La Corte di Cassazione ha avuto modo di dirimere una controversia, avente ad oggetto la richiesta di risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali da parte di due acquirenti, che hanno acquistato un immobile con un impianto di condizionamento d’aria non funzionante.
In seguito all' acquisto di un appartamento con un impianto di condizionamento dell'aria difettoso , A.M.C. e C.V. gli acquirenti in questione chiedevano la riduzione del prezzo in ragione del minor valore dell'immobile venduto, oltre al risarcimento dei danni patrimoniali e non . Quest'ultimi venivano loro negati, in quanto risultavano indimostrate le voci di danno invocate ed i difetti evidenziati eliminati a spese del venditore e dell'installatore . Ne segue quindi il ricorso in Cassazione dove, però, viene sottolineato che l'allegata compressione o limitazione del godimento dell'appartamento, non sfociata nella perdita della disponibilità dello stesso, finisce per tradursi in un personale disagio o sacrificio inquadrabile nei termini di un danno non patrimoniale, la cui risarcibilità è in radice esclusa dall'impossibilità di configurare la lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito, suscettibile di attivare la tutela risarcitoria anche al cospetto di un inadempimento contrattuale Cass. n. 26972/2008 . Per questi motivi il Collegio rigetta il ricorso.
Presidente Di Virgilio Relatore La Battaglia Ragioni in fatto e in diritto della decisione 1. C.A.M. e V.C. acquistarono da Abitare 2000 s.r.l. un appartamento dotato di impianto di condizionamento dell'aria installato da s.n.c. ora B.D.S. s.r.l. , che quest'ultima provvide, poi, a sostituire, nel 2008, in quanto non più funzionante. A seguito di ulteriori perdite di pressione delle condutture, nel 2011 la B.D.S. intervenne nuovamente per la sostituzione di tutte le tubazioni. Gli odierni ricorrenti convennero, pertanto, in giudizio, dinanzi al Tribunale di Grosseto, Abitare 2000 s.r.l. e B.D.S. s.r.l. chiedendo, nei confronti della prima, la riduzione del prezzo in ragione del minor valore dell'immobile venduto, e nei confronti di entrambe il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. Costituendosi in giudizio, le parti convenute formularono eccezione di prescrizione ex art. 1667 c.c. , che il giudice di prime cure accolse, conseguentemente rigettando la domanda degli attori. Interposto appello da parte di C. e V. , la Corte d'appello di Firenze, premessa la carenza di legittimazione passiva della venditrice dell'immobile rispetto all'azione di riduzione del prezzo ex art. 1668 c.c. , ricondusse la fattispecie all' art. 1669 c.c. , ritenendo non prescritta la relativa azione, in considerazione degli interventi di ripristino posti in essere dall'appaltatore. I giudici di secondo grado rigettarono, peraltro, la domanda risarcitoria, ritenendo del tutto indimostrate le voci di danno invocate dagli appellanti. Quanto al danno patrimoniale, osservò il collegio fiorentino che i difetti erano stati eliminati a cura e spese del venditore e dell'installatore sin dal marzo del 2011 e che la precedente sostituzione dei vecchi macchinari, a spese degli appellanti, si era resa necessaria in ragione dell'obsolescenza degli stessi, ed era avvenuta a un prezzo concordato tra le parti quanto al danno non patrimoniale, trattavasi di fastidi integranti - al più - un danno esistenziale, non suscettibile di assurgere alla soglia di risarcibilità delineata dalla più recente giurisprudenza di legittimità, a partire dalle sentenze c.d. di San Martino del 2008. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione C.A.M. e V.C. , sulla base di sei motivi. Sono rimaste intimate Abitare 2000 s.r.l. e B.D.S. s.r.l. I ricorrenti hanno depositato memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c. 3. Con il primo motivo si deduce la violazione dell' art. 1667, comma 2, c.c. , per non avere la Corte d'appello respinto l'eccezione di prescrizione, nonostante il riconoscimento del vizio, rappresentato dai ripetuti interventi di ripristino posti in essere dalle odierne intimate. 4. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza per l'omessa motivazione e l'omessa pronuncia sulla suddetta questione del riconoscimento del vizio. 5. Con il terzo motivo si deduce la violazione dell' art. 1669 c.c. per erronea dichiarazione di difetto di legittimazione passiva del costruttore-venditore ed erronea esclusione di tutti i profili di danno . La Corte territoriale avrebbe errato nel mandare assolto dal processo il costruttore-venditore Abitare 2000 posto che è assolutamente pacifico che ai sensi dell' art. 1669 c.c. sussiste la responsabilità anche di tale soggetto pag. 11 del ricorso . Sotto altro profilo, la decisione sarebbe viziata in ragione del mancato riconoscimento di qualsivoglia pregiudizio, atteso che il risarcimento in forma specifica copre solo una parte del danno complessivamente patito dai ricorrenti il mancato pieno godimento dell'immobile, conseguente al vizio strutturale, oltre a costituire elemento della fattispecie ex art. 1669 c.c. , integra anche specifica voce di danno risarcibile, anche quando sia limitato nel tempo pag. 14 del ricorso . 