É il parametro della esigenza anticipatoria della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del “periculum”, le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio.
In applicazione di tale principio la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 37727 depositata il 6 ottobre 2022, ha accolto il ricorso dei ricorrenti e dichiarato inammissibile il ricorso del PM avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo che, pronunciandosi sull'istanza di riesame dei ricorrenti, aveva annullato il decreto del GIP bergamasco che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui agli articolo 2 e 5, d.lgs. numero 74/2000, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei predetti reati o comunque dei beni in loro disponibilità per un valore equivalente a detto profitto Il caso. I fatti traggono origine dal disposto sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati di cui agli articolo 2 e 5, d. lgs. numero 74/2000, o comunque dei beni in disponibilità dei ricorrenti per un valore equivalente al detto profitto. Con l'ordinanza impugnata dal pubblico ministero, il Tribunale di Bergamo aveva annullato il decreto di sequestro preventivo accogliendo in tal modo l'istanza di riesame delle due persone sottoposte a indagine. In applicazione alła confisca obbligatoria di cui all'articolo 12-bis, d.lgs. numero 74/2000, del principio di diritto affermato da S. U., Ellade, il Tribunale aveva preso atto che il decreto di sequestro preventivo non conteneva alcuna indicazione delle ragioni dell'anticipata apprensione provvisoria dei beni dei due ricorrenti. In diretta conseguenza dell'annullamento disposto dal Tribunale, il P.M. bergamasco aveva emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza dei medesimi beni già oggetto del provvedimento annullato. Il GIP con decreto aveva convalidato il decreto e contestualmente emesso autonomo decreto di sequestro preventivo dei beni in disponibilità degli odierni ricorrenti finalizzato, come quello già annullato, alla confisca del profitto dei reati di cui agli articolo 2 e 4, d.Igs. numero 74/2000, loro ascritto. Le soluzioni giuridiche. Dal punto di vista contenutistico la sentenza S.C. pone in rilievo non solo il tema se il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca previsto dall'articolo 321, comma 2, c.p.p., richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora, ma anche il problema se è possibile da parte del PM una nuova iniziativa cautelare reale avviata contemporaneamente per lo stesso fatto. Invero, per quanto qui rileva ad avviso del Collegio, con riguardo alle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato articolo 240, comma 2, numero 2, c.p. , è sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene difetta, in questi casi, il presupposto della sentenza di condanna o di applicazione della pena. Ne consegue, sottolinea la S. C., che l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, di natura illecita”, giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione cautelare connessa alla misura finale. Di conseguenza, non si sottrae all'onere motivazionale sul “periculum” nemmeno il sequestro preventivo del prezzo del reato che può essere confiscato solo in caso di condanna o comunque all'esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell'imputato, anche in caso di prescrizione del reato. É apparso al Collegio evidente che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite, il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza “trasversale”, dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione . Secondo il Collegio la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui all'articolo 12-bis, d.lgs. numero 74/2000, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni la natura obbligatoria è predicato della confisca pronunciata all'esito di sentenza di condanna , non del sequestro che la precede in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario arg. ex articolo 321, comma 2-bis, c.p.p. . Quanto, invece, al tema dei una nuova iniziativa cautelare, il Collegio ha rilevato che il pubblico ministero non può contestualmente coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento che annulla l'ordinanza cautelare e reiterare la domanda cautelare nei confronti della medesima persona e per gli stessi fatti. Peraltro, la decisione del pubblico ministero di disporre il sequestro d'urgenza dei medesimi beni oggetto del provvedimento annullato dal Tribunale del riesame lui impugnato vanifica l'applicazione dell'articolo 325, comma 4, c.p.p., che postula l'impermeabilità della immediata esecutività dell'annullamento disposto dal tribunale al ricorso per cassazione. Nel caso di specie, il pubblico ministero ha dapprima impugnato con ricorso per cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame ed ha successivamente chiesto al GIP l'adozione di un nuovo decreto di sequestro preventivo nei confronti dei medesimi indagati e per i medesimi fatti. Tanto ha condotto la S.C ad annullare senza rinvio l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo stessa sorte è toccato al decreto di sequestro preventivo del GIP del medesimo Tribunale, con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.
Presidente Sarno – Relatore Aceto Ritenuto in fatto 1. I sigg.ri M.I. e M.C. ricorrono congiuntamente, con unico atto, per l'annullamento dell'ordinanza del 02/12/2021 del Tribunale di Bergamo che ha rigettato le loro richieste di riesame del decreto dell'11/11/2021 del GIP del medesimo tribunale che aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 2 e 5, o comunque dei beni in loro disponibilità per un valore equivalente a detto profitto quantificato nella misura di Euro 4.213.133,36 . 1.1. Con unico motivo deducono l'omessa o, comunque, apparente motivazione in ordine alla sussistenza del periculum in mora . Affermano, al riguardo, che con la richiesta di riesame avevano censurato la motivazione apparente del provvedimento genetico, vizio non sanabile dal tribunale adito il quale si è a sua volta adagiato su tale apparente motivazione senza alcuna autonoma valutazione dell'esigenza cautelare indicata come mancante nel caso di specie, attesa la totale assenza di condotte di depauperamento o di disposizione dei propri beni patrimoniali-finanziari che possano legittimare una prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità dei beni. 1.2. Con motivi nuovi deducono la violazione del ne bis in idem cautelare perché - sostengono - il decreto di sequestro preventivo è stato emesso a seguito dell'annullamento, da parte del medesimo tribunale, di un precedente decreto di sequestro preventivo in relazione al quale il GIP non aveva indicato le esigenze cautelari che ne giustificavano l'adozione. 2. Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bergamo ricorre per l'annullamento dell'ordinanza del 28/10/2021 del medesimo Tribunale che, pronunciando sull'istanza di riesame dei sigg.ri M.I. e C., ha annullato il decreto del 21/09/2021 del GIP bergamasco che, sulla ritenuta sussistenza indiziaria dei reati di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 2 e 5, aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei predetti reati o comunque dei beni in loro disponibilità per un valore equivalente a detto profitto quantificato nella misura di Euro 4.213.133,36 . 2.1. Con unico motivo deduce il malgoverno dell'articolo 321 c.p.p., commi 2 e 2 bis, articolo 240 c.p., D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis, e del principio affermato da Sez. U, numero 36959 del 24/06/2021, Ellade, non applicabile - afferma - alla confisca operata in casi diversi da quelli disciplinati dall'articolo 240 c.p 3. All'odierna udienza camerale i ricorsi, pur relativi a provvedimenti diversi, sono stati riuniti e trattati congiuntamente attesa l'evidente connessione oggettiva delle questioni poste. Considerato in diritto 1. Il ricorso del Pubblico Ministero è inammissibile perché manifestamente infondato sono fondati i ricorsi dei sigg.ri M 2. I fatti. 2.1. Con decreto del 21/09/2021 il GIP del Tribunale di Bergamo aveva disposto il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca, delle somme di denaro costituenti il profitto dei reati di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 2 e 5, o comunque dei beni in disponibilità di M.I. e C. per un valore equivalente al detto profitto. 