I chiarimenti del CNF sul c.d. “Decreto Costa”

Il CNF ha ritenuto opportuno fornire utili chiarimenti con riferimento al d.m. 20 dicembre 2021 c.d. Decreto Costa” recante Definizione dei criteri e delle modalità di erogazione dei rimborsi di cui all'articolo 1, c.1015 della l. 178/2020 e delle ulteriori disposizioni necessarie ai fini del contenimento della spesa nei limiti di cui all'art. 1 c.1020”.

Il suddetto decreto prevede sia la possibilità per gli imputati che siano stati assolti con sentenza passata in giudicato con la formula per non aver commesso il fatto, perché il fatto non sussiste, perché il fatto non costituisce reato, di richiedere il rimborso delle spese legali sostenute fino a concorrenza dell’importo massimo di 10.500 euro sia che il rimborso possa avvenire solo dietro presentazione di fattura del difensore con espressa indicazione della causale e dell’avvenuto pagamento, corredata dal parere di congruità del competente COA. Riferendosi alla delimitazione del potere dei Consigli dell’Ordine in merito alla particolarità del parere di congruità che avviene a pagamento avvenuto e su fattura che deve risultare già evasa , il Consiglio Nazionale Forense ha ritenuto opportuno fornire le seguenti indicazioni non è compito del COA accertare i requisiti di ammissibilità della domanda di competenza del solo Ministero il Consiglio dell’Ordine deve solo rilasciare il parere di congruità relativo ad importi che sono già stati corrisposti agli avvocati e può ritenere congruo anche un importo superiore alla soglia rimborsabile” di € 10.500, fermo restando che il rimborso non potrà superare la soglia indicata il parere non può sovrapporsi ad eventuali accordi sul compenso per il rilascio del parere il Consiglio può richiedere un contributo economico in base ai propri regolamenti interni il parere deve essere chiesto dal difensore che dovrà documentare l’attività svolta allegando alla richiesta una relazione illustrativa analogamente a quanto viene richiesto nell’ opinamento” che precede il pagamento del compenso .

Comunicazione del CNF ai COA - Decreto interministeriale 20 dicembre 2021