All’inizio di ogni legislatura si formano le Commissioni. Una di questa è la Commissione Bicamerale di Controllo degli Enti previdenziali. In tutte le passate legislature la Commissione ha svolto la sua attività e ha audito Tizio, Caio e Sempronio. Alla fine fa una relazione e poi si ricomincia da capo, esattamente come nel gioco dell’oca.
Conclusasi anzitempo la legislatura, il Presidente Tommaso Nannicini, che mi pare non sia stato rieletto, ha presentato la relazione il 05.10.2022, approvata all’unanimità dei presenti e leggibile nell’allegato. Poiché, anche questa volta, finirà nel cestino senza incidere minimamente sulla realtà, vediamo di apprezzarne, per la futura ricostruzione storica, alcuni passaggi relativi alla previdenza dei professionisti . Il capitolo 2.1 riguarda lo schema di decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze in materia di politiche di investimento, conflitti di interessi e banca depositaria . E cioè quel regolamento che aspettiamo da più di dieci anni e che in tutto questo periodo ha lasciato le Casse di previdenza dei professionisti prive di una regolamentazione cogente e quindi libere di fare tutto ciò che ritenevano utile fare, sia nella buona che nella cattiva sorte. Questo il passaggio essenziale della relazione sul tema Nella seduta del 19 maggio 2022, la Commissione, su indicazione del Ministro dell'economia e delle finanze al quale aveva richiesto di fornire notizie ed elementi di carattere amministrativo o tecnico occorrenti per integrare l'informazione sulla questione in esame, ha audito il dott. Stefano Cappiello, Dirigente Generale della Direzione Regolamentazione e Vigilanza del Sistema Finanziario Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del Tesoro. Nel corso dell'audizione è emerso che, a seguito della modifica dell'articolo 19, comma 1, lettera d ,del Codice dei contratti pubblici, risultava essere stata introdotta una nuova definizione di servizi finanziari esclusi dall'ambito di applicazione delle procedure di evidenza pubblica, nella quale sembravano potersi ricomprendere anche i processi di selezione dei gestori e dei depositari. In coerenza con le citate innovazioni normative, i Ministeri preposti alla definizione del testo regolamentare hanno ritenuto che potessero sussistere i margini affinché gli Enti previdenziali applicassero, nell'ambito dei processi di selezione in questione, i principi generali in materia di concorrenza, economicità, efficacia, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità, senza tuttavia essere tenuti svolgere delle procedure di evidenza pubblica. Pertanto, il Ministero dell'economia e delle finanze, dopo aver acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali nonché il positivo avviso della COVIP, ha trasmesso nel 2021 un nuovo schema di decreto al Consiglio di Stato, tenendo conto di tale interpretazione, al fine di riscontrane la correttezza e, quindi, di poter procedere alla definitiva adozione della regolamentazione che esentasse gli Enti di previdenza dall'applicare la citata disciplina in materia di contratti pubblici. Il Consiglio di Stato in data 23 novembre 2021, ha reso un parere interlocutorio con cui ha nuovamente chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di sottoporre la questione all'ANAC. Quest'ultima, a sua volta, si è pronunciata in data 3 maggio 2022, affermando, in sintesi, che anche l'attuale ambito dei servizi finanziari esclusi in base al Codice dei contratti pubblici sia definito in maniera tale da non ricomprendere i servizi di gestione degli investimenti e di depositario. Pertanto, tali servizi dovrebbero essere acquisiti a esito di una procedura di evidenza pubblica. Permane dunque una forte incertezza sull'orizzonte entro il quale potrà concludersi l'attuazione delle disposizioni volte a regolare l'investimento delle risorse finanziarie degli enti previdenziali, i relativi conflitti di interessi e la disciplina del depositario dei fondi. Da una parte, ciò rappresenta un difetto di certezza del diritto che rende più complessa la vigilanza sull'attività delle Casse e ne disallinea il quadro normativo rispetto a quello applicabile ad altri investitori istituzionali. Allo stesso tempo, appare evidente, anche alla luce delle osservazioni ricevute dai rappresentanti delle Casse, che lo schema di decreto posto in consultazione meriti un riesame che potrebbe evidenziare la necessità di alcune specifiche revisioni. Particolari profili di