Con la sentenza numero 28975/2022, la Corte di Cassazione ha avuto modo di dirimere una controversia, avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale da parte di un cittadino pakistano, dichiarata inammissibile per tardiva proposizione dell’impugnazione, ben oltre il termine di 30 giorni prescritto dall’articolo 702-quater c.p.c.
La questione devoluta a questa Corte comporta la risoluzione del seguente quesito «se, anche quando la cancelleria abbia provveduto alla sua comunicazione integrale, il termine di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 702-quater c.p.c. decorra, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dal giorno in cui essa sia stata pronunciata e letta in udienza, senza alcuna rilevanza delle circostanze dell'avvenuta lettura alla fine dell'udienza, in assenza della parte e non contestualmente alla trattazione della singola causa, né di alcun avviso previo ai difensori». Per poter risolvere tale controversia, le Sezioni Unite Civili esprimono il seguente principio di diritto «il termine di 30 giorni di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 702-quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'articolo 281-sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'articolo 327 c.p.c.».
Presidente Spirito – Relatore Patti Fatto 1. Con sentenza 18 ottobre 2019, la Corte d'appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l'appello proposto da A.W., cittadino pakistano, avverso l'ordinanza di primo grado, che ne aveva rigettato le domande di protezione internazionale e umanitaria. 2. Essa ha ciò ritenuto per la tardiva proposizione dell'impugnazione notificata il 25 gennaio 2018 , ben oltre il termine che, se non rispettato, produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile di trenta giorni prescritto dall'articolo 702quater c.p.c. dalla data di lettura in essa dell'ordinanza impugnata all'udienza dell'11 ottobre 2017 avendo negato la necessità di una sua comunicazione, a norma dell'articolo 176 c.p.c., a causa dell'assenza a tale lettura in udienza della parte costituita, per la ricostruzione della disciplina coordinando le disposizioni dettate per il procedimento sommario di cognizione, con quelle relative alle ordinanze pronunciate nel corso del giudizio, ed infine con quanto previsto in materia di impugnazione in generale . 3. Con atto notificato il 27 gennaio 2020, lo straniero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi il Ministero dell'Interno intimato ha depositato un atto di costituzione ai fini dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione ai sensi dell'articolo 370, comma 1, ultimo alinea c.p.c., cui non ha fatto seguito alcuna attività difensiva. 4. All'adunanza camerale fissata, il collegio ha rinviato la trattazione del ricorso alla pubblica udienza, ravvisando la necessità di un approfondimento dell'Ufficio del Massimario e del Ruolo in ordine alla questione relativa alla decorrenza, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, del termine di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 702quater c.p.c., anche quando ve ne sia stata comunicazione integrale da parte della cancelleria, dal giorno in cui essa sia stata pronunciata e letta in udienza, senza alcuna rilevanza della circostanza dell'avvenuta lettura alla fine dell'udienza, in assenza della parte, né contestualmente alla trattazione della singola causa o di previo avviso ai difensori. 5. Acquisita la relazione dell'Ufficio del Massimario, il Presidente Titolare della Sezione Lavoro, ritenendo la questione riguardare non soltanto l'ambito della protezione internazionale, ma essere di carattere generale e segnalando un contrasto di giurisprudenza, ha investito il Primo Presidente di questa Corte, con nota del 16 febbraio 2022, per valutare l'opportunità di rimettere il ricorso alle Sezioni Unite. Esso è stato quindi fissato dal Primo Presidente per essere trattato all'odierna pubblica udienza, nella quale è intervenuto il solo Sostituto Procuratore Generale, richiedente la pubblica discussione, che ha concluso, previo deposito di memoria, per l'accoglimento del ricorso. Diritto 1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 281sexies c.p.c., per erronea conformazione ad un modello procedimentale, a trattazione orale con pronuncia di sentenza al termine della discussione con lettura del dispositivo contestuale alla concisa esposizione delle ragioni della decisione, di uno diverso, quale quello sommario di cognizione, decisorio con ordinanza emessa fuori udienza nei confronti del richiedente, parte odierna ricorrente, non contumace, destinataria di comunicazione da parte della cancelleria, avvenuta soltanto il 28 dicembre 2017. 2. Con il secondo, egli deduce violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'articolo 281sexies c.p.c., per non essere stato il difensore del richiedente avvisato, all'udienza dell'H ottobre 2017, che il giudice avrebbe letto il dispositivo in udienza dopo la camera di consiglio. 3. Essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati. 4. La questione devoluta a queste Sezioni Unite comporta la risoluzione del quesito se, anche quando la cancelleria abbia provveduto alla sua comunicazione integrale, il termine di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 702quater c.p.c. decorra, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dal giorno in cui essa sia stata pronunciata e letta in udienza, senza alcuna rilevanza delle circostanze dell'avvenuta lettura alla fine dell'udienza, in assenza della parte e non contestualmente alla trattazione della singola causa, né di alcun avviso previo ai difensori. 5. Essa è stata segnalata dal Presidente Titolare della Sezione Lavoro di questa Corte, in data 16 febbraio 2022, al fine di evitare la formazione di un contrasto in merito alla questione prospettata, rilevante non solo nell'ambito della protezione internazionale, ma di carattere generale. E ciò alla luce dell'orientamento assunto dalla sentenza della Corte di Cassazione 6 giugno 2018, numero 14478, secondo cui, in tema di procedimento sommario di cognizione, il termine per proporre appello avverso l'ordinanza resa in udienza e inserita a verbale decorre, pur se questa non sia stata comunicata o notificata, dalla data dell'udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a comunicazione ai sensi degli articolo 134 e 176 c.p.c. neppure essendo applicabile, limitatamente all'appello, l'articolo 327, comma 1 c.p.c., poiché la decorrenza del termine per proporre tale mezzo di impugnazione dal deposito dell'ordinanza è logicamente e sistematicamente esclusa dalla previsione, contenuta nell'articolo 702quater c.p.c., di decorrenza dello stesso termine, per finalità acceleratorie, dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima. 5.1. La segnalazione richiama, quale espressione di un indirizzo recente ma minoritario , l'ordinanza di questa Corte 18 maggio 2021, numero 13439, che ha invece affermato la decorrenza del termine breve di impugnazione dell'ordinanza, a norma dell'articolo 702quater c.p.c., dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima, escludendola, per la parte costituita, dalla data dell'udienza in cui essa sia stata eventualmente resa mediante lettura in udienza ed inserimento a verbale in quanto inapplicabile la diversa disciplina dell'articolo 281sexies c.p.c. norma, peraltro, dettata per i procedimenti davanti al tribunale in composizione monocratica e per la decisione a seguito di trattazione orale così in motivazione, sub p.to 2, terzo capoverso . In relazione a tale ultima norma, questa Corte ha chiarito che la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgano alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'articolo 133 c.p.c., ma anche esonerino il cancelliere dall'onere della comunicazione sull'assunto che la lettura del provvedimento in udienza debba ritenersi conosciuta, con presunzione assoluta di legge, dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti Cass. 5 aprile 2017, numero 8832, in motivazione, sub p.ti 9 e 10, con richiamo di precedenti conformi . 5.2. Inoltre, sussiste pure contrasto in ordine all'appellabilità dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 702ter, comma 6 c.p.c. nel termine semestrale stabilito dall'articolo 327 c.p.c., in quanto esclusa dalla citata sentenza numero 14478 del 2018 e invece ritenuta da un'ordinanza della stessa Corte, di poco successiva Cass. 27 giugno 2018, numero 16893, in motivazione, sub p.ti da 1.2 a 1.4.2 . 6. Queste Sezioni Unite reputano che la questione prospettata meriti un esame esaustivo dei profili processuali implicati, in riferimento tanto alla decorrenza del termine cd. breve di impugnazione, tanto all'applicabilità del termine semestrale stabilito dall'articolo 327 c.p.c. cd. lungo , ancorché questo secondo non sia stata esplicitato nella specifica formulazione dei due motivi di gravame. Anch'esso è comunque oggetto di devoluzione, avendo il ricorrente impugnato l'inammissibilità dell'appello proposto con ricorso del 25 gennaio 2018 statuita dalla Corte d'appello veneziana, a fronte della comunicazione dell'ordinanza del Tribunale pronunciata con lettura all'udienza dell'H ottobre 2017 da parte della Cancelleria nel suo testo integrale il 28 dicembre 2017 e della scadenza del termine semestrale, decorrente dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, coincidente con quello della sua lettura in udienza, in data 11 aprile 2018. 