2.2. Con l'ordinanza del 28/10/2021, impugnata dal pubblico ministero ricorso iscritto con il numero 11091/2022 , il Tribunale di Bergamo aveva annullato il decreto di sequestro preventivo accogliendo in tal modo l'istanza di riesame delle due persone sottoposte a indagine che avevano lamentato l'omessa motivazione del provvedimento genetico in ordine alla sussistenza del periculum in mora . In dichiarata applicazione alla confisca obbligatoria di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis, del principio di diritto affermato da Sez. U, Ellade, il Tribunale aveva preso atto che il decreto di sequestro preventivo non conteneva alcuna indicazione delle ragioni dell'anticipata apprensione provvisoria dei beni dei due ricorrenti. 2.3. In diretta conseguenza dell'annullamento disposto dal Tribunale, il Pubblico Ministero bergamasco aveva emesso un decreto di sequestro preventivo d'urgenza dei medesimi beni già oggetto del provvedimento annullato. Con decreto dell'11/11/2021 il GIP aveva convalidato il decreto e contestualmente emesso autonomo decreto di sequestro preventivo dei beni in disponibilità degli odierni ricorrenti finalizzato, come quello già annullato, alla confisca del profitto dei reati di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 2 e 4, loro ascritto. 2.4.Avverso il decreto i sigg.ri M. avevano proposto istanza di riesame deducendo, per quanto di interesse, la natura apparente/omessa della motivazione in punto di esigenze cautelari, deduzione disattesa dal Tribunale secondo il quale con il nuovo decreto il GIP ha adeguatamente illustrato le ragioni in fatto peraltro condivise da questo Tribunale , articolandole in punti specifici, che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca ad una fase anteriore alla condanna per evitare la dispersione dell'equivalente profitto del reato . 2.5. Con il loro ricorso iscritto al numero 11095/2022 , i sigg.ri M. denunziano la natura apparente di tale argomentazione che dissimula, affermano, la totale mancanza di un'autonoma valutazione delle esigenze cautelari reiterando lo stesso vizio dell'ordinanza genetica che non aveva dato contezza di specifiche condotte concrete di depauperamento o comunque disposizione dei propri beni poste in essere dagli indagati nelle more del procedimento. Non possono essere ritenute tali, lamentano i ricorrenti, quelle indicate dal GIP a sostegno della decisione presa. Con motivi nuovo hanno dedotto la violazione del divieto di bis in idem nei termini sintetizzati in premessa p. 1.2 3. Il ricorso del Pubblico Ministero. 3.1. Il ricorso del Pubblico Ministero è manifestamente infondato. 3.2. Con sentenza del 24/06/2021, numero 36959, Ellade, le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione hanno risposto al quesito se il sequestro preventivo di beni finalizzato alla confisca previsto dall'articolo 321 c.p.p., comma 2, richieda la motivazione in ordine alla sussistenza del requisito del periculum in mora pronunciando il seguente principio di diritto il provvedimento di sequestro preventivo di beni ex articolo 321 c.p.p., comma 2, finalizzato alla confisca di cui all'articolo 240 c.p., deve contenere la concisa motivazione anche del periculum in mora , da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca prima della definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili ex lege Rv. 281848 - 01 . 3.3. Secondo un primo orientamento, largamente maggioritario, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca, di cui all'articolo 321 c.p.p., comma 2, non presuppone alcuna prognosi di pericolosità connessa alla libera disponibilità delle cose che ne sono oggetto in quanto queste, proprio perché confiscabili, sono di per sé oggettivamente pericolose. Pertanto, l'unico requisito richiesto è la confiscabilità del bene, essendo, a tal fine, indifferente che sì tratti di confisca obbligatoria o facoltativa. Nell'ambito di tale orientamento, un indirizzo intermedio riteneva invece necessaria la motivazione sul periculum nel solo caso di sequestro preventivo di cose soggette a confisca facoltativa. 