Minacciato dallo zio per la proprietà di un terreno, chiede protezione in Italia: valutare il peso della questione fondiaria

Riprende vigore la richiesta di protezione presentata in Italia da un uomo originario della Nigeria. Processo bis in Tribunale i giudici dovranno tenere conto dei pericoli per lo straniero in caso di rimpatrio e le ripercussioni in quel Paese della lotta esasperata per la terra.

Per valutare adeguatamente la richiesta di protezione presentata in Italia dallo straniero originario della Nigeria è necessario anche tenere conto che la vicenda da lui narrata, e relativa al conflitto in famiglia per la proprietà di un terreno, si inserisce nel contesto della questione fondiaria che scuote diverse realtà dell'Africa e che rischia di accentuare una crisi sociale ed economica già drammatica. In Tribunale viene condivisa la linea seguita dalla Commissione territoriale niente protezione per un uomo, originario della Nigeria, che è approdato in Italia nel luglio del 2017 per fuggire, a suo dire, dalle minacce dello zio, desideroso di sottrargli la proprietà di un terreno. Per i giudici è palese come non vi siano i presupposti, alla luce del racconto fatto dallo straniero, per concedergli protezione, una volta esclusa una situazione di conflitto nel territorio di provenienza e una volta accertata la mancanza di prove provate in merito a una sua condizione di vulnerabilità in patria. Con il ricorso in Cassazione, però, lo straniero continua a ribadire la necessità per lui di rimanere in Italia, a fronte dei pericoli gravi da affrontare in caso di ritorno in patria. Nello specifico, il cittadino nigeriano, orfano e non sposato , ribadisce che il padre aveva i documenti della proprietà di un terreno sito nel villaggio nativo, terreno che aveva a sua volta ereditato dal nonno nonostante non fosse il primogenito e che perciò il fratello del padre voleva appropriarsi del terreno, in quanto primo figlio . A un certo punto il padre era improvvisamente morto dopo avere ispezionato il suddetto terreno e subito dopo anche la madre si era ammalata , mentre lo zio pretendeva la consegna dei documenti alla ricerca dei quali erano andati in casa sua anche alcuni uomini armati che, non avendoli trovati, avevano sparato alla madre . Lo straniero precisa di avere denunciato l'accaduto alla polizia, senza ottenere nulla e, perciò, ha ritenuto , spiega, di espatriare, essendogli stato riferito che, qualora non avesse consegnato i documenti, sarebbe stato ucciso dallo zio . Tutto ciò è sufficiente, secondo lo straniero, per riconoscere che nel suo Paese di origine mancano le condizioni minime di sicurezza , vi è una precaria situazione socio-economica e vi è per lui il rischio di essere perseguitato o, almeno, di correre gravi rischi . Per i giudici della Cassazione è evidente come la vicenda narrata dal cittadino nigeriano meriti un ulteriore approfondimento in Tribunale. Ciò, innanzitutto, per riscontrare con elementi oggettivi l'esistenza di un collegamento tra la vicenda personale dello straniero ed il prospettato pericolo di vita in caso di rimpatrio, a seguito delle minacce subite per mano dello zio e relative alla proprietà di un terreno . E in questa ottica, aggiungono i giudici, non si può ignorare un contesto in cui la denuncia presentata dallo straniero alla Polizia non ha sortito alcun effetto . A dover essere approfondito, poi, è anche un altro rilevante profilo. I giudici fanno riferimento alla cosiddetta questione fondiaria , che si ravvisa, ormai, in alcune realtà dell'Africa e si manifesta in una lotta esasperata per le risorse a seguito dell'impoverimento della terra, anche per ragioni climatiche, e che accentua una crisi soprattutto sociale, con origine in povertà, disuguaglianza e ingiustizia nell'accesso alle risorse, determinando una situazione che attenua gli strumenti di salvaguardia della coesione e permette al conflitto di esprimersi in modo non mediato da filtri istituzionali o tradizionali . Questi dettagli sono fondamentali per valutare, concludono i giudici, la fondatezza della richiesta di protezione presentata dallo straniero.