6.1. Al riguardo, sono noti i requisiti di formazione del giudicato, individuati con la locuzione giurisprudenziale di minima unità suscettibile di acquisire stabilità , costituita dalla sequenza logica di fatto, norma ed effetto giuridico con la conseguenza che la censura motivata anche in ordine ad uno solo di tali elementi riapre la cognizione sull'intera statuizione, perché, impedendo la formazione del giudicato interno, impone al giudice di verificare la norma applicabile e la sua corretta interpretazione Cass. 4 febbraio 2016, numero 2217 Cass. 16 maggio 2017, numero 12202 Cass. 26 giugno 2018, numero 16853 Cass. 28 ottobre 2021, numero 30441 . Sicché, esso non si è formato sull'applicabilità del suddetto termine semestrale, pertanto ben esaminabile. 6.2. Inoltre, può essere pure utilmente ribadito, nel merito della questione, il principio di accoglibilità del ricorso per una ragione di diritto anche diversa da quella prospettata dalla parte ricorrente, purché fondata sui fatti come prospettati dalle parti, fermo restando che l'esercizio del potere di qualificazione non può comportare la modifica officiosa della domanda per come definita nelle fasi di merito o l'introduzione nel giudizio d'una eccezione in senso stretto Cass. s.u. 11 febbraio 2015, numero 19704, in motivazione, sub p.to 1, con richiamo di precedenti conformi . 7. Nel suo inquadramento normativo, il procedimento sommario di cognizione inserito dal L.numero 69 del 18 giugno 2009, articolo 51, comma 1 nel Libro IV, Titolo I, come Capo IIIbis, articolo da 702bis a 702quater c.p.c. , deve essere inteso, secondo l'insegnamento maggioritario della dottrina e della giurisprudenza di legittimità, riferendo la sommarietà al rito, non alla cognizione, che è invece piena Cass. s.u. 10 luglio 2012, numero 11512 Cass. 27 giugno 2018, numero 16893, in motivazione, sub p.to 1.3.1 , così come quella degli altri due riti, cui viene affiancato ordinario di cognizione e del lavoro. Originariamente, esso era stato previsto come puramente alternativo al rito ordinario, nella facoltà selettiva del solo attore secondo l'incipit dell'articolo 702bis c.p.c. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, la domanda può essere proposta 3, soggetta al vaglio di ammissibilità del giudice il quale, se rileva che la domanda non rientra tra quelle indicate nell'articolo 702bis, con ordinanza non impugnabile, la dichiara inammissibile articolo 702ter, comma 2 c.p.c. . Successivamente, la possibilità di applicazione del procedimento sommario è stata estesa anche alla valutazione del giudice. In base all'articolo 183bis c.p.c. introdotto dall'articolo 14, comma 1 D.L. 12 settembre 2014, numero 132, conv. con mod. da L. numero 162 del 10 novembre 2014 , esso può infatti disporre, non più soltanto il passaggio dal rito sommario a quello ordinario articolo 702ter, comma da 2 a 4 c.p.c. , ma pure previo contraddittorio tra le parti, anche mediante trattazione scritta e invitando le medesime a indicare, a pena di decadenza, nella stessa udienza i mezzi di prova, compresi i documenti e la relativa prova contraria e, se richiesto, fissando una nuova udienza con termine perentorio per detta offerta probatoria il passaggio dal rito ordinario a quello sommario, valutata la complessità della lite e dell'istruzione probatoria . Ben si comprende allora come la sommarietà si riferisca alla strutturale semplicità dell'oggetto del processo e alla natura non complessa della sua istruttoria, che si risolvono in una trattazione della causa semplificata , condotta dal giudice, che, sentite le parti, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione rilevanti in relazione all'oggetto del provvedimento richiesto articolo 702ter, comma 5 c.p.c. . 8. Il procedimento è definito con ordinanza di accoglimento o di rigetto delle domande articolo 702ter, comma 5, ultima parte c.p.c. provvisoriamente esecutiva e che costituisce titolo per l'iscrizione di ipoteca giudiziale e per la trascrizione articolo 702ter, comma 6 c.p.c. , con la quale il giudice provvede in ogni caso sulle spese, ai sensi degli articolo 91 ss. c.p.c. articolo 702ter, ultimo comma c.p.c. . Ed essa produce gli effetti previsti dall'articolo 2909 c.c., se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione articolo 702quater, prima parte c.p.c. . Appare evidente come, ancorché ordinanza in senso formale, essa abbia natura di sentenza in senso sostanziale Cass. 27 giugno 2018, numero 16893, in motivazione, sub p.to 1.3.1 sia per la funzione, in ragione della sua idoneità decisoria del giudizio di primo grado, sintomaticamente significata anche dalla definizione con provvedimento sulle spese processuali, in applicazione del principio di soccombenza Cass. s.u. 20 luglio 1999, numero 480 Cass. 13 febbraio 2004, numero 2851 Cass. 19 giugno 2007, numero 14281 Cass. 21 aprile 2016, numero 8101 sia per la stabilità, quale attitudine alla formazione del giudicato Cass. 19 dicembre 2014, numero 27127 Cass. 19 febbraio 2018, numero 3945 . 