La notifica della citazione a giudizio dell’avvocato, nell’ambito di un procedimento disciplinare, fatta alla residenza anagrafica in luogo dello studio professionale può costituire al più una mera irregolarità e non una nullità capace di coinvolgere l’intero giudizio disciplinare, in quanto comunque idonea a portare il professionista a conoscenza del procedimento.
L'avvocato protagonista della vicenda si appropriava di una consistente somma ricevuta da un cliente al fine di gestire alcune trattative destinate all'acquisto di terreni il professionista, tuttavia, imputava solo una piccola parte della somma al pagamento del bene, destinando il residuo importo, versato su un conto corrente a suo nome dall'assistito, a spese personali. Il Consiglio Distrettuale di Disciplina la radiava dall'albo, ma davanti al CNF la sanzione veniva rideterminata in quella della sospensione dall'esercizio della professione forense per tre anni. Ricorre pertanto, per Cassazione il professionista, lamentando con un unico motivo la nullità della notifica della citazione a giudizio davanti al CDD e quindi della sentenza impugnata, in quanto fatta alla residenza anagrafica in luogo del domicilio dello studio professionale come previsto dal regolamento numero 2/2014 sul procedimento disciplinare. Lo stesso sarebbe infatti venuto a conoscenza della fase dibattimentale davanti al CDD solo al momento della comunicazione del provvedimento sanzionatorio. Assente all'atto della notifica presso l'indirizzo di residenza, l'avvocato non ritirava la raccomandata informativa nel termine prescritto. Con riferimento alla categoria di vizio prospettato dalla ricorrente, le Sezioni Unite richiamano il principio secondo il quale «in tema di responsabilità disciplinare dell'avvocato, il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell'Ordine svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale» e pertanto «il vizio denunciato non può assurgere alla prospettata categoria della nullità propria del diritto processuale». Ma v'è di più la Cassazione ha in ogni caso escluso pure in ambito processuale che possa ravvisarsi il vizio della nullità, essendo tale notificazione comunque idonea a determinare la conoscenza dell'atto da parte del destinatario. La deviazione rispetto a quanto stabilito dall'articolo 21 del regolamento numero 2/2014, che prevede che tale notifica debba essere fatta presso lo studio del professionista, comporta al massimo una mera irregolarità di quella fatta alla residenza, senza che possa derivarne l'intera nullità del giudizio disciplinare di primo grado prospettata nel caso de quo dal professionista. Per tale ragione, i Giudici delle Sezioni Unite rigettano il ricorso.
Presidente Cassano – Relatore Napolitano Fatti di causa L’avv. S.A. , instando in via cautelare per la sospensione dell’efficacia esecutiva della decisione impugnata, ricorre per cassazione in forza di un solo motivo dinanzi alle Sezioni Unite della Corte avverso la sentenza del Consiglio Nazionale Forense di seguito CNF numero 123/2021, depositata l’11 maggio 2021, notificata all’interessata, che ha parzialmente accolto il ricorso della S. avverso la decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina CDD di Perugia, rideterminando la sanzione applicata in quella della sospensione dall’esercizio della professione forense per anni tre, in luogo di quella della radiazione dall’albo, comminata in primo grado, in relazione all’illecito disciplinare contestatole, per essersi resa colpevole di comportamenti non conformi alla deontologia professionale forense e con ciò violando il precetto di cui all’articolo 9 del Codice Deontologico dovere di probità, dignità decoro e indipendenza nonché quello di cui all’articolo 30 numero 1 e 2 C.D. gestione denaro altrui , perché, operando quale legale dei signori Z.W.L.A. e di suo marito Z.A. , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropriava della somma di Euro 206.000 ella, infatti, aveva ricevuto dalle persone offese in più soluzioni l’importo complessivo di Euro 268.000 Euro 150.000 in data 20.11.2010 e Euro 70.000 in data 4/5 luglio 2011 Euro 42.000 in data 12 giugno 2012 per gestire al meglio le trattative finalizzate all’acquisto di alcuni terreni di proprietà della famiglia M. , siti in Passignano sul omissis , su cui gravava ipoteca a favore dell’istituto di credito omissis ella aveva fatto versare il predetto importo su un conto corrente acceso a suo nome nell’interesse della signora W.L.A. , tale somma solo in parte veniva effettivamente destinata agli esborsi convenuti, in particolare ella corrispondeva alla famiglia M. l’importo di Euro 24.000 e provvedeva a trattenere i suoi compensi pari a Euro 18.876 la somma residua pari a Euro 220.000 secondo gli impegni da lei formalmente assunti doveva essere impiegata per far fronte ai seguenti esborsi Euro 20.000 da consegnare alla famiglia M. , parte venditrice dei terreni Euro 192.000 a favore dell’istituto di credito omissis per l’estinzione di una quota mutuo e Euro 8000 per le spese notarili e fiscali ella tuttavia corrispondeva solo al pagamento di Euro 14.000 alla famiglia M. l’importo residuo pari a Euro 206.000 veniva infatti destinato a spese personali. Con l’aggravante di aver cagionato un danno di rilevante gravità. Accertato in omissis . Il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Perugia non ha svolto difese. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione ha depositato conclusioni scritte, ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, numero 137, articolo 23, comma 8 bis, convertito, con modificazioni, dalla L. 18 dicembre 2020, numero 176, e del D.L. 30 dicembre 2021, numero 228, articolo 16, comma 1, poi convertito, con modificazioni, dalla L. 25 febbraio 2022, numero 15, chiedendo rigettarsi il ricorso. Non essendo stata fatta, secondo le succitate norme, nei termini, richiesta di discussione orale, la causa è stata decisa all’odierna camera di consiglio delle Sezioni Unite, in prossimità della quale la ricorrente ha depositato memoria ex articolo 378 c.p.c Ragioni della decisione 1. Con l’unico motivo la ricorrente denuncia violazione dell’articolo 21 del regolamento proc. disc. numero 2/2014, nonché degli articolo 160 e 156 c.p.c., nella parte in cui la sentenza impugnata ha affermato che la notificazione presso la residenza anagrafica dell’incolpata - in assenza di domicilio eletto - risulta senz’altro idonea a determinare la conoscenza effettiva dell’atto non più nè meno che quello presso il domicilio ciò in relazione alla notifica della citazione a giudizio dell’incolpata, la quale dunque, lamenta di avere appreso dell’avvenuta fase dibattimentale davanti al CDD di Perugia solo al momento della comunicazione del provvedimento sanzionatorio. 2. Il motivo è infondato. 2.1. Va premesso che originariamente, dinanzi al CNF, la ricorrente aveva lamentato la violazione della norma primaria, il L. 31 dicembre 2012, numero 247, articolo 59, assumendo che la notifica della citazione a giudizio fosse avvenuta a mezzo di raccomandata AR e non a mezzo dell’Ufficiale giudiziario, come prescritto dalla citata norma. 2.1.1. La stessa ricorrente ha preso atto dell’erroneità della censura, in parte qua, sulla base di quanto accertato in fatto dalla decisione impugnata, che ha rilevato come detta notifica sia avvenuta per mezzo di Ufficiale giudiziario, secondo quanto previsto dalla succitata norma, riformulando quindi la censura come violazione dell’articolo 21 del regolamento numero 2/14 del procedimento disciplinare, nella parte in cui prescrive che la notifica della citazione a giudizio avvenga presso lo studio professionale dell’incolpato. 2.2. Nella fattispecie in esame - ciò è pacifico in fatto – detta notifica è avvenuta, ai sensi dell’articolo 140 c.p.c., presso la residenza anagrafica della S., temporaneamente assente all’atto dell’accesso, con successiva spedizione della raccomandata informativa non ritirata dalla destinataria entro il termine prescritto. La ricorrente assume che dovendo assumersi l’ordine delle notifiche come tassativo, ciò comporterebbe la nullità della notifica e quindi del relativo giudizio, non essendo ella stata posta in condizione di essere presente al giudizio. 2.3. Tale assunto non può essere condiviso. Osta, in primo luogo, alla categoria del preteso vizio come nullità, nella fattispecie non sanata avuto riguardo alla mancata partecipazione della S. davanti al CDD, il rilievo espresso dalla sentenza impugnata, conformemente alla giurisprudenza di queste Sezioni Unite, secondo cui i n tema di responsabilità disciplinare dell’avvocato, il procedimento davanti al Consiglio distrettuale di disciplina conserva il carattere amministrativo del precedente procedimento di competenza dei locali Consigli dell’Ordine svolgendo tale organo una funzione amministrativa di natura giustiziale cfr., più di recente, Cass., SU, 6 luglio 2021, numero 19030 Cass., SU., 27 dicembre 2019, numero 34476 Cass., SU, 10 luglio 2017, numero 16993 , donde il vizio prospettato non può assurgere alla prospettata categoria della nullità propria del diritto processuale. 2.4. Peraltro, anche in ambito processuale, questa Corte, in sede penale cfr. Cass. pen, sez. 4, 7 ottobre 2014, dep. 21 ottobre 2014, Brigante, in relazione a fattispecie relativa a notifica alla residenza anagrafica del difensore di fiducia anziché al domicilio eletto studio professionale ha escluso che possa ravvisarsi il vizio della nullità, essendo tale notificazione comunque idonea a determinare la conoscenza dell’atto da parte del destinatario. Detta affermazione - che regge anche la motivazione della sentenza del CNF in questa sede impugnata, laddove, in assenza di elezione di domicilio, e in mancanza di previsione di sanzione alcuna, da parte della norma disciplinare, ha ritenuto legittima la notifica dell’atto di citazione presso la residenza anagrafica della professionista e non presso il suo studio - risulta viepiù corretta, avuto riguardo anche al fatto che la ricorrente ha impostato sul punto la propria difesa cfr. pagg. 10-11 del ricorso su argomenti incompatibili con la volontà di contestare quanto annotato nell’indice degli atti trasmessi, secondo cui, come riferito dalla stessa ricorrente, vi sarebbero state la cessazione dell’utilizzo dell’indirizzo PEC da parte dell’avv. S. e l’irreperibilità della stessa presso il domicilio dichiarato al COA di Perugia. Ciò, dunque, determina che possa senz’altro affermarsi che la notifica tramite Ufficiale giudiziario alla residenza anagrafica della professionista e non al suo studio professionale abbia posto la destinataria in condizione di essere a conoscenza dell’atto. 2.5. La deviazione rispetto a quanto stabilito dalla norma regolamentare circa il fatto che detta notifica debba avvenire presso lo studio professionale del professionista destinatario del procedimento disciplinare comporta che al più essa possa essere ricondotta alla mera irregolarità sull’irregolarità come categoria generale dell’ordinamento, si veda, più di recente, Cass., SU, 4 agosto 2018, numero 17533, in tema di notifica a mezzo Ufficiale giudiziario territorialmente incompetente , senza, dunque, che possa da essa farsi discendere, come invocato dalla ricorrente, la nullità dell’intero giudizio disciplinare di primo grado e della sentenza in questa sede impugnata che non avrebbe rilevato detto vizio. 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato, ciò comportando l’assorbimento dell’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata proposta dal ricorrente in via cautelare. 4. Nulla è a statuirsi sulle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.