Riconoscendo che la nomina in questione ha natura di atto amministrativo e non politico, la S.C. ribadisce la necessità del rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, oggettività e trasparenza dell’azione della P.A Laddove tali principi non vengano rispettati, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile per perdita di chance.
La Corte di Cassazione è stata investita del ricorso avverso la decisione con cui la Corte d'Appello di Roma confermava la decisione di prime cure di rigetto della richiesta di una dirigente della Regione Lazio che chiedeva la condanna della stessa al risarcimento danni per perdita di chances essendo stata pretermessa dalla procedura per la nomina di Segretario generale del Consiglio regionale. Secondo la ricorrente sarebbero stati violati i principi di trasparenza e imparzialità per la mancanza di una concreta valutazione degli aspiranti all'incarico in oggetto che ha natura spiccatamente tecnico amministrativa, e non politica. Accogliendo il ricorso, la S.C. riconosce che la nomina del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio, avvenuta ai sensi del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003, costituisce atto non politico, ma amministrativo , pur se caratterizzato da un'ampia discrezionalità. Di conseguenza la nomina in questione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, oggettività e trasparenza dell'azione della P.A., desumibili dagli artt. 97 Cost. , 19, comma 1, d.lgs. n. 165/2001 e 2, legge regionale Lazio n. 6 del 2002 e delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. . In particolare la P.A. è tenuta a rispettare i presupposti dell'incarico imposti dalla vigente normativa, ad indicare in via preventiva i requisiti professionali per il suo affidamento, ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, a comparare le posizioni dei vari candidati e ad esternare le regioni giustificatrici delle scelte, soprattutto in ordine ai profili suscettibili di valutazione oggettiva come, ad esempio, il titolo di studio posseduto con riferimento ai quali sussistono palesi differenze fra i candidati e qualora l'esito del procedimento sia stata sfavorevole al possessore dei titoli migliori . Sulla base di tali principi, laddove la P.A. non abbia rispettato gli oneri procedimentali sopraindicati è configurabile inadempimento contrattuale , suscettibile di produrre danno risarcibile . Ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato illegittimamente escluso, occorre distinguere le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima , da quelle ove sia soltanto insufficiente nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati , verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico qualora, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, sul quale fondare il ristoro .
Presidente Manna Relatore Cavallari Svolgimento del processo B.R., con ricorso depositato il 20 gennaio 2011 presso il Tribunale di Roma, ha convenuto la Regione Lazio e ha esposto che - era stata dipendente della Regione Lazio, con qualifica di dirigente, dal Omissis , e aveva prestato servizio presso il Consiglio regionale del Lazio con incarico, da ultimo, di Direttore del Servizio Centro Studi, Biblioteca, sino al collocamento in quiescenza, avvenuto il Omissis - era stata illegittimamente pretermessa, pur possedendo i c-requisiti prescritti, dalla procedura per la nomina del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio, incarico assegnato a C.N., il quale era persino privo del diploma di laurea. La ricorrente ha chiesto la condanna della Regione Lazio al risarcimento del danno patrimoniale da lei subito per perdita di chances. La Regione Lazio si è costituita e hanno proposto intervento volontario il Consiglio regionale del Lazio e C.N., i quali hanno esposto che la nomina in questione aveva carattere del tutto discrezionale. Il Tribunale di Roma, con sentenza n. 10465/2012, ha dichiarato il difetto di legittimazione del Consiglio regionale del Lazio e respinto nel merito il ricorso. B.R. ha proposto appello. Si sono costituiti la Regione Lazio, nonché il Consiglio regionale del Lazio e C.N., gli ultimi due presentando appello incidentale. La Corte d'appello di Roma, con sentenza n. 6891/2015, ha respinto l'appello della ricorrente e di C.N. tranne che con riguardo alla correzione di un errore formale contenuto nella sentenza di primo grado e dichiarato inammissibile il gravame del Consiglio regionale del Lazio. B.R. ha presentato ricorso per cassazione sulla base di due motivi. Si è difesa con controricorso la sola Regione Lazio. La ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo B.R. lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 165 del 2001 ART. 19, legge regionale Lazio n. 6 del 2002 art. 38, artt. 80, 