Quota 100: la Consulta dichiara non fondata la questione sul divieto di cumulo

La Corte Costituzionale ha ritenuto infondata la questione di legittimità sulla questione della non cumulabilità della pensione anticipata Quota 100 .

La Corte Costituzionale ha esaminato nella giornata di oggi la questione di legittimità dell' art. 14, comma 3 del d.l. n. 4/2019 , sollevata dal Giudice del Lavoro della città di Trento, che prevede la non cumulabilità della pensione anticipata Quota 100 con i redditi da lavoro , fatta eccezione per quelli da lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui. La contestazione della norma è stata messa in evidenza per la violazione dell' art. 3, comma 1 della Costituzione , nella parte in cui non prevede identica esenzione per i redditi da lavoro dipendente fino a 5.000 euro lordi annui. Secondo quanto lamentato dal Giudice del Lavoro, il differente trattamento previsto per il reddito da lavoro dipendente nel caso di specie si trattava di una prestazione di lavoro intermittente non troverebbe una giustificazione. Alla luce dei fatti, la Consulta ha dichiarato infondata la questione sollevata, in quanto le situazioni di cui si discute non sono comparabili. Questo dal momento in cui il lavoro autonomo occasionale entro il limite di 5.000 euro lordi annui non dà luogo a obbligo contributivo e la preclusione assoluta di svolgere lavoro subordinato, che la disciplina del pensionamento anticipato Quota 100 impone, si giustifica perché la richiesta agevolata di uscire anticipatamente dal lavoro entrerebbe in netta contraddizione con la prosecuzione di una prestazione di lavoro. Si attende ora il deposito della sentenza per conoscere le motivazioni della decisione.