Sinistro grave: criteri di riparto del massimale incapiente tra pluralità di trasportati danneggiati

La Suprema Corte si pronuncia su una questione molto importante, ossia l’interpretazione degli articolo 140 e 141 cod. assic. e di criteri di riparto del massimale minimo di legge tra una pluralità di trasportati danneggiati. Se è vero che le norme non autorizzano a distinguere se i danneggiati viaggiassero o meno sulla medesima vettura, si pone il problema del riparto nel caso in cui alcuni danneggiati non agiscano verso l’assicuratore costui come deve ripartire il massimale? Deve operare decurtazioni tenendo presente tutti i danneggiati? La Cassazione fa chiarezza sul punto.

In un grave sinistro stradale tra due autovetture, i trasportati convennero in giudizio la compagnia di assicurazione della vettura su cui viaggiavano per ottenere il risarcimento del danno. Si costituirono in giudizio anche i trasportati dell‘altra vettura, chiedendo analogo risarcimento verso la stessa compagnia di assicurazioni. Il Tribunale accolse le domande condannando al risarcimento di euro 548.878,00 da ripartire tra i danneggiati, rigettando la domanda di risarcimento oltre i massimali per mala gestio nei confronti dell'assicuratrice. La Corte di Appello confermò la sentenza di primo grado. All'attenzione della Supr. Corte si pongono alcune questioni, ma indubbiante quella principale riguarda l'interpretazione degli articolo 140, 141 e 142 Cod. Assicur. sul riparto del massimale di legge per il caso di pluralità di danneggiati in più autovetture. Come noto, l'articolo 140 co.1 cod. assic. stabilisce che «qualora vi siano più persone danneggiate nello stesso sinistro e il risarcimento dovuto dal responsabile superi le somme assicurate, i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'impresa di assicurazione sono proporzionalmente ridotti fino alla concorrenza delle somme assicurate». I commi successivi regolano la procedura, nonchè i meccanismi di ripetizione. L'articolo 141 co. 1 cod. assic. prevede che, salva l'ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge, fermo restando quanto previsto all'articolo 140, a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo. La Supr. Corte osserva che, sebbene non si comprenda il senso di limitare il risarcimento al massimale minimo di legge anche nell'ipotesi in cui fosse stato stipulato un massimale superiore, il dettato normativo è sufficientemente chiaro è una tutela rafforzata, per cui il trasportato ha diritto al risarcimento dall'assicurazione del conducente dell'auto su cui viaggiava senza doverne provare la responsabilità, salvo il diritto al risarcimento del maggior danno verso l'assicurazione del responsabile civile se coperto da un massimale superiore. È vero che, in generale, la limitazione prevista dall'articolo 140 opera in tutti i casi, senza che si possa presupporre che si riferisca al caso di danneggiati trasportati in una sola autovettura. Dunque il massimale era da ripartire tra la pluralità di danneggiati. Tuttavia, nel caso concreto l'affermazione non è corretta, perché alcuni danneggiati non avevano avanzato domanda verso l'assicurazione, quindi non era corretto il riparto tra tutti i danneggiati. Il presupposto di applicabilità dell'articolo 141 è che il trasportato agisca verso l'assicuratore del mezzo si cui viaggiava, mentre la possibilità di agire anche verso l'assicuratore del responsabile civile è residuale, per il danno ulteriore. L'assicuratore non può autoridursi il massimale senza avere alcun elemento che gli consenta o gli imponga di farlo essendo pacifico che alcuni danneggiati avevano chiesto l'estromissione, l'interpello ex articolo 140 cod. assic. era superfluo. Dunque la Supr. Corte esprime il seguente principio di diritto «in caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi dell'articolo 141 d. lgs. numero 209 del 2005, al risarcimento del danno, da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l'eventuale maggior danno a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all'articolo 140 del d. lgs. cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni». Sullo sfondo rimane la questione della mala gestio dell'assicuratore, che la Cassazione ha ritenuto non configurabile, in quanto le doglianze e gli addebiti erano generici. Ricordiamo che in tema di sinistro stradale con