106, 107 e 108 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, delle disposizioni collettive di cui all'art. 22 CCNL Dirigenza Regioni Area II del 10 aprile 1996, novellato dall'art. 13 del CCNL 19982001, dell' art. 97 Cost. e degli artt. 1175 e 1375 c.c. Essa sostiene che la corte territoriale non avrebbe considerato che sarebbero stati violati i principi di trasparenza ed imparzialità poiché la P.A. sarebbe stata tenuta comunque ad effettuare una concreta valutazione tra gli aspiranti all'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio ed a motivare la scelta effettuata, atteso che detto incarico non aveva natura politica, ma spiccatamente tecnico amministrativa, come si evinceva dagli artt. 31 e 75 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003, che indicavano le competenze del detto Segretario generale. Queste conclusioni troverebbero conforto pure nell'art. 38 della legge regionale Lazio n. 6 del 2002, il quale stabiliva che l'incarico di segretario generale in questione era conferito dal Presidente del Consiglio, previa deliberazione dell'ufficio di presidenza, a soggetti appartenenti alla prima fascia del ruolo della dirigenza, dotati di professionalità, capacità ed attitudini adeguate ai compiti da assolvere, secondo quanto stabilito dal Regolamento di organizzazione, e nell'art. 106 del citato Regolamento di organizzazione. Inoltre, l'art. 108 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, che disciplinava la procedura di conferimento dell'incarico in esame, si sarebbe posto in contrasto, nella parte ove prevedeva che la valutazione di cui ai commi 4 e 5, che non è vincolata da procedure di comparazione fra i dirigenti individuati dal responsabile del ruolo, è svolta dall'Ufficio di presidenza, che si esprime in merito con propria deliberazione , con il D.Lgs. n. 165 del 2001 art. 19, con l' art. 97 Cost. e con l'art. 22, comma 2, CCNL del personale con qualifica dirigenziale dell'Area II Regioni Enti locali del 10 aprile 1996. Nel caso in esame, peraltro, l'Ufficio di Presidenza non avrebbe mai esplicitato i requisiti professionali necessari per l'affidamento dell'incarico, né vi sarebbe stata alcuna forma di comparazione tra i curricula. Ne sarebbe derivato che la corte territoriale avrebbe errato nel non prendere in esame il mancato adempimento preliminare relativo all'esplicitazione dei requisiti professionali necessari e a negare rilievo all'omessa selezione comparativa dei potenziali idonei, senza considerare che, anche ai sensi dell'art. 75 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, il Segretario generale era un dirigente apicale. La Corte d'appello di Roma avrebbe, altresì, non correttamente valutato che l'art. 15 della legge regionale Lazio n. 6 del 2002 e gli artt. 100 e 107 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio imponevano che i dirigenti avessero un diploma di laurea, con la conseguenza che non era possibile che tale requisito non dovesse essere rispettato per la dirigenza apicale del Consiglio regionale. 2 Con il secondo motivo la ricorrente contesta la violazione e falsa applicazione delle norme in tema di onere della prova, in relazione al diritto al risarcimento, con particolare riferimento agli artt. 1175,1218,1226,1375 e 2697 c.c. , e degli artt. 115 e 432 c.p.c. Inoltre, B.R. censura l'affermazione della corte territoriale secondo la quale essa non avrebbe potuto vantare una posizione giuridica soggettiva tutelabile e ribadisce il proprio diritto al risarcimento del danno patito secondo i parametri indicati alle pagine 20 ss. del ricorso introduttivo, atteso che, se la P.A. avesse agito applicando i criteri di legge, essa sarebbe stata nominata molto probabilmente Segretario generale, avendo titoli superiori a quelli del soggetto scelto. 3 Le doglianze, che possono essere trattate congiuntamente, stante la stretta connessione, sono fondate. La corte territoriale ha affermato la natura di atto politico del conferimento dell'incarico di Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio, con la conseguenza che le eventuali violazioni della vigente normativa compiute nell'ambito della procedura in esame come quella correlata al mancato possesso, da parte di C.N., del necessario diploma di laurea non avrebbero potuto giustificare una pretesa risarcitoria della ricorrente, quandanche si fossero tradotte nell'illegittimità della nomina, poiché non era configurabile una situazione giuridica soggettiva protetta in capo a B.R., sia pure in termini di aspettativa. Ciò trovava conferma nel disposto dell'art. 108, comma 6, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, che escludeva la necessità di procedure di comparazione fra i dirigenti individuati dal responsabile del ruolo. Allo stesso modo, nessun rilievo poteva avere la