È stato ribadito nella sentenza n. 423/2022 del Tribunale di Cremona che, richiamandosi alla sentenza della Corte di Cassazione n. 5434/2008, l’assegno divorzile riveste ancora, benchè di non comune applicazione, una funzione risarcitoria, oltre alla sua tipica funzione assistenziale.
Secondo il Tribunale, le ragioni della decisione ex art. 5 comma 6, l.div. presuppongono una valutazione dei criteri di imputabilità e di responsabilità del fallimento del matrimonio e a tali ragioni consegue la funzione risarcitoria all'assegno divorzile, che potrà essere riconosciuto in capo alla parte che ha subito la fine del matrimonio per colpa dell'altro. In fatto e in diritto il decalogo. C'è dell'incredibile nel fatto che ancora oggi vi sia chi stila un decalogo dei doveri matrimoniali , imponendo dei precetti al consorte, umiliando la sua dignità e libertà personale. È successo ad una coppia non giovanissima che, dopo un matrimonio di non breve durata, ha deciso di divorziare perché lei non era più disposta a rispettare il decalogo matrimoniale redatto dal marito. La coppia, non giovanissima, era composta da un marito già in pensione al momento del matrimonio e con un notevole patrimonio immobiliare e da una moglie molto più giovane del consorte, ma anch'essa di età matura, che, con qualche problema di salute non particolarmente invalidante per il lavoro, si trovava, al momento delle nozze, già nella seconda metà temporale del suo percorso lavorativo percorso che con il matrimonio è stato abbandonato per decisione endofamiliare al fine di consentirle di rimanere costantemente accanto al marito, come da volontà perentoria di quest'ultimo. Volontà che sono state dallo stesso raggruppate in un decalogo dei doveri matrimoniali , alla quale la moglie si è attenuta scrupolosamente per lunghi anni e che, se disponibile a rispettarli ancora nonostante il procedimento di divorzio incardinato, avrebbe consentito la prosecuzione della convivenza more uxorio . Sui sentimenti reciproci della coppia nulla quaestio , ma sulla conduzione del rapporto coniugale e sulle ragioni del fallimento del matrimonio tutt'altro discorso. La ragione del divorzio , proposto peraltro dal marito , era quindi il rifiuto della moglie a continuare a rispettare il decalogo dei doveri matrimoniali che, prodotto anche in giudizio, non veniva contestato, ma saldamente sostenuto dal suo autore, nonché ricorrente. Tra i vari precetti spiccavano in particolare quelli di obbedire sempre al marito io comando e tu obbedisci di dover esibire gli estratti del proprio c/c di non usare lo smartphone o il computer di poter far passeggiate con il cane solo in un percorso predefinito e di potere fare passeggiate in città o sul lago solo in compagnia del marito di vivere con il marito sempre ovunque lui si trovi di non poter frequentare gli amici, perché omosessuali. Ilarità e sconforto a parte, la richiesta di un assegno divorzile in favore della moglie veniva accolta dal Tribunale di Cremona, sia perché nella fattispecie sussistevano tutti gli indicatori ex art. 5 comma 6, l. div., ma anche e soprattutto con la motivazione ben più interessate relativa alla funzione risarcitoria dell'assegno divorzile. Le ragioni della decisione ex art. 5 comma 6, l. div., ossia la complessa valutazione secondo i criteri di imputabilità, di responsabilità del fallimento del matrimonio e dell'impossibilità di ricostruire la convivenza, deponevano evidentemente in favore alla debenza di un assegno divorzile per la consorte che aveva subito la fine del suo matrimonio per colpa esclusiva del marito e del suo decalogo mortificante. Questa, infatti, benchè avesse ricevuto importanti donazioni dal consorte durante la convivenza e benchè residuasse una limitata capacità o chances di trovare una modesta occupazione lavorativa, ha di fatto subito la fine del suo matrimonio in ragione del rifiuto di accettare richieste del marito di ingiuste limitazioni alla sua libertà individuale e contrarie al principio costituzionale di uguaglianza tra i coniugi. L'assegno divorzile pertanto non svolge solo una funzione assistenziale , in ragione della quale tutti i criteri anzi detti avrebbero rilevato solo ai fini della quantificazione dell'assegno, ma anche una funzione risarcitoria , strettamente connessa alle ragioni della decisione che hanno portato al fallimento della vita matrimoniale e reso impossibile la prosecuzione della convivenza more uxorio .