3.4. Un secondo orientamento, minoritario, escludeva, alla luce delle esigenze di tutela del diritto di proprietà articolo 42 Cost. , ogni automatismo tra confiscabilità del bene e pericolosità, richiedendo, invece, in caso di sequestro preventivo finalizzato alla confisca, anche obbligatoria, un'espressa motivazione sul periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo. 3.5. Le Sezioni Unite hanno aderito al secondo orientamento. 3.6. Non v'e' dubbio - osservano - che il sequestro preventivo finalizzato alla confisca ha natura autonoma rispetto a quello cd. impeditivo di cui all'articolo 321 c.p.p., comma 1 ne è indice evidente, oltre alla distinta collocazione topografica all'interno della stessa norma, la diversa finalità, rapportata, nel caso del sequestro impeditivo, all'esigenza di evitare che la libera disponibilità della cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso o agevolare la commissione di altri reati, e, nel caso del comma 2 sequestro finalizzato alla confisca , all'esigenza di assicurare al processo cose di cui la legge prevede la confisca indipendentemente dalla attitudine delle stesse a dare luogo agli effetti e alle conseguenze, in termini di aggravamento, protrazione degli effetti, e reiterazione del reato, già considerati dal comma 1. Non per questo, però, la motivazione della misura adottata a fini di confisca può sempre esaurirsi nel dare atto, semplicemente, della confiscabilità della cosa. 3.7. In primo luogo è innegabile - affermano le Sezioni Unite - che al carattere discrezionale dell'esercizio del potere di ablazione, rivelato dall'impiego del verbo modale il giudice può , ed ancor più sottolineato, oggi, dalla diversa formulazione dell'articolo 321 c.p.p., nuovo comma 2 bis, dedicato ai delitti previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale il giudice dispone il sequestro dei beni di cui è consentita la confisca , non possa non coniugarsi l'esigenza della attestazione della sua giustificazione. Non è dato comprendere, da questo punto di vista, perché il dovere di rendere conto della scelta ablatoria dovrebbe essere altro e diverso rispetto all'essenza stessa della motivazione che, già sotto l'aspetto definitorio generalmente accettato, si risolve nella esposizione delle ragioni che giustificano una determinata decisione, e dunque, con riferimento al provvedimento in questione, di spiegare, in termini di fatto e di diritto, le ragioni della sua adozione. 3.8. In secondo luogo, il sol fatto che gli effetti di misure limitative di diritti dell'imputato ordinariamente condizionati all'affermazione di responsabilità o comunque all'accertamento del fatto vengano anticipati rispetto alla decisione finale, esige un giudizio quanto meno di tipo prognostico non solo sul piano del fumus del reato ma anche sul piano della necessità di una anticipata esigenza ablatoria, attesa la complementarietà dei due profili. Affermare il contrario significa semplicemente motivare ciò che è richiesto ai fini della misura finale, in tal modo annullando ogni divaricazione tra il piano cautelare e il piano del giudizio, sì che, davvero, la mera confiscabilità finirebbe, inammissibilmente, per giustificare ipso iure il sequestro. Sul piano letterale, l'avverbio aggiuntivo altresì del comma 2, valorizzato in senso riduttivo dal primo orientamento, non può assumere alcun significato di esclusione di un onere motivazionale del giudice dovendo invece più pianamente essere interpretato nel senso che, accanto al sequestro impeditivo, il giudice può, inoltre sinonimo, questo, appunto, di altresì , disporre anche il sequestro a fini di confisca. 3.9.In terzo luogo - aggiungono le Sezioni Unite -, un'esegesi riduttiva dell'onere motivazionale del provvedimento di sequestro a fini di confisca potrebbe comportare la violazione del principio di presunzione di non colpevolezza di cui all'articolo 27 Cost., comma 2, e di cui all'articolo 6, p. 2, Convenzione EDU evidenti sarebbero infatti gli aspetti problematici di una soluzione ermeneutica in ragione della quale il provvedimento cautelare prescindesse da una concreta prognosi in ordine alla conseguibilità della misura ablativa finale, così non scongiurandosi la possibilità, esattamente antitetica al predicato costituzionale appena ricordato, che la misura cautelare possa incidere sui diritti individuali più di quanto non lo possa la pronuncia di merito in altri termini, la risposta afflittiva, quale è anche quella propria della confisca, dovrebbe costituire il contenuto delle sole pronunce emesse a seguito di un giusto processo sul fatto colpevole e mai di provvedimenti disposti prima della soluzione giudiziaria definitiva. 