Viola la ratio della Convenzione dell’Aja privilegiare il rapporto madre figlio a discapito del padre

Altra rara sentenza a favore di un padre italiano la Russia ha rigettato una richiesta ex Convenzione dell’Aja stante il rifiuto categorico della madre, cittadina bielorussa, di rientrare in Italia e perché aveva applicato alla lettera la concezione che solo il rapporto tra madre e figlio, soprattutto se in tenera età, è sacro ed indissolubile. Il rimpatrio avrebbe causato un grave trauma al piccolo che non aveva più un legame col padre. Per la CEDU, riconoscendo una violazione dell’articolo 8 Cedu, «consentire la disattivazione automatica del meccanismo di rimpatrio sulla sola base di un rifiuto di rimpatrio da parte del genitore rapitore sottoporrebbe il sistema progettato dalla Convenzione dell'Aja alla volontà unilaterale di tale genitore e sarebbe contrario alla lettera e allo spirito di tale Convenzione».

È quanto stabilito dalla CEDU nel caso Campanelli c. Russia accogliendo le doglianze di un padre italiano di poter esercitare i diritti di visita e genitoriali col rimpatrio del figlio rapito dalla madre ML. L'uomo aveva avuto D. dalla relazione extraconiugale con ML nel 2014 nel 2016 la coppia è “scoppiata” ed il Tribunale di Nuoro ha affidato ad entrambi il piccolo con obbligo per il ricorrente di versargli gli alimenti e fissando il calendario delle visite. Nel 2018, quando D. aveva poco più che tre anni la madre lo portò prima in Russia, ottenendo un permesso di soggiorno valido sino al 30/5/2023 e poi in Bielorussia, dandone notizia alla polizia italiana e scrivendo una lettera al ricorrente in cui lo informava della volontà di non tornare in Italia. Le Corti interne russe, inizialmente, accogliendo le richieste ex Convenzione dell'Aja, avevano ingiunto, quando ormai il trasferimento in Bielorussia era concluso, a ML di non lasciare la Russia, fissato un calendario d'incontri e nel 2019 avevano ordinato il rimpatrio del minore. Contestualmente la madre ed il PM, il cui intervento in questo tipo di cause è obbligatorio ex lege russa, avevano impugnato la decisione e le loro richieste furono accolte bloccando il rimpatrio. Le Corti interne hanno «ritenuto che l'Italia non fosse stata lo Stato di residenza abituale di D. e che l'allontanamento di D. dall'Italia non fosse stato illegittimo ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione dell'Aia. Queste conclusioni sono state raggiunte sulla base delle seguenti considerazioni i  M.L. e D. erano stati cittadini della Bielorussia ii  risiedevano permanentemente in Bielorussia, dove avevano la residenza registrata iii  D. aveva tre anni e mezzo quando era stato allontanato dall'Italia, l'età in cui il bambino aveva bisogno sia psicologico che fisiologico della madre iv  M.L. non aveva alcuna intenzione di tornare in Italia era pendente un procedimento penale contro di lei in Italia in relazione all'allontanamento di D. v  D. mancava della necessaria conoscenza della lingua italiana e aveva raggiunto un significativo livello di integrazione nell'ambiente sociale e familiare in Russia e, successivamente, in Bielorussia» neretto, nda . In breve secondo il giudice russo l'articolo 6 Convenzione ONU del fanciullo sancisce un'esegesi secondo cui un bambino di tenera età non dovrebbe, salvo circostanze eccezionali, essere separato dalla madre perché ciò «gli causerebbe traumi psicologici e influenzerebbe il suo benessere psicologico e il suo sviluppo», perciò non vi erano le condizioni ex articolo 13 e 20 Convenzioni dell'Aja per il rimpatrio immediato del minore. In realtà l'allontanamento della donna era palesemente illecito . Nessun automatismo nell'affidamento del minore D. deve essere restituito subito al padre! «La determinazione del ritorno in Italia del figlio del ricorrente dipendeva dalla questione se il suo allontanamento dall'Italia da parte della madre M.L. fosse illecito ai sensi dell'articolo 3 della Convenzione dell'Aja. Ciò ha richiesto l'accertamento delle seguenti circostanze 1  lo Stato della residenza abituale del minore immediatamente prima del trasferimento 2  se il richiedente disponesse di diritti di affidamento nei confronti del minore ai sensi della legge di tale Stato immediatamente prima del trasferimento e, in caso affermativo, 3  se il richiedente abbia effettivamente esercitato i suoi diritti di affidamento nei confronti del minore al momento del trasferimento», come previsto dall'articolo 13 Convenzione dell'Aja, ma queste circostanze sono state ignorate dai giudici russi , anche se hanno agito riconoscendo che la fattispecie rientrasse de facto nell'ambito della Convenzione X. Lettonia [GC] del 2013 e Thompson c. Russia del 30/3/21 . Nulla faceva pensare all'impossibilità di ML di rientrare in Italia e che, se fosse tornata, avrebbe corso il rischio di essere separata dal figlio e non poter esercitare i suoi diritti genitoriali per la pendenza di un processo penale. Gli unici danneggiati sono D. ed il ricorrente che pur avendo ottenuto una sentenza favorevole in Bielorussa nel 2020 non ha potuto riabbracciare il figlio perché l'ordine di rimpatrio è ancora in attesa di esecuzione . Perciò avallando l'arbitraria scelta di ML le autorità russe hanno adottato detto automatismo snaturando la ratio della Convenzione come esplicato in epigrafe.  Questa concezione della superiorità materna a favore di un legamene parimenti sacro tra figlio ed entrambi i genitori si è affermata con Niccolò Santilli c. Italia nel quotidiano del 18/12/2013 per la prima volta l'Italia fu condannata per non aver impedito la rottura del rapporto col padre causata dalla madre.

CEDU, 4 ottobre 2022, caso Campanelli comma Russia ricomma 35474/20