La Corte di Cassazione si è espressa sull’accertamento dell’obbligo di assicurazione ex d.lgs. numero 38/2000 e T.U. numero 1124/1965 relativamente all’attività parasubordinata e part-time svolta da numerosi studenti che avevano intrattenuto con l’Università rapporti di collaborazione ai sensi dell'articolo 13, l. numero 390/1991.
Con l'introduzione del d.lgs. numero 38/2000, articolo 5, è stato modificato il regime di legge previsto per coprire il rischio, derivante dall'attività di collaborazione resa con mezzi elettrici e computer, cui gli studenti collaboratori sono esposti, con l'effetto di abrogare il disposto della l. numero 390/1991, articolo 13, comma 2 poi abrogato ex d.lgs. numero 68/2012 che aveva previsto l'obbligo per le Università di stipulare, per la copertura del rischio infortuni, polizze assicurative private. I giudici di legittimità hanno già avuto modo di affermare che la l. numero 390/1991, articolo 13, comma 2 prevede va che «2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1 comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale sui redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni». Il d.lgs. numero 38/2000, articolo 5 prevede, inoltre, che «1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente d.lgs. sono soggetti all0'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati al d.P.R. numero 917/1986, e successive modificazioni e integrazioni, articolo 49, comma 2, lett. a , qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico, o per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgano, non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. 2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente». Tale confronto restituisce una valutazione di incompatibilità dell'applicazione di entrambe le disposizioni alla fattispecie in questione. Ne consegue che «il criterio primario di risoluzione di tale tipo di contrasto tra disposizioni derivate da due fonti primarie è quello cronologico, fissato in via generale dall'articolo 15 preleggi secondo tale criterio, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore». In definitiva, «i rapporti di cui all'articolo 13, l. numero 390/1991, sono soggetti all'assicurazione presso l'INAIL ai sensi dell'articolo 5, d.lgs. numero 38/2000 che ha stabilito l'obbligatorietà dell'assicurazione per tutti i rapporti di para subordinazione, dovendosi ritenere che tale disposizione, in base al principio generale di cui all'articolo 15 preleggi, prevalga sulla previsione di cui all'articolo 13 cit. che fissava l'obbligo di stipulare polizze private».
Presidente Berrino – Relatore Calafiore Rilevato in fatto che la Corte d'appello di Roma, con sentenza numero 3392/2015, ha rigettato l'impugnazione proposta dall'INAIL avverso la sentenza di primo grado, resa nei confronti dell'Università degli Studi di Roma la Sapienza , che aveva accolto la domanda di quest'ultima tesa all'accertamento negativo dell'obbligo di assicurazione ex D.Lgs. numero 38 del 2000, e T.U. numero 1124 del 1965, relativamente all'attività parasubordinata e part time svolta da numerosi studenti che avevano intrattenuto con l'Università rapporti di collaborazione ai sensi della L. numero 390 del 1991, articolo 13 l'Università, aveva sostenuto la tesi secondo la quale la L. numero 390 del 1991, articolo 13, nel consentire agli Atenei di disciplinare forme di collaborazione con gli studenti aventi ad oggetto attività connesse ai servizi resi, retribuite ma con certe esclusioni e con obbligo per le Università di provvedere alla copertura assicurativa contro gli infortuni, esaurisce la disciplina di questo speciale rapporto collaborativo e, dunque, la sottrae per specialità alla regola generale dell'obbligo di corrispondere il premio assicurativo La Corte d'appello ha confermato le motivazioni del primo giudice relative alla preminenza da accordare agli aspetti peculiari del tipo di rapporto collaborativo in esame causa mista di agevolazione del percorso universitario per i più meritevoli e prestazione resa, che si risolve nelle sole modalità di reclutamento che privilegiano il merito e la soglia di reddito , sufficienti a fondare un tipo speciale rispetto allo schema generale della para subordinazione allo stesso modo andava valutata l'esclusione di obblighi tributari in favore dello studente avverso tale sentenza ricorre per cassazione l'INAIL con un articolato motivo, illustrato da successiva memoria resiste l'Università con controricorso e successiva memoria. Considerato in diritto che con l'unico motivo di ricorso, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. numero 38 