6. Con il quarto motivo di ricorso si censura l'omissione di pronuncia e di motivazione sulla questione di cui si è trattato nel motivo n. 3 in punto di concorrente responsabilità del costruttore-venditore pag. 15 del ricorso . 7. Il quinto motivo si incentra sulla violazione degli artt. 115, 183 e 187 c.p.c. con riferimento all' art. 356, comma 1, c.p.c. , nonché - sotto l'egida dell' art. 360 c.p.c. , n. 4 - sull'omessa motivazione, con riferimento alla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti nelle memorie istruttorie ex art. 183, comma 6, nn. 2 e 3, nel corso del giudizio di primo grado. 8. Con il sesto motivo, infine, viene censurata la statuizione sulle spese di lite, avendo il giudice di merito condannato gli appellanti all'integrale pagamento delle stesse, nonostante la riforma della sentenza di primo grado. 9. I primi due motivi di ricorso che possono esaminarsi congiuntamente, stante la loro evidente connessione sono infondati. Premesso che secondo quanto è dato ricostruire della vicenda fattuale sottostante dagli atti processuali nessun rapporto contrattuale intercorse tra gli odierni ricorrenti e la B.D.S. s.r.l. installatrice dei condizionatori , la sentenza impugnata ha correttamente osservato come l' art. 1667 c.c. sia inapplicabile nel rapporto tra acquirente e venditore, ponendosi in linea con l'orientamento affermato anche di recente da questa Corte, secondo cui la circostanza che il venditore sia anche il costruttore del bene compravenduto non vale ad attribuirgli le veste di appaltatore nei confronti dell'acquirente con la conseguenza che quest'ultimo non acquista la qualità di committente nei confronti del primo. L'acquirente non può pertanto esercitare l'azione per ottenere l'adempimento del contratto d'appalto e l'eliminazione dei difetti dell'opera a norma degli artt. 1667 e 1668 c.c. , spettando tale azione, di natura contrattuale, esclusivamente al committente nel contratto d'appalto, diversamente da quella prevista dall' art. 1669 c.c. di natura extracontrattuale operante non solo a carico dell'appaltatore ed a favore del committente, ma anche a carico del costruttore ed a favore dell'acquirente Cass., n. 26`54/L1517, E evidente, dunque, che, una volta correttamente esclusa in radice la ricorrenza della menzionata fattispecie, nessun rilievo poteva assumere la questione della prescrizione della relativa azione, con la conseguenza che il giudice non era tenuto in alcun modo a motivare in ordine all'avvenuta interruzione della stessa per effetto dell'effettuazione di interventi di riparazione. 10. Anche il terzo e quarto motivo di ricorso dei quali parimenti può condursi un esame congiunto, atteso il loro stretto collegamento logico sono palesemente infondati, atteso che una violazione dell' art. 1669 c.c. non può - all'evidenza - essere integrata dal rilievo del difetto della legittimazione passiva di Abitare 2000 rispetto alla diversa fattispecie di cui agli artt. 16671668 c.c. Dall'angolo visuale dell' art. 1669 c.c. , la Corte d'appello di Firenze si è anzi uniformata alla prospettazione degli appellanti, come essi stessi mostrano di riconoscere laddove, a pag. 11 del ricorso, affermano che la corte territoriale, andando di contrario avviso e riformando sul punto la sentenza di primo grado, ha affermato la sussistenza della responsabilità per difetti strutturali, ai sensi dell' art. 1669 c.c. , respingendo l'eccezione di prescrizione . Per quel che riguarda, invece, il profilo attinente alla prova del danno sulla cui insussistenza la sentenza impugnata ha fondato il rigetto della domanda risarcitoria , i ricorrenti deducono di aver ricevuto - mediante la sostituzione dell'impianto - il risarcimento in forma specifica del danno consistente nel mancato funzionamento dello stesso, ma allegano un'ulteriore voce di pregiudizio patrimoniale , corrispondente all'impossibilità di godere dell'immobile, sul presupposto che sia connaturale al vizio strutturale di cui all' art. 1669 c.c. il fatto di arrecare un apprezzabile danno alla funzione economica e una sensibile menomazione del normale godimento dell'edificio destinato ad abitazione pag. 14 del ricorso . Il tema del danno da abusiva occupazione di immobili è attualmente all'esame delle Sezioni Unite, cui è stato rimesso con le ordinanze interlocutorie nn. 1162 e 3946 del 2022. Queste ultime hanno demandato al massimo consesso