Caro energia e gas: AGCM e ARERA sui limiti alla modifica unilaterale del prezzo

Il presidente dell’AGCM Roberto Rustichelli e il presidente dell’ARERA Stefano Besseghini si sono incontrati a Roma lo scorso 13 ottobre per affrontare il delicato tema dei rapporti contrattuali che intercorrono tra consumatori e fornitori di energia e gas, con un focus specifico sulle modificazioni unilaterali del prezzo dei contratti di energia elettrica e gas anche alla luce delle novità introdotte col decreto Aiuti-bis.

A fronte dell'aumento incontrollato dei prezzi di energia e gas i Presidenti mettono in guardia sul possibile ricorso da parte dei fornitori a pratiche commerciali scorrette o attuate in violazione della regolamentazione di settore. Già molte sono state, infatti le segnalazioni di violazione dell'articolo 3 d.l. numero 115/2022, il quale sospende fino al 30 aprile 2023 l'efficacia delle clausole contrattuali che consentono alle imprese fornitrici di elettricità e gas di modificare unilateralmente le condizioni contrattuali inerenti il prezzo, ancorché sia riconosciuto il diritto di recesso alla controparte. Inoltre, nella medesima norma è previsto che fino a suddetto giorno siano considerate altresì inefficaci i preavvisi comunicati e con le medesime finalità prima della data in vigore del decreto, salvo che le modifiche contrattuali siano già perfezionate. Le variazioni unilaterali rientranti nell'ambito di applicazione del decreto Aiuti-bis si configurano nelle ipotesi in cui durante il periodo di esecuzione e validità del contratto il venditore decida di avvalersi di una clausola contrattuale che prevede specificamente la facoltà di variare unilateralmente le condizioni del contratto riguardanti la fissazione del prezzo. Precisano le Autorità, che tali variazioni non sono da confondersi con le cd. “evoluzioni automatiche” delle condizioni economiche, che sono modifiche/aggiornamenti già previste dalle condizioni contrattuali al momento della stipula, sulle quali le parti hanno già espresso consenso e che pertanto esulano dalla disciplina richiamata per le variazioni unilaterali. Nel caso, invece, di proposta di rinegoziazione per sopravvenuto squilibrio delle prestazioni da parte dei fornitori, che precisano che qualora non venga accettata gli stessi ricorreranno alla risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta, è bene ricordare, dicono le Autorità, che tale risoluzione debba essere pronunciata giudizialmente e non può pertanto prescindersi un intervento del giudice. In conclusione, si riprendendo le parole del presidente dell'ARERA, che in un'ottica di reciproca buona fede e collaborazione esorta ad un senso di responsabilità ulteriore, ognuno facendo il suo, con l'invito per gli operatori a non sfruttare le asimmetrie a loro favore e invitando i consumatori ad un uso corretto degli strumenti di agevolazione.

Comunicato congiunto AGCM e ARERA del 13 ottobre 2022