Presidente Marucchi Relatore Scarsato Motivi in fatto e in diritto della decisione 1. All'origine della presente causa di divorzio vi stanno i seguenti fatti1 1.1. A.B. e E.B., dopo avere convissuto per circa un anno in un immobile di proprietà del A.B. sito in Crema, al V piano di uno stabile al n. civico 44 in Via C., il 7.3.2009 contraevano matrimonio concordatario, in regime di separazione dei beni 1.2. profondamente diverse erano a quel momento le loro condizioni anagrafiche, personali e lavorative le parti avevano rispettivamente 82 e 39 anni il A.B. aveva alle spalle due matrimoni entrambe le sue precedenti mogli erano decedute e aveva due figli già adulti la E.B. non aveva figli il A.B. era già pensionato da tempo, dopo avere lavorato per quasi tutta la sua vita come assicuratore, aveva accumulato un notevole patrimonio, in parte grazie ai proventi della sua professione, in parte in ragione di alcuni lasciti ereditari2 la E.B. era intestataria di alcune quote di terreni siti nel Palermitano, sua regione d'origine la stessa aveva conseguito il diploma di scuola superiore come educatrice di comunità infantile nel 1991 era entrata nel mondo del lavoro, con vari impieghi presso varie imprese, a far data dal 2003 era entrata nel mondo della scuola, come insegnante d'asilo, con incarichi a tempo determinato si veda la certificazione del Centro per l' Impiego al docomma resistente 1.3. con l'inizio della vita coniugale, la E.B. cessava di lavorare e si iscriveva ad una facoltà universitaria, poi però non terminando gli studi la coppia si manteneva grazie alle entrate da locazioni di immobili e alla pensione oltre che con il patrimonio del A.B., tenendo un tenore di vita agiato il significativo tenore di vita della coppia è ben evincibile dalle dichiarazioni rese in interrogatorio libero dal A.B. all'udienza del 2.7.2020 3, senza ricorrere ai servizi di una colf4 e trascorrendo circa sei mesi l'anno o al mare o sul Lago di Garda, nella località di Peschiera, in quanto il A.B. ivi aveva ed ha una casa di sua proprietà 1.4. durante la vita coniugale, con atti del 2008 e del 2011, il A.B. donava5 alla E.B. un appartamento di sua proprietà sito al IV piano nello stesso stabile dove era sita la casa coniugale per la precisione, le donava non la piena proprietà dell'intero, ma la nuda proprietà della quota della metà dell'immobile e la piena proprietà della restante quota della metà e nel 2016 il A.B. donava alla moglie anche la somma di 100.000,00 1.5. dall'unione fra le parti non nascevano figli 1.6. nel 2018 le parti si separavano di fatto, però continuando a vivere molto vicini -la E.B. nell'appartamento di sua quasi esclusiva piena proprietà al IV piano dello stabile di via C. il A.B. al V piano nello stesso condominio, ossia nella ex casa coniugalee continuando ad avere contatti ed a farsi regolarmente visita come si evince chiaramente dal file audio prodotto quale docomma resistente 1.7. nel 2018 il A.B. radicava presso questo Tribunale il procedimento di separazione personale dalla E.B. proc. R.G. n. 2462/2018 , giudizio in cui la E.B. si costituiva regolarmente in quel giudizio unico punto del contendere fra le parti era quello del quantum dell' assegno di mantenimento da corrispondersi a favore della E.B., essendo che il A.B. non negava la debenza di un assegno alla moglie con il provvedimento ex art. 708 cod. proc. civ. del 21.2.2019 veniva determinata in 2000,00 la misura provvisoria dell'assegno di mantenimento a favore della E.B. 1.8. nel corso del giudizio di separazione, con sentenza parziale del 18.7.2019 veniva adottata la pronuncia parziale sullo status6. 