9. Il quadro normativo illustrato consente di escludere immediatamente la corretta possibilità di assimilare, nel suo regime di appellabilità, l'ordinanza in esame, di natura e funzione decisoria, all'ordinanza tale nella sostanza, oltre che nella forma che il giudice abbia pronunciato in udienza, sotto il profilo di equivalenza di una tale conoscibilità alla comunicazione, per le parti presenti o che avrebbero dovuto esserlo articolo 134 e 176 c.p.c. , in quanto ritenuta di valenza generale come invece ritenuto da Cass. 6 giugno 2018, numero 14478, in motivazione, sub p.to 3.10 . 9.1. Parimenti deve essere negata la pertinenza, ai fini in questione, del richiamo alla precedente sperimentazione, nell'ordinamento processual civilistico, della tecnica acceleratoria basata sulla previsione della decorrenza, nel testo novellato nel 2005 dell'articolo 669terdecies c.p.c., del termine per la proposizione del reclamo cautelare dalla pronuncia in udienza ovvero dalla comunicazione o dalla notificazione per quest'ultimo caso con la significativa aggiunta dell'inciso se anteriore Cass. 6 giugno 2018, numero 14478, in motivazione, sub p.to 3.4 Occorre, infatti, distinguere il tipo di cognizione alla base del provvedimento al quale è riferito il termine di impugnazione piena, nel procedimento sommario di cognizione limitata alla sussistenza dei requisiti di fumus boni iuris e di periculum in mora, nel procedimento di reclamo cautelare. E senza neppure trascurare il diverso regime di stabilità nel primo caso, idoneo al passaggio in giudicato nel secondo, meramente strumentale sia pure con le diverse gradazioni previste dall'articolo 669novies c.p.c. alla tutela cognitiva. 9.2. Tanto meno appropriato e', infine sul punto, il richiamo alla reiterazione di una tale tecnica di regime impugnatorio, con l'introduzione dal legislatore nel 2012 dell'articolo 348ter c.p.c. Cass. 6 giugno 2018, numero 14478, in motivazione, ancora sub p.to 3.4 , relativo alla pronuncia sulla inammissibilità dell'appello, in quanto individuante, ai fini qui d'interesse, soltanto un nuovo termine per l'impugnazione della sentenza di primo grado, per la diversa funzione dell'ordinanza che decide sul filtro introdotto dall'articolo 348bis c.p.c., inidonea ad un effetto sostitutivo. A questo proposito, e a rinforzo delle ragioni esposte a fondamento della natura decisoria dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 702ter, comma 6 c.p.c., giova altresì sottolineare l'esigenza di un'impugnazione avverso di essa, che ne garantisca un esame a cognizione piena, non limitato ad una mera delibazione di in ammissibilità, sul presupposto di una nonumero ragionevole probabilità di essere accolta articolo 348bis, comma 1 c.p.c. , essendo per essa esplicitamente negata l'applicabilità del suddetto filtro articolo 348bis, comma 2, lett. b c.p.c. . 10. Più articolato è il discorso riguardante la comparazione tra il procedimento sommario di cognizione e il modello decisorio previsto dall'articolo 281sexies c.p.c. Entrambi costituiscono rimedi preventivi , a norma dell'articolo iter L. 24 marzo 2001, numero 89, volti ad accelerare il corso del processo, prima che il termine di durata massima sia maturato. E sono modelli procedimentali alternativi tra loro, come si evince dalla lettera del comma 1 dell'articolo citato, secondo cui Nelle cause in cui non si applica il rito sommario di cognizione, ivi comprese quelle in grado di appello, costituisce rimedio preventivo proporre istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma dell'articolo 281sexies del codice di procedura civile . La Corte costituzionale che ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli articolo 11, ancorché impropriamente richiamato, non venendo in rilievo limitazione alcuna della sovranità nazionale e 117, comma 1 Cost., in relazione agli articolo 6 e 13 CEDU, degli articolo Ibis, comma 2, iter, comma 1 e 2, comma 1 della L. numero 89 del 2001, per la subordinazione dell'ammissibilità della domanda di equo indennizzo per durata non ragionevole del processo al ricorso a tali rimedi preventivi ha ritenuto la sanzione non irragionevole o non sproporzionata, per il richiamo della parte del processo all'osservanza dell'onere di diligenza stabilito dall'iter ovvero alla proposizione dei suddetti modelli, ritenuti preferibili, eventualmente in combinazione con quelli indennitari, anche dalla giurisprudenza Europea. E ciò perché l'eventuale limitato margine di compressione della tutela giurisdizionale peraltro con riguardo alle sole modalità del suo esercizio e non alla qualità del relativo approfondimento, che possa derivare alla parte dal passaggio al rito semplificato riflette una legittima opzione del legislatore nel quadro di un bilanciamento di valori di pari rilievo costituzionale, quali il diritto di difesa e il valore del giusto processo, per il profilo della ragionevole durata delle liti, che trova ostacolo nella già abnorme mole del contenzioso Corte Cost. 23 giugno 2020, numero 121 . In particolare, essa ha chiarito la diversità dei rimedi preventivi esperibili individuati dall'articolo iter, comma 1 della L. numero 89 del 2001 uno strumento attinente alla trattazione del processo, ove sia proposta l'istanza di mutamento del rito da ordinario di cognizione in sommario di cognizione ai sensi dell'articolo 183bis c.p.c . ovvero uno strumento riguardante le forme di svolgimento della decisione, ove sia avanzata richiesta di definizione del contenzioso secondo lo schema più duttile e concentrato della pronuncia della sentenza semplificata immediatamente a seguito di discussione orale Corte Cost. 23 giugno 2020, numero 121, in motivazione, sub p.to 3.5 . 