3.10. Infine, l'obbligo del giudice di motivare il sequestro a fini di confisca anche in ordine al periculum corrisponde all'ineludibile esigenza di rispetto dei criteri di proporzionalità la cui necessaria valenza, con riferimento proprio alle misure cautelari reali, e in consonanza con le affermazioni della giurisprudenza sovranazionale, la Corte di cassazione ha ritenuto di dovere a più riprese rimarcare al fine di evitare un'esasperata compressione del diritto di proprietà e di libera iniziativa economica privata, come peraltro già affermato dalle stesse Sezioni Unite in tema di motivazione del sequestro probatorio del corpo di reato Cass. penumero , sez. U, 19/04/2018, Botticelli, numero 36072 . A tal proposito, le Sezioni Unire ribadiscono la centralità del principio di proporzionalità e residualità delle misure cautelari anche reali che è costantemente richiamato dalla giurisprudenza della Corte EDU nella valutazione delle ingerenze rispetto al diritto di proprietà tutelato dall'articolo 1, Prot. 1, Convenzione EDU Corte EDU, Grande Camera, 5/1/2000, caso Beyeler c. Italia Corte EDU, Grande Camera, 16/7/2014, caso Alisic c. Bosnia e Erzegovina , e costituisce anche uno dei principi generali del diritto dell'Unione articolo 52, p. 1, CFDUE Corte di Giustizia dell'Unione Europea del 3/12/2019, C-482/17, secondo cui il principio di proporzionalità esige che gli strumenti istituiti da una disposizione di diritto dell'Unione siano idonei a realizzare i legittimi obiettivi perseguiti dalla normativa di cui trattasi e non vadano oltre quanto è necessario per raggiungerli . Tale principio, ricordano le Sezioni Unite, è stato espressamente richiamato dall'articolo 1, p. 3, del Regolamento 2018/1805 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 14 novembre 2018 relativo al riconoscimento reciproco dei provvedimenti di congelamento e di confisca in materia penale, nonché dalla Direttiva 2014/42/UE del 3 aprile 2014 relativa al congelamento e alla confisca dei beni strumentali e dei proventi da reato nell'Unione Europea in particolare dai considerando numero 17 e numero 18 . Solo una soluzione ermeneutica che vincoli il sequestro preventivo funzionale alla confisca ad una motivazione anche sul periculum in mora sarebbe coerente con i criteri di proporzionalità, adeguatezza e gradualità della misura cautelare reale, evitando un'indebita compressione di diritti costituzionalmente e convenzionalmente garantiti, quali il diritto di proprietà o la libertà di iniziativa economica, e la trasformazione della misura cautelare in uno strumento, in parte o in tutto, inutilmente vessatorio. 3.11. Stabilito, pertanto, l'obbligo del giudice di motivare sulla sussistenza del periculum anche in caso di sequestro preventivo di cosa confiscabile, le Sezioni Unite affermano che tale motivazione non potrà che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima della definizione del giudizio, posto che, diversamente, la confisca rischierebbe di divenire impraticabile. Non rileva, di conseguenza, la natura obbligatoria o facoltativa della confisca, né la funzione concretamente assolta dalla stessa misura di sicurezza, sanzione, misura amministrativa . La natura obbligatoria della confisca non rende obbligatorio anche il sequestro ad essa funzionale, perché, ai sensi dell'articolo 321 c.p.p., comma 2, norma generale e onnicomprensiva, il giudice può , e quindi non deve , adottare la misura cautelare. Sicché, affermare che la motivazione del provvedimento di sequestro di cui all'articolo 321 c.p.p., comma 2, dovrebbe sempre risolversi nel dare atto della confiscabilità della cosa perché già tale caratteristica