pluralità di danneggiati le cui richieste risarcitorie superino il massimale, l'assicuratore deve mettere a disposizione il massimale a norma dell'articolo 140, comma 4, d.lgs. 7 settembre 2005, numero 209, altrimenti incorrendo in responsabilità per il ritardo nell'adempimento, tanto nei confronti dell'assicurato quanto nei confronti dei danneggiati Cass. civ., sez. sez. III, 28.06.2022, numero 20778 Id., 29.5.2018, numero 13394 . La responsabilità per mala gestio dell'assicuratore c.d. impropria - che deriva dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione di pagamento diretto verso il danneggiato - ha come conseguenza l'obbligo di corrispondere gli interessi ed eventualmente il maggior danno ex articolo 1224, comma 2 c.c., anche in eccedenza rispetto al massimale la responsabilità per mala gestio c.d. propria - derivante dal ritardo nell'adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dell'assicurato per violazione dell'obbligo dell'assicuratore di comportarsi secondo correttezza nell'esecuzione del contratto ex articolo 1175 e 1375 c.c., comporta il diritto dell'assicurato al pagamento della rivalutazione monetaria e degli interessi oltre il massimale di polizza, ma l'ammissibilità di tale pretesa, avente specifici petitum e causa petendi , postula la proposizione di una specifica domanda, con allegazione dei comportamenti che sostanziano la mala gestio , sin dall'atto introduttivo del giudizio e non può ritenersi contenuta nella domanda di garanzia, avente diverso petitum e causa petendi Cass. civ., sez. III, 7.4.2022, numero 11319 .  

Presidente Travaglino – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. In data 16 luglio 2006 si verificò, sulla strada Omissis , un grave incidente stradale che vide coinvolte due vetture, una Fiat Punto assicurata dalla R.M. Assicurazioni, di proprietà di P.D. e condotta nell'occasione da P.A., e una Opel Tigra assicurata dal Lloyd Adriatico, di proprietà di G.B. e condotta nell'occasione da G.G A bordo della Fiat Punto viaggiavano, come trasportati, M.N., C.S. e P.F., mentre a bordo della Opel Tigra viaggiavano col medesimo titolo A.D. e O.G A causa dell'incidente, M.N. e i suoi genitori M.D. e B.M. convennero in giudizio, davanti al Tribunale di Sala Consilina, Sezione distaccata di Sapri, ai sensi dell'articolo 141 del D.Lgs. numero 7 settembre 2005, numero 209, la R.M. Assicurazioni, chiedendo il risarcimento dei danni. La società di assicurazioni si costituì e chiese di estendere il contraddittorio agli altri danneggiati a causa dell'incidente e il Tribunale provvide in conformità. Si costituirono in giudizio, quindi, C.S., i suoi genitori C.L. e D.R. e P.F., i quali rivolsero nei confronti della R.M. Assicurazioni analoghe domande di risarcimento dei danni. Si costituirono in giudizio, inoltre, G.G. e A.D., trasportati sulla Opel Tigra, i quali eccepirono il proprio difetto di legittimazione ad agire nei confronti della Reale Mutua ai sensi dell'articolo 141 cit., chiedendo di essere estromessi dal giudizio. Altri danneggiati rimasero contumaci. Il Tribunale accolse le domande e dichiarò che la R.M. Assicurazioni era tenuta a corrispondere ai danneggiati la somma complessiva di Euro 548.878, ripartita tra gli aventi diritto sulla base di un prospetto redatto nella memoria autorizzata depositata dalla società di 3 assicurazione rigettò tutte le domande avanzate dai danneggiati, nei confronti dell'assicuratrice, di condanna oltre i limiti del massimale per mala gestio e compensò le spese di lite tra le parti costituite. 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale da C.S., C.L., D.R. e P.F. e in via incidentale condizionata dalla R.M. Assicurazioni e la Corte d'appello di Salerno, con sentenza del 29 maggio 2018, ha rigettato l'appello principale, assorbito quello incidentale condizionato, ha confermato la decisione del Tribunale e ha condannato gli appellanti principali alla rifusione delle ulteriori spese del grado. 2.1. La Corte territoriale ha premesso che dalla lettura della sentenza del Tribunale emergeva che il massimale di legge ammontava, nella specie, alla somma di Euro 774.685,35 e che la società assicuratrice aveva versato la minore somma di Euro 548.878, ripartita tra C.S., C.L., D.R., P.F. e M.N Tali importi erano stati calcolati tenendo conto delle somme spettanti ad A.D. e O.G. e procedendo alla riduzione proporzionale del risarcimento spettante a ciascun danneggiato . 