La decadenza dall’azione in materia di pensioni si limita ai ratei maturati precedenti il triennio della domanda

In riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo delle prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguarda, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio della domanda giudiziale .

In un suo recente intervento, la Corte di Cassazione si è pronunciata, in materia di adeguamento e ricalcolo delle prestazioni pensionistiche , sulla decadenza prevista dall'art. 47 d.p.r. n. 639/1970. Con riforma della sentenza di primo grado, in Appello l'INPS veniva condannata al pagamento nei confronti di A.B. delle somme consistenti nel ricalcolo della pensione di cui fruiva mediante considerazione dei contributi figurativi pretesi dal 7.10.2013 al 30.10.2020, ritenendo però decaduto A.B. dall'azione giudiziaria per il periodo precedente il triennio della presentazione della domanda . Ricorre per Cassazione l'Istituto, lamentando la mancata applicazione della decadenza di cui all'art. 47 d.p.r. n. 639/1970 come modificato dall' art. 38, comma 1, lett. d , d.l. n. 98/2011 e insistendo che tale nuova formulazione fosse applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della modifica. I giudici della Suprema Corte rilevano che la sentenza di secondo grado ha applicato la disciplina della decadenza triennale ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziaria in coerenza con gli arresti più recenti di questa Corte di Legittimità e afferma che altrettanto correttamente in secondo grado si è attuato il principio secondo il quale in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo delle prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio della domanda giudiziale . La Corte di Cassazione rigetta pertanto il ricorso.