Presidente Tria - Relatore Cinque Rilevato che 1. Il Tribunale di Roma, con il decreto n. 24940 del 2019, ha rigettato il ricorso presentato avverso il provvedimento della Commissione Territoriale competente con il quale era stata respinta la domanda di protezione internazionale ed umanitaria, proposta dal richiedente in epigrafe indicato, cittadino della Nigeria. 2. Il richiedente, orfano e non sposato, aveva dichiarato che il padre aveva i documenti della proprietà di un terreno sito nel villaggio nativo, che aveva a sua volta ereditato dal nonno nonostante non fosse il primogenito aveva riferito che il fratello del padre voleva appropriarsi del terreno, in quanto primo figlio e che il padre era improvvisamente morto dopo avere ispezionato il suddetto terreno aveva precisato che subito dopo anche la madre si era ammalata e che lo zio pretendeva la consegna dei documenti alla ricerca dei quali erano andati in casa sua anche alcuni uomini armati che, non avendoli trovati, avevano sparato alla madre aveva specificato di avere denunciato l'accaduto alla polizia senza ottenere nulla e, perciò, aveva ritenuto di espatriare essendogli stato riferito che, qualora non avesse consegnato i documenti, sarebbe stato ucciso dallo zio dopo un periodo in Libia, in cui era stato sequestrato e picchiato, era poi arrivato in Italia nel luglio 2017. 3. A fondamento della decisione il Tribunale ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere lo status di rifugiato, la protezione sussidiaria ex D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 14 lett. a , b e c citando COI Nigeria 2019 che escludevano una situazione di conflitto armato nel Delta State, regione da cui proveniva l'interessato nonché la protezione umanitaria per mancanza di allegazioni e prove sulle condizioni di vulnerabilità. 4. Avverso il suddetto decreto ha proposto ricorso per cassazione il richiedente affidato a tre motivi. 5. Il Ministero dell'Interno si è costituito, al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa. Considerato che 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell' art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. , la mancata concessione della protezione sussidiaria cui aveva diritto ex lege in ragione delle attuali condizioni socio-politiche del paese di origine la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007 art. 14 l'omessa applicazione dell' art. 10 della Costituzione la contraddittorietà tra le fonti citate, il loro contenuto e le conclusioni raggiunte la motivazione del provvedimento solo apparente. Si sostiene che il Tribunale, non interpretando bene le fonti citate, erroneamente aveva escluso che il Paese di provenienza di esso richiedente vivesse una situazione d'ordine generale quando, invece, mancavano le condizioni minime di sicurezza. 3. Con il secondo motivo si censura, ai sensi dell' art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. , la violazione o falsa applicazione degli artt. 2, 3, 4, 5, 6 e 14 D.Lgs. n. 251 del 2007 e dell' art. 8 del D.Lgs. n. 25 del 2008 nonché il difetto di motivazione e di travisamento dei fatti. Si deduce l'assoluta assenza di attività istruttoria per quanto riguardava l'accertamento sulla situazione socio-economica del Paese di origine di esso richiedente, anche ai fini della concessione della chiesta protezione umanitaria. 4. Con il terzo motivo il ricorrente si duole, ai sensi dell' art. 360 n. 3 e n. 5 c.p.c. , che il Tribunale aveva omesso ed errato a non applicare la protezione, ai sensi dell' art. 5 comma 6 D.Lgs. n. 286 del 1998 , non potendo essere rifiutato il permesso di soggiorno allo straniero, in presenza di seri motivi di carattere umanitario, nonché la tutela ex D.Lgs. n. 286 del 1998 art. 19 che vietava l'espulsione dello straniero che potesse essere perseguitato nel suo paese di origine o che ivi potesse correre gravi rischi si duole, altresì, dell'omessa applicazione dell' art. 10 della Costituzione , dell'omesso esame delle condizioni personali per l'applicabilità della protezione umanitaria e della necessaria comparazione tra la condizione raggiunta in Italia e quella del Paese di provenienza nonché, infine, dell'omesso esame informativo delle fonti relativamente alla condizione socio-economica della Nigeria. 