sarebbe indice di pericolosità oggettiva del bene, significa, da un lato, e in correlazione con la natura proteiforme della confisca, trascurare la diversità sostanziale delle ipotesi per le quali il legislatore ha previsto la confisca di beni, peraltro non sempre incentrata sulla pericolosità del bene quanto, piuttosto, in numerosi casi, espressiva, semplicemente, di intento sanzionatorio come e', ad esempio, nei casi di confisca per equivalente , dall'altro, pervenire ad una non consentita sovrapposizione della misura cautelare, da una parte, e di quella definitiva, dall'altra. Il giudice, dunque, dovrà sempre indicare le ragioni per le quali il bene potrebbe, nelle more del giudizio, essere modificato, disperso, deteriorato, utilizzato od alienato, anche in caso di sequestro preventivo di cosa soggetta a confisca obbligatoria. 3.12. Le Sezioni Unite sottolineano il parallelismo rispetto al sequestro conservativo di cui all'articolo 316 c.p.p., che, analogamente, e con riferimento, tuttavia, alla necessità di garantire l'effettività delle statuizioni relative al pagamento della pena pecuniaria, delle spese di procedimento e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato , presenta le stesse caratteristiche di preservazione della operatività di dette statuizioni, anch'esse condizionate alla definitività della pronuncia cui accedono Cass. penumero , sez. U, 25/09/2014, numero 51660, Zambito . 3.13.Del resto, ricordano le Sezioni Unite, anche in tema di sequestro impeditivo di cui all'articolo 321 c.p.p., comma 1, è stata sottolineata la rilevanza della necessità di evitare che il trascorrere del tempo possa pregiudicare irrimediabilmente l'effettività della giurisdizione espressa con la sentenza irrevocabile di condanna Cass. penumero , sez. U, 29/01/2003, Innocenti , potendosi ricavare da ciò un'ulteriore conferma, in generale, della insostenibilità di opzioni esegetiche che, sostanzialmente limitando l'onere motivazionale al solo aspetto del fumus , finiscono per obliterare la funzione precipua della cautela reale. 3.14. In conclusione, è il parametro della esigenza anticipatoria della confisca a dovere fungere da criterio generale cui rapportare il contenuto motivazionale del provvedimento, con la conseguenza che, ogniqualvolta la confisca sia dalla legge condizionata alla sentenza di condanna o di applicazione della pena, il giudice sarà tenuto a spiegare, in termini che, naturalmente, potranno essere diversamente modulati a seconda delle caratteristiche del bene da sottrarre, e che in ogni caso non potranno non tenere conto dello stato interlocutorio del provvedimento, e, dunque, della sufficienza di elementi di plausibile indicazione del periculum , le ragioni della impossibilità di attendere il provvedimento definitorio del giudizio. 3.15. Questo spiega perché, invece, con riguardo alle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato articolo 240 c.p., comma 2, numero 2 , è sufficiente dare, semplicemente, conto, della confiscabilità del bene difetta, in questi casi, il presupposto della sentenza di condanna o di applicazione della pena. Ne consegue che l'esigenza anticipatoria verrà a ridursi alla sola attestazione della ricomprensione dell'oggetto tra quelli, appunto, di natura illecita , giacché già solo tale requisito finisce, con ogni evidenza, per esaurire la dimensione cautelare connessa alla misura finale. Tale conclusione ricordano le Sezioni Unite - è in linea con quanto affermato da Cass. penumero sez. U, 30/05/2019, numero 40847, Bellucci, che, intervenuta a risolvere il contrasto insorto sull'ambito di applicabilità dell'articolo 324 c.p.p., comma 7, ha affermato che solo la confisca delle cose oggettivamente criminose prescinde . dalla sentenza di condanna e può trovare applicazione anche nel caso di estinzione del reato , aggiungendo che, con il divieto di restituzione di cui all'articolo 324 c.p.p., comma 7, l'ambito e gli effetti del riesame vengono a concentrarsi sull'accertamento dell'illiceità intrinseca del bene in sequestro, mentre diviene irrilevante la verifica della motivazione del sequestro o della convalida , ben diversa essendo la