Strage ferroviaria di Viareggio: gli effetti dell’attività di «iper» direzione e coordinamento

La Corte di Appello di Firenze, prima sezione penale, con sentenza n. 2719 del 20 settembre 2022 fornisce indicazioni di sicuro interesse sul fronte della responsabilità dell’amministratore delegato della holding derivante dall’esercizio del fascio di poteri che incidono sulla gestione del rischio affidata alle società controllate e suscita spunti di riflessione nel caso in cui venga esercitata una eccessiva attività di direzione e coordinamento. Il ruolo di forte ingerenza della controllante e dei suoi vertici sul funzionamento, gli investimenti e l’attività complessiva delle controllate non può non essere considerato, avverte la Corte territoriale, nel momento in cui occorre giudicare del rapporto di causalità giuridica tra omissione ed evento.

La ricostruzione degli eventi dibattuti in giudizio. Questi, in estrema sintesi, i tragici fatti occorsi il 29 giugno 2009 nel perimetro della stazione ferroviaria del Comune di Viareggio . Intorno alla mezzanotte un treno merci composto dalla locomotiva e da vari carri cisterna carichi di gas di petrolio liquefatto, mentre transitava alla velocità di circa 100 km/h sul quarto binario della stazione, sviava con il primo carro cisterna e successivamente con altri quattro carri. Segnatamente, la rottura di un assile, derivante dal suo stato di corrosione, provocava il deragliamento del treno con conseguente fuoriuscita di quarantacinquemila litri di GPL trasportato che invadeva la sede ferroviaria e le aree circostanti. Seguiva una potente deflagrazione con un vasto incendio che provocava 32 morti, lesioni gravi ad oltre 130 persone, la distruzione o il grave danneggiamento di 105 veicoli e di numerose abitazioni prospicienti la stazione ferroviaria. Di questi gravissimi eventi venivano chiamati a rispondere 30 persone fisiche e 7 società di capitali. Il Tribunale di Lucca , con sentenza del 31 gennaio 2017, reputava evento non imprevedibile la rottura dell’assile determinante lo svio del carro ciò anche in considerazione del manifestarsi anticipato di alcuni segnali d’allarme. Il Tribunale riteneva poi che fosse stata omessa una puntuale valutazione dei rischi sia generici connessi al trasporto ferroviario, sia specifici connessi al tipo di trasporto in concreto effettuato. Conseguentemente e per quanto di interesse, venivano ritenuti responsabili gli organi apicali dell’impresa ferroviaria controllata ma non l’amministratore delegato della controllante non risultando sufficientemente accertato l’esercizio di suoi poteri di controllo o di gestione della società a valle. La Corte di Appello di Firenze riformava questa sentenza ritenendo l’amministratore delegato della holding responsabile di una gestione operativa delle controllate. Veniva messo in evidenza che la capogruppo era sorta per svolgere attività di gestione di più società aventi business strategicamente interdipendenti. La controllata aveva accettato, nella specie, di sottoporre le proprie scelte fondamentali alla capogruppo, al punto da configurarsi una posizione di garanzia dell’amministratore della capogruppo ritenuto co-gestore nel settore della sicurezza. Seguiva la sentenza della Cassazione n. 32899 resa in data 8 gennaio 2021 e depositata il 6 settembre 2021 annotata su Diritto e Giustizia del 13 settembre 2021, dal titolo La responsabilità dell’amministratore delegato della controllante il re è nudo? con la quale, in estrema sintesi e per quanto di rilievo, veniva fra l’altro stabilito che la violazione di una regola prevenzionistica come quella di cui all’art. 589, comma 2, c.p. non garantiva che l’evento fosse stato commesso proprio con violazione di essa e ciò in esplicazione delle teorie della causalità della colpa e della c.d. concretizzazione del rischio. I Giudici di Legittimità pervenivano quindi alla conclusione che era ben possibile che nell’evento nel quale si era concretizzato il rischio lavorativo potesse ricomprendersi anche il danno patito dal terzo, ma in tal caso vi era la necessità che il terzo si fosse trovato esposto al rischio alla stregua del lavoratore. Lungo questa direzione, sia il Tribunale che la Corte di Appello avevano errato nel ravvisare la sussistenza dell’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, c.p. Da qui il giudizio di rinvio definito con la sentenza della Corte fiorentina n. 2719 del 20 settembre 2022 in esame il cui esito è stato segnalato dalla Redazione di Diritto e Giustizia con il contributo del 26 settembre 2022 dal titolo Strage di Viareggio fatali gli omessi controlli sui carri merci esteri . La posizione di garanzia dell’amministratore delegato della holding. Nella sentenza emessa a definizione del giudizio di rinvio viene ricordato come Giudice di appello avesse precedentemente ravvisato nell’amministratore delegato della società capogruppo una posizione di garanzia derivante dal ruolo di co-gestore della sicurezza nel trasporto ferroviario , attuato tanto con interventi diretti in materia quanto attraverso il controllo delle attività svolte su tale aspetto dalle società controllate. Secondo la Corte di Cassazione erano corrette e non censurabili tali considerazioni incentrate sull’attribuzione in capo all’amministratore delegato della holding dell’esercizio di poteri interferenti con l'autonomia degli organi direttivi delle società controllate in materia di sicurezza e gestione del rischio connesso. In breve, era ben configurabile in capo all'amministratore della capogruppo un fascio di poteri in grado di incidere sulla gestione del rischio affidata sul piano operativo alle società controllate il cui esercizio negligente, imprudente o imperito, laddove causalmente efficiente nella verificazione dell'evento, concretizzava il primo presupposto della responsabilità colposa. Il ruolo di forte ingerenza della controllante e dei suoi vertici sul funzionamento, gli investimenti e l’attività complessiva delle controllate viene più volte rimarcato nella sentenza in esame. La condotta alternativa lecita doverosa ed il rischio categoriale della regola cautelare. Nel ripercorrere il precedente giudizio di legittimità, viene osservato come Suprema Corte avesse annullato, in riferimento alla responsabilità dell’amministratore delegato della controllante per il delitto di disastro ferroviario, la sentenza di appello limitatamente all’aggravante di cui all’art. 589, comma 2, c.p. e relativamente ai profili di colpa consistenti nella mancata adozione dei provvedimenti di riduzione della velocità dei convogli con rinvio ad altra sezione della Corte territoriale per un nuovo giudizio. Al riguardo, è ricordato come il Tribunale di Lucca avesse individuato nella riduzione della velocità di transito di un convoglio ferroviario del tipo di quello che aveva causato il disastro una misura a carattere preventivo riconosciuta dalla comunità scientifica e prevista a livello normativo in relazione alle potenziali conseguenze di un deragliamento, ivi compresi danni anche gravissimi e catastrofici. La Corte di Appello di Firenze aveva confermato la rilevanza con causale della condotta omissiva del gestore dell’infrastruttura che, non avendo svolto una approfondita e completa valutazione del rischio, non aveva disposto una limitazione di velocità per i carri trasportanti merci pericolose in tratte o in punti di maggiore criticità della rete ferroviaria. Statuizione questa tuttavia censurata dalla Corte di Cassazione sul presupposto che in entrambi i giudizi di merito la regola cautelare fosse stata individuata con un criterio ex post , erroneamente identificando la condotta alternativa lecita doverosa, che avrebbe impedito o mitigato gli eventi di danno, con quella che il sapere disponibile avrebbe dovuto suggerire agli operatori del settore prima del verificarsi del sinistro. Viene cioè contestato alla Corte territoriale di aver omesso di identificare con precisione la regola cautelare facendo coincidere la velocità che ex ante avrebbe dovuto essere prescritta per tale tipologia di rotabile con quella che, secondo il ragionamento ex post, avrebbe avuto efficacia salvifica evitando l’evento. Alla luce di ciò, osserva in sede di rinvio la Corte fiorentina che è principio ormai acquisito e condiviso che la prevedibilità dell’evento non debba riguardare il fatto in tutte le sue specifiche articolazioni o possibili manifestazioni dovendosi avere riguardo alla classe di eventi in cui quello oggetto del processo si colloca , dunque mantenendo una ineliminabile soglia di categorialità , atteso che ogni evento presenta specifici dettagli e connotazioni, nel suo determinismo e negli effetti, che lo rendono unico e irripetibile. Vengono pertanto ripercorsi tutti gli indicatori utilizzati nella precedente sentenza di merito per concludere come la individuazione ex ante della misura della velocità dovesse essere parametrata al rischio categoriale che le regola cautelare andava a coprire. II risultato dell’accertamento rimesso alla Corte fiorentina si conclude con esito negativo per l’impossibilità di una motivazione diversa da quella censurata e di un esito finale differente non essendo provato che, in rapporto alle contingenze particolari del caso concreto, tenuto conto delle caratteristiche dei diversi fattori pertinenti, individuati e valutati in ragione delle informazioni disponibili all’epoca dei fatti, fosse acquisita al sapere scientifico o esperenziale la valenza cautelare di una determinata misura della velocità di attraversamento di una stazione avente le caratteristiche di quella di Viareggio da parte di un convoglio avente le caratteristiche di quello sviato . Viene allora escluso il profilo di colpa al riguardo, ferma l’accertata responsabilità dell’amministratore delegato della holding per l’esercizio colposo dei poteri di direzione e coordinamento delle controllate. L’ingerenza della controllante nell’operatività delle controllate il fattore di eversione. Viene ricordato nella decisione in esame che la controllante, nell’assetto voluto dai soci circa i suoi rapporti con le controllate, non si limitava a svolgere attività di direzione e controllo, impartendo cioè direttive o elaborando programmi finanziari e produttivi di gruppo e verificando, poi se quelle direttive e quei programmi venissero rispettati, ma interveniva prima che tali scelte venissero assunte, valutandole e analizzandole alla luce dell’interesse del gruppo, modificandole ancora prima che la controllata, con il suo consiglio di amministrazione, le avesse anche solo conosciute. Era dunque evidente la presenza di quella ingerenza sostanziale nelle scelte operate dagli organi delle controllate , tali da implicarne un completo annullamento. La pesante ingerenza nelle scelte in tema di investimenti coinvolgeva inevitabilmente anche e soprattutto l’ambito della sicurezza, ovvero il settore in cui dovevano essere concentrati buona parte degli investimenti. Ciò impatta sul nesso causale, ravvisando la Corte fiorentina quel fattore di eversione che esclude in capo al responsabile della sicurezza e qualità di sistema la causalità della colpa, non essendo provato, né plausibile, con elevato grado di credibilità razionale, tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, che il comportamento doveroso mancato avrebbe effettivamente impedito l’evento o anche solo determinato apprezzabili, significative probabilità di scongiurarlo. Qualche precedente sull’abuso di attività di direzione e coordinamento. Trib. Milano, Sez. Impresa, 15 febbraio 2022, n. 1372, consultabile in www.giurisprudenzadelleimprese.it, secondo cui i soci della società eterodiretta sono certamente sprovvisti del potere di agire nei confronti della società esercitante abusivamente la direzione per il risarcimento dei danni direttamente patiti dalla società ‘abusata’ in relazione ai quali è quest’ultima che deve attivarsi, e sussiste semmai la diversa azione prevista dall’art. 2476 co. 3° e 8° c.c., che consente al socio di domandare in via di sostituzione straordinaria il risarcimento dei danni che la mala gestio degli amministratori e i soci con essi intenzionalmente compartecipi abbiano appunto arrecato alla società Cass. n. 15276/2021, ove stabilito che l'esercizio, da parte del socio di maggioranza, del diritto di voto relativo all'approvazione del bilancio non integra, al tempo stesso, anche esercizio abusivo dell'attività di direzione e coordinamento ex art. 2497, comma 1, c.c. Trib. Milano, Sez. Impresa, 7 maggio 2019, in Società, 2019, 1039, alla cui stregua la responsabilità della controllante è sempre derivante da condotte illecite di mala gestio, violative dei principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale, che si traducono in un abuso della attività di direzione e coordinamento. Non può, invece, configurarsi una responsabilità della capogruppo per obbligazioni fisiologicamente assunte dalla controllata e rimaste inadempiute nella normale dinamica dello svolgimento dell'attività d'impresa .