2.2. Ciò premesso, la Corte territoriale ha esaminato il primo motivo di appello avente ad oggetto l'applicazione del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 140 e 141. Dopo averne richiamato il testo, la sentenza ò ha affermato che l'articolo 140 regola l'ipotesi in cui vi sia una pluralità di danneggiati nell'ambito di un solo sinistro e il risarcimento dei danni dovuto dal responsabile superi il massimale coperto dall'assicurazione per tale eventualità, la norma dispone la par condicio tra i danneggiati, sicché in caso di incapienza del massimale i diritti dei singoli nei confronti dell'assicuratore sono proporzionalmente ridotti sino alla concorrenza delle somme assicurate . Pacifico essendo, nella specie, il fatto che nel sinistro in esame vi erano numerosi soggetti danneggiati, trasportati a bordo delle due vetture, la Corte salernitana ha affermato che non è possibile sostenere, in assenza di un'espressa previsione di legge, che la riduzione proporzionale di cui all'articolo 140 cit. possa operare soltanto in presenza di una pluralità di danneggiati che al momento dell'incidente viaggiavano a bordo della stessa autovettura . 2.3. Quanto al secondo motivo di appello, avente ad oggetto la condanna oltre il massimale per mala gestio, la Corte di merito l'ha respinto, osservando che le argomentazioni contenute nella sentenza di primo grado erano state criticate nell'atto di appello con argomentazioni generiche, in base al rilievo per cui la R.M. Assicurazioni avrebbe potuto mettere immediatamente a disposizioni l'intero massimale, a prescindere dall'esatta individuazione del quantum dovuto a ognuno dei terzi trasportati. In particolare, la sentenza ha richiamato la differenza tra la mala gestio propria rapporto tra assicuratore e assicurato e la mala gestio impropria rapporto tra assicuratore e danneggiato , quest'ultima fondata sulla costituzione in mora di cui all'articolo 145 del codice delle assicurazioni non seguita dal pagamento dovuto. Ha aggiunto la Corte di merito che gli appellanti avevano contestato la sentenza impugnata limitandosi ad osservare l'evidenza dei danni superiori al massimale ma tale dato, del tutto generico, non risultava ancorato ad alcuna emergenza processuale , per cui era insufficiente ad accogliere l'appello sul punto. Da ciò la sentenza ha dedotto l'assorbimento dell'appello incidentale condizionato. 2.4. Quanto all'ultimo motivo di appello, relativo alla compensazione delle spese del giudizio di primo grado, la Corte di merito ne ha valutato l'infondatezza, osservando che il testo dell'articolo 92 c.p.c., vigente nella specie ratione temporis consentiva di ritenere legittima la decisione di compensazione sulla base della richiamata complessità della vicenda esaminata. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Salerno propongono ricorso C.S., C.L. e D.R. con unico atto affidato a quattro motivi. Resiste la R.M. Assicurazioni con controricorso. Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva in questa sede. Le parti hanno depositato memorie. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. Rileva il Collegio, preliminarmente, che la controricorrente Reale Mutua ha eccepito l'inammissibilità del ricorso per difetto di interesse, sul rilievo che gli odierni ricorrenti, nella diversa causa promossa contro il conducente dell'Opel Tigra e la sua assicurazione Lloyd Adriatico , hanno stipulato una transazione incassando ulteriori somme e dichiarando di non avere più nulla a pretendere in relazione al sinistro. Detta transazione avrebbe valenza assorbente e tale da far venire meno l'interesse al ricorso. 