della giurisprudenza di legittimità di scolpire gli oneri di allegazione e prova incombenti sul proprietario che invochi il risarcimento del pregiudizio conseguente all'ingiusta deprivazione della disponibilità di un bene immobile di sua proprietà o sul quale eserciti il possesso , in particolare se tale pregiudizio possa ritenersi sussistente sulla base della mera prova della abusiva occupazione del cespite da parte di terzi, ovvero se necessiti dell'allegazione e/o della prova, sia pure per presunzioni dell'uso che il proprietario/possessore avrebbe fatto dello stesso, ove l'illecito non si fosse verificato. Orbene, per la decisione del ricorso in esame non è necessario attendere la decisione delle Sezioni Unite, difettando in radice i presupposti della fattispecie di cui si sta discutendo. I ricorrenti, infatti, neppure deducono di aver dovuto abbandonare l'immobile o di non averlo potuto utilizzare in tutto o in parte secondo la sua destinazione economica, a causa del malfunzionamento o della necessità di sostituire i condizionatori. Pertanto, l'allegata compressione o limitazione del godimento dell'appartamento, non sfociata nella perdita della disponibilità dello stesso, finisce per tradursi in un personale disagio o sacrificio così, testualmente, a pag. 14 del ricorso , inquadrabile nei termini di un danno non patrimoniale, la cui risarcibilità è in radice esclusa dall'impossibilità di configurare la lesione di un diritto inviolabile costituzionalmente garantito, suscettibile di attivare la tutela risarcitoria anche al cospetto di un inadempimento contrattuale si veda, sul punto, il fondamentale arresto di cui a Cass., Sez. Un., n. 26972/2008 . Si verte, dunque, tutt'al più nel campo di quei fastidi o disagi che non assurgono al rango della gravità dell'offesa e della serietà del pregiudizio ulteriori requisiti di risarcibilità del danno non patrimoniale, delineati dalla già citata sentenza delle Sezioni Unite, e costantemente ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità , e divengono recessivi rispetto al principio di tolleranza che permea i rapporti tra i consociati. 11. Inammissibile è il quinto motivo di ricorso, dal momento che, in sede di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente intenda lamentare la mancata ammissione da parte del giudice di appello della prova testimoniale - non ammessa in primo grado perché superflua e riproposta in secondo grado - deve dimostrare, a pena di inammissibilità, di aver ribadito la richiesta istruttoria in sede di precisazione delle conclusioni davanti al giudice di appello Cass., n. 22883/2019 , ciò che i ricorrenti non hanno fatto. Più in generale, deve in questa sede ribadirsi che la censura contenuta nel ricorso per cassazione relativa alla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile qualora con essa il ricorrente si duole della valutazione rimessa al giudice del merito, quale è quella di non pertinenza della denunciata mancata ammissione della prova orale rispetto ai fondamenti della decisione, senza allegare le ragioni che avrebbero dovuto indurre ad ammettere tale prova, nè adempiere agli oneri di allegazione necessari a individuare la decisività del mezzo istruttorio richiesto e la tempestività e ritualità della relativa istanza di ammissione Cass., n. 8204/2018 . Nel caso di specie, i ricorrenti non hanno riportato nel ricorso i contenuti dei capitoli di prova richiesti, nè esplicitato le specifiche circostanze di fatto alla cui dimostrazione essi erano intesi. 12. Infine, dev'essere rigettato anche l'ultimo motivo di ricorso, tenuto conto che il sindacato della S.C. è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, esula ndo da tale sindacato e rientra ndo nel potere discrezionale del giudice di merito la valutazione dell'opportunità di compensare, in tutto o in parte, le spese di lite Cass., n. 20457/2011 . La statuizione di condanna al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio, emessa nei confronti degli appellanti, appare, del resto, del tutto coerente con l'esito della controversia, con il rigetto nel merito delle domande risarcitorie , anche tenuto conto del rifiuto opposto dagli appellanti alla proposta transattiva ampiamente satisfattiva loro offerta dalla appellata medesima pag. 7 della sentenza impugnata . 13. In conclusione, il ricorso dev'essere rigettato, senza alcuna statuizione in ordine alle spese del giudizio di legittimità, stante il mancato deposito del controricorso da parte delle intimate. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, sussistono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002 art. 13 comma 1 bis. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012 art. 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso art. 13, se dovuto.