mancata fissazione preventiva dei requisiti professionali necessari per l'affidamento dell'incarico. In particolare, la Corte d'appello di Roma ha evidenziato che non poteva configurarsi un danno da perdita di chance in quanto era del -tutto assente il necessario intuitus personae fra l'appellante, da un lato, e l'ufficio di presidenza e il presidente di allora, dall'altro . La ricostruzione della corte territoriale non è condivisibile. Infatti, l'art. 75 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio, che individua i compiti del segretario generale, è inserito non a caso nel TITOLO VI ORDINAMENTO DELLA DIRIGENZA CAPO I DISCIPLINA DELLE FUNZIONI DIRIGENZIALI e dispone, nel testo che qui rileva, che 1. Ferme restando le responsabilità attribuite ai dirigenti ai sensi dell'art. 79, il segretario generale, sulla base degli indirizzi e delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio e dall'Ufficio di presidenza, svolge tutte le funzioni finalizzate a garantire la gestione organica ed integrata dei servizi del Consiglio ed esercita, altresì, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno. In particolare, avvalendosi delle strutture consiliari competenti a cura la preparazione dei lavori consiliari ed assiste il Presidente durante le sedute del Consiglio regionale b assiste l'Ufficio di presidenza nell'esercizio delle sue funzioni c assiste la conferenza dei Presidenti di gruppo d svolge il controllo sulla qualità tecnica della produzione normativa e coordina le funzioni connesse agli aspetti giuridico-normativi delle attività del Consiglio regionale f adotta gli atti ed i provvedimenti amministrativi, secondo la tipologia definita nel regolamento di organizzazione, ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate rientranti nella propria competenza, salvo quelli delegati agli altri dirigenti g istituisce, sulla base delle direttive deliberate dall'Ufficio di presidenza, gli uffici, individuandone le relative competenze nonché le posizioni dirigenziali individuali di cui all'art. 33, comma 6, della L.R. 6 del 2002 conferendo i relativi incarichi h attribuisce ai dirigenti sott'ordinati gli incarichi e le relative responsabilità di specifici progetti e gestioni i definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, assegnando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie I provvede, su proposta dei direttori dei servizi, alla individuazione delle articolazioni organizzative a responsabilità dirigenziale interne agli uffici ed al conferimento dei relativi incarichi m dirige, coordina e controlla l'attività dei dirigenti preposti ai servizi, e, in caso di loro inerzia, esercita il potere sostitutivo nonché propone nei loro confronti, nei casi di risultati negativi dell'attività amministrativa o del mancato raggiungimento degli obiettivi, l'adozione delle misure di cui all'art. 24 della L.R. 6 del 2002 n promuove e resiste alle liti ed ha il potere di conciliare e transigere, salvo delega ai dirigenti sott'ordinati o quale responsabile della gestione del personale del Consiglio regionale, assicura alle strutture le risorse umane necessarie per lo svolgimento delle funzioni loro attribuite e cura la gestione dei rapporti sindacali e di lavoro p decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sott'ordinati q formula proposte ed esprime pareri agli organi di indirizzo politico, nelle materie di sua competenza r predispone annualmente per l'Ufficio di presidenza una relazione sullo stato dell'amministrazione s assolve gli altri compiti attribuitigli da leggi e regolamenti. 2. Gli atti ed i provvedimenti adottati dal segretario generale sono definitivi e non sono suscettibili di ricorso gerarchico . Da questa disposizione si evince con chiarezza che il Segretario generale è inserito nella gerarchia amministrativa del Consiglio regionale del Lazio in una posizione di vertice, tanto che decide sui ricorsi gerarchici contro gli atti ed i provvedimenti non definitivi dei dirigenti sott'ordinati, attribuendo a quest'ultimi gli incarichi e le responsabilità di specifici progetti e gestioni. Il Segretario generale, inoltre, definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire, assegnando le risorse umane, finanziarie e strumentali necessarie, e provvede, su proposta dei direttori dei servizi, alla individuazione delle articolazioni organizzative a responsabilità dirigenziale interne agli uffici ed al conferimento dei relativi incarichi. Si occupa, pure, di dirigere, coordinare e controllare l'attività dei dirigenti preposti ai servizi, e, in caso di loro inerzia, esercita il potere sostitutivo. Il precedente art. 31, intitolato Atti dirigenziali di gestione , d'altronde, stabilisce che 1. Il segretario generale ed i direttori di servizio esercitano l'attività di gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa dell'ente mediante l'adozione di atti e provvedimenti che assumono la denominazione giuridica di determinazione. 