1.1. L'eccezione è priva di fondamento per due concorrenti ragioni. Occorre innanzitutto rilevare che la stessa controricorrente, nel porre la questione, ha avuto cura di trascrivere pp. 8-9 del controricorso la parte dell'atto di transazione, firmata dagli odierni ricorrenti, rilevante ai nostri fini e da tale estratto si evince senza possibilità di dubbio che i signori C. e D. avevano accettato le ulteriori somme di cui al separato giudizio presso il Tribunale di Lagonegro, dichiarando di non avere più nulla a pretendere per qualsiasi titolo o ragione né da Allianz s.p.a., né dal suo assicurato G.B. . Ne consegue che l'efficacia della transazione è limitata ai rapporti tra gli odierni ricorrenti e il proprietario e l'assicuratore della vettura antagonista, sicché nessun effetto di rinuncia può determinarsi nel giudizio odierno. In ossequio al principio, di derivazione comunitaria, di favor per il danneggiato, poiché questi ha a disposizione, con le regole di cui tra poco si dirà, due massimali corrispondenti alle due assicurazioni , la transazione sull'uno non esclude la possibilità di aggredire anche l'altro. L'eccezione è poi infondata anche per una seconda ragione, e cioè quella, come correttamente ha argomentato sul punto la Corte d'appello, per cui la transazione, non avendo ad oggetto l'intero debito, non poteva essere considerata ai fini di cui all'articolo 1304 c.c., come da pacifico insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte, al quale questo Collegio presta convinta adesione sentenza 30 dicembre 2011, numero 30174 . 2. Si può quindi passare all'esame dei motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4 , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 140 e 141, e articolo 122, comma 2. I ricorrenti premettono che la sentenza impugnata, in presenza di un danno complessivo che certamente superava il massimale di legge pari ad Euro 774.685,35, ha consentito la riduzione dello stesso nella minore somma di Euro 548.878, in base al presupposto di conteggiare anche i danni riportati da altri terzi trasportati sull'altra vettura coinvolta nel sinistro . Nel caso di specie, la società assicuratrice aveva formulato un'offerta banco iudicis, all'udienza del 24 aprile 2009, riducendo il massimale di legge senza fornire alcuna prova delle effettive richieste di risarcimento da parte degli occupanti della vettura Opel Tigra, assicurata da un'altra società. Il massimale di legge, invece, avrebbe dovuto essere conteggiato per intero e ripartito esclusivamente tra i trasportati che viaggiavano a bordo della Fiat Punto, con una riduzione che non poteva tenere conto anche degli occupanti dell'altra vettura. 2.2. Con il secondo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4 , violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 140 e 141, e articolo 122, comma 2, dell'articolo 2043 c.c., e dell'articolo 132 c.p.c., per asserita nullità della motivazione. Rilevano i ricorrenti che l'impugnata sentenza sarebbe viziata anche per l'irriducibile contraddittorietà della sua motivazione, avendo essa affermato che nel giudizio vi era una pluralità di danneggiati, trasportati a bordo delle due vetture, i quali avevano agito ai sensi del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 141. Dal compendio istruttorio, invece, non risultava che gli occupanti della vettura Opel Tigra avessero agito nei confronti della R.M. Assicurazioni. Quest'ultima, infatti, non aveva fornito alcuna prova di richieste risarcitorie da parte di costoro in primo grado, anzi, G.G. e A.D., trasportati sulla Opel Tigra, si erano costituiti eccependo il loro difetto di legittimazione ad agire nei confronti della Reale Mutua e chiedendo di essere estromessi dal giudizio. Consegue da ciò, secondo i ricorrenti, che l'interpretazione fornita dalla Corte d'appello avrebbe attribuito agli articolo 140 e 141 cod. ass. un significato del tutto opposto a quello voluto da tali norme, con conseguente illegittima decurtazione del massimale. 3. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente in considerazione dell'evidente connessione che li unisce. 3.1. Le censure ivi poste hanno ad oggetto l'interpretazione del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 140 e 141. Osserva la Corte, innanzitutto, che l'articolo 140, il quale detta i criteri da seguire in caso di pluralità di danneggiati e di incapienza del massimale, ha un suo antecedente, per così dire, nella L. 24 dicembre 1969, numero 990, articolo 27. Tale norma già disponeva che in simile ipotesi i diritti delle persone danneggiate nei confronti dell'assicuratore o dell'impresa designata si sarebbero dovuti ridurre proporzionalmente fino alla concorrenza delle somme assicurate comma 1 mentre il comma 2 regolava la posizione dell'assicuratore che, decorsi trenta giorni dall'incidente e ignorando l'esistenza di altre persone danneggiate pur avendone ricercata l'identificazione con la normale diligenza , avesse