Colpisce con la mano il casco integrale indossato da un motociclista: condannato per percosse

Impossibile, secondo i giudici, ridimensionare la condotta tenuta da un automobilista in occasione di un diverbio in strada. Irrilevante il fatto che il motociclista indossasse un casco integrale in occasione dello schiaffo infertogli dall’automobilista nella zona compresa tra la guancia e la tempia.

Condannato per il reato di percosse l'automobilista che, in occasione di un diverbio, colpisce con la mano il casco integrale indossato da un motociclista. Ricostruito l'episodio, verificatosi nella zona di Ferrara, il Giudice di pace condanna l'uomo sotto processo, ritenendolo colpevole di avere, in occasione di un diverbio in strada, schiaffeggiato un giovane motociclista che indossava un casco integrale. Per il giudice è lecito parlare di percosse ed è consequenziale una pena non severa, cioè 100 euro di multa, accompagnata dall'obbligo di pagare le spese processuali. Con il ricorso in Cassazione l'uomo, che in occasione del fattaccio era sceso dalla propria vettura per confrontarsi verbalmente col giovane motociclista , propone una versione mirata a ridimensionare l'accusa, e in questa ottica egli pone in evidenza, tramite il proprio avvocato, che la ricostruzione della condotta contestatagli non è neppure astrattamente prospettabile poiché la stessa persona offesa ha raccontato di avere ricevuto uno schiaffo sulla zona compresa tra la guancia e la tempia mentre stava indossando un casco integrale . In aggiunta, poi, l'uomo sotto processo precisa che la condotta presa ora in esame si è sostanziata in un rimprovero nei confronti anche del giovane motociclista per il pericoloso comportamento stradale da lui tenuto e aggiunge che poiché il motociclista non aveva rivolto lo sguardo verso di lui, allora gli ha toccato il casco . Secondo l'uomo sotto processo, però, tale contatto non è catalogabile come un vero schiaffo, e poi, aggiunge, il delitto di percosse – che tutela l'incolumità e non la mera intangibilità del corpo – non può ravvisarsi in presenza di un mero colpo inferto ad un'altra persona, ma occorre che il colpo abbia un contenuto di apprezzabile violenza e sia diretto a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione di dolore che va esclusa, sostiene l'uomo, in questa vicenda poiché il motociclista, che indossava un casco integrale, atto a proteggerlo da incidenti stradali, ha negato di aver patito dolore a seguito del colpo subito. La linea difensiva proposta dall'uomo sotto processo non convince però i giudici di Cassazione, i quali ne confermano, difatti, la condanna per il reato di percosse ai danni del giovane motociclista. Nessun dubbio sui dettagli dell'episodio. In sostanza, in strada si è verificato l'incontro tra l'automobilista e il motociclista , e il primo, che percorreva la pubblica via a bordo della propria automobile , ha invitato alcuni giovani, che erano in sella alle loro moto, ad arrestare la marcia , e successivamente l'automobilista è sceso dalla propria vettura e, quasi per richiamare l'attenzione, ha inflitto al giovane motociclista, che indossava un casco integrale , un colpo – uno schiaffo, per la precisione – in corrispondenza della guancia sinistra . In sostanza, all'automobilista è stato contestato, osservano i giudici, di aver sì colpito il viso del ragazzo , però non direttamente ma toccandone il casco . Ma questo dettaglio non può far venire meno il reato di percosse, che è configurabile, invece, precisano i giudici, anche a fronte della idoneità di una condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica , mentre non è necessario che si verifichi tale sensazione di dolore . E il contatto fisico tra l'aggressore e la vittima, contatto necessario perché sussista l condotta di manomissione dell'altrui persona, deve ravvisarsi in presenza di un'energia fisica esercitata con violenza – anche mediata da un'altra res , come il casco integrale del motociclista, in questo caso –, quantunque la persona offesa si giovi di protezioni, quando esse non facciano però venire meno l'idoneità della violenta manomissione a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, vale a dire non siano tali da rendere la manifestazione di violenza di entità inavvertibile e simbolica .

