Maltrattamenti in famiglia: sussiste l’aggravante comune anche se i minori hanno assistito solo due volte

La Suprema Corte si è pronunciata, nuovamente, sull’aggravante comune di cui all’articolo 61, numero 11-quinquies, c.p. introdotto dal d.l numero 93/2013, convertito con modificazioni dalla l. numero 119/2013 – articolo 1, comma 1-bis .

Sul tema, ha già avuto modo di affermare che «ai fini della sua configurabilità, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato» Cass. numero 8323/2021, numero 2003/2018 . Pertanto, per la sussistenza della suddetta aggravante, è sufficiente che anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore. Sempre secondo il Collegio, tali considerazioni dovrebbero essere estese all'aggravante prevista dall'articolo 572, comma 2, c.p., in quanto strutturalmente sovrapponibile nell'ipotesi prevista dall'articolo 61, numero 11-quinqueis Cass. numero 19832/2022 . Ne consegue che, anche ai fini della sua configurabilità «non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, a tal fine, sufficiente che il minore degli anni 18 percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato, e ciò anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza» Cass. numero 12328/2017 .

Presidente Fidelbo – Relatore Tripiccione Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano ha confermato la condanna di E.K. , pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, alla pena di anni due e mesi otto di reclusione per il reato di maltrattamenti commesso in danno della moglie, T.D. , aggravato dalla presenza dei due figli minori. 2. Propone ricorso per cassazione il difensore d'ufficio di E.K. , avv. A.C., articolando tre motivi di ricorso, di seguito riassunti nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 1. Violazione dell'articolo 572 c.p. e mancanza o mera apparenza della motivazione nella parte in cui non ha considerato le censure difensive in merito alla situazione di conflittualità familiare, all'assenza di totale sudditanza della persona offesa ed al sua comportamento, atteso che, dopo alcuni degli eventi denunciati, aveva ripreso la convivenza con il marito. Si deduce, infatti, che tali elementi sono sintomatici della sporadicità ed episodicità dei litigi ed incompatibili con la struttura abituale del reato. 2. Violazione dell'articolo 572, comma 2, c.p. e mera apparenza della motivazione in ordine alla configurabilità dell'aggravante atteso che i figli minori hanno assistito a due soli episodi e difetta, dunque, l'abitualità delle condotte poste in essere in loro presenza. 3. violazione dell'articolo 133 cod. pen ed omessa motivazione sulla dedotta eccessività del trattamento sanzionatorio. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile per le ragioni di seguito esposte. 2. Il primo motivo è inammissibile in quanto di carattere meramente confutativo, versato in fatto e generico. La sentenza impugnata, richiamando la sentenza di primo grado alla quale si lega in un continuum argomentativo, con motivazione immune da vizi, saldamente ancorata alle risultanze probatorie, in particolare alla deposizione della persona offesa la cui credibilità ed attendibilità non è stata censurata dal ricorrente, ha ricostruito l'abitualità della condotta prevaricatrice del ricorrente che, attraverso minacce, insulti e danneggiamenti di suppellettili, ha sottoposto la moglie a continui patimenti fisici e morali, reputando, peraltro, irrilevante l'alternanza di tali condotte con periodi di normalità . Così facendo, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione dell'articolo 572 c.p., conformandosi alla giurisprudenza di questa Corte, qui condivisa, che, nell'ermeneusi della norma, pone l'accento sull'abitualità delle condotte vessatorie, anche in un limitato contesto temporale, reputando, di contro, irrilevante che durante lo stesso siano riscontrabili nella condotta dell'agente periodi di normalità e di accordo con il soggetto passivo Sez. 3, numero 6724 del 22/11/2017, dep. 2018, Rv. 272452 Sez. 6, numero 8510 del 26/06/1996, Lombardo, Rv. 205901 . Priva di pregio è, inoltre, l'ulteriore argomentazione difensiva in merito alla omessa valutazione della situazione di conflittualità tra i coniugi, peraltro genericamente dedotta dal ricorrente. Va, infatti, ribadito che la situazione di conflittualità può rilevare a fini della configurabilità del reato di maltrattamenti solo nel caso in cui si traduca in offese e umiliazioni reciproche che presentino un equivalente grado di gravità e di intensità Sez. 6, numero 4935 del 23/01/2019, Rv. 274617 . 3. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il ricorrente confonde, infatti, la struttura del reato con la struttura dell'aggravante per la cui configurabilità è sufficiente il compimento anche di un solo atto alla presenza del minore. Va, innanzitutto, premesso che la circostanza aggravante di cui all'articolo 572 C.P., comma 2, inizialmente prevista con riferimento alla condotta commessa in danno di persona minore degli anni quattordici, è stata abrogata dal D.L. numero 93 del 14 agosto 2013, convertito con modificazioni dalla L. numero 119 del 15 ottobre 2013, articolo 1, comma 1-bis che, contestualmente, ha introdotto la circostanza aggravante comune di cui all'articolo 61 c.p. numero 11-quinquies con riferimento alla condotta commessa in presenza o in danno di un minore degli anni diciotto ovvero di persona in stato di gravidanza in relazione ai delitti non colposi contro la vita e l'incolumità individuale, contro la libertà personale ed al delitto di cui all'articolo 572 c.p La L. numero 69 del 19 luglio 2019, in vigore dal 9 agosto 2019 ha nuovamente introdotto al comma 2 dell'articolo 572 c.p. la previsione di una circostanza aggravante, non più comune, ma ad effetto speciale, ampliando le ipotesi previste dal testo originario della norma, abrogato nel 2013. La norma, infatti, prevede l'aumento della pena fino alla metà se il fatto è commesso in presenza o in danno di persona minore, di persona in stato di gravidanza o di persona con disabilità. Con la medesima legge è stato, inoltre, espunto dall'articolo 61, numero 11-quinquies, c.p. il riferimento all'articolo 572 c.p., cosicché dall'entrata in vigore della L. numero 69 del 2019, allorché la condotta di maltrattamenti sia stata commessa in presenza o in danno di un minore, l'unica circostanza applicabile è quella prevista dall'articolo 572 comma 2. 3.2 Questa Corte, pronunciandosi in relazione all'aggravante comune di cui all'articolo 61, numero 11-quinquies, c.p., ha già affermato che ai fini della sua configurabilità, non è necessario che gli atti di violenza posti in essere alla presenza del minore rivestano il carattere dell'abitualità, essendo sufficiente che egli assista ad uno dei fatti che si inseriscono nella condotta costituente reato Sez. 6, numero 8323 del 09/02/2021, Rv. 281051 Sez. 6, numero 2003 del 25/10/2018, dep. 2019, Rv. 274924 . Si è, infatti, condivisibilmente distinto tra la struttura abituale della fattispecie incriminatrice e la struttura della circostanza aggravante per la cui sussistenza è, dunque, sufficiente che anche una sola condotta sia stata commessa in presenza del minore. Ritiene il Collegio che le medesime considerazioni debbano essere estese all'aggravante di cui al comma 2 dell'articolo 572 c.p. in quanto strutturalmente sovrapponibile all'ipotesi prima prevista dall'articolo 61 numero 11-quinquies Sez. 6, numero 19832 del 6/4/2022 . Ne consegue, pertanto, che anche ai fini della sua configurabilità non è necessario che il minore assista abitualmente alla commissione delle condotte vessatorie, essendo, a tal fine, sufficiente che il minore degli anni diciotto percepisca anche una sola delle condotte rilevanti ai fini della commissione del reato, e ciò anche quando la sua presenza non sia visibile all'autore di questo, sempre che l'agente, tuttavia, ne abbia la consapevolezza ovvero avrebbe dovuto averla usando l'ordinaria diligenza Sez. 1, numero 12328 del 02/03/2017, Gioia, Rv. 269556 . 4. Anche il terzo motivo di ricorso non supera il vaglio di ammissibilità in quanto generico. La Corte, con motivazione adeguata ed immune da vizi, ha motivato in merito alla congruità del trattamento sanzionatorio ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza, considerando le plurime condotte ascritte al ricorrente e l'assenza di consapevolezza del disvalore dei propri comportamenti e sottolineando, altresì, l'aspecificità del motivo di appello in cui non è stato prospettato alcun elemento che avrebbe potuto giustificare un trattamento più benevolo. Così facendo, ha fatto buon governo della giurisprudenza di questa Corte, qui ribadita, secondo cui è da ritenere adempiuto l'obbligo della motivazione in ordine alla misura della pena allorché sia indicato l'elemento, tra quelli di cui all'articolo 133 c.p., ritenuto prevalente e di dominante rilievo Sez. U., numero 5519 del 21/4/1979, Pelosi, Rv. 142252 . 5. All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma di Euro tremila da versare in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità Corte Cost. numero 186 del 2000 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.