situazione negli altri casi di confisca obbligatoria, nei quali la confiscabilità del bene dipende pur sempre dall'accertamento dell'esistenza di un'attività vietata sicché postulare il divieto di restituzione per un bene la cui detenzione o il cui uso non presenta profili di illiceità ha l'effetto di privare di rilevanza lo stesso giudizio di riesame, il che si pone in una logica antitetica rispetto a quella che ha spinto le Sezioni Unite di questa Corte Sentenza numero 5876 del 28/0.1/2004, Bevilacqua, Rv.226713 ad affermare la necessità che il sequestro, anche se probatorio, sia sempre supportato da adeguata motivazione circa le finalità del vincolo orientamento più di recente ribadito da Sez. U, numero 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv.273548 . 3.16.Di conseguenza, non si sottrae all'onere motivazionale sul pericu/um nemmeno il sequestro preventivo del prezzo del reato che può essere confiscato solo in caso di condanna o comunque all'esito di un pieno accertamento, nel merito, della responsabilità dell'imputato, anche in caso di prescrizione del reato. 3.17.Appare al Collegio evidente che, a prescindere dallo specifico caso che aveva originato la rimessione della questione alle Sezioni Unite il sequestro preventivo di alcuni beni immobili, costituenti profitto dei reati di abusiva raccolta del risparmio e truffa, che il tribunale del riesame aveva confermato ritenendo sufficiente, ai fini dell'articolo 321 c.p.p., comma 2, la loro astratta confiscabilità ai sensi dell'articolo 240 c.p., comma 1 , il principio di diritto dalle stesse affermato abbia una valenza trasversale , dichiaratamente applicabile a tutti i casi di confisca obbligatoria, qualunque sia la natura della confisca in vista della quale viene disposto il sequestro misura di sicurezza, sanzione, misura di prevenzione . 3.18.Di conseguenza, la natura obbligatoria della confisca, diretta o per equivalente, di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12 bis, non esime il giudice della cautela dall'obbligo di dare conto delle ragioni della anticipata apprensione dei beni la natura obbligatoria è predicato della confisca pronunciata all'esito di sentenza di condanna , non del sequestro che la precede in assenza di specifiche indicazioni di segno contrario arg. ex articolo 321 c.p.p., comma 2 bis . 3.19. L'ordinanza del 28/10/2002 è perciò valida ed efficace. 4. I ricorsi delle parti private. 4.1. Ha perciò pregio ed è assorbente la violazione del divieto di bis in idem dedotta dai sigg.ri M. con i motivi aggiunti. 4.2. Secondo il principio affermato da Sez. 6, numero 11937 del 26/02/2009, Rv. 242930 - 01, che il Collegio condivide e al quale intende dare continuità, non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell'indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi della precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della nuova iniziativa cautelare nello stesso senso, successivamente, Sez. 3, numero 39902 del 28/05/2014, Rv. 260383 - 01 . Come spiegato in motivazione, il principio del ne bis in idem, finalizzato ad evitare che per lo stesso fatto si svolgano più procedimenti e si adottino più provvedimenti anche non irrevocabili, l'uno indipendentemente dall'altro, assume portata generale nel vigente diritto processuale penale, trovando espressione nelle norme sui conflitti positivi di competenza articolo 28 c.p.p. e segg. , nel divieto di un secondo giudizio articolo 649 c.p.p. , nella disciplina dell'ipotesi di una pluralità di sentenze per il medesimo fatto articolo 669 c.p.p. . 