Presidente Zaza – Relatore Francolini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 20 gennaio 2022 il Giudice di pace di Ferrara ha affermato la responsabilità di S.S. per il delitto di percosse così riqualificata la condotta contestata sub specie del delitto di lesioni personali nei confronti di N.E. e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo ha condannato alla pena di Euro 100 di multa, oltre al pagamento delle spese processuali. 2. Avverso la sentenza è stato proposto ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato, articolando due motivi di seguito enunciati, nei limiti di cui all' art. 173 disp. att. c.p.p. , comma 1 . 2.1. Con il primo motivo è stato denunciato il vizio della motivazione, ad avviso della difesa, illogica poiché avrebbe ritenuto che l'imputato ha attinto con uno schiaffo la persona offesa, senza considerare effettivamente il tenore delle dichiarazioni dello stesso S. e della moglie e non chiarendo, in particolare, le ragioni per cui non ha considerato attendibile il narrato di quest'ultima nonché ritenendo attendibili solo le testimonianze a carico di L., Z. e N. , senza fornire alcuna ragione sul punto. Anzi, la deposizione della persona offesa N. non sarebbe stata sottoposta ad attento esame, poiché la ricostruzione della condotta dell'imputato come riportata dalla stesso offeso, che ha rappresentato di aver ricevuto uno schiaffo sulla guancia/tempia, pur indossando un casco integrale non sarebbe neppure astrattamente prospettabile. D'altra parte, lo stesso Giudice di pace ha rilevato che la condotta attribuita all'imputato sarebbe anomala per una persona che - come lo S. svolge l'attività di vigile del fuoco e dunque dovrebbe essere dottato della capacità di gestire situazioni di tensione e non ha mai riportato precedenti penali. 2.2. Con il secondo motivo è stata dedotta la violazione della legge penale. La difesa ha rappresentato che la condotta dell'imputato si sarebbe sostanziata in un rimprovero, anche al N., per la pericolosa condotta stradale tenuta e, poiché questi non aveva rivolto lo sguardo verso lo S., quest'ultimo avrebbe toccato il casco del giovane tale contatto sarebbe stato descritto diversamente dai testi L. e Z. che, rispettivamente, hanno riferito di uno schiaffo a mano aperta e una pacca a mano aperta e M. secondo cui il marito per farsi ascoltare, gli ha toccato il casco il Giudice di pace ha ritenuto che lo S. abbia colpito il N. con uno schiaffo mentre quest'ultimo indossava un casco integrale e ha riqualificato il fatto sub specie dell' art. 581 c.p. poiché lo stesso offeso ha negato di aver patito dolore neppure nell'immediatezza. Tuttavia, il delitto di percosse - che tutela l'incolumità e non la mera intangibilità del corpo - non può ravvisarsi in presenza di un mero colpo inferto ad altri, ma occorre che il colpo abbia un contenuto di apprezzabile violenza e sia diretto a produrre una altrettanto apprezzabile sensazione di dolore che, nella specie, non ricorre alla luce delle dichiarazioni del teste LO. e tenuto conto del fatto che il N. indossava un casco integrale, atto a proteggerlo da incidenti stradali . Pertanto, al più residuerebbe una condotta ingiuriosa, non più penalmente rilevante. Infine, la sentenza impugnata non avrebbe fatto alcun riferimento alla coscienza e volontà in capo all'imputato di cagionare una sensazione dolorosa alla vittima. Considerato in diritto Il ricorso è nel complesso infondato e deve essere rigettato. 1. I motivi di impugnazione possono essere trattati congiuntamente. 1.1. Il ricorso è inammissibile nella parte in cui ha inteso censurare la ricostruzione del fatto da parte del Giudice di pace, adducendo un vizio di motivazione. La sentenza impugnata ha dato conto in maniera congrua e logica degli elementi che ha ritenuto convergere nel senso della inflizione alla persona offesa, da parte dello S., di un colpo segnatamente, uno schiaffo che ha attinto il N. in corrispondenza della guancia sinistra mentre indossava un casco integrale. Il Giudice di pace ha avuto riguardo non soltanto al narrato del N., ma anche a quello degli altri presenti, nonché alle dichiarazioni dall'imputato traendo da esso la sostanziale conferma del fatto a lui ascritto ed ha ritenuto che lo S. abbia inferto il detto schiaffo e non anche un successivo colpo, proprio perché quest'ultimo non è stato confermato da alcuno, così apprezzando prudentemente la testimonianza del N. il Giudice di pace ha pure ricostruito l'antefatto ossia l'incontro tra i soggetti in discorso e l'invito ad arrestare la marcia rivolto dall'imputato, che percorreva la pubblica via a bordo della propria auto, ai giovani in sella alle proprie moto alla luce anche della narrazione dello S. e della moglie. Tale iter non può dirsi utilmente confutato delle allegazioni difensive, che hanno fatto un riferimento