2.1. Una volta divenuta irrevocabile la sentenza parziale sullo status, con ricorso depositato il 24.2.2020, ancora in pendenza del loro giudizio di separazione personale, il A.B. adiva il presente Tribunale per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del loro matrimonio, opponendosi alla debenza di qualunque assegno divorzile a favore della E.B 2.2. La stessa si costituiva anche nel presente giudizio, in primo luogo sollevando la questione della mancanza di una reale volontà in capo al A.B. di addivenire al divorzio e di una discrepanza fra quanto allegato dal suo patrocinatore negli atti processuali e le dichiarazioni di affetto che il A.B. ancora faceva ad essa moglie7 in secondo luogo chiedendo la corresponsione di un assegno divorzile a proprio favore, da essa quantificato in 3500,00 al mese. 2.3. All'udienza del 2.7.2020 venivano adottati i provvedimenti presidenziali provvisori del caso. 2.4. L'istruttoria di causa inizialmente aveva ad oggetto la prima delle questioni sollevate dalla difesa della resistente cfr. le sue note di trattazione del 30.9. e del 1.10.2020, e le dichiarazioni a verbale d'udienza del 21.10.2020 della E.B. le deduzioni della difesa della resistente sul punto non venivano condivise, sicché con sentenza parziale n. 465 del 22.10.2020 veniva pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio fra le parti. 2.5. Essendo che nel frattempo le parti erano giunte ad una definizione consensuale del pendente giudizio di separazione personale -in sintesi concordando che il A.B. versasse alla E.B. un assegno di mantenimento di 2000,00 mensili cfr. la sentenza definitoria del giudizio R.G. n. 2462/2018 n. 627 del 30.11.2020, con cui veniva recepito l'accordo intervenuto, sentenza prodotta quale docomma resistente -, l'istruttoria del presente giudizio proseguiva cercando di addivenire ad una soluzione concordata anche sulle condizioni del divorzio. In particolare, con ordinanza del 27.4.2021, il G.I. formulava una prima proposta di consensualizzazione nel senso del versamento da parte del A.B. alla E.B. di un assegno divorzile di 2000,00 mensili lordi e nel senso di regolarizzarsi lo stato di occupazione da parte della resistente dell'appartamento al IV piano di Via C., in modo da garantirle un uso esclusivo gratuito il G.I. motivava tale sua proposta in considerazione della dinamica della vita matrimoniale dell'età della resistente e del suo curriculum lavorativo delle elargizioni dalla stessa già ricevute in costanza di vita matrimoniale e delle ragioni del divorzio così, espressamente, l'ordinanza del 27.4.2021 . La prima proposta del G.I. veniva accettata da parte A.B. cfr. la sua deduzione a verbale d'udienza del 20.5.2021 e la nota depositata dalla sua difesa all'udienza del 7.7.2021 , mentre non veniva accettata da parte E.B. cfr. le sue deduzioni a verbale d'udienza del 20.5.2021 . Il G.I. formulava allora una seconda proposta di consensualizzazione, nel senso che l'importo dell'assegno divorzile sarebbe stato pari ad 2000,00 al netto della tassazione di legge cfr. il verbale dell'udienza del 20.5.2021 , proposta questa che però non veniva accettata da parte A.B. cfr. il verbale dell'udienza del 7.7.2021 . 2.6. A fronte del fallimento del tentativo di consensualizzazione, si dava corso all'ultima parte dell'istruttoria della causa, che si articolava solo nell'assunzione di alcuni testimoni di parte E.B. e nell'adozione di un ordine di esibizione degli estratti dei propri c/c bancari nei confronti del A.B., venendo invece revocato il provvedimento inizialmente assunto di indagini patrimoniali mediante Guardia di Finanza riguardo la condizione del ricorrente. 2.7. All'udienza del 16.12.2021 le parti precisavano le conclusioni, come in epigrafe in sintesi, parte A.B. chiedeva riconoscersi a parte E.B. un assegno divorzile rimettendosi al prudente ed equo apprezzamento del Tribunale , così apparentemente8 modificando la propria iniziale posizione negatoria di qualunque assegno divorzile parte E.B. insisteva nella propria richiesta per la corresponsione di un assegno divorzile a proprio favore, quantificandolo in misura inferiore a quella inizialmente chiesta, per 2.715,75 al mese. 3. La domanda della E.B. per la corresponsione di un assegno divorzile a proprio favore va accolta, e tale assegno va determinato nella misura di 1800,00 mensili, oltre a rivalutazione istat. Va riconosciuta la debenza di un assegno divorzile a favore della E.B. anzitutto e principalmente con funzione compensativa-perequativa. E' infatti da ritenersi dato un notevole squilibrio patrimoniale e reddituale fra le parti e questo squilibrio è da ricondursi eziologicamente in parte sia a scelte comuni endofamiliari, sia alla non breve durata del matrimonio fra le parti, sia alla non giovanissima età all'attualità della resistente in altri termini, è da ritenersi data in capo alla E.B. una condizione di mancanza di mezzi adeguati per il proprio sostentamento in parte dovuto a ragioni oggettive, perché in parte imputabile a più di uno degli indicatori ex art. 5 c. VI l. div . Altresì, va riconosciuta la debenza di un assegno divorzile a favore della E.B. con funzione risarcitoria, in considerazione delle ragioni della decisione , ossia considerando le ragioni per cui il A.B. ha posto fine all'unione con la moglie. 