Vittoria definitiva per il contribuente. Infruttuose le obiezioni proposte dall’Agenzia delle Entrate. Decisivo il riferimento alle dimensioni, cioè 2,5 vani, dell’immobile già posseduto dal contribuente che ha poi acquistato un secondo immobile e ha usufruito delle agevolazioni prima casa.
Il possesso di due immobili nello stesso Comune non basta a legittimare la revoca, da parte dell’Agenzia delle Entrate, dei benefici fiscali concessi in origine e previsti in caso di acquisto della prima casa. Ciò però, precisano i giudici, a patto che l’immobile già posseduto dal contribuente sia, come nella vicenda in esame, inidoneo, poiché troppo piccolo, ad essere utilizzato come casa per l’intera famiglia Cass. civ., sez. VI-T, ord., 10 ottobre 2022, numero 29365 . Due immobili . A far approdare il caso in Cassazione è l’Agenzia delle Entrate, che, in sostanza, contesta la decisione dei giudici tributari regionali, i quali hanno ritenuto illegittimo «l’avviso di liquidazione per imposta di registro», a seguito di «revoca delle agevolazioni prima casa», nei confronti di un uomo risultato «essere già proprietario di un altro immobile nello stesso Comune» ove è collocato anche il secondo immobile da lui comprato usufruendo dei benefici fiscali previsti per l’acquisto della prima casa. I giudici di secondo grado si sono soffermati sulle «concrete esigenze personali» del contribuente e sulla «effettiva idoneità del fabbricato» da lui già posseduto e ritenuto «inadeguato per le ridotte dimensioni, pari a 2,5 vani». Quest’ultimo dettaglio è decisivo, secondo i giudici tributari regionali, per consentire al contribuente di salvare le agevolazioni prima casa di cui ha usufruito per l’acquisto del secondo immobile. Esigenze abitative. Inutile il ricorso in Cassazione proposto dall’Agenzia delle Entrate e centrato sul dato acclarato che il contribuente risulti essere proprietario di due immobili nello stesso Comune. I magistrati sottolineano che l’immobile già posseduto dal contribuente è stato valutato come inidoneo alle sue esigenze abitative. A questo proposito, i magistrati ribadiscono che «il concetto di idoneità dell’immobile da adibire ad abitazione principale deve ritenersi intrinseco alla nozione di abitazione, e ciò anche alla luce della ratio della disciplina, che è quella di agevolare l’acquisto di un alloggio finalizzato a sopperire ai bisogni abitativi dell’acquirente e della sua famiglia». Non a caso, anche la Corte costituzionale ha precisato che «la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un’altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative del soggetto», cosa, questa, esclusa invece nella vicenda in esame. Ragionando sempre in questa ottica, poi, i giudici danno forza alla posizione del contribuente sottolineando che «in tema di agevolazioni prima casa, l’idoneità della casa di abitazione già posseduta va valutata sia in senso oggettivo effettiva inabitabilità , che in senso soggettivo fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative , nel senso che ricorre l’applicazione del beneficio anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative del soggetto». Confermata, quindi, in via definitiva, la sconfitta dell’Agenzia delle Entrate. Ciò perché, «in base alle caratteristiche dell’immobile e alle esigenze abitative del contribuente», «non costituisce ostacolo all’applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l’acquirente dell’immobile sia al contempo proprietario d’altro immobile», a patto che, come in questa vicenda, «l’immobile già posseduto sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato ad abitazione del contribuente, anche tenendo presenti le esigenze abitative del suo nucleo familiare».
Presidente Esposito - Relatore La Torre Ritenuto che L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR del Lazio, che in controversia su impugnazione da parte di D.G. di avviso di liquidazione per imposta di registro anno 2012 per revoca delle agevolazioni prima casa - per essere già proprietario di altro immobile sito nello stesso Comune - ha respinto l'appello dell'Ufficio. La CTR, preso atto della sentenza della Corte Cost. numero 203/2011 e dell'indirizzo della giurisprudenza di legittimità che tiene conto di circostanze di natura soggettiva e oggettiva, imponendo l'apprezzamento delle concrete esigenze personali e della effettiva idoneità del fabbricato pre-posseduto nella fattispecie inadeguato per le ridotte dimensioni, 2,5 vani , ha confermato la decisione della CTP di Roma, ritenendo ricorrere i presupposti per l'agevolazione richiesta. Il contribuente è rimasto intimato. Considerato che 1. Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. numero 131 del 1986, articolo 1, parte 1, nota II-bis, e dell'articolo 2697 c.c., in relazione all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3. 2. Il motivo è infondato, avendo la CTR correttamente riconosciuto il beneficio all'acquirente di immobile già proprietario di altro immobile ma inidoneo alle sue esigenze abitative. 2.1 Secondo il più recente indirizzo della giurisprudenza di legittimità, il concetto di idoneità dell'immobile da adibire ad abitazione principale deve ritenersi intrinseco alla nozione di abitazione e ciò anche alla luce della ratio della disciplina, che è quella di agevolare l'acquisto di un alloggio finalizzato a sopperire ai bisogni abitativi dell'acquirente e della sua famiglia. 2.2. Conforta detta interpretazione la pronuncia della Corte Costituzionale che, nel dichiarare la manifesta inammissibilità di una questione di legittimità costituzionale relativa alla lett. b del numero 1 della nota II-bis dell'articolo 1 della tariffa parte prima del D.P.R. numero 131 del 1986 - come modificata dalla L. numero 549 del 1995 - ha richiamato la interpretazione costituzionalmente orientata delle pronunce della Cassazione citando, in particolare, Cass. numero 100 del 2010 e Cass. numero 18128 del 2009 , affermando che la intervenuta sostituzione nella legge sulla prima casa dell'espressione fabbricato idoneo ad abitazione con quella casa di abitazione è da intendersi nel senso che la possidenza di una casa di abitazione costituisce ostacolo alla fruizione delle agevolazioni fiscali per il successivo acquisto di un'altra casa ubicata nello stesso Comune soltanto se la prima delle due case sia già idonea a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato Cfr. Corte Costituzionale Ord. numero 203 del 22.06.2011 . 2.3. Va pertanto ribadito che In tema di agevolazioni prima casa, l'iconeità della casa di abitazione pre-posseduta va valutata sia in senso oggettivo effettiva inabitabilità , che in senso soggettivo fabbricato inadeguato per dimensioni o caratteristiche qualitative , nel senso che ricorre l'applicazione del beneficio anche all'ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a soddisfare le esigenze abitative dell'interessato Cass. 2565/2018 . 3. Tali principi, invero, sono stati correttamente richiamati nella sentenza impugnata, la quale ha ritenuto, in base alle caratteristiche dell'immobile e alle esigenze abitative del contribuente, che non costituisce ostacolo all'applicazione delle agevolazioni prima casa la circostanza che l'acquirente dell'immobile sia al contempo proprietario d'altro immobile, purché per qualsiasi ragione sia inidoneo, per le ridotte dimensioni, ad essere destinato a sua abitazione , dovendosi valutare, anche dal punto di vista soggettivo, le esigenze abitative del nucleo familiare. 4. Il ricorso va conseguentemente rigettato. Nulla sulle spese in mancanza di costituzione dell'intimato. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater. P.Q.M. Rigetta il ricorso.