Presidente Leone – Relatore Calafiore Rilevato che con sentenza depositata il 12.2.2021, la Corte d'appello di Lecce, accogliendo l'appello proposto da B.A. nei confronti dell'INPS, ha riformato la pronuncia di primo grado ed ha dichiarato il diritto dello stesso ad ottenere il ricalcolo della pensione di cui fruiva mediante considerazione dei contributi figurativi pretesi dal 7 gennaio 2013 al 30.10.2020, ritenendo lo stesso ricorrente decaduto dall'azione giudiziaria per il periodo precedente il triennio dalla presentazione della domanda ed ha condannato l'INPS al pagamento in suo favore delle somme calcolate dalla disposta c.t.u., oltre accessori e spese di giudizio con l'unico motivo l'Inps denuncia violazione del D.P.R. numero 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. numero 98 del 2011, art. 38 conv. in L. numero 111 del 2011 , nonché del D.L. numero citato, art. 38, comma 4. Censura la sentenza impugnata per aver ritenuto non applicabile la decadenza di cui al D.P.R. numero 639 del 1970, art. 47 come modificato dal D.L. numero 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d , conv. con modif. in L. numero 111 del 2011 rileva che la nuova formulazione dell'art. 47 era applicabile ai giudizi pendenti al 6/7/2011 in primo grado e che nella specie il giudizio era pendente a tale data in quanto introdotto con ricorso del 7/6/2016. Il B. percepiva la pensione da molto più di tre anni prima della proposizione del ricorso giudiziario e nessun rilievo aveva la domanda amministrativa in quanto il termine di decadenza decorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza camerale non partecipata, ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c. Considerato che la sentenza impugnata ha applicato la disciplina della decadenza triennale ai soli ratei maturati prima del triennio antecedente alla proposizione della domanda giudiziaria in coerenza con gli arresti più recenti di questa Corte di legittimità la recente Cass. 17/06/2021, numero 17430 , sulla scorta di Cass. numero 28416 del 14/12/2020 ha avuto modo di applicare come già espresso da Cass. nnumero 7756 del 2016 , 16661 del 2018 , 3580 del 2019 e 29754 del 2019 i principi e le ragioni enunciati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 15352 del 2015 in tema di emotras fusioni, in relazione ai termini introdotti dalla 1 numero 238 del 1997, art. 1, comma 9, per la domanda volta al conseguimento dell'indennizzo da vaccinazioni o di epatiti post trasfusionali e pensioni da HIV ed ha ritenuto applicabile il nuovo termine anche per i fatti pregressi, ma a decorrere dall'entrata in vigore delle nuove disposizioni il termine di decadenza, introdotto dal D.L. numero 98 del 2011, art. 38, comma 1, lett. d , numero 1 , convertito in L. numero 111 del 2011 , con riguardo alle azioni giudiziarie aventi ad oggetto l'adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito , decorrente dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dal pagamento della sorte , trova applicazione anche con riguardo a prestazioni già liquidate, ma solo a decorrere dall'entrata in vigore della citata disposizione. La questione, di diritto transitorio, ha riguardato l'incidenza su una situazione ancora pendente della legge sopravvenuta, che ha introdotto ex novo un termine di decadenza. Si è escluso che la nuova previsione di un termine di decadenza possa avere effetto retroattivo, facendo decorrere il termine prima dell'entrata in vigore della legge che l'abbia istituito, e si è affermato, conformemente aì principi generali dell'ordinamento in materia di termini, che, ove una modifica normativa introduca un termine di decadenza prima non previsto, la nuova disciplina si applichi anche alle situazioni soggettive già in essere, ma la decorrenza del termine viene fissata con riferimento all'entrata in vigore della modifica legislativa si è precisato che tale soluzione realizza il bilanciamento tra il fine sollecitatorio perseguito dal legislatore con l'introduzione del termine decadenziale, ed il fine di tutelare l'interesse del privato, onerato della decadenza, a non vedersi addebitare un comportamento inerte allo stesso non imputabile Cass. numero 13355 del 2014 inoltre, la decadenza è evitata dalla proposizione dell'azione giudiziaria, stante il tenore letterale della norma ed essendo questo l'atto il cui compimento va effettuato nel termine e dunque - secondo i principi generali in materia di decadenza - il solo atto che possa impedire la decadenza la decadenza - una volta maturata - copre ogni questione, e dunque inibisce la riliquidazione ulteriore, quale che sia la ragione invocata dalla parte alla base della stessa nel presente giudizio si dibatte sulla possibilità, in riferimento alla richiesta di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già riconosciute, che la decadenza riguardi, in considerazione della natura della prestazione, solo le differenze sui ratei maturati precedenti il triennio ovvero, in generale, ogni differenza comunque dovuta per il titolo in relazione al quale è richiesto l'adeguamento o il ricalcolo orbene, il dibattito è stato risolto nel primo senso se, infatti, la decadenza definisce una volta per tutte, anche nell'interesse della stabilità dei conti pubblici, l'ammontare della prestazione da erogare, essa è però ipotizzabile solo in quei casi in cui la prestazione nel suo nucleo essenziale sia comunque riconosciuta e mantenuta, trattandosi di prestazione costituzionalmente protetta ed imprescrittibile ciò deriva dalla lettera delle disposizioni applicabili, posto che l'art. 47, comma 6, estende alle azioni di riliquidazione i commi 2 e 3, in relazione ai quali il D.L. numero 103 DEL 29 marzo 1991, art. 6, convertito in L. numero 166 del 1 giugno 1991 , chiarisce che il decorso dei termini previsti dal citato D.P.R. numero 639 del 1970, art. 47, commi 2 e 3, determina l'estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni previdenziali e l'inammissibilità della relativa domanda giudiziale , precisando poi che in caso di mancata proposizione del ricorso amministrativo i termini decorrono dall'insorgenza del diritto ai singoli ratei in relazione alla natura del termine decadenziale in genere, esso è stato riferito ai singoli ratei vedi Cass. 13104 del 2003 numero 152 del 1999 numero 2364 del 2004 , in ragione della loro autonoma cadenza temporale l'art. 6 non riguarda però solo la domanda di pensione, e dunque il caso in cui la pensione sia negata in toto, ma ha portata generale, potendo dunque applicarsi anche alla domanda di riliquidazione l'interpretazione che limita ai ratei l'applicazione dei termini di prescrizione e decadenza anche nel caso di riliquidazioni è in linea con i principi affermati in materia dalla Corte Costituzionale, che ha sempre ritenuto il diritto a pensione come diritto fondamentale, irrinunciabile, imprescrittibile e non sottoponibile a decadenza, in conformità di principio costituzionalmente garantito che non può comportare deroghe legislative tra le altre, Corte Costituzionale 26 febbraio 2010, numero 71 Corte Costituzionale 22 luglio 1999, numero 345 Corte Costituzionale 15 luglio 85 , numero 203 l'applicazione della decadenza della domanda di riliquidazione ai soli ratei pregressi oltre il triennio e non all'intera pretesa del privato attua del resto un giusto equilibrio tra il diritto alla pensione e l'obiettivo decorso del tempo assicurato dalla decadenza mobile, che comunque sanziona il pensionato in modo significativo con la perdita dell'integrazione ò dei ratei ultra triennali rispetto alla domanda giudiziale. Per converso alcun bilanciamento tra gli opposti interessi sarebbe assicurato dall'accoglimento della tesi opposta, che produrrebbe una pensione decurtata per sempre in modo contra legem, con effetto completamente ablativo del diritto alle differenze a fronte di una situazione di ignoranza del pensionato all'esatto importo della prestazione, che potrebbe protrarsi Per anni e con incidenza normale rilevante su una situazione soggettiva costituzionalmente protetta Può dunque affermarsi che, in riferimento alla richiesta. di adeguamento o ricalcolo di prestazioni pensionistiche parzialmente già, riconosciute, la decadenza. riguardi, in considerazione della natura della. prestazione, solo le differenze sui ratei precedenti il triennio dalla domanda giudiziale, la sentenza impugnata si è ha tenuta ai principi su estesi e del ricorso va dunque rigettato le spese seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore del controricorrente con distrazioni in favore degli avvocati Alessandro marini e Giulio insalata che hanno reso la prescritta dichiarazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna ricorrente al pagamento delle specie del giudizio di legittimità in favore del controricorrente che liquida in E. 1500,00 per compensi, oltre ad E. 200,00 per esborsi, spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge, da distrarsi in solido in favore degli avvocati Alessandro Marini e Giulio Insalata. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.