4. E' data una sperequazione reddituale fra il A.B. e la E.B., come del resto ammesso dal ricorrente stesso9. 4.1. Come detto, il A.B. ha oggi 95 anni, sicché è molti anni in pensione. Esso può contare sulle entrate dei suoi redditi da pensione e da locazione di immobili nel 2017 il suo un reddito medio netto mensile era pari ad 2500,00 nel 2019 era pari ad 2950,0010. Lo stesso, come detto, è titolare di un ingente patrimonio immobile e mobiliare. Quanto al primo, degli atti di causa cfr. il docomma resistente risulta che il A.B. sia intestatario dell'intero condominio di Via C. in Crema dove è sito sia l'appartamento in cui esso vive, sia l'appartamento nella quasi esclusiva piena proprietà della E.B.- di un immobile adibito ad ufficio sito in via R. in Crema di un immobile adibito a civile abitazione sito in Via C. in Crema di un immobile adibito a civile abitazione sito in Via B. in Crema di un immobile adibito a civile abitazione sito in Mantova di un immobile sito in Guastalla RE di un'abitazione in Peschiera del Garda ove esso e la E.B. erano soliti trascorrere 6 mesi l'anno- del diritto di usufrutto di 4 immobili, la cui nuda proprietà è intestata ai figli avuti dalla prima moglie e alla E.B. quanto alla metà dell'appartamento al IV piano del condominio di Via C. cfr. punto 1.3. . Quanto al suo patrimonio mobiliare, risulta che il A.B. fosse titolare della somma di 790.000,00 valore aggiornato alla fine del 2017 , giacente sul c/c 0000672 aperto presso il Banco BPM cfr. i doccomma -39 resistente , liquidità soggetto a periodi prelievi per investimenti come ammesso dalla sua difesa, a p. 8 della memoria integrativa del 10.7.2020 . Il patrimonio mobiliare e immobiliare del ricorrente, come risulta attualità, si è formato sia in ragione dei proventi della sua attività di assicuratore, sia ed in modo preponderante in ragione della vendita della casa ereditata dalla di lui madre, vendita avvenuta nel 2007 e da cui il ricorrente ha ricavato oltre 1000.000,00 cfr. il docomma ricorrente Parte resistente ha prodotto delle stime del valore degli immobili del A.B. fatte servendosi di applicativi Internet cfr. i suoi docomma -44 e 56-61 ha anche avanzato istanza per disporsi delle indagini patrimoniali sul A.B. mediante Guardia di Finanza. Tali indagini infine non sono state disposte né è stata disposta la stima degli immobiliperché, ai fini della decisione della presente causa, appare superfluo avere una quantificazione esatta del patrimonio del A.B., perché è evidente che detto patrimonio, di là dalla sua precisa consistenza, è comunque da ritenersi notevole e ampiamente capiente anche rispetto all'importo chiesto dalla E.B. quanto a suo assegno divorzile ed a maggior ragione del minore importo in questa sede disposto, per 1800,00 al mese . Del resto la sua stessa difesa ha ammesso che il A.B. sia da ritenersi persona benestante così a p. 4 della memoria integrativa del 10.7.2020 . 4.2. Venendo all'attuale situazione patrimoniale e reddituale della E.B., vale votarsi essa è titolare della quasi esclusiva piena proprietà dell'appartamento al IV piano del condominio in via C. in Crema, come detto al punto 1.4. , dove vive e per cui non deve sostenere alcun canone di uso11 essa è titolare della quota di 1/8 di un immobile e di un terreno siti in Mezzojuso PA nonché di quote infinitesimali pari a 16/480 20/480 30/240 1/24 di altri terreni, siti sempre in Sicilia cfr. il docomma resistente a parte l'assegno di mantenimento-di divorzio provvisorio, l'unica entrata della E.B. è rappresentata da quota parte del reddito da affitto del terreno in Mezzojuso, redito di modestissimo importo cfr. il quadro RA1 delle dichiarazioni dei redditi della resistente cfr. il suo docomma la difesa del ricorrente ha allegato che appare inverosimile che gli altri immobili di cui è comproprietaria la E.B. in Sicilia non siano messi a reddito, ma nulla ha dimostrato al riguardo12. 