Con la circolare numero 116/2022, l'INPS ha fornito le istruzioni per il riconoscimento del bonus di 150 euro ai lavoratori dipendenti nella retribuzione di competenza del mese di novembre 2022.
La suddetta indennità ha il fine di aiutare i beneficiari a far fronte ai rincari causati dalla recente crisi energetica e non costituisce reddito tassabile, non è cedibile, né pignorabile o sequestrabile. Chi può accedere al bonus? I lavoratori dipendenti con esclusione di quelli con rapporto di lavoro domestico, che avranno una retribuzione lorda per il mese di novembre 2022 non eccedente l'importo di 1.538 euro i lavoratori interessati da eventi con copertura di contribuzione figurativa integrale nelle ipotesi in cui la retribuzione risulti azzerata a fronte di eventi tutelati tra i quali CIGO/CIGS, Assegno di integrazione salariale garantito dal FIS o dai Fondi di solidarietà e CISOA, percepiti in ragione della sospensione del rapporto di lavoro, o congedi parentali, fermo restando il rispetto del limite di 1.538 euro . i pensionati con reddito personale assoggettabile ad IRPEF non superiore per l'anno 2021 a 20.000 euro i liberi professionisti che abbiano inoltrato domanda alla propria Cassa di previdenza i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti che, nel 2021, abbiano svolto la prestazione per almeno 50 giornate i lavoratori dello spettacolo che, nel 2021, abbiano almeno 50 contributi giornalieri versati e che abbiano avuto un reddito derivante dai suddetti rapporti non superiore a 20.000 euro per il medesimo anno. L'indennità deve essere erogata solo qualora sussista il rapporto di lavoro nel mese di novembre 2022, sia esso a tempo determinato o indeterminato, anche a tempo parziale, con la retribuzione del mese, anche se corrisposta a dicembre 2022, denunciata nel flusso UniEmens da trasmettere entro il 31 dicembre 2022. Il datore di lavoro riconoscerà in via automatica e in misura fissa l'indennità citata, ma dovrà acquisire preventivamente, dal lavoratore, una dichiarazione in cui quest'ultimo espliciti di non essere titolare di prestazioni per le quali sarà l'INPS a erogare direttamente l'indennità articolo 19, comma 1 e 16, d.l. numero 144/2022 .
Circolare dell’INPS del 17 ottobre 2022, numero 116