criticità sono stati sollevati in merito alle procedure di selezione dei gestori e dei depositari nell'ambito della gestione indiretta delle risorse finanziarie degli Enti che, a legislazione vigente, prevedono l'assoggettamento degli enti alle disposizioni Codice dei contratti pubblici. Ulteriori elementi di riflessione, nell'ottica del riesame dello schema potrebbero riguardare l'aggiornamento dell'articolato in particolare delle definizioni alla luce delle rilevanti modifiche intervenute negli ultimi anni nel decreto legislativo n. 58 del 1998 Testo unico della finanza - TUF e nel decreto legislativo n. 385 del 1993 Testo unico bancario - TUB l'eliminazione dell'obbligo di redazione del prospetto riepilogativo degli investimenti a valori correnti , contenente informazioni già disponibili in altri documenti contabili redatti dagli Enti stessi rendiconti contabili periodici, segnalazioni di vigilanza alla Covip . l'integrazione dei contenuti del Documento sulla politica di investimento prevedendo, ad esempio, che gli strumenti finanziari derivati possano essere utilizzati unicamente allo scopo di copertura dei rischi inerenti ad altri investimenti ed esplicite indicazioni in materia di selezione degli investimenti sulla base di criteri etici e di finanza sostenibile fattori cosiddetti ESG ovvero di Environmental, social, and corporate governance la revisione dei limiti agli investimenti in termini di strumenti finanziari ammissibili e in termini di limiti alla concentrazione riferita sia al totale delle attività dell'Ente sia alla singola asset class oggetto di investimento. In tale ambito, particolare attenzione meriterebbe entro un limite ben definito e rispondente a criteri di sana e prudente gestione promuovere l'attività di investimento delle Casse nel capitale di piccole e medie imprese PMI con stabile organizzazione in Italia. Meritevoli di una riflessione appaiono anche i limiti di investimento previsti per le Casse, che si caratterizzano come investitori istituzionali di lungo termine, con riferimento ai titoli azionari del singolo emittente 5% se negoziato su mercati regolamentati e 10% negli altri casi . Tali limiti potrebbero essere rivisti considerando la possibilità, sempre nel rispetto di criteri di natura prudenziale, di consentire l'acquisto di partecipazioni di controllo in settori strategici anche e soprattutto in relazione all'ambito professionale della platea di riferimento l'introduzione di un obbligo per le Casse di avvalersi degli esperti indipendenti ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 5 marzo 2015, n. 30 in caso di valutazione dei beni immobili e dei diritti reali immobiliari detenuti direttamente dall'Ente nonché delle partecipazioni in società immobiliari non ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione l'opportunità di precisare che le risorse degli Enti sono depositate presso un unico depositario l'opportunità di rafforzare la trasparenza sull'adozione dei codici di comportamento introduzione del principio comply or explain l'integrazione delle fattispecie di conflitti di interesse e il regime transitorio di entrata in esercizio dello schema di decreto. Nell'ottica di una collaborazione fra istituzioni volta a favorire il completamento del quadro normativo, su iniziativa del Presidente della Commissione, il testo dello schema di decreto integrato seguendo i criteri di riesame appena elencati, è stato inviato al MEF e all'Associazione di categoria per le valutazioni di competenza. La chiusura anticipata della Legislatura non ha consentito alla Commissione di portare a compimento tale attività, anche, ad esempio, attraverso la costituzione di un apposito gruppo di lavoro composto da rappresentanti degli Organismi di Vigilanza nonché delle Casse e dell'associazione di categoria . Quindi il gioco dell’oca è destinato a ripartire e da qui ad altri 10 anni chissà quante cose cambieranno. La relazione contiene qualche altro passaggio piuttosto interessante e che vale la pena di portare all’attenzione di chi vorrà leggere. Le indagini svolte sulla documentazione acquisita hanno evidenziato la necessità di indagini più approfondite volte a valutare l'adeguatezza quantitativa e qualitativa delle strutture organizzative dedicate agli investimenti finanziari e reali le ragioni della rilevante movimentazione di portafoglio su base annuale all'interno delle medesime asset class l'opportunità di favorire un incremento delle prestazioni