5. E' dato che all'attualità la E.B. sia priva di un lavoro e quindi di mezzi adeguati per il proprio mantenimento. Tuttavia, a differenza di quanto sostenuto dalla sua difesa13, non si può ritenere che essa versi in una condizione di assoluta impossibilità di trovarsi un impiego la resistente è infatti affetta da alcune patologie tutt'altro che inabilitanti l'accesso al mondo del lavoro, perché trattasi di una malattia cutanea di natura ginecologica il lichen scleroatrofico , di un problema alla tiroide e di una gastropatia cfr. i certificati medici ai doccomma - 9 resistente . Del resto, la resistente fino al momento del matrimonio lavorava con educatrice d'asilo stante questa sua professionalità, nonostante essa all'attualità abbia 52 anni, non si può ritenere che le sia precluso l'accesso al mondo del lavoro, ad esempio come baby sitter o colf o badante, per impieghi in linea con la sua precedente professionalità. A fronte di queste considerazioni e di questi dati, appare priva di un concreto rilievo probatorio -nel senso di avvallare la tesi della resistente - la produzione da parte della sua difesa di un'unica prova di una vana iscrizione al centro dell'impiego, risalente al 2020 cfr. il suo docomma . Del pari, pressoché nessuna rilevanza può darsi alla allegazione della resistente, peraltro non suffragata da alcuna prova, di avere vanamente inviato vari curricula per supplenze presso asilo cfr. il verbale dell'udienza del 15.12.2021 . 6. Tuttavia, anche ciò detto, va riconosciuto alla E.B. un assegno divorzile, in quanto risulta che essa sia rimasta fuori dal mondo del lavoro per 9 anni, ossia per tutta la durata del matrimonio, e l'istruttoria ha offerto un robusto quadro probatorio a suffragio della tesi della resistente nel senso che essa prese le decisioni di uscire dal mondo del lavoro, dimettendosi dal suo ultimo impiego come insegnante d'asilo al momento del matrimonio, e di non lavorare per tutta la durata del matrimonio non in autonomia, come invece sostenuto dal ricorrente14, ma quale decisione endofamiliare, in accoglimento di una precisa richiesta del marito in tal senso. 6.1. Già da alcune produzioni documentali fatte dalla resistente si ricavavano forti elementi indiziari in tal senso. In particolare, nel decalogo dei doveri coniugali scritto dal A.B. per la E.B., per ricordarle quali fossero i suoi doveri di moglie prodotto quale docomma resistente, sul quale si tornerà nel prosieguo15 , il ricorrente indicava fra i doveri della E.B. anche quello di essere con me e restare con me a Crema Peschiera Cremasco essendo Crema ed il Cremasco la località di residenza della coppia essendo Peschiera la località del Lago di Garda dove il A.B. ha una casa e dove la coppia era solita trascorrere 6 mesi l'anno cfr. quanto detto al punto 1.3. e altresì quello che è indispensabile che una coppia di sposi sia sempre unita . Nel file audio prodotto quale docomma resistente è registrata una conversazione avvenuta il 16.2.2020 fra le parti la sinossi di tale file è riportata a p. 7 della memoria n. 2 di parte resistente in questa conversazione al punto 13'12 si sente il A.B. proporre alla E.B. di ricominciare la loro vita insieme e dirle perentoriamente, quale regola della nuova vita di coppia assieme che le stava proponendo, e poi stai con me stai a casa finché ci sono io, stai in montagna finché ci sono io, vieni al mare perché ci sono io . A verbale dell'udienza del giudizio di separazione del 2.7.2020 verbale prodotto quale docomma resistente , il A.B. dichiarava espressamente d'estate passavamo 6 mesi fra la mia casa al lago ed al mare , rappresentando una routine della coppia assolutamente coerente con quanto da esso marito prescritto nel predetto decalogo e con quanto emerge dal predetto file audio. Quindi, già le produzioni documentali di parte resistente riproducenti dichiarazioni scritte ed orali del A.B., mai dallo stesso disconosciute ex art. 214 cod. proc. civ o ex 2712 cod. civ. e rispetto alle quali la sua difesa non è stata in grado di fornire possibili letture alternativefortemente avvallavano la