10.1. Non è pertanto in discussione la comune ratio acceleratoria dei due modelli procedimentali tra loro alternativi, che l'arresto di legittimità oggetto di contrasto riconosce anche al procedimento sommario di cognizione Cass. 6 giugno 2018, numero 14478, in motivazione, sub p.to 3.1 . Detta ratio che lo permea trova una sintomatica corrispondenza, ai fini qui d'interesse, nella funzione acceleratoria della comunicazione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 702quater c.p.c., che, come è stato opportunamente osservato, sottrae alle parti la decisione tramite la notificazione, a norma dell'articolo 326 c.p.c. sull'applicazione del termine breve di impugnazione, in quanto effetto automatico della conoscenza del provvedimento. E bene essa si salda con la previsione, introdotta dall'articolo 183bis c.p.c., di attribuzione anche al giudice del potere di disporre il passaggio dal rito ordinario a quello sommario, con ordinanza non impugnabile , così rafforzando, con il conferimento di un tale potere officioso, la finalità di accelerazione processuale immanente al procedimento sommario di cognizione. 11. L'articolo 702quater c.p.c. stabilisce che l'ordinanza emessa ai sensi del comma 6 dell'articolo 702ter produce gli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile se non è appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione . . Come noto, la questione della sua legittimità costituzionale, per asserita violazione degli articolo 3,24 e 111 Cost., nella parte in cui stabilisce che l'ordinanza conclusiva del procedimento sommario di cognizione è appellabile entro il termine breve di trenta giorni dalla sua comunicazione ad opera della cancelleria, è stata ritenuta manifestamente infondata, trattandosi di una scelta discrezionale del legislatore, ragionevolmente in linea con la natura celere del procedimento, né lesiva del diritto di difesa, in quanto il detto termine decorre dalla piena conoscenza dell'ordinanza, che si ha con la comunicazione predetta ovvero con la notificazione ad istanza di parte Cass. 9 maggio 2017, numero 11331 . 11.1. Appare evidente che il tenore letterale del testo sia insuscettibile di un'interpretazione ricalcata sul modello decisorio dell'articolo 281sexies c.p.c. ossia di decorrenza del termine per proporre appello avverso l'ordinanza resa in udienza e inserita a verbale, pur se questa non sia stata comunicata o notificata, dalla data dell'udienza stessa, equivalendo la pronuncia in tale sede a comunicazione ai sensi degli articolo 134 e 176 c.p.c. Cass. 6 giugno 2018, numero 14478, in motivazione, sub p.to 3.10 . E pertanto con irrilevanza della comunicazione medesima, che, pure essendo insieme con la notificazione esclusivo e puntuale riferimento normativo di individuazione del dies a quo, sarebbe del tutto obliterato. Per giunta, senza neppure applicabilità del termine stabilito dall'articolo 327 c.p.c., invece prevista per la fattispecie dell'articolo 281sexies c.p.c. con decorrenza del termine per proporre l'impugnazione, ai sensi della norma citata, dalla data della pronuncia, equivalente, unitamente alla sottoscrizione del relativo verbale da parte del giudice, alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'articolo 133 c.p.c., con esonero, della cancelleria dalla comunicazione della sentenza a norma dell'articolo 176 c.p.c. Cass. 31 agosto 2015, numero 17311 Cass. 30 maggio 2017, numero 13617 Cass. 11 febbraio 2021, numero 3394 . E ciò sull'assunto di avere il legislatore volutamente omesso il suo richiamo, per incompatibilità dell'ipotesi di un'applicazione del termine lungo , decorrente dal deposito dell'ordinanza, con la scelta acceleratoria, che permea l'articolo 702quaterc.p.c., della decorrenza dello stesso termine dalla comunicazione o dalla notificazione dell'ordinanza medesima Cass. 6 giugno 2018, numero 14478, in motivazione, sub p.ti 3.4 e 3.10 . 