di welfare erogate dagli enti a favore degli iscritti, alla luce della riscontrata sussistenza di diverse situazioni di avanzo della gestione assistenziale. La trasformazione digitale e con essa la maggiore flessibilità/precarizzazione del mondo del lavoro se, da un lato, confermano la funzione fondamentale delle prestazioni previdenziali erogate dagli Enti, dall'altro, dimostrano l'assoluta necessità per gli iscritti, nel corso dell'intero arco di vita lavorativo, di misure di carattere assistenziale, e più in generale delle varie forme di welfare , per far fronte alle crisi economiche, alla discontinuità dei redditi, al mercato del lavoro sempre più globalizzato, ad eventi straordinari come ad esempio l'emergenza da Covid-19, ecc. In tale ambito, particolare attenzione meritano, quindi le politiche di welfare indennità di maternità, congedo parentale, assegno per il nucleo familiare, indennità giornaliera di malattia, di degenza ospedaliera e di disoccupazione, ecc. che vengono erogate dai vari Enti. l'efficacia e la correttezza di sistemi di remunerazione che prevedono l'erogazione di rilevanti compensi a esponenti di vertice delle Casse per la partecipazione a comitati consultivi/d'investimento degli OICR oggetto di investimento. Tali schemi schiudono a valutazioni in termini di conflitti di interesse, di indipendenza, di contenuti, tempistiche e attività effettivamente svolte da parte dei rappresentanti degli Enti i rischi connessi all'aumento, riscontrato in molti casi, dei crediti contributivi nei confronti degli iscritti. In materia si registrano, pertanto, profili di attenzione sulla correttezza e trasparenza del bilancio, sui criteri di valutazione, sulla mancata iscrizione di adeguati fondi di svalutazione crediti, sui meccanismi di recupero dei crediti stessi e sulla sostenibilità e adeguatezza delle prestazioni future l’adeguatezza dei fondi rischi rispetto ai procedimenti legali in corso ed al relativo petitum l'adeguatezza delle politiche di investimento, in particolare con riferimento alla consistenza delle attività in portafoglio detenute sotto forma di liquidità, attività immobiliari direttamente o indirettamente detenute e in OICR esteri. Analizzando i casi più critici emersi nel corso dell'indagine e valutando i dati raccolti, la Commissione ha elaborato un'approfondita analisi sulla possibile riforma delle regole di gestione corporate governance applicabili agli enti previdenziali privati e privatizzati. Nell'ordinamento italiano la legge riconosce alle società per azioni la possibilità di scegliere tra tre diversi modelli di gestione e di controllo il modello tradizionale, il modello monistico e il modellodualistico. Tali modelli possono costituire un utile punto di riferimento, pur nella consapevolezza della unicità che caratterizza le casse previdenziali. Esse sono, infatti, enti di natura privata e per questo dotati di autonomia gestionale che svolgono una funzione strettamente correlata all'interesse pubblico ovvero la gestione del primo pilastro previdenziale per più di un milione di professionisti iscritti in ragione della quale beneficiano di contributi obbligatori previsti da disposizioni di legge e sono soggetti a un complesso sistema di vigilanza che coinvolge tre ministeri lavoro e politiche sociali, economia e finanze, giustizi , la corte dei conti, la Covip e il parlamento. In termini di efficacia ed efficienza dei controlli non convince poi il deterrente previsto dall'articolo 3,comma 3, del decreto legislativo n. 509 del 1994. Dalle indagini svolte, soprattutto con riferimento al commissariamento di Enpapi, tale previsione non ha costituito un valido argine alle irregolari. In particolare, i termini stringenti previsti dall'articolo citato per l'effettuazione dei rilevi da parte dei Ministeri vigilanti 60/30 giorni non appaiono consoni per un'analisi critica dei voluminosi bilanci degli Enti. Le indagini svolte hanno pertanto evidenziato tre specifiche opzioni di intervento in grado di determinare un miglioramento nell'efficacia e nell'efficienza della gestione degli enti previdenziali privati i armonizzare il quadro normativo ai modelli di governo societario tipizzati dal Codice Civile ii introdurre requisiti di professionalità, di onorabilità, criteri di nomina, di composizione, di genere e di comportamento degli organi sociali degli enti previdenziali iii razionalizzare gli assetti di vigilanza. In particolare, la Commissione valuta positivamente