tesi della resistente per cui essa lasciò il proprio lavoro di insegnante d'asilo d'accordo con il marito, in quanto lo stesso esigeva che essa trascorresse tutte le giornate con esso marito, ciò che era incompatibile con qualunque impiego. All'opposto, la tesi della difesa del ricorrente per cui la E.B. avesse potuto continuare a lavorare come insegnante d'asilo, se avesse voluto, appariva incompatibile con tali produzioni documentali. Del resto il cospicuo patrimonio del resistente rendeva non necessario che la E.B. continuasse a lavorare, ben potendo provvedere esso marito al suo mantenimento, peraltro con un alto tenore di vita come dallo stesso ammesso, sempre a verbale dell'udienza del 2.7.2020 del giudizio di separazione . 6.2. Le convergenti emergenze delle produzioni documentali di parte resistente hanno trovato poi definitiva conferma nelle pure convergenti emergenze delle prove testimoniali introdotte da parte E.B. sulla questione, ossia quella della di lei zia A.C. e quella della sua amica M.L. la C. ha riferito di avere sentito persino lo stesso A.B. dichiarare più volte ed espressamente di non volere che E. lavorasse. 6.3. A fronte di questo quadro probatorio univoco, a fronte di questa convergenza fra le emergenze delle prove documentali e quelle delle prove orali, risultano di conseguenza inaccoglibili l'obiezione della difesa del ricorrente per cui sarebbe data una parzialità delle testimoni -stante il loro legame affettivo con la E.B.16- la deduzione di questa difesa17 per cui sarebbe valida e sufficiente prova a contrario rispetto a queste emergenze il fatto18 che in un'unica occasione in 9 anni di matrimonio, nel 2015, la E.B. decorò l'interno di un bar in Crema, venendo retribuita -infatti, che il decorare pareti di locali fosse diventata l'abituale professione per la E.B. a far data dal 2015, che quella del 2015 non rimase una situazione isolata ed occasionale, come eccepito dalla difesa della resistente19, non è stato in alcun modo dimostrato dal ricorrente20- infine, le osservazioni della difesa del ricorrente per cui negli anni duemila è difficile credere che alcuno possa ritenere sconveniente per una donna lavorare e per cui il A.B. avrebbe accettato di buon grado di rinunciare a trascorrere 6 mesi al lago ed in montagna, se la E.B. avesse voluto continuare a lavorare21 -trattasi infatti di osservazioni sconfessate dal contenuto del precitato decalogo dei doveri coniugali al docomma resistente , da cui emerge chiaramente una posizione del A.B. contraria al riconoscere alla E.B. spazi per sé lontano da esso marito, né per il tempo libero, né per altro22. 6.4. Orbene, ritenuto -per tutto quanto sinora osservatoche la circostanza che la B. non lavorò in costanza di matrimonio sia dovuta ad una precisa scelta di carattere endofamiliare, assunta con il marito, scelta che spiegò efficacia per 9 anni, a tale circostanza non può non darsi rilievo nel portare a riconoscere alla resistente un assegno divorzile. Per quanto, come detto al punto 5. , si debba ritenere che la E.B. abbia all'attualità uno spazio di accesso nel mondo del lavoro, è evidente che la scelta da essa fatta di uscire dal mondo del lavoro all'età di 39 anni in ottemperanza delle richieste del marito, abbia avuto, abbia ad oggi e avrà in futuro delle ripercussioni negative sulle sue chances lavorative e sulla sua condizione reddituale e patrimoniale. In particolare, tale scelta familiare avrà delle conseguenze significative sul piano previdenziale, perché, non avendo lavorato per 9 anni, la situazione contributiva della B.E. è oggidì notevolmente deteriore a quella che avrebbe avuto se non avesse cessato di lavorare. Altresì, deve ritenersi che tale scelta abbia inciso negativamente sulle chances lavorative della E.B., perché è intuitivo che una donna di 52 anni, dopo 9 anni di inattività, abbia delle chances lavorative inferiori e meno proficue di quelle di una donna di 39 anni ed ancora in attività ossia a quelle che avrebbe avuto la B.E. se non avesse preso in accordo con il marito la decisione di smettere di lavorare al momento del matrimonio . E' quindi da ritenersi data cfr. il punto 3. un'impossibilità della B.E. a procurarsi un reddito adeguato per il proprio sostentamento in parte per ragioni oggettive, perché in parte imputabile a più di uno degli indicatori ex art. 5 c. VI l. div ., ossia a scelte comuni endofamiliari, alla non breve durata del matrimonio fra le parti, alla non giovanissima età all'attualità della resistente. 7. Anche gli ulteriori argomenti dedotti dalla difesa del ricorrente per sostenere l'insussistenza di un diritto della E.B. ad un assegno divorzile al pari di quelli ora analizzati e tesi a contestare la corrispondenza al vero della circostanza che la E.B. rese le sue dimissioni dal suo ultimo posto di lavoro in forza di una precisa scelta endofamiliaresono del pari inaccoglibili. 7.1. Non è accoglibile l'argomento per cui andrebbe negato un assegno divorzile alla E.B. perché la stessa non avrebbe fornito alcun contributo alla formazione del cospicuo patrimonio del A.B., perché trattasi di patrimonio che lo stesso aveva formato prima del matrimonio con la resistente23. La circostanza, in fatto, corrisponde al vero, ma vale notarsi come la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte non richieda indefettibilmente, al fine del riconoscimento di un assegno divorzile, che un coniuge abbia contribuito alla formazione del patrimonio dell'altro, ritenendo sufficiente al fine di tale debenza anche solo che sia dato un sacrificio o una compromissione delle possibilità lavorative e quindi delle condizioni reddituali di un coniuge in ragione di scelte endofamiliari assunte, come è dato nel caso di specie. 7.2. Non è accoglibile l'argomento per cui alla E.B. non spetterebbe un assegno divorzile in quanto, durante la vita coniugale, essa è stata economicamente e in modo molto adeguato mantenuta dal A.B. ed in quanto il suo contributo economico alla vita matrimoniale sarebbe stato minimo24 a parte doversi notare la è provato che la E.B. abbia contribuito alla vita matrimoniale prendendosi cura del marito e della casa, tanto è vero che in costanza matrimonio la coppia non si serviva di un colf -come emerge chiaramente dal file audio prodotto quale docomma di parte, in cui si sente il A.B. fare lusinghieri apprezzamenti alla resistente per come essa si prendeva cura di lui, per come cucinava, per come teneva la casa25-, vale notarsi come, alla luce del disposto dell' art. 143 c. III cod. civ. entrambi i coniugi sono tenuti ciascuno, in proporzione dalle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni della famiglia sia da ritenersi fisiologico che, all'interno di una famiglia/di una coppia, vi siano apporti diversi al menage familiare, senza che a tale diversità di apporti si possa attribuire valenza escludente la debenza di un assegno divorzile. 7.3. Non è accoglibile nemmeno l'ulteriore argomento della difesa del ricorrente per cui, avendo ricevuto già in costanza di matrimonio la E.B. in costanza di matrimonio in donazione la quasi integrale piena proprietà dell'appartamento al IV piano dello stabile in Via C. e la somma di 100.000,00 come detto al punto 1.4. , la E.B. avrebbe ricevuto elargizioni già sufficientemente compensative del suo contributo alla vita matrimoniale e della compromissione delle sue possibilità lavorative e economiche, osservando peraltro che trattasi di elargizioni che sono di importo maggiore di quello che la E.B. avrebbe potuto accantonare qualora avesse continuato a lavorare26. Al riguardo deve riconoscersi che trattasi di donazioni di significativa entità. Tuttavia, la loro entità va relativizzata alla luce delle circostanze del caso. Infatti, se donazioni di questa entità fossero state ricevute da una donna ancora molto giovane, avente un impiego con uno stipendio di buon livello, che non avesse risentito sul piano contributivo delle scelte endofamiliari fatte, questa obiezione della difesa del ricorrente sarebbe accoglibile e non sarebbe riconoscibile alcun assegno divorzile alla moglie. Invece nel caso che ci occupa, come detto, è dato che la E.B. abbia 52 anni che la stessa abbia solo delle chances di accesso al mondo del lavoro non la sicurezza per profili lavorativi -come badante/baby sitter/colf - che normalmente prevedono una retribuzione media e non certo alta che essa vede la sua posizione contributiva e pensionistica fortemente compromessa. La somma di 100.000,00 sarà quindi necessaria alla E.B.27 sia per mantenersi, soprattutto sino a quando