del 2000, in luogo della normativa speciale di cui alla L. numero 390 del 1991, in merito alle collaborazioni studentesche, affermandosi che con la introduzione del D.Lgs. numero 38 del 2000, articolo 5, è stato modificato il regime di legge previsto per coprire il rischio, derivante dall'attività di collaborazione resa con mezzi elettrici e computers, cui gli studenti collaboratori sono esposti, con l'effetto di abrogare il disposto della L. numero 390 del 1991, articolo 13, comma 2, poi abrogato ex D.Lgs. numero 68 del 2012 che aveva previsto l'obbligo per le Università di stipulare, per la copertura del rischio infortuni, polizze assicurative private. La questione controversa, che pone la necessità di confrontare i testi delle due disposizioni al fine di coglierne innanzitutto l'effettiva reciproca incompatibilità e, quindi, di individuare il criterio risolutore del conflitto tra le disposizioni interessate, è stata già esaminata da questa Corte con la sentenza numero 2013 del 2020, come rilevato dalle parti in tale occasione si è affermato che la L. numero 390 del 1991, articolo 13, comma 2, ratione temporis applicabile, prevede va che 2. La prestazione richiesta allo studente per le collaborazioni di cui al comma 1, comporta un corrispettivo, esente dall'imposta locale su redditi e da quella sul reddito delle persone fisiche. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi. Le università provvedono alla copertura assicurativa contro gli infortuni . Il D.Lgs. numero 38 del 2000, articolo 5, intitolato Assicurazione dei lavoratori parasubordinati prevede 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente D.Lgs., sono soggetti all'obbligo assicurativo i lavoratori parasubordinati indicati al D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, e successive modificazioni e integrazioni, articolo 49, comma 2, lett. a , qualora svolgano le attività previste dall'articolo 1 del testo unico o, per l'esercizio delle proprie mansioni, si avvalgono non in via occasionale, di veicoli a motore da essi personalmente condotti. 2. Ai fini dell'assicurazione INAIL il committente è tenuto a tutti gli adempimenti del datore di lavoro previsti dal testo unico. 3. Il premio assicurativo è ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente il confronto restituisce una valutazione di incompatibilità dell'applicazione di entrambe le disposizioni alla fattispecie della collaborazione degli studenti universitari sopra descritta, posto che la previsione dell'obbligo di stipulare polizze private a copertura del rischio da infortunio non può essere porsi in termini alternativi rispetto all'obbligo di assicurare il medesimo rischio presso l'assicurazione obbligatoria gestita dall'Inail. In altri termini in principio ispiratore di entrambe le discipline assicurative è il medesimo ma la regolamentazione è differente una volta verificata l'effettiva incompatibilità applicativa delle due disposizioni per effetto della successione di leggi, va affermato che il criterio primario di risoluzione di tale tipo di contrasto tra disposizioni derivate da due fonti primarie è quello cronologico, fissato in via generale dall'articolo 15 preleggi secondo tale criterio, le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore si è correttamente osservato che l'ordinamento ha affidato all'interprete il compito di verificare l'effettiva realizzazione di un effetto abrogativo tacito ed in proposito questa Corte di Cassazione ha elaborato il principio, che qui va riaffermato, secondo il quale l'incompatibilità tra le nuove disposizioni di legge e quelle precedenti, che realizza una delle due ipotesi di abrogazione tacita ai sensi dell'articolo 15 preleggi, si verifica solo quando tra le norme considerate vi sia una contraddizione tale da renderne impossibile la contemporanea applicazione, cosicché dalla applicazione ed osservanza della nuova legge non possono non derivare la disapplicazione o l'inosservanza dell'altra Cass. numero 1429 del 2002 numero 10053 del 2002 inoltre, si è pure chiarito Cass. numero 4420 del 1995 che il principio lex posterior generalis non derogat priori speciali - che si giustifica per la migliore e più adeguata aderenza della norma speciale alle caratteristiche proprie della fattispecie oggetto della sua previsione - non può valere, e deve quindi cedere alla regola dell'applicazione della legge successiva, allorquando dalla lettera e dal contenuto di detta legge si evince la volontà di abrogare la legge speciale anteriore o allorquando la discordanza tra le due disposizioni sia tale da rendere inconcepibile la coesistenza fra la