11.2. Ma giova ora concentrare maggiormente l'attenzione sulla funzione della comunicazione dell'ordinanza e sulla sua specialità rispetto a quella dell'articolo 133, comma 2 c.p.c. E' bene allora ribadire che, nel procedimento sommario di cognizione, ai fini della decorrenza del termine di trenta giorni previsto dall'articolo 702quater c.p.c. per la proposizione dell'appello avverso l'ordinanza emessa a norma dell'articolo 702ter, comma 6 c.p.c., la comunicazione di cancelleria debba avere ad oggetto il testo integrale della decisione, comprensivo del dispositivo e della motivazione con la conseguenza che, ai detti fini, occorra fare riferimento alla data di notificazione del provvedimento ad istanza di parte, ovvero, se anteriore, alla comunicazione di cancelleria in forma integrale, ossia comprensiva di dispositivo e motivazione Cass. 23 marzo 2017, numero 7401 Cass. 16 febbraio 2022, numero 5079 . Sicché, appare evidente la sua finalità di veicolare un'informazione chiara e completa della decisione, nel suo testo integrale, per l'equipollenza istituita tra la comunicazione che è atto del cancelliere dell'ufficio giudiziario articolo 136 c.p.c. e la notificazione che l'ufficiale giudiziario effettua a richiesta di parte non potendo farsi decorrere il termine breve d'impugnazione dalla sola notizia del dispositivo, per evidenti esigenze di difesa della parte soccombente, essendole necessaria la conoscenza della motivazione al fine di correlare ad essa i motivi a sostegno del gravame, anche sotto il profilo della relativa specificità così Cass. 23 marzo 2017, numero 7401, in motivazione, con ampio richiamo di precedenti . 11.3. Si tratta pertanto di una comunicazione che ha un carattere di palese specialità rispetto a quella della sentenza, ordinariamente prevista dall'articolo 133, comma 2 c.p.c., in quanto produttiva di uno specifico effetto decorrenza del termine di appellabilità , che la norma citata esclude invece espressamente La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325. . 11.4. Il regime di specialità così istituito dall'articolo 702quater c.p.c. presenta un'evidente analogia con quello del reclamo, ai sensi dell'articolo 1, comma 58 della L. numero 92 del 2012. Questo prevede, infatti, che il termine breve di trenta giorni per la proposizione del reclamo alla corte di appello avverso la sentenza del tribunale sulla impugnativa di licenziamento, a norma dell'articolo 18 L. numero 300 del 1970 come novellato dalla citata L. numero 92 del 2012, decorra solo dalla comunicazione della sentenza o dalla notificazione della stessa se all'udienza ai sensi dell'articolo 429 c.p.c., attesa la specialità del rito rispetto alla disciplina ordinaria e la necessità di interpretare restrittivamente la norma in tema di decadenza dall'impugnazione, escludendosi pertanto la possibilità di individuare un momento di decorrenza della stessa diverso da quello indicato dalla legge Cass. 11 luglio 2016, numero 14098 Cass. 26 luglio 2018, numero 19862 . Sul punto, questa Corte in particolare ha chiarito, ai fini qui d'interesse in relazione alla disposizione contenuta nell'articolo 281sexies c.p.c., che la lettura della sentenza in udienza e la sottoscrizione, da parte del giudice, del verbale che la contiene, non solo equivalgono alla pubblicazione prescritta nei casi ordinari dall'articolo 133 c.p.c., ma anche esonerano il cancelliere dall'onere della comunicazione . Ed ha precisato che l'affermazione trova fondamento nel fatto che la lettura del provvedimento in udienza debba ritenersi conosciuta, con presunzione assoluta di legge, dalle parti presenti o che avrebbero dovuto essere presenti Cass. 22659/ 2010, 20417/ 2006, 16304/ 2007, 4401/2006 Cass. ord. 17665/2004 e, inoltre, che siffatta soluzione è applicabile anche all'analoga disciplina introdotta per il rito del lavoro dall'articolo 429, comma 1 c.p.c., come modificato dall'articolo 53, comma 2 del D.L. numero 112 del 2008, convertito nella L. numero 133 del 2008, in mancanza di diversa previsione ed atteso che l'articolo 430 c.p.c. si riferisce ormai ai soli casi in cui il giudice non dia contestuale lettura del dispositivo e della motivazione della sentenza, ovverosia qualora, attesa la particolare complessità della controversia , egli decida di limitarsi alla lettura del dispositivo Cass. numero 24805 del 07/12/2015 . Inoltre, essa ha esplicitamente affermato che i principi sopra richiamati non possono trovare applicazione nella fattispecie in esame perché essa è regolata dalla L. numero 92 del 2012, che ha introdotto un nuovo rito speciale, la cui disciplina può essere integrata dai principi processuali generali solo per gli aspetti in cui vi è lacuna del dettato normativo Cass. 5 aprile 2017, numero 8832, in motivazione, p.ti da 9 a 11 . 11.5. Si comprende allora come la comunicazione, lungi dal poter essere nonostante la sua positiva previsione di legge pretermessa, sia anzi essenziale nel microsistema impugnatorio istituito dall'articolo 702quater c.p.c., in funzione della stabilizzazione degli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile della decisione soltanto se nonumero appellata entro trenta giorni dalla sua comunicazione o notificazione . Essa è pertanto necessaria anche laddove l'ordinanza sia stata pronunciata in udienza, perché, come condivisibilmente è stato affermato in dottrina, dire che l'ordinanza pronunciata in udienza è conosciuta dalle parti e quindi si ha per pubblicata e' cosa diversa dall'affermare che tale pronuncia è idonea a soddisfare il requisito della comunicazione, prescritto dall'articolo 702quater c.p.c. per il decorso del termine breve . Si può quindi affermare che la cadenza acceleratoria del procedimento sommario di cognizione abbia avvio e perno di modulazione, non già nella volontà delle parti, ma proprio nella comunicazione, intesa come completezza e certezza della notizia sulla possibilità di accedere al provvedimento e come disponibilità del suo testo . 12. Dalle argomentazioni appena svolte consegue l'applicabilità all'ordinanza ai sensi dell'articolo 702quater c.p.c., qualora essa non sia stata comunicata, anche del termine semestrale di impugnazione, in corrispondenza coerente all'esigenza di stabilizzazione della decisione, in funzione di certezza dei rapporti giuridici. Questa Corte ha già affermato sia pure in contrasto con l'altro suo arresto del 6 giugno 2018, numero 14478 l'applicabilità del termine lungo di impugnazione nel procedimento sommario di cognizione Cass. 27 giugno 2018, numero 16893 , in una controversia che le ha devoluto solo tale esame, ma non anche di quello breve in riferimento alla comunicazione in caso di pronuncia dell'ordinanza in udienza, peraltro oggetto di un rapido passaggio neppure vincolante, per la sua evidente natura di obiter dictum Cass. 27 maggio 1997, numero 4686 Cass. 23 luglio 2004, numero 13824 Cass. 8 febbraio 2012, numero 1815 Cass. 8 febbraio 2019, numero 3793 . In particolare, essa ha affermato che l'introduzione di una norma specifica per regolare il termine breve per la proposizione dell'appello cioè l'articolo 702quater, nell'ottica sistemica non può intendersi come manifestazione di una voluntas legis escludente il termine lungo esclusione che, d'altronde, sul piano letterale non può neppure ricavarsi dal riferimento agli effetti di cui all'articolo 2909 del codice civile , poiché quest'ultimo riferimento va inquadrato in quanto si è finora illustrato. Vale a dire, il provvedimento decisorio è impugnabile sempre o entro termine breve o entro termine lungo l'introduzione di una specifica disciplina attinente al termine breve e agli effetti del suo decorso non può quindi assorbire in modo meramente implicito la via dell'articolo 327. Nel contesto sistemico, allo scopo il legislatore avrebbe dovuto espressamente negare l'applicazione del termine lungo Cass. 27 giugno 2018, numero 16893, in motivazione, sub p.to 1.3.3 . E ciò ritengono pure queste Sezioni unite, in esito alla ricostruzione del quadro normativo del procedimento sommario di cognizione in particolare, al superiore punto 7 , come speciale alternativo rispetto a quello ordinario di cognizione, dal quale ben possono essere attinte le disposizioni di ordine generale, a chiusura del sistema nel caso di specie in riferimento alla decadenza dall'impugnazione , quale è l'articolo 327 c.p.c. in discussione con la sua decorrenza dalla data di pubblicazione dell'ordinanza, che, come noto, si effettua con il deposito del provvedimento in cancelleria e costituisce l' atto conclusivo del grado di giudizio Cass. 25 luglio 1997 numero 6987, citata con altri precedenti da Cass. 27 giugno 2018, numero 16893, in motivazione, sub p.to 1.4.2. . 13. L'interpretazione offerta dell'articolo 702quater c.p.c., sotto i profili sia di letteralità, sia di sistematicità, appare anche rispondente all'esigenza di individuare un punto di equilibrio della ratio acceleratoria indubbiamente sussistente, al pari che nel modello decisionale configurato dall'articolo 281sexies c.p.c., anche nel procedimento sommario , quale prospettiva di interpretazione normativa assunta dal citato arresto in contrasto Cass. 6 giugno 2018, numero 14478, in motivazione, sub p.to 3.2 , con l'attuazione del giusto processo, sotto i profili della garanzia di accesso al giudice e di tutela giurisdizionale dei diritti, in riferimento alla conoscenza certa e non soltanto ad una conoscibilità presunta della data di decorrenza del termine di appellabilità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702ter, comma 6 c.p.c., al fine di evitarne alla parte la decadenza. 