2. Il segretario generale conferisce gli incarichi con appositi atti di organizzazione , rendendo palese il ruolo non politico, ma tecnico amministrativo del Segretario generale, come è confermato dal fatto che il menzionato art. 31 è posto subito dopo l'art. 30 che, invece, tratta degli Atti degli organi preposti all'indirizzo politico-amministrativo , che sono individuati nel Presidente del Consiglio e nell'Ufficio di presidenza. Peraltro, con riferimento proprio al Presidente del Consiglio e all'Ufficio di Presidenza, il detto art. 31 chiarisce che essi esercitano l'attività di indirizzo politico amministrativo mediante l'adozione di atti di alta amministrazione soggetti al regime giuridico degli atti amministrativi, di cui recano i caratteri formali e sostanziali. Ne deriva che anche la nomina del Segretario generale è soggetta al menzionato regime giuridico degli atti amministrativi . Le competenze del Segretario generale sono individuate in maniera simile dall'art. 34 della legge regionale Lazio n. 6 del 2002, in modo da confermare la natura sicuramente tecnico amministrativa del suo ruolo. Indubbiamente, l'incarico in questione si caratterizza per la sua peculiarità, rientrando tra quelli che assicurano un continuum tra organi politici e funzionari di vertice, circostanza che giustifica un particolare regime in ordine alla loro nomina e revoca cfr., in tema di Segretario comunale e provinciale, Cass., Sez. L, n. 5017 del 1 marzo 2011 . Ciò, però, non può condurre a negare la natura amministrativa e non politica della nomina del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio, pur se caratterizzata da un'ampia discrezionalità che, in ogni caso, va esercitata nei limiti fissati dalla normativa primaria e secondaria in vigore. In caso contrario, si arriverebbe, alla luce della posizione rivestita dal Segretario generale nell'organizzazione de qua, a sottoporre l'intera amministrazione della stessa ad un soggetto sostanzialmente politico, in violazione del principio per il quale, nel settore del pubblico impiego, la sfera della politica e quella dell'amministrazione devono restare separate. Ne deriva che va seguito il principio giurisprudenziale per il quale, in tema di impiego pubblico privatizzato, nell'ambito del quale pure gli atti di conferimento di incarichi dirigenziali rivestono la natura di determinazioni negoziali assunte dall'amministrazione con la capacità e i poteri del privato datore di lavoro, le norme contenute nel D.Lgs. n. 165 del 2001 art. 19, comma 1, impongono all'Amministrazione datrice di lavoro il rispetto dei criteri di massima in esse indicati, anche per il tramite delle clausole generali di correttezza e buona fede artt. 1175 e 1375 c.c. , applicabili alla stregua dei principi di imparzialità e di buon andamento di cui all' art. 97 Cost. Tali norme, che si riferiscono, altresì, alle Regioni, obbligano la P.A. a valutazioni comparative, all'adozione di adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte ove, pertanto, l'Amministrazione non abbia fornito nessun elemento circa i criteri e le motivazioni seguiti nella selezione dei dirigenti ritenuti maggiormente idonei agli incarichi da conferire, è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile. Infatti, pur non potendosi imporre alla P.A. un automatismo nella scelta, che resta rimessa alla discrezionalità del datore di lavoro, sussiste una posizione di interesse legittimo degli aspiranti all'incarico tutelabile ai sensi dell' art. 2907 c.c. Cass., Sez. L, n. 2603 del 2 febbraio 2018 Cass., Sez. L, n. 18972 del 24 settembre 2015 Cass., Sez. 6-L, n. 21088 del 12 ottobre 2010 Cass., Sez. L, n. 9814 del 14 aprile 2008 . In particolare, deve ritenersi che il requisito motivazionale, se relativo ad una valutazione comparativa, per essere soddisfatto necessiti dell'esplicitazione non solo delle qualità che caratterizzano la posizione del prescelto, ma anche di quelle degli altri candidati e delle ragioni per le quali, rispetto alle qualità valorizzate, essi siano stati scartati. E' intrinseco al derivare di tale requisito dal principio di correttezza e buona fede il fatto che il corrispondente adempimento non possa essere assolto in via meramente formale, dovendosi, invece, rendere chiari i profili cui discrezionalmente si è attribuita preponderanza e, poi, le ragioni per le quali, rispetto a siffatti profili, gli altri concorrenti siano stati ritenuti meno preferibili Cass., Sez. L, n. 6485 del 9 marzo 2021 . In ordine alla pretesa risarcitoria del soggetto che si assume leso, occorre considerare che, in tema di pubblico impiego privatizzato, siccome l'atto di conferimento di incarichi dirigenziali richiede un'adeguata esplicitazione delle ragioni per le quali il candidato selezionato sia stato prescelto all'esito della valutazione comparativa con gli altri candidati, si devono distinguere - ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato escluso - le ipotesi di motivazione mancante o illegittima da quelle in cui questa sia soltanto insufficiente. Nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico qualora, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare, alla stregua di questi ultimi, l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, sul quale fondare il ristoro Cass., Sez. L, n. 6485 del 9 marzo 2021 . Da quanto esposto deriva che la corte territoriale non era autorizzata, sul presupposto che B.R. non poteva vantare una posizione giuridica soggettiva tutelabile, a ritenere privi di idoneità causale a l'omessa fissazione preventiva dei requisiti professionali necessari per l'affidamento dell'incarico b il fatto che la ricorrente non fosse neppure stata previamente individuata dal responsabile del ruolo c la circostanza che C.N. non possedesse i requisiti per ricoprire il ruolo de quo soprattutto, il diploma di laurea d la mancata comparazione dei candidati. Con riferimento al profilo sub c , non può non evidenziarsi che, in effetti, l'art. 100 del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio impone in generale, per la nomina a dirigente, il possesso del diploma di laurea, mentre l'art. 107 prescrive, comunque, che il titolo di studio costituisce elemento di valutazione deducibili dal curriculum o dagli atti d'ufficio , con la conseguenza che, sul punto, sussiste un obbligo motivazionale specifico ove sussistano significative differenze fra le posizioni dei candidati. Similmente, l'art. 16 della legge regionale Lazio n. 6 del 2002 stabilisce, per l'accesso alla seconda fascia del ruolo della dirigenza, il possesso del diploma di laurea. Quanto all'aspetto sub d , la corte territoriale ha valorizzato il disposto dell'art. 108, comma 6, del Regolamento di organizzazione de quo, in base al quale la valutazione attinente all'incarico in questione non è vincolata da procedure di comparazione fra i dirigenti individuati dal responsabile del ruolo . La disposizione appena menzionata recita Art. 108 Procedura di conferimento degli incarichi di segretario generale e di direttore di servizio a dirigenti del Consiglio regionale . 1. Gli incarichi di segretario generale e di direttore di servizio sono conferiti a dirigenti del Consiglio regionale dal Presidente del Consiglio regionale previa deliberazione dell'Ufficio di presidenza. 2. Il Presidente del Consiglio richiede al responsabile del ruolo i nominativi dei dirigenti regionali in servizio presso il Consiglio in possesso delle professionalità richieste per lo specifico incarico. 3. Il responsabile del ruolo, ultimati gli adempimenti di competenza, trasmette al Presidente del Consiglio i curricula dei dirigenti iscritti nel ruolo in possesso delle professionalità richieste per lo specifico incarico. Tali curricula devono evidenziare, con riferimento agli incarichi da ricoprire, i titoli, le attitudini, le esperienze professionali e la formazione manageriale posseduti. 4. In fase di esame dei requisiti e delle caratteristiche del o dei dirigenti individuati dal responsabile del ruolo, viene svolta una valutazione concreta, differenziata e di graduata rilevanza, in riferimento alla maggiore rispondenza delle caratteristiche stesse alle peculiarità del posto per il quale dovrà intervenire la nomina e agli obiettivi da raggiungere. Ai fini di tale individuazione l'enunciazione delle attitudini e capacità professionali hanno una valenza generale e rappresentano profili ideali da tenere in considerazione ai fini della valutazione. 5. Le esperienze professionali che appaiono particolarmente affini allo specifico ruolo da svolgere sono attentamente considerate e valutate. L'individuazione di tali esperienze professionali, cui ricondurre le capacità attitudinali dei candidati, rientra nella discrezionalità del Presidente del Consiglio in quanto è a questi nota la particolare connotazione che si intende attribuire al ruolo da svolgere. 6. La valutazione di cui ai commi 4 e 5, che non è vincolata da procedure di comparazione fra i dirigenti individuati dal responsabile del ruolo, è svolta dall'Ufficio di presidenza, che si esprime in merito con propria deliberazione. La previsione del comma 6 deve essere interpretata, però, alla luce dei principi di buon andamento ed imparzialità della P.A. art. 97 Cost. , di correttezza e buona fede nei rapporti contrattuali artt. 1175 e 1375 c.c. , di trasparenza e completezza della motivazione dell'azione amministrativa di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001 art. 19, comma 1, ed all'art. 2 della legge regionale Lazio n. 6 del 2002, il quale dispone, al comma 1, che La Regione opera nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, tempestività e buon andamento dell'amministrazione, dello snellimento delle procedure e della distinzione dei ruoli e delle responsabilità tra organi di governo e dirigenza e, al comma 3, lett. c , che Nell'ordinamento del proprio personale la Regione garantisce c la pubblicità delle selezioni e l'imparzialità, oggettività, trasparenza e celerità delle procedure di reclutamento e di conferimento degli incarichi . Infatti, il mancato rispetto dei citati principi, tutti imposti da fonti sovraordinate, imporrebbe la disapplicazione dell'art. 108, comma 6, del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio ove esclude la necessità di una comparazione fra le posizioni dei candidati. Pertanto, il menzionato art. 108, comma 6, va interpretato nel senso che la non necessità di detta comparazione attiene all'attività preliminare del responsabile del ruolo, ma non a quelle successive e alla delibera finale dell'Ufficio di presidenza. Le considerazioni di cui sopra rendono evidente l'illegittimità dell'affermazione della corte territoriale che la ricorrente non avrebbe avuto possibilità di essere nominata Segretario generale perché mancava qualunque elemento per ravvisare almeno un indizio in termini di necessario intuitus personae fra l'appellante, da un lato, e l'ufficio di presidenza e il presidente di allora, dall'altro . Infatti, pur non potendosi negare l'importanza dell'elemento fiduciario nella specie, l'eventuale rilevanza dell'intuitus personae non può esentare la P.A. dagli obblighi ad essa imposti dalla Costituzione e dalle leggi, trasformando il detto elemento fiduciario da semplice motivo concorrente della decisione amministrativa in fonte unica del potere di scelta. 4 Il ricorso è accolto. La decisione impugnata è cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà nel merito la controversia, anche in ordine alle spese di lite, applicando i seguenti principi di diritto a la nomina del Segretario generale del Consiglio regionale del Lazio, avvenuta ai sensi del Regolamento di organizzazione del Consiglio regionale del Lazio approvato con deliberazione dell'ufficio di presidenza n. 3 del 29 gennaio 2003, costituisce atto non politico, ma amministrativo, pur se caratterizzato da un'ampia discrezionalità b la nomina in questione deve avvenire nel rispetto dei principi di imparzialità, buon andamento, oggettività e trasparenza dell'azione della P.A., desumibili dagli artt. 97 Cost. , D.Lgs. n. 165 del 2001 art. 19, comma 1, e art. 2, legge regionale Lazio, n 6 del 2002, e delle clausole generali di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c. c in particolare, la P.A. è tenuta a rispettare i presupposti dell'incarico imposti dalla vigente normativa, ad indicare in via preventiva i requisiti professionali necessari per il suo affidamento, ad adottare adeguate forme di partecipazione ai processi decisionali, a comparare le posizioni dei vari candidati e ad esternare le ragioni giustificatrici delle scelte, soprattutto in ordine ai profili suscettibili di valutazione oggettiva come, ad esempio, il titolo di studio posseduto con riferimento ai quali sussistano palesi differenze fra i candidati e qualora l'esito del procedimento sia stato sfavorevole al possessore dei titoli migliori d ove la P.A. non abbia rispettato gli oneri procedimentali sopraindicati è configurabile inadempimento contrattuale, suscettibile di produrre danno risarcibile e ai fini dell'accertamento e della liquidazione del danno da perdita di chance invocato dal candidato illegittimamente escluso, occorre distinguere le ipotesi in cui la suddetta motivazione sia mancante o illegittima, da quelle ove sia soltanto insufficiente - nel primo caso, il giudice investito della domanda risarcitoria dovrà procedere ex novo a una valutazione comparativa del profilo dei candidati, verificando se l'attore avesse una significativa probabilità di essere prescelto e, in caso positivo, calcolando il risarcimento tenendo conto dell'incertezza sottesa alla natura ipotetica del giudizio prognostico - qualora, invece, dalla motivazione assunta dalla P.A. sia possibile evincere i criteri di merito posti a fondamento della nomina, il giudice dovrà apprezzare alla stregua di questi ultimi l'esistenza di una significativa probabilità che la valutazione comparativa delle posizioni dei candidati esclusi conducesse a un diverso esito, sul quale fondare il ristoro. P.Q.M. La Corte - accoglie il ricorso - cassa la decisione impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale deciderà la causa nel merito, anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.