La controversia avente ad oggetto la verifica del venir meno dei presupposti per l’assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e l’impugnativa del provvedimento di decadenza appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, collocandosi nella seconda fase, privatistica, di estinzione del diritto a seguito di esito negativo della permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione.
In una recente pronuncia, le Sezioni Unite hanno ribadito un importante principio in tema di riparto di giurisdizione nelle controversie riguardanti la decadenza dall'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica ERP . Nella fattispecie de quo, una donna assegnataria di uno dei suddetti alloggi veniva dichiarata decaduta dall'assegnazione per mancanza dei requisiti, in quanto dai controlli era emerso che la stessa risultava proprietaria di un immobile. Nel giudizio volto a far accertare la natura meramente fittizia dell'intestataria, il Tribunale di primo grado dichiarava, però, il difetto di giurisdizione in favore del giudice amministrativo. La causa veniva pertanto riassunta dall'assegnataria davanti al TAR Toscana, al quale veniva richiesto l'annullamento del provvedimento di decadenza. Quest'ultimo sollevava d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione forte del già affermato principio secondo il quale spetterebbe al giudice ordinario conoscere le controversie in materia di decadenza dall'assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica, in quanto oggetto della controversia non sarebbe una nuova valutazione dell'interesse pubblico a mantenere l'alloggio, bensì la mera verifica su un piano paritetico del venir meno dei requisiti previsti dalla legge. Conformemente a quanto già prospettato dal TAR, le Sezioni Unite osservano come nel procedimento di assegnazione di un alloggio, a fronte di una prima fase pubblicistica dove l'alloggio viene effettivamente stipulato il contratto a seguito della verifica dell'interesse pubblico e dei requisiti, «segue una fase di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate e alla conservazione dell'alloggio». Già la sentenza Cass civ., sez. unumero , numero 29095/2011 era giunta a individuare due distinte fasi, una pubblicistica e una privatistica, attribuendo alla giurisdizione del g.a. le controversie attinenti pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, fino all'assegnazione, riconducendo invece a quella del g.o. le controversie con oggetto le sopravvenute case di estinzione e risoluzione del rapporto principio analogo è stato affermato nella sent. Cass civ., sez. unumero , numero 4366/2021 con riferimento al venir meno del requisito reddituale dell'assegnatario . Dando seguito al principio già affermato, le Sezioni Unite cassano la sentenza del Tribunale di primo grado e dichiarano la giurisdizione quest'ultimo rimettendo allo stesso le parti per la prosecuzione del giudizio.
Presidente De Chiara – Relatore Rubino Fatti di causa 1. G.R. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Livorno il Comune di Livorno e omissis s.p.a., riferendo di essere assegnataria di alloggio di edilizia residenziale pubblica ERP in Livorno, e di essere stata dichiarata decaduta dall'assegnazione con determinazione del dirigente responsabile del Comune di Livorno numero 5576 del 2016, L.R. numero 96 del 1996, ex articolo 35, comma 1, lett. d , per aver ella perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione, in quanto dai controlli effettuati era risultata proprietaria di altro immobile in Pontedera. Proponeva opposizione avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione dichiarando che il figlio e la nuora la inducevano a rilasciare una procura grazie alla quale acquistavano ad un'asta immobiliare, intestandone fittiziamente la proprietà a lei, l'immobile già di loro proprietà sottoposto ad espropriazione forzata. Affermava essere solo fittiziamente intestataria dell'immobile, avendo svolto il ruolo di semplice prestanome negli interessi del figlio e della nuora, e pertanto chiedeva che si annullasse il provvedimento di decadenza dal diritto di assegnazione dell'alloggio di edilizia popolare ed economica. 2. Il Tribunale di Livorno dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice amministrativo, con sentenza numero 514 del 2017, ritenendo che l'atto dichiarativo della decadenza concretasse la manifestazione di un potere amministrativo di autotutela, espressione della medesima potestà esercitata in fase di assegnazione. 3. La G. riassumeva la causa davanti al TAR Toscana nel settembre 2017, chiedendo l'annullamento del provvedimento di decadenza. 