parcellizzato agli elementi di prova in atti e che, per vero, conducono ad escluderne il travisamento Sez. 2, n. 46288 del 28/06/2016, Musa, Rv. 268360 - 01 , avendo lo stesso ricorso finito per dare conto della sostanziale coincidenza delle deposizioni in atti ritenuta dal Giudice di pace - segnatamente, quella dell'offeso, dei testi L. e Z. che, rispettivamente, hanno riferito di uno schiaffo a mano aperta e una pacca a mano aperta , e della moglie dello S. che confermato il tocco fermo restando che un diverso apprezzamento di tale compendio non è consentito in questa sede di legittimità, ove la mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione rilevano allorché siano di spessore tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico ed adeguato le ragioni del convincimento senza vizi giuridici , non essendo attribuita a questa Corte un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella già effettuata nei gradi di merito, dovendo essa piuttosto limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per giustificare il suo convincimento ivi conf. pure Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575 - 01 cfr. pure Sez. 5, n. 1004 del 30/11/1999, dep. 2000, Moro, Rv. 215745 - 01, secondo cui in tema di vizi della motivazione il controllo di legittimità operato dalla Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti, nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se tale giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento conf. Sez. 5, n. 11910 del 22/01/2010, Casucci, Rv. 246552 . Nè, con evidenza, per il medesimo ordine di ragioni può ravvisarsi un vizio di motivazione nell'asserita incompatibilità tra il fatto ascritto all'imputato e la circostanza che il N. indossasse un casco integrale, essendo stato attribuito allo S. di aver colpito il viso del ragazzo non direttamente ma attingendone il casco. Pertanto, in parte qua il ricorso è manifestamente infondato e finisce pure col devolvere una diversa lettura del compendio in atti. Ancora, non hanno avuto alcuna rilevanza sulla ricostruzione dell'accaduto da parte del Giudice di pace l'attività di vigile del fuoco svolta dall'imputato e il suo stato di incensuratezza, richiamati dalla sentenza impugnata a proposito della commisurazione della pena, ragion per tale allegazione del ricorrente non si è in effetti confrontata compiutamente con la decisione impugnata Sez. 6, n. 8700 del 21 gennaio 2013, Leonardo, Rv. 254584 - 01 cfr. pure Sez. 2, n. 7667/2015, cit. . Infine, sono del tutte generiche le censure relative al difetto di argomentazioni, da parte della sentenza impugnata, in ordine all'elemento soggettivo del delitto, in quanto essa - sulla scorta delle prove già richiamate - è pervenuta alla compiuta ricostruzione del fatto, essendo ben chiaro dal tenore di essa che, secondo il Giudice di pace, lo S. ha agito con il dolo prescritto. 1.2. Quanto all'asserita violazione della legge penale, il ricorso è inammissibile nella parte in cui ha inteso negare la sussistenza dell'elemento oggettivo del delitto argomentando in virtù di una ricostruzione alternativa del fatto assumendo che lo che lo S. si sia limitato soltanto a toccare il casco del N. per attirarne l'attenzione . Ed è infondato, allorché dalla circostanza che il N. indossasse un casco integrale ha tratto l'esclusione del delitto di percosse. Infatti, ai fini della configurabilità del reato di percosse è sufficiente, trattandosi di reato di mera condotta, l'idoneità della condotta di violenta manomissione dell'altrui persona fisica a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, non essendo, invece, necessario che tale sensazione di dolore si verifichi, fermo il discrimen rispetto al reato di lesione personale, configurabile quando il soggetto attivo cagioni una lesione dalla quale derivi una malattia nel corpo o nella mente Sez. 5, n. 38392 del 17/05/2017, Moraldi, Rv. 271122 - 01 e il contatto fisico tra l'agente e la vittima, che occorre perché sussista tale condotta di manomissione dell'altrui persona, deve ravvisarsi in presenza di un'energia fisica esercitata con violenza anche mediata da un'altra res , quantunque l'offeso si giovi di protezioni, quando esse non facciano venire meno l'idoneità della violenta manomissione a produrre un'apprezzabile sensazione dolorifica, vale a dire non siano tali da rendere la manifestazione di violenza di entità inavvertibile e simbolica Sez. 3, n. 43316 del 30/09/2014, R., Rv. 260988 - 01 cfr. pure Sez. 5, n. 31665 del 06/05/2021, R., Rv. 281767 - 03 , ipotesi che nella specie è stata esclusa in maniera congrua e logica dal Giudice di pace, che ha negato piuttosto - anche alla luce della protezione che il casco integrale ha offerto alla persona offesa - che si siano prodotte le lesioni personali in contestazione. 2. Ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.