Accusato di diffamazione su Facebook, si difende deducendo il furto del profilo social. Mancano però le prove

Confermata anche in Cassazione la condanna di un uomo, accusato di aver pubblicato su due profili Facebook testi diffamatori nei confronti della persona offesa, descritta addirittura come “schizofrenica certificata”. Il ricorrente avrebbe infatti dovuto fornire le prove del furto di identità asseritamente subito.

La Corte d'Appello di Caltanissetta confermava la condanna di prime cure di un imputato per il reato di diffamazione per la pubblicazione sul suo profilo Facebook e su una pagina del medesimo social di un testo con cui la persona offesa veniva ritenuta colpevole del danneggiamento di una moto e descritta come “schizofrenica certificata”. L'imputato ha impugnato la pronuncia dolendosi dell'omessa considerazione della tesi difensiva relativa al furto d'identità subito dall'imputato, circostanza che avrebbe portato ad escludere la sua responsabilità penale. La Corte ritiene aspecifico il motivo in quanto reiterativo di doglianze già confutate in sede di merito. Il ricorrente insiste infatti affermando un furto di identità di cui però non ha allegato alcun elemento di conforto. Inoltre, il contenuto delle pubblicazioni diffamatorie contiene una serie di dettagli conosciuti dall'imputato che «finiscono per svolgere un'insuperabile portata individualizzante». Il ricorso lamenta anche la violazione di legge processuale in relazione alla celebrazione del secondo grado in via cartolare in violazione dell'articolo 23 d.l. numero 137/2020, conv. in l. numero 176/2020 che consente il procedimento cartolare per i soli giudizi in cui non sia costituita la parte civile. La doglianza risulta infondata. Ripercorrendo l'iter della disciplina emergenziale, la Cassazione ricorda che l'assetto normativo introdotto dal legislatore ha previsto in via ordinaria la trattazione cartolare del giudizio di appello, riservando la tradizionale forma orale di celebrazione solo per i casi di esplicita e tempestiva richiesta della parte. In conclusione, l'unica censura fondata attiene al trattamento sanzionatorio per la mancata applicazione della riduzione di pena conseguente alla scelta del rito abbreviato. Accogliendo in tali termini il ricorso, la Cassazione ridetermina la pena applicata al ricorrente e annulla senza rinvio la sentenza impugnata.