4.3.Si tratta, dunque, di declinazione pratica del principio già in precedenza affermato da Sez. U, numero 18339 del 31/03/2004, Donelli, Rv. 227358 - 01 secondo cui qualora il P.M., nelle more della decisione sull'appello proposto contro l'ordinanza reiettiva della richiesta di misura cautelare personale, rinnovi la domanda nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, allegando elementi probatori nuovi , preesistenti o sopravvenuti, è precluso al giudice, in pendenza dei procedimento di appello, decidere in merito alla medesima domanda cautelare , e successivamente ribadito da Sez. U, numero 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800 - 01, secondo cui non può essere nuovamente promossa l'azione penale per un fatto e contro una persona per i quali un processo già sia pendente anche se in fase o grado diversi nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del P.M., di talché nel procedimento eventualmente duplicato dev'essere disposta l'archiviazione oppure, se l'azione sia stata esercitata, dev'essere rilevata con sentenza la relativa causa di improcedibilità. La non procedibilità consegue alla preclusione determinata dalla consumazione del potere già esercitato dal P.M., ma riguarda solo le situazioni di litispendenza relative a procedimenti pendenti avanti a giudici egualmente competenti e non produttive di una stasi del rapporto processuale, come tali non regolate dalle disposizioni sui conflitti positivi di competenza, che restano invece applicabili alle ipotesi di duplicazione del processo innanzi a giudici di diverse sedi giudiziarie, uno dei quali è incompetente. 4.4. Come ben spiegato da Sez. 3, numero 39902 del 2014, cìt., l'esercizio di un'azione, seppure cautelare, basata su un determinato fatto e su determinate esigenze, consuma quell'azione rendendola non riproponibile nell'ambito del medesimo procedimento in assenza di diversi, nuovi e non valutati presupposti cautelari presupposti che mai potrebbero essere rinvenuti nel contenuto eventualmente sfavorevole di una pronuncia del giudice di quel procedimento sull'azione cautelare già esercitata. In altri termini, non è consentito al pubblico ministero, a seguito di una decisione del tribunale del riesame che abbia annullato per motivi formali un provvedimento cautelare, richiedere nei confronti dell'indagato una nuova misura coercitiva per lo stesso fatto e sulla base degli stessi elementi della precedente, e contemporaneamente proporre ricorso avverso la decisione del riesame, al fine di conseguire, attraverso il suo annullamento, una nuova pronuncia di merito sul medesimo fatto oggetto della nuova iniziativa cautelare . Del resto, come precisato da Sez. U, numero 7931 del 16/12/2010, Testini, Rv. 249001 - 01, qualora il pubblico ministero, nelle more della decisione su una impugnazione incidentale de libertate , intenda utilizzare, nei confronti dello stesso indagato e per lo stesso fatto, elementi probatori nuovi può scegliere se riversarli nel procedimento impugnatorio ovvero porli a fondamento di una nuova richiesta cautelare, ma, una volta effettuata, la scelta gli preclude di coltivare l'altra iniziativa cautelare. 4.5. In conclusione, il pubblico ministero non può contestualmente coltivare l'impugnazione avverso il provvedimento che annulla l'ordinanza cautelare e reiterare la domanda cautelare nei confronti della medesima persona e per gli stessi fatti. 4.6. Peraltro, la decisione del pubblico ministero di disporre il sequestro d'urgenza dei medesimi beni oggetto del provvedimento annullato dal tribunale del riesame lui impugnato vanifica l'applicazione dell'articolo 325 c.p.p., comma 4, che postula l'impermeabilità della immediata esecutività dell'annullamento disposto dal tribunale al ricorso per cassazione. 4.7. Nel caso di specie, il pubblico ministero ha dapprima impugnato con ricorso per cassazione l'ordinanza del tribunale del riesame del 28/10/2021 nei termini sopra ampiamente illustrati ed ha successivamente chiesto al Gip l'adozione di un nuovo decreto di sequestro preventivo nei confronti dei medesimi indagati e per i medesimi fatti. 4.8. Ne consegue che l'ordinanza del tribunale del riesame di Bergamo del 02/12/2021 deve essere annullata senza rinvio stessa sorte tocca al decreto di sequestro preventivo del 02/12/2012 del GIP del medesimo Tribunale, con conseguente restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PM avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame di Bergamo del 28/10/2021. Annulla senza rinvio l'ordinanza del Tribunale di Bergamo del 02/12/2021 nei confronti di M.C. e M.I. e il decreto di sequestro preventivo del GIP del Tribunale di Bergamo in data 11/11/2021 e dispone la restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto.