Indennizzo INAIL possibile per il lavoratore preda di nevrosi d’ansia a causa del demansionamento subito

Riprende solidità la richiesta avanzata da un lavoratore. I giudici chiariscono che la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall’organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione.

Possibile per il lavoratore ottenere un adeguato indennizzo dall' INAIL se la nevrosi d'ansia diagnosticatagli è conseguenza del demansionamento subito per mano del datore di lavoro. Vittoria effimera in primo grado per il lavoratore , che viene censurato dai giudici d'Appello, i quali gli negano il diritto all'indennizzo nei confronti dell'INAIL per la nevrosi d'ansia diagnosticatagli come derivante dal demansionamento subito . I giudici di secondo grado spiegano che non può ravvisarsi in capo al lavoratore una malattia professionale indennizzabile, poiché, alla luce del Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la copertura assicurativa opera solo per le tecnopatie conseguenti a precise lavorazioni e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro . In Cassazione il legale che rappresenta il lavoratore contesta la prospettiva adottata dai giudici d'Appello. A suo avviso è palese l'errore commesso in secondo grado, ossia l'avere richiesto il nesso di causalità tra la malattia del suo cliente e una specifica lavorazione , mentre, invece, è ammesso l'indennizzo anche per malattie non tabellate, purché sia dimostrata , come in questo caso, la loro origine professionale . Questa obiezione ha basi solide, secondo i giudici di Cassazione, i quali ribadiscono che la malattia professionale è indennizzabile anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione . Questo principio è stato già applicato in passato, ad esempio quando è stato riconosciuto l'indennizzo a un lavoratore che aveva contratto una malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chiestegli dal datore di lavoro oppure quando è stato riconosciuto l'indennizzo a un lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite per mano del proprio datore di lavoro , e sembra confarsi perfettamente anche alla vicenda in esame. Per fare chiarezza, e fornire un'indicazione ai giudici d'appello chiamati a pronunciarsi nuovamente sulla richiesta avanzata dal lavoratore, i magistrati di Cassazione spiegano che ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa , anche perché rientra nel rischio assicurato non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa . Tirando le somme, la tutela assicurativa è da rapportare al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine e, dunque, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie di cui sia provata la causa di lavoro , concludono i magistrati.

Presidente Berrino - Relatore Gnani Ritenuto in fatto La Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza di primo grado, negava a D.V. il diritto all'indennizzo nei confronti dell'INAIL per la nevrosi d'ansia diagnosticatagli come derivante dal demansionamento subito. Secondo la Corte, non poteva ravvisarsi in capo a D. una malattia professionale indennizzabile, poiché, in base al D.P.R. n. 1124 DEL 1965 art. 3, la copertura assicurativa opera solo per le tecnopatie conseguenti alle lavorazioni indicate nell'arti e non per quelle dipese da modalità organizzative del rapporto di lavoro. Contro la sentenza, D.V. ricorre per due motivi, illustrati da memoria. L'INAIL resiste con controricorso. Considerato in diritto Con il primo motivo di ricorso viene denunciata violazione degli D.P.R. n. 1124 del 1965 artt. 1 e 3, D.Lgs. n. 38 del 2000 artt. 10 e 13 e annessa tabella n. 181, nonché dell' art. 2687 rectius, 2697 c.c. e dei DM 14 gennaio 2008 e 12 giugno 2014. La sentenza avrebbe errato nel richiedere il nesso di causalità tra la malattia e una specifica lavorazione, in quanto sarebbe ammesso l'indennizzo anche per malattie non tabellate, purché sia dimostrata la loro origine professionale. Con il secondo motivo di ricorso viene denunciata violazione dell' art. 2697 c.c. e omessa valutazione di un fatto decisivo per il giudizio. Le Corte non avrebbe considerato che, dalle prove testimoniali assunte in primo grado, dai certificati medici prodotti e dalla consulenza tecnica d'ufficio, era dimostrato che la nevrosi d'ansia era stata contratta dal ricorrente in dipendenza del subito demansionamento. Il primo motivo è manifestamente fondato, con assorbimento del secondo che involge accertamenti di merito devoluti al giudice del rinvio. Contrariamente a quanto ritenuto dalla sentenza impugnata, questa Corte ha affermato che la malattia professionale è indennizzabile ai sensi del D.Lgs. n. 38 del 2000 art. 13 anche quando non sia contratta in seguito a specifiche lavorazioni, ma derivi dall'organizzazione del lavoro e dalle sue modalità di esplicazione. Così, ad esempio, è stato riconosciuto l'indennizzo al lavoratore che aveva contratto malattia professionale dovuta allo stress subito per le eccessive ore di lavoro straordinario chieste dal datore di lavoro Cass.5066/18 . Ancora, è stato riconosciuto l'indennizzo del D.Lgs. n. 38 del 2000 art. 13 al lavoratore affetto da patologia psichica dovuta alle vessazioni subite dal proprio datore di lavoro Cass.8948/20 . Ciò che importa è che la malattia derivi dal fatto oggettivo dell'esecuzione della prestazione in un determinato ambiente di lavoro, seppur non sia specifica conseguenza dalla prestazione lavorativa. Rientra nel rischio assicurato dall'art. 1, richiamato poi dal D.P.R. n. 1124 del 1965 art. 3, non solo il rischio specifico proprio della lavorazione, ma anche il rischio collegato con la prestazione lavorativa. Come affermato da questa Corte a sezioni unite n. 3476/94 , la tutela assicurativa è da rapportare al lavoro in sé e per sé considerato e non soltanto a quello reso presso le macchine . Dunque, l'assicurazione è obbligatoria per tutte le malattie, anche diverse da quelle comprese nelle tabelle allegate al D.P.R. n. 1124 del 1965 e da quelle causate da una lavorazione specifica o da un agente patogeno indicato nelle tabelle, purché si tratti di malattie delle quali sia provata la causa di lavoro v. Cass.5066/18 , cit. . La sentenza va dunque cassata con rinvio alla medesima Corte d'Appello per gli ulteriori accertamenti di merito e per la pronuncia sulle spese del presente grado. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese di lite del presente grado.