L’obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati: l’INPS recepisce le direttive della Consulta

Con la circolare n. 107 del 3 ottobre 2022, l'Istituto nazionale di previdenza sociale recepisce le indicazioni fornite dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 104/2022, sulla legittimità dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS da parte degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense, a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d'affari.

La Consulta, con la sentenza n. 104 del 22 aprile 2022 ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale dell' art. 2, comma 26, l. n. 335/1995 , come interpretato dall' art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011 , convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111/2011 , nella parte in cui prevede l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS degli avvocati del libero foro non iscritti alla Cassa di previdenza forense a seguito del mancato raggiungimento della soglia di redditi o di volume d'affari di cui all' art. 22, l. n. 576/1980 , recante Riforma del sistema previdenziale forense . Ne consegue che le attività libero professionali sono sottratte all'obbligo di versamento della contribuzione alla Gestione separata INPS e che il versamento della mera contribuzione integrativa alla Cassa autonoma professionale non può esentare il professionista dall'iscrizione alla Gestione separata INPS, che garantisce di ottenere una copertura previdenziale. Ed è proprio con la circolare n. 107/2022 che l' INPS recepisce tali direttive . Infatti, i principi espressi dalla Consulta possono, pertanto, essere estesi anche alle categorie di professionisti indicate nella circ. n. 99/2011 , con la quale l'Istituto aveva comunicato l'obbligo a iscriversi alla Gestione separata, tra cui i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, il cui esercizio non sia subordinato all'iscrizione ad appositi Albi professionali i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, non siano tenuti al versamento del contributo soggettivo presso le Casse di appartenenza i soggetti che, pur svolgendo attività iscrivibili ad appositi Albi professionali, abbiano esercitato eventuali facoltà di non versamento/iscrizione, in base alle previsioni dei rispettivi Statuti o regolamenti. Per i soggetti di cui ai punti 2 e 3 non sussiste l'obbligo di iscriversi alla Cassa professionale di appartenenza e gli stessi restano obbligati al versamento alla stessa del solo contributo integrativo , con esclusione dell'obbligo di versamento del contributo soggettivo , che dà titolo alla costituzione di una vera e propria posizione previdenziale nell'ambito della categoria .

Circolare INPS del 3 ottobre 2022, n. 107