normativa speciale anteriore e quella generale successiva nel caso di specie, l'intento del legislatore del 2000, mantenuta comunque una logica selettiva e non universale di copertura assicurativa, fatto palese della lettura delle disposizioni contenute nel D.Lgs. numero 38 del 2000, articolo 4,5 e 6, sull'allargamento dei soggetti da sottoporre obbligatoriamente all'assicurazione obbligatoria presso l'INAIL, è stato quello di procedere ad una ulteriore espansione dei soggetti tutelati anche per rispondere all'invito proveniente dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale che già aveva sollecitato il legislatore ordinario a superare il sistema rigido di indicazione di singole categorie di soggetti Corte Cost. numero 310 del 6/15 luglio 1994 da tali elementi intrinseci alla ratio legis si evince con chiarezza che, quanto alla disciplina dell'obbligo di assicurazione per il caso di infortunio e malattia che è attribuito dall'ordinamento all'INAIL, la specifica previsione contenuta nella L. numero 390 del 1991, articolo 13, comma 2, di assicurare l'evento con le forme assicurative private, ha cessato di operare con l'entrata in vigore del D.Lgs. numero 38 del 2000, articolo 5 non avrebbe, infatti, alcuna plausibile ragion d'essere - sussistendo il medesimo rischio oggettivo - la sottrazione di tale forma di collaborazione coordinata e continuativa intercorrente con l'Università, dalla generale fattispecie assicurativa obbligatoria prevista per le collaborazioni coordinate e continuative riconducibili alla nozione di parasubordinazione di cui all'articolo 409 c.p.c., esistente all'epoca dei fatti di causa antecedentemente alla introduzione delle collaborazioni organizzate dal committente di cui al D.Lgs. numero 81 del 2015, articolo 2 tale interpretazione, conforme alle indicazioni della giurisprudenza costituzione sopra richiamata che pretende l'applicazione della regola che a parità di rischio debba corrispondere parità di tutela, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto in base al quale il lavoro è prestato cfr. Corte Cost. numero 476 del 1987 Corte Cost. numero 332 del 1992 , non è contraddetta dal rinvio operato dal D.Lgs. numero 38 del 2000, articolo 5, ai lavoratori parasubordinati di cui al D.P.R. 22 dicembre 1986, numero 917, articolo 49, comma 2, lett. a nel testo vigente sino al 31 dicembre 2000 il rinvio alla norma tributaria, infatti, non assume il rilievo di presupposto applicativo dell'obbligo assicurativo presso l'INAIL ma solo di fattore descrittivo della platea dei lavoratori parasubordinati a cui la tutela assicurativa è estesa dalla nuova legge e, dunque, non si pone in contraddizione con la previsione della esenzione fiscale sui redditi erogati dall'università che la L. numero 390 del 1991, articolo 13, prevedeva prima della sua abrogazione il rinvio del D.Lgs. numero 38 cit., è chiaramente finalizzato unicamente ad indicare, in modo forse non del tutto appropriato data la finalità dell'intervento normativo, l'estensione dell'obbligo all'intera categoria dei soggetti che traggono redditi autonomi da attività personale coordinata e continuativa resa in favore di altri le considerazioni critiche rispetto a tale orientamento, formulate dall'Università controricorrente in memoria, non incidono sul descritto percorso argomentativo in quanto insistono esclusivamente sugli aspetti di specialità, quanto alla classificazione giuridica, dei rapporti in questione rispetto alla generale platea dei lavoratori coordinati e continuativi, senza tuttavia affrontare il tema della rilevanza significatività di tali aspetti rispetto alla specifica finalità della copertura assicurativa obbligatoria fornita dall'INAIL che risponde, come si è detto, a logiche dipendenti dal tipo di rischio assicurato e dall'attività umana che opera nell'ambiente in cui lo stesso rischio è presente in definitiva, il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata e la causa va rinviata per un nuovo esame alla luce del principio secondo il quale I rapporti di cui alla L. numero 390 del 1991, articolo 13, sono soggetti all'assicurazione presso l'INAIL ai sensi del D.Lgs. numero 38 del 2000, articolo 5, che ha stabilito l'obbligatorietà dell'assicurazione per tutti i rapporti di para subordinazione, dovendosi ritenere che tale disposizione, in base al principio generale di cui all'articolo 15 preleggi, prevalga sulla previsione di cui all'articolo 13 citato che fissava l'obbligo di stipulare polizze private , alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa, la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione.