Si appropria dei soldi lasciati come mancia per i dipendenti di un bar: condannato

Nessuno scampo per un imputato che ha rubato i soldi extra”, lasciati dai clienti in un apposito contenitore sul bancone di un bar, riservati al personale dipendente.

Un imputato , ritenuto colpevole di essersi appropriato dei soldi lasciati come mancia in apposito contenitore sul bancone di un bar riservati al personale dipendente , ricorre in Cassazione deducendo la violazione dell'art. 606, lett. b ed e c.p.p., in riferimento alla legittimazione del querelante a proporre istanza di punizione e sottolineando che la querela risulta del tutto mancante a fronte di un mero verbale di denuncia. La doglianza è inammissibile. Nel caso di specie, trattasi di inequivoca manifestazione di volontà, in quanto la volontà di sporgere querela non richiede formule usuali Cass. n. 8486/2022 , n. 2665/2021 . Per quanto riguarda la legittimazione a sporgere la querela in questione, secondo i Giudici di legittimità il titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia , che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, è legittimato a proporre querela anche se non sia il titolare del diritto di proprietà o non sia munito dei poteri di rappresentanza del titolare Cass. n. 3736/2018 . Ne consegue che, M., essendo il proprietario del bar, risulta anche il titolare della detenzione dei soldi oggetto di causa. Per tutti questi motivi il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

Presidente Vessicchelli – Relatore Catena Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L'Aquila confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Pescara in composizione monocratica in data 18/11/2019, con cui l'imputato era stato condannato a pena di giustizia per il reato di cui all' art. 99 c.p. , comma 4, art. 624 c.p. , in omissis . 2. A.A.M. ricorre, in data 04/02/2022, a mezzo del difensore di fiducia, avv.to Christian Di Sabatino, deducendo un unico motivo, di seguito in 2.1 violazione di legge e vizio di motivazione, ai sensi dell' art. 606 c.p.p. , lett. b ed e , in riferimento alla legittimazione del querelante a proporre istanza di punizione, posto che i soldi sottratti erano riservati al personale dipendente del M. , e che, peraltro, la querela risulta del tutto mancante, a fronte di un mero verbale di denuncia nè si comprende la ragione per la quale, pur a fronte del riconoscimento del danno di speciale tenuità, non sia stata riconosciuta la causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis c.p. , e le circostanze attenuanti generiche. Considerato in diritto Il ricorso di A.A.M. è inammissibile. 1. Come si evince dal verbale di denuncia, il M. , dopo aver descritto la condotta di appropriazione delle monete lasciate come mancia in apposito contenitore sul bancone del bar, aveva espressamente richiesto che tale condotta venisse sanzionata. Trattasi di in. equivoca manifestazione di volontà, posto che, senza alcun dubbio, la volontà di sporgere querela non richiede formule sacramentali Sez. 4, n. 8486 del 02/03/2022, Bonanno Giuseppe, Rv. 282760 Sez. 5, n. 2665 del 12/10/2021, dep. 24/01/2022, PMT c. Baia Antonio, Rv. 282648 , anche in base al principio del favor querelae. 2.Quanto alla legittimazione del M. - titolare del bar all'interno del quale si era consumato il furto - a sporgere querela, non vi è dubbio che va data continuità all'indirizzo ermeneutico di questa Corte, secondo cui il titolare della detenzione qualificata della cosa in custodia, che è compresa nel bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice, è legittimato a proporre querela, anche se non sia il titolare del diritto di proprietà o non sia munito dei poteri di rappresentanza del titolare Sez. 5, n. 3736 del 04/12/2018, dep. 25/01/2019, Lafleur Nadia, Rv. 27542 . Nel caso di specie non solo il M. risulta il proprietario del bar, ma deve ritenersi, altresì, in virtù di tale diritto, anche titolare della detenzione qualificata delle mance, ancorché destinate al personale dipendente. Ciò senza contare che resta una mera congettura indimostrata che all'interno del bar, oltre al titolare, vi fossero anche dei dipendenti. 3. Del tutto inammissibile il motivo di ricorso circa l'applicazione della causa di non punibilità di cui all' art. 131 bis c.p. , posto che la sentenza impugnata ha espressamente escluso il requisito della non abitualità, alla luce del precedente specifico dell'imputato, a cui risulta, peraltro, espressamente contestata la recidiva specifica, reiterata, infraquinquennale, elemento sintomatico dell'accentuata pericolosità sociale dell'imputato per l'elevato grado di colpevolezza che essa implica Sez. 5, n. 1489 del 19/10/2020, dep. 14/01/2021, Serra Fabio, Rv. 280250 . 4. Anche il diniego della concessione delle circostanze attenuanti generiche è stato fondato sulla considerazione della negativa personalità dell'imputato e sull'assenza di ulteriori circostanze positivamente valutabili in suo favore, peraltro neanche indicate in ricorso. Trattasi di motivazione immune da censure logico-argomentative e, come tale, insindacabile in sede di legittimità. Dall'inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.