pagato ad una di queste una somma superiore a quella spettante. Rispetto all'articolo 27 cit., l'articolo 140 si presenta più complesso e articolato, regolando nei commi 3 e 4 il diritto di ripetizione dei creditori rimasti insoddisfatti e la possibilità di deposito, da parte dell'assicuratore, di una somma nei limiti del massimale, con effetto liberatorio ove ricorrano le condizioni ivi indicate per una ricostruzione sistematica v. la sentenza 29 maggio 2018, numero 13394 . L'articolo 141 cit., invece, costituisce una novità finalizzata a favorire il risarcimento del terzo trasportato, in linea con la previsione del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 122, comma 2, il quale, risolvendo una serie di problemi che si erano posti nell'applicazione della L. numero 990 del 1969, stabilisce che l'assicurazione comprende la responsabilità per i danni causati al trasportato qualunque sia il titolo in base al quale è effettuato il trasporto . La norma è strutturata comma 1 nel senso che il terzo trasportato ha diritto ad ottenere il risarcimento dall'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge , e ciò a prescindere dall'accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, fermo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno nei confronti dell'impresa di assicurazione del responsabile civile, se il veicolo di quest'ultimo è coperto per un massimale superiore a quello minimo . Osserva il Collegio che, a parte la poco comprensibile previsione secondo cui il risarcimento al quale il trasportato ha diritto è contenuto entro il massimale minimo di legge, e tanto anche nel caso in cui detto massimale sia ben più alto, il senso complessivo della previsione è sufficientemente chiaro il trasportato ha diritto al risarcimento da parte dell'assicuratore del conducente del mezzo sul quale viaggiava, entro la soglia suindicata, senza dover provare la sua responsabilità egli, poi, potrà ottenere l'eventuale maggior danno dall'impresa di assicurazione del responsabile civile qualora l'altro veicolo sia coperto da un massimale superiore a quello minimo. E per maggior danno deve intendersi, dato il tenore complessivo del testo di legge, il danno non coperto dal massimale assicurativo del mezzo sul quale il terzo trasportato viaggiava. Si tratta, come questa Corte ha già chiarito, di una tutela rafforzata del trasportato danneggiato, al quale può essere opposto solo il caso fortuito inteso come incidenza di fattori naturali e umani estranei alla circolazione sentenze 23 giugno 2021, numero 17963, e 30 luglio 2015, numero 16181 ovvero, come si è detto in altra occasione, di una previsione che trasferisce il rischio di causa dal terzo trasportato, vittima del sinistro, sulla società assicuratrice del trasportante sentenza 21 gennaio 2020, numero 1161 . E il trasportato può avvalersi dell'azione diretta di cui all'articolo 141 cit. anche se il sinistro sia stato determinato da uno scontro in cui sia rimasto coinvolto un veicolo non assicurato o non identificato ordinanza 5 luglio 2017, numero 16477 . 3.2. Tutto ciò premesso ai fini del corretto inquadramento della materia, la questione sulla quale la Corte è oggi chiamata a pronunciarsi riguarda il criterio da seguire, ove il sinistro abbia coinvolto più veicoli nel caso odierno due con conseguenze dannose patite dai trasportati di entrambi, in caso di incapienza del massimale. Nella fattispecie odierna, infatti, vi erano trasportati sia a bordo della Fiat Punto che della Opel Tigra e tutti hanno riportato danni per i quali hanno chiesto il risarcimento alle rispettive compagnie di assicurazione dei due veicoli. Dalla lettura della sentenza impugnata risulta che la R.M. Assicurazioni, assicuratrice della Fiat Punto a bordo della quale viaggiava, tra gli altri, C.S., constatata l'incapienza del massimale in considerazione dei gravissimi danni da quest'ultimo riportati, ha provveduto ad un riparto dello stesso operando una riduzione secondo il sistema delineato dall'articolo 140 suindicato. Nel ricostruire i fatti, la Corte d'appello ha tuttavia chiarito, sia pure attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado che poi è stata confermata, che il massimale disponibile ammontava, nella specie, ad Euro 774.686,35 e che la società Reale Mutua aveva provveduto alla riduzione degli importi tenendo conto