Inequivocabile la condotta tenuta da un uomo, capace di sottrarre un cellulare dalla tasca posteriore di un costume di un ragazzino. I giudici sottolineano la spiccata rapidità dell’azione compiuta dal borseggiatore, che gli ha consentito di sorprendere la giovanissima vittima.
La rapidità d'azione vale al borseggiatore il riconoscimento di una certa abilità e, di conseguenza, una condanna resa più severa a causa della destrezza da lui mostrata nell'azione criminosa compiuta sottraendo uno smartphone dalla tasca posteriore del costume di un ragazzino. Cass. penumero , sez. V, ud. 16 giugno 2022 dep. 4 ottobre 2022 , numero 37467 Furto. Ricostruito in dettaglio l'episodio, verificatosi nello splendido scenario di Lignano Sabbiadoro, l'uomo finito sotto processo per avere rubato il cellulare a un ragazzino viene condannato per furto. A rendere più severa la sanzione penale è il riconoscimento, da parte dei giudici di merito, della destrezza mostrata nell'azione criminosa. Su quest'ultimo punto è centrato il ricorso in Cassazione proposto dal difensore dell'uomo sotto processo. Secondo il legale, difatti, va esclusa l'aggravante della destrezza, soprattutto tenendo conto che «il telefono cellulare oggetto di furto si trovava nella tasca posteriore del costume della persona offesa», quindi «collocato in una zona non particolarmente difficile per la sottrazione». Rapidità. I giudici di terzo grado respingono l'obiezione difensiva. A loro parere, difatti, è inequivocabile la dinamica dell'episodio l'uomo sotto processo ha sottratto un telefono cellulare a un ragazzino, «infilando, con mossa repentina, la mano nella tasca del costume da bagno della vittima, mentre questa camminava per strada, e salendo, subito dopo, a bordo di un autobus di passaggio». Quest'ultima azione si è rivelata decisiva, poiché la persona offesa, pur essendosi accorta della sottrazione del cellulare, non è riuscita ad inseguire l'autore del furto. Per i giudici di Cassazione non vi sono dubbi è palese la destrezza mostrata dal ladro, posto che la manovra da lui compiuta «risulta connotata dalla spiccata rapidità dell'azione, in modo da sorprendere la giovanissima vittima». Per maggiore chiarezza, comunque, i magistrati ribadiscono che «l'aggravante della destrezza non richiede necessariamente che il malfattore appronti particolari modalità funzionali ad aggirare o ad eludere la sorveglianza della persona offesa, essendo sufficiente che approfitti di una situazione anche preesistente e non da lui cagionata, azionando modalità connotate da particolare rapidità decisionale ed abilità nell'impossessamento, oggettivamente idonee ad eludere le difese del detentore del bene». Di conseguenza, «l'aggravante della destrezza non è esclusa dal fatto che», come nell'episodio preso in esame dai giudici, «il soggetto derubato si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione». Per tale motivo, l'episodio verificatosi a Lignano Sabbiadoro è, concludono i giudici, «un classico borseggio» in cui «la condotta abile del ladro investe la persona del derubato».
Presidente Vessichelli – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Trieste confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Udine in composizione monocratica in data 30/10/2017, con cui l'imputato era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all' articolo 99 c.p. , comma 4, articolo 624 c.p. , articolo 625 c.p. , numero 4, in omissis . Ndr testo originale non comprensibile . 2. A.E. ricorre, in data 20/01/2022, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to R.C., deducendo due motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all' articolo 173 disp. att. c.p.p. , comma 1 2.1 violazione di legge, in riferimento all' articolo 625 c.p. , numero 4, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , lett. b , in riferimento alla sussistenza dell'aggravante della destrezza, anche alla luce della giurisprudenza di legittimità, posto che il telefono cellulare oggetto di furto si trovava nella tasca posteriore del costume della persona offesa, in un luogo non particolarmente difficile per la sottrazione 2.2 violazione di legge, in riferimento all' articolo 625 c.p. , numero 4, ai sensi dell'articolo 606, lett. b , c.p.p., in quanto l'esclusione della circostanza aggravante renderebbe perseguibile a querela il reato, querela, nel caso in esame, sporta dalla zia del minore, che non ne aveva la potestà. Considerato in diritto Il ricorso di A.E. è manifestamente infondato e va, quindi, dichiarato inammissibile. 1. L'imputato è stato condannato per aver sottratto un telefono cellulare infilando, con mossa repentina, la mano nella tasca del costume da bagno della vittima, mentre questa camminava per strada, salendo subito dopo a bordo di un autobus di passaggio il minore, F.G. , pur essendosi accorto della sottrazione de cellulare, non era riuscito ad inseguire l'autore del furto. Non vi è alcun dubbio che, nella descritta condotta, vada ravvisata la sussistenza della circostanza aggravante della destrezza, posto che la manovra del soggetto agente risulta connotata dalla spiccata rapidità dell'azione, in modo da sorprendere la vittima. Evidentemente, quindi, nel caso in esame sussiste quella particolare abilità richiesta dalla giurisprudenza del massimo consesso nomofilattico di questa Corte Sez. U, numero 34090 del 27/04/2017, Quarticelli, Rv. 270088 . Tale aggravante non richiede necessariamente che l'agente appronti particolari modalità funzionali ad aggirare o ad eludere la sorveglianza della persona offesa, essendo sufficiente che approfitti di una situazione anche preesistente e non da lui cagionata, azionando modalità connotate da particolare rapidità decisionale ed abilità nell'impossessamento, oggettivamente idonee ad eludere le difese del detentore del bene, sicché tale aggravante non è esclusa dal fatto che il soggetto passivo si accorga della manovra furtiva durante la sua esecuzione, tale requisito non essendo richiesto dalla disposizione normativa non a caso, la circostanza aggravante in esame è applicabile anche al delitto di furto tentato, allorquando l'azione posta in essere dall'agente per impossessarsi della cosa, per le sue caratteristiche e con riferimento a tutte le modalità di tempo, di esecuzione e di luogo, si presenti idonea a eludere la vigilanza dell'uomo medio Sez. 5, numero 848915 del 01/10/2018, S., Rv. 274018 Sez. 2, numero 128.51 del 07/12/2017, dep. 20/03/2018, Miele e altro, Rv. 272688 . Nel caso di specie, quindi, ci si trova in presenza del classico borseggio, in cui la condotta destra investe la persona del derubato Sez. 5, numero 23549 del 15/07/2020, Ferrari Andrea, Rv. 279361 . Il primo motivo di ricorso risulta, pertanto, radicalmente inammissibile in quanto formulato in aperto e palese contrasto con la pacifica ermeneutica di questa Corte regolatrice il secondo motivo risulta assorbito. Dalla dichiarazione di inammissibilità del ricorso discende, ex articolo 616 c.p.p. , la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento, andranno omesse le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52, in quanto imposto dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52 , in quanto imposto dalla legge.