come correttamente osservato dalla Corte di merito non si porrebbe in alcun modo come fattore eccezionale e imprevedibile, interruttivo del nesso eziologico, stante il fatto che l'andatura dei velocipedi è necessariamente caratterizzata da un moto oscillatorio per un esempio recente di tale assunto in tema di sorpasso di velocipede vds. Sez. 4, Sentenza n. 18738 del 11/11/2021, dep. 2022, Menga, Rv. 283211 . Ne deriva che a maggior motivo era obbligo del B. mantenere, nell'occorso, le distanze e procedere a una velocità adeguata, con conseguente rilevanza eziologica della violazione degli artt. 140,141 e 149 C.d.S. , sul verificarsi dell'incidente. Così stando le cose, il ricorso del B. non si confronta con le puntuali argomentazioni della sentenza impugnata circa la dinamica del sinistro e le relative cause, proponendo lagnanze già adeguatamente e motivatamente respinte in appello Sez. 2, Sentenza n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710 e risulta proposto per motivi non consentiti in questa sede di legittimità, costituiti nell'essenziale nella rivalutazione del materiale probatorio, a fronte di un percorso argomentativo - come quello della sentenza impugnata - che si appalesa adeguato e rispondente a canoni di logica e coerenza Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794 si vedano anche in terminis Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260, e Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003 -, Petrella, Rv. 226074 più di recente Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 Sez. 1, n. 42369 del 16/11/2006, De Vita, Rv. 235507 . E' appena il caso di soggiungere che, anche a seguito della modifica apportata all' art. 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , dalla L. n. 46 del 2006, resta non deducibile nel giudizio di legittimità il travisamento del fatto, stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217 . Dunque è inconferente e privo di pertinenza in questo giudizio di legittimità il riferimento del ricorrente a un preteso travisamento del fatto da parte della Corte distrettuale. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Lo stesso ricorrente va altresì condannato alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalle parti civili C.V., T.G.A., C.A. e S.A.F. questi ultimi in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore S.G. , spese liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro ò tremila in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese sostenute per questo giudizio di legittimità dalle parti civili C.V., T.G.A., C.A. e S.A.F. questi ultimi in proprio e nella qualità di esercenti la potestà genitoriale sul minore S.G. , che liquida in complessivi Euro 5.400,00, oltre accessori come per legge.