5. I motivi, da trattare congiuntamente perché interferenti, sono fondati e vanno accolti per quanto di ragione. 6. Invero, deve precisarsi che il dovere di cooperazione istruttoria del giudice, una volta assolto da parte del richiedente asilo il proprio onere di allegazione, sussiste sempre, anche in presenza di una narrazione dei fatti attinenti alla vicenda personale nella quale siano presenti aspetti contraddittori che ne mettano in discussione la credibilità, in quanto è finalizzato proprio a raggiungere il necessario chiarimento su realtà e vicende che presentano una peculiare diversità rispetto a quelle di altri paesi e che, solo attraverso informazioni acquisite da fonti affidabili, riescono a dare una logica spiegazione alla narrazione del richiedente Cass. n. 3016/2019 Cass. n. 24010/2020 . 7. Va osservato, infatti, che il riferimento operato dal D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 8 comma 3 alle fonti informative privilegiate deve essere interpretato nel senso che è onere del giudice specificare la fonte in concreto utilizzata e il contenuto dell'informazione da essa tratta e ritenuta rilevante ai fini della decisione, così da consentire alle parti la verifica della pertinenza e della specificità di tale informazione rispetto alla situazione concreta del Paese di provenienza del richiedente la protezione Cass. n. 13255/2020 . Inoltre, D.Lgs. n. 25 del 2008 art. 8 comma 3, nel prevedere che ciascuna domanda sia esaminata alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine del richiedente asilo e, ove occorra, dei paesi in cui questi sono transitati, deve essere interpretato nel senso che l'obbligo di acquisizione di tali informazioni deve essere osservato in riferimento ai fatti esposti e ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale Cass. n. 2355/2020 Cass. n. 30105/2018 . 8. Nel caso in esame, i giudici di merito avrebbero dovuto riscontrare con elementi oggettivi, acquisibili attraverso una adeguata istruttoria e la consultazione di fonti informative accreditate e aggiornate, proprio la esistenza di quel collegamento, che invece hanno di fatto escluso, tra la vicenda personale del richiedente ed il prospettato pericolo di vita in caso di rimpatrio, a seguito delle minacce subite dallo zio, per la proprietà di un terreno, in un contesto in cui la denuncia presentata dall'interessato alla Polizia non aveva sortito alcun effetto. 9. Un altro profilo che avrebbe dovuto essere approfondito era, poi, quello della cd. questione fondiaria , che si ravvisa ormai, in alcune realtà dell'Africa, e si manifesta in una lotta esasperata per le risorse a seguito dell'impoverimento della terra, anche per ragioni climatiche, e che accentua una crisi soprattutto sociale con origine in povertà, disuguaglianza e ingiustizia nell'accesso alle risorse, determinando una situazione che attenua gli strumenti di salvaguardia della coesione, e permette al conflitto di esprimersi in modo non mediato da filtri istituzionali o tradizionali. 10. Tali accertamenti, nel caso concreto, avrebbero senza dubbio potuto rilevare ai fini della fondatezza in ordine alle richieste della protezione sussidiaria. 11. Infine, anche in ordine alla istanza di protezione umanitaria, deve osservarsi che le censure sono fondate perché il mancato accertamento, da parte della Corte territoriale, della reale e concreta situazione di rischio, in caso di rimpatrio del richiedente, in relazione agli elementi di integrazione sociale raggiunti in Italia, hanno fatto sì che i giudici di seconde cure non svolgessero quella valutazione comparativa, secondo i parametri delineati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 24413/2021, determinante ai fini della concessione della chiesta tutela. 12. Alla stregua di quanto esposto, i motivi devono essere accolti per quanto di ragione. L'impugnata sentenza va, quindi, cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio al Tribunale di Roma, in diversa composizione, che procederà ad un nuovo esame attenendosi ai principi sopra menzionati e provvedendo, altresì, sulle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso per quanto di ragione cassa il provvedimento impugnato in relazione alle censure accolte e rinvia al Tribunale di Roma, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.