delle somme spettanti ad A.D. e O.G. , cioè i soggetti trasportati sulla vettura Opel Tigra. Di talché, in definitiva, la somma effettivamente versata dalla società assicuratrice ai trasportati a bordo della Fiat Punto era stata quella di Euro 548.878 la sentenza impugnata indica detta cifra . La Corte salernitana, però, ha anche dato conto, in motivazione, della circostanza secondo cui i due trasportati a bordo della Opel Tigra G.G. e A.D. avevano chiesto, costituendosi nel giudizio di primo grado, di essere estromessi dal giudizio, il che vuol dire che essi non avevano avanzato alcuna domanda risarcitoria nei confronti della società R.M. Assicurazioni, pur trattandosi di una possibilità astrattamente prevista dall'articolo 141, comma 1, cit., secondo quanto in precedenza si è detto. Tale circostanza è indirettamente confermata dallo stesso controricorso nel quale, tra l'altro, si afferma che la Reale Mutua ha erogato la somma complessiva di Euro 548.878 tenendo conto dei trasportati a bordo della Opel Tigra idealmente considerati ai fini della ripartizione proporzionale pp. 18-19 . Questo svela l'errore nel quale è incorsa la sentenza impugnata e la conseguente fondatezza dei motivi di ricorso qui in esame. Se è vero, per quanto si è detto, che l'articolo 141 cit. prevede la possibilità di un concorso tra i trasportati a bordo di uno dei mezzi oggetto del sinistro con i trasportati a bordo dell'altro - e lo prevede proprio nel caso di incapienza del massimale minimo e di contemporanea assicurazione per un massimale maggiore rispetto a quello minimo in capo all'altro mezzo di trasporto - è altrettanto vero che tale eventualità non si poneva nel caso in esame. Ed infatti, fermo restando che il massimale minimo dell'autovettura Fiat Punto a bordo della quale viaggiava C.S. era incapiente a soddisfare tutti i danneggiati, è pur vero che la Reale Mutua non avrebbe dovuto decurtare quel massimale erogando, in effetti, una somma minore, posto che i trasportati a bordo della Opel Tigra non avevano avanzato alcuna pretesa risarcitoria ulteriore nei confronti della stessa compagnia. L'errore commesso dalla Corte territoriale risiede nell'affermazione secondo cui non sarebbe possibile sostenere che la riduzione prevista dall'articolo 140 cit. possa operare soltanto in presenza di una pluralità di danneggiati che al momento dell'incidente viaggiavano a bordo della stessa autovettura . Tale affermazione - corretta in astratto, perché il concorso fra trasportati che viaggiavano a bordo di mezzi diversi è ammesso dalla legge - non è corretta in relazione al caso concreto, nel quale sul massimale della Fiat Punto concorrevano solo i trasportati a bordo della medesima con la conseguenza che il massimale di Euro 774.685,35 avrebbe dovuto essere posto dalla Reale Mutua interamente a disposizione di quei trasportati, senza operare la decurtazione che è stata invece compiuta versamento di soli Euro 548.878 . In altri termini, il presupposto dell'applicabilità dell'articolo 141 cit. è che il trasportato agisca contro l'assicuratore del mezzo sul quale viaggiava, mentre la possibilità di agire anche contro quello del responsabile civile è residuale, per il danno ulteriore. Ed è errato che l'assicuratore si sia autoridotto il massimale senza avere alcun elemento che gli consentisse o gli imponesse di farlo la circostanza, pacifica, che gli altri danneggiati abbiano chiesto di essere estromessi fa sì che anche l'eventuale interpello previsto dall'articolo 140, comma 2, possa ritenersi superfluo. I primi due motivi di ricorso, pertanto, sono fondati, il che comporta la cassazione della sentenza impugnata. 4. Con il terzo motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3 e 4 , la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 140, 141, 145,147 e 149, dell'articolo 1224 c.c., e nullità della sentenza per travisamento della prova ed error in iudicando. La doglianza censura il rigetto della domanda di condanna dell'assicuratore per mala gestio. Dopo aver richiamato la distinzione giurisprudenziale tra mala gestio propria rapporto tra assicuratore e assicurato e mala gestio impropria rapporto tra assicuratore e danneggiato , i ricorrenti rilevano che nel caso in esame era risultato in modo evidente sin dal primo istante che i danni subiti dai trasportati a bordo della Fiat Punto erano abbondantemente superiori al massimale garantito . La richiesta di condanna per mala gestio era stata avanzata già nel primo atto difensivo, cioè nell'atto di costituzione in giudizio contenente la domanda riconvenzionale nei confronti della R.M. Assicurazioni i danni patiti da C.S. erano stati evidenziati all'assicuratore in numerose lettere, ma questi non aveva provveduto a versare alcuna somma in anticipo, tanto che era stato necessario scrivere all'ISVAP. L'inerzia della società di assicurazione, dunque, avrebbe dovuto indurre la Corte di merito a pronunciare condanna anche oltre il massimale. 