13.1. Il tema dell'esigenza di una conoscenza effettiva e non di una conoscenza legale, che si risolva in una conoscibilità mera, è stato recentemente affrontato da queste Sezioni unite, in specifico riferimento all'individuazione, ai fini di decorrenza del termine di riassunzione del giudizio interrotto ancorché automaticamente, per effetto della dichiarazione di fallimento di una delle parti, ai sensi dell'articolo 43 L. Fall. , dal momento in cui la dichiarazione giudiziale dell'interruzione stessa sia portata a conoscenza di ciascuna parte sicché tale dichiarazione, qualora non sia già conosciuta in ragione della sua pronuncia in udienza ai sensi dell'articolo 176, comma 2 c.p.c., deve essere notificata alle parti o al curatore da uno degli interessati o comunque comunicata dall'ufficio giudiziario Cass. s.u. 7 maggio 2021, numero 12154 . In quel caso, si è ritenuto che la conoscenza dell'evento interruttivo debba attingere la parte interessata nello specifico processo, in cui i suoi effetti siano esplicitati mediante una dichiarazione, una notificazione o una certificazione rappresentative di esso, assistite da fede privilegiata e che non sia sufficiente una conoscenza altrimenti acquisita con attribuzione così di rilievo non soltanto al mezzo di diffusione della notizia, ma anche alla sua fonte. Come è stato osservato, una tale istanza esprime nel suo nucleo irriducibile il principio costituzionale del giusto processo articolo 24 e 111, primo e comma 2 Cost. , che esige il suo effettivo inveramento nel processo, con il pieno rispetto delle sue regole. 13.2. Nell'odierna controversia, parimenti certa deve essere la conoscenza del momento di decorrenza del termine di appellabilità dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 702ter, comma 6 c.p.c. e derivare da un mezzo di diffusione della notizia, garantito nella sua fonte, così da essere assistita da una fede privilegiata, nell'insufficienza di una conoscenza altrimenti acquisita. E mentre nel caso richiamato in comparazione la certezza idest effettività della conoscenza, in assenza di una esplicita norma positiva, è stata ricavata in via di interpretazione sistematica, nel presente una tale certezza di individuazione del momento rilevante decorrenza del termine di trenta giorni per l'appellabilità dell'ordinanza è stata posta dal legislatore con una norma positiva dalla sua comunicazione o notificazione . Sicché, solo una tale interpretazione assicura quell'interazione sinergica di valori tra il diritto, da una parte, di agire in giudizio attraverso una tempestiva impugnazione a tutela dei propri diritti ed interessi e, dall'altra, il principio di una ragionevole durata del processo. Il rispetto dell'articolo 3 Cost. sarebbe invece negato da un regime di decadenza dall'impugnazione, dipendente dalla scelta del singolo ufficio giudiziario di modalità processuali ed operative. 13.3. L'osservanza degli articolo 24 Cost. e 6Cedu è infine garantita, sotto i profili di accesso al giudice e di tutela giurisdizionale dei diritti, dal rispetto del principio di proporzionalità, rispondente ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia, soprattutto se si tratti, come nel caso di specie, di regole prevedibili e di sanzioni prevenibili con l'ordinaria diligenza, anche in eligendo sicché, l'inammissibilità dell'impugnazione, conseguente all'inosservanza di tali formalità anche quando integrano un termine, non costituisce sanzione sproporzionata rispetto alla finalità di salvaguardare elementari esigenze di certezza giuridica CEDU del 30 marzo 2021, Oorzhak c. Russia, in C-4830/18 . In ogni caso, le restrizioni applicate non devono limitare l'accesso aperto all'individuo in una maniera o a un punto tali da pregiudicare l'esercizio del diritto nella sua stessa sostanza conciliandosi, anzi, le limitazioni di accesso a un giudizio con l'articolo 6, comma 1 CEDU, solo se perseguano uno scopo legittimo e se esista un rapporto ragionevole di proporzionalità tra i mezzi impiegati e lo scopo perseguito, rispondente ad obiettive esigenze di buona amministrazione della giustizia, soprattutto se si tratti di regole prevedibili e di sanzioni prevenibili con l'ordinaria diligenza, anche in eligendo CEDU 15 settembre 2016, Trevisanato c. Italia, in C32610/07 Cass. 8 maggio 2019, numero 12134 . E la soluzione adottata pare davvero assicurare l'efficace protezione del diritto, a tutela del quale è preordinata l'azione promossa, realizzando, in definitiva, quell'accesso alla giustizia garantito dall'articolo 24 Cost. 14. Dalle superiori argomentazioni discende allora l'accoglimento del ricorso, con la cassazione della sentenza impugnata e rinvio, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione, sulla base del seguente principio di diritto Il termine di trenta giorni di impugnazione dell'ordinanza ai sensi dell'articolo 702quater c.p.c. decorre, per la parte costituita nelle controversie regolate dal rito sommario, dalla sua comunicazione o notificazione e non dal giorno in cui essa sia stata eventualmente pronunciata e letta in udienza, secondo la previsione dell'articolo 281sexies c.p.c. In mancanza delle suddette formalità, l'ordinanza può essere impugnata nel termine di sei mesi dalla sua pubblicazione, a norma dell'articolo 327 c.p.c. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Venezia in diversa composizione.