4. Con ordinanza numero 220 del 2022 il T.A.R. per la Toscana, all'esito della prima udienza pubblica, ha sollevato d'ufficio conflitto negativo di giurisdizione in relazione alla controversia introdotta dalla signora G. , segnalando che, in conformità alle chiare indicazioni fornite anche di recente da questa Corte il collegio amministrativo richiama l'ordinanza di queste Sezioni Unite numero 4366 del 2021 , ed a quanto già in precedenza affermato dalla stessa giurisprudenza amministrativa TAR Toscana numero 116 del 2022, numero 466 del 2021 , la controversia in materia di decadenza dall'assegnazione di alloggio di edilizia residenziale pubblica appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, in quanto avente ad oggetto non già una nuova valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla bensì la verifica, su un piano paritetico, della conservazione o del venir meno dei requisiti – in questo caso dell'impossidenza di altro immobile - quali previsti dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, come tale atto idoneo a incidere su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario. 5. Il Procuratore Generale, nelle sue conclusioni scritte, esprime l'avviso che la controversia appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario, ritenendo qualificabile la posizione dell'assegnatario rispetto al provvedimento di revoca in termini di diritto soggettivo. Richiama a sua volta Cass. S.U. numero 4366 del 2021, con la quale si è affermato che rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca della assegnazione di un alloggio ERP per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali. Ragioni della decisione 1. Preliminarmente, la proposizione del conflitto negativo di giurisdizione deve ritenersi tempestiva ai sensi dell'articolo 11 c.p.c., comma 3, in quanto il giudice amministrativo ad quem ha adottato la relativa decisione all'esito della prima udienza di trattazione Cass. S.U. numero 17329 del 2021 . 2. Quanto alla individuazione del giudice avente giurisdizione, dando seguito alla già consolidata posizione della giurisprudenza di legittimità sul punto, deve affermarsi che la controversia avente ad oggetto la verifica del venir meno dei presupposti per l'assegnazione di un alloggio di edilizia residenziale pubblica a canone agevolato e l'impugnativa del provvedimento di decadenza emesso a seguito dell'esito sfavorevole della verifica per l'assegnatario appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, perché il provvedimento di decadenza si colloca non nella prima fase, pubblicistica, di assegnazione dell'alloggio, ma nella seconda fase, di eventuale estinzione del diritto, a seguito di verifica con esito negativo sulla permanenza dei requisiti, in cui la posizione del privato è ormai di diritto soggettivo rispetto alla stipulazione del contratto di locazione a condizioni agevolate e alla conservazione dell'alloggio. 3. Già Cass. S.U. numero 29095 del 2011 ha avuto modo di affermare che in materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale numero 204 del 2004, che ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D.Lgs. 31 marzo 1998, numero 80, articolo 33, come sostituito dalla L. 21 luglio 2000, numero 205, articolo 7, lett. a , è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase, fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. 4. Principio del tutto analogo è stato di recente espresso da Cass. S.U. numero 4366. del 2021, in riferimento al venir meno del requisito reddituale, la cui verifica a posteriori del permanere dei requisiti di legge per l'assegnazione, afferisce, come la verifica dell'impossidenza di altro immobile ad uso abitativo in proprietà, all'accertamento della sussistenza o meno di una causa sopravvenuta di estinzione di una posizione soggettiva controversa che ha la consistenza di diritto soggettivo In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza numero 204 del 2004 con cui la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità del D.Lgs. numero 80 del 1998, articolo 33, come sostituito dalla L. numero 205 del 2000, articolo 7, lett. a , rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali, ai sensi della L.R. Campania numero 18 del 1997, atteso che la posizione dell'assegnatario stesso, rispetto al provvedimento di revoca per tal motivo, è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione . 5. Pertanto, deve affermarsi che la controversia avente, come nella specie, ad oggetto la decadenza dall'assegnazione di alloggio disposta dal Comune per essere l'assegnataria risultata proprietaria di altro alloggio nell'ambito territoriale di riferimento rientra nella giurisdizione del giudice ordinario, giacché rispetto al provvedimento di decadenza per tal motivo la posizione dell'assegnatario è di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la P.A. non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione. Deve quindi cassarsi la sentenza del Tribunale di Livorno, che ha ritenuto, erroneamente, insussistente la propria giurisdizione, e dichiararsi la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la controversia, dinanzi al quale si rimettono le parti per la prosecuzione del giudizio. P.Q.M. Cassa la sentenza del Tribunale di Livorno e dichiara la giurisdizione del giudice ordinario a decidere la presente controversia, dinanzi al quale rimette le parti per la prosecuzione del giudizio.