un aggiornamento del decreto legislativo n. 509del 1994 e del decreto legislativo n. 103 del 1996 prevedendo, ad esempio l'introduzione dei modelli di corporate governance tipizzati dal Codice Civile ossia 1 il modello tradizionale 2 il modello monistico 3 il modello dualistico. In sintesi, sarebbero gli Enti stessi, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e finanziaria, ad esercitare la propria facoltà di scelta tra i tre sistemi di amministrazione e controllo previsti dal Codice Civile per le società per azioni l'introduzione di requisiti di professionalità, di onorabilità degli organi sociali e gli effetti/sospensione derivanti dalla perdita degli stessi l'introduzione di criteri di nomina ad esempio il voto di lista , di composizione e di genere degli organi sociali l'introduzione di regole di comportamento degli organi sociali tra cui i poteri di denunzia dell'organo di controllo di irregolarità al Tribunale, alla Covip e alla Commissione l'introduzione di un sistema di remunerazione degli organi di vertice degli Enti collegato con i risultati dell'Ente stesso e da rendere pubblico e trasparente per il pubblico, per gli iscritti e per gli eventuali beneficiari delle prestazioni la valorizzazione del sito internet dell'Ente quale canale per pubblicare e mantenere aggiornate le informazioni rilevanti per il pubblico, per gli iscritti e per gli eventuali beneficiari delle prestazioni l'ulteriore valorizzazione del ruolo delle Associazioni di categoria e dei codici di comportamento la razionalizzazione degli assetti di vigilanza. Un tassello importante del quadro normativo della previdenza complementare è rappresentato dall'assetto della vigilanza di settore che è incentrato sulla Covip. Fondi negoziali, fondi aperti, piani individuali pensionistici PIP e fondi preesistenti sono iscritti in un unico albo Albo dei Fondi pensione , suddiviso per sezioni, gestito dalla Covip, ente conpersonalità giuridica di diritto pubblico, vigilato dal Ministero del Lavoro. La vigilanza condotta dalla Covip nei confronti delle forme pensionistiche complementari è a spettro esteso, includendo poteri regolamentari, informativi, ispettivi e sanzionatori. Sugli Enti previdenziali privatizzati o privati l'assetto delle vigilanza pubblica è, invece, più articolato e tutt'ora in fase di completamento. In tal ambito intervengono, oltre alla Covip, anche il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Corte dei Conti. Nel settore delle forme pensionistiche complementari, inoltre, è previsto l'intervento a vario titolo di intermediari finanziari autorizzati e assoggettati al TUF o al TUB. I fondi pensione aperti, infatti, sono promossi e poi anche gestiti da banche, Società di Gestione del Risparmio SGR , Società di intermediazione Mobiliare SIM oltre che da imprese di assicurazione autorizzate al ramo VI. Su tali soggetti, oltre ai controlli della Covip che insistono sulla gestione del risparmio previdenziale, si aggiungono i poteri di vigilanza delle rispettive autorità di settore CONSOB e Banca d'Italia laddove tali intermediari svolgono le attività regolate dal TUF o dal TUB. Per intervenire su tali profili di attenzione ed avviare un dialogo con i soggetti vigilati, su iniziativa del Presidente della Commissione, il testo del Decreto - integrato con i criteri di riesame appena elencati -è stato inviato all'Associazione di categoria per le valutazioni di competenza. La chiusura anticipata della legislatura non ha consentito alla Commissione di portare a compimento tale attività.A parere della Commissione un intervento di riforma che renda più solide le regole di governo degli enti di previdenza in argomento potrebbe bilanciare adeguatamente un alleggerimento dei vincoli al processo di investimento.Profili di attenzione poi sono emersi in tema di adeguata redditività del patrimonio degli Enti, sulla trasparenza dei costi nonché sull'attività di rendicontazione agli iscritti tra cui, ad esempio, l'ISC -Indicatore Sintetico di Costo . Non ci resta che seguire l’avvio della nuova legislatura, la 19esima, e la costituzione della nuova Commissione Bicamerale di Controllo sugli Enti previdenziali augurando un buon gioco dell’oca. Nelle more si continuerà a fare come si è sempre fatto e il numero delle poltronesofà , stigmatizzato dalla Bicamerale, continuerà ad aumentare vigilantibus non dormientibus .
Relazione della Commissione Bicamerale di Controllo degli Enti previdenziali 5 ottobre 2022