4.1. Il motivo non è fondato. La sentenza impugnata, infatti, dopo aver ripercorso, anche attraverso il richiamo alla decisione di primo grado, lo svolgimento della vicenda risarcitoria in fase stragiudiziale e poi durante la causa, ha motivatamente escluso che ricorressero, nella specie, gli estremi della c.d. mala gestio impropria. La Corte salernitana ha evidenziato che gli appellanti non avevano contestato, se non con argomentazioni generiche, le affermazioni contenute nella sentenza del Tribunale, limitandosi a ribadire l'evidenza dei danni superiori al massimale e la necessità che, di conseguenza, la Reale Mutua mettesse subito a disposizione dei danneggiati l'intero massimale. A fronte di tale motivazione, le argomentazioni contenute nel terzo motivo di ricorso non superano la soglia di un'insanabile genericità, richiamando l'evidenza della gravità dei danni patiti da C.S. e le numerose lettere di sollecito rivolte all'assicuratore, senza tuttavia superare la circostanza dell'obiettiva difficoltà che la complessità dell'incidente per cui è causa inevitabilmente poneva alla Reale Mutua, proprio in considerazione della necessità di una ripartizione del massimale insufficiente. E' pacifico, peraltro, che sulla somma del massimale debbano decorrere gli interessi a partire dal momento della costituzione in mora. 5. Con il quarto motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , la violazione e falsa applicazione degli articolo 91,92 e 96 c.p.c., dell'articolo 1224 c.c., comma 2, oltre a difetto di motivazione ai sensi dell'articolo 132 c.p.c. e omessa pronuncia. La doglianza ha ad oggetto la liquidazione delle spese. Sostengono i ricorrenti che la motivazione con la quale la Corte d'appello ha rigettato il motivo riguardante la compensazione delle spese nel giudizio di primo grado sarebbe soltanto apparente e apodittica. La semplice affermazione secondo cui la causa era di particolare complessità sarebbe ardua da sostenere, essendo fondata su di una clausola di stile, per cui sussisterebbe anche un'omissione di pronuncia. 5.1. Il motivo rimane assorbito dall'accoglimento dei primi due, dovendo la liquidazione delle spese tornare all'esame del giudice di rinvio. 6. In conclusione, sono accolti i motivi primo e secondo del ricorso, è rigettato il terzo ed è assorbito il quarto. La sentenza impugnata è cassata in relazione e il giudizio è rinviato alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione personale, la quale deciderà la causa attenendosi al seguente principio di diritto In caso di sinistro stradale che veda coinvolti due o più veicoli, il trasportato ha diritto, ai sensi del D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 141, al risarcimento del danno, da parte dell'impresa di assicurazione del veicolo sul quale era bordo, nei limiti del massimale minimo di legge, ma ha la possibilità di rivalersi per l'eventuale maggior danno a carico dell'impresa di assicurazione del responsabile civile. Il riparto del massimale incapiente deve avvenire secondo i criteri di cui all'articolo 140 del D.Lgs. cit., tenendo presente che, ove sul massimale di uno dei mezzi coinvolti non concorrano anche i trasportati a bordo degli altri, l'assicuratore del primo dovrà mettere a disposizione dei trasportati l'intero massimale minimo, senza decurtazioni . Al giudice di rinvio è demandato anche il compito di liquidare le spese del presente giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte accoglie i motivi primo e secondo del ricorso, rigetta il terzo con assorbimento del quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione e rinvia alla Corte d'appello di Salerno, in diversa composizione personale, anche per le spese del giudizio di cassazione.