non troverà un lavoro e una volta raggiunta l'età della pensione stante l'età della E.B., considerata l'età media che raggiunge una donna in Italia, pari a circa 80 anni, si deve ipotizzare quindi un utilizzo da parte della E.B. della somma di 100.000,00 distribuita nei prossimi suoi 30 anni di vita, sicché l'entrata all'attualità della somma si traduce e si tradurrà in un'entrata media annuale di 3300,00, aggiuntiva rispetto al suo futuro possibile stipendio ed alla futura pensione di vecchiaia della resistente. Pertanto, la somma di 100.000,00 non si può pertanto considerare di per sé sufficiente per compensare sia le sue minori attuali chance di accesso al mondo del lavoro della E.B. sia le sue prevedibili difficoltà economiche che incontrerà una volta che andrà in pensione. Analoghe considerazioni si devono fare riguardo la quasi esclusiva proprietà dell'appartamento in cui vive attualmente la E.B. per la particolare conformazione di tale diritto della ricorrente ed analizzata al punto 1.4. , di là dalla circostanza che attualmente in via di fatto essa abbia un uso di questo tipo, risulta che la stessa non sia in possesso di un titolo formale ed opponibile al marito o a terzi per vedersi garantito un uso esclusivo e gratuito dell'appartamento. Delle donazioni ricevute dalla E.B. in costanza di vita matrimoniale si può e si deve tenere conto, ma non ai fini della esclusione di qualunque assegno divorzile a favore della stessa, come vorrebbe la difesa del ricorrente, ma ai fini della quantificazione dell'assegno divorzile come si osserverà nel prosieguo . 8. Quale ulteriore elemento che depone nel senso della debenza di un assegno divorzile alla E.B. vi sta la considerazione delle ragioni della decisione ex art. 5 c. VI l. div ., ossia valutando secondo i criteri di imputabilità e di responsabilità il fallimento del matrimonio fra le parti che questo sia il significato dell'espressione utilizzata all' art. 5 c. VI l. div . è ben spiegato, ad esempio, in Cass. 5434/2008 in latri termini, va disposto un assegno divorzile a favore della E.B. anche in funzione risarcitoria, funzione che, per quanto di non comune applicazione, sopravvive nel nostro ordinamento anche a seguito della pronuncia SS.UU. 18287/2018 come si evince chiaramente in vari punti della motivazione di detta sentenza . Fermo quanto detto nella sentenza parziale di divorzio pronunciata in ordine alla irrilevanza di ogni eventuale riserva mentale del A.B. nell'addivenire al divorzio dalla E.B., ossia in ordine alla sopravvivenza di un sentimento di amore dello stesso verso la ex moglie, almeno fino al 2020, nonostante la scelta di radicare il giudizio di divorzio al riguardo, si rinvia alla motivazione di detta sentenza , in questa sede si deve considerare che la E.B., almeno fino all'inizio della presente causa, si sia sempre dichiarata contraria ad addivenire alla fine della unione con il A.B. cfr. le sue dichiarazioni a verbale d'udienza del 21.10.2020 come la decisione del A.B. di addivenire al divorzio si fondi sostanzialmente sul fatto che la E.B. non rispettasse compiutamente il decalogo dei doveri coniugali fissato da esso marito, decalogo cui si è fatto già cenno28 e prodotto quale docomma resistente -che vi sia questa circostanza alla base di questa decisione del ricorrente di divorziare è stato esplicitamente e ripetutamente riconosciuto dalla sua difesa nei suoi atti cfr. p. 11 della memoria integrativa del 10.7.2020 cfr. p. 1 della memoria n. 1 cfr. p. 2 della sua memoria n. 2 ciò si ricava inequivocabilmente anche dai file audio prodotti dalla difesa della resistente quali suoi docomma , 2, 3, 54 e 67, e mai disconosciuti ex art. 2712 cod. civ. dalla difesa del ricorrente 29 la sinossi dei file audio sub docomma e 67 è riportata nella nota della difesa della resistente del 30.9.2020 ed nella sua memoria n. 2 - come tale decalogo comprendesse, fra l'altro, per la E.B. i seguenti precetti di obbedire sempre al marito io comando, tu obbedisci di dovere esibire al A.B. gli estratti del proprio c/c di non usare lo smartphone o il computer di potere fare passeggiate con il cane solo in un percorso predefinito e di potere fare passeggiate in città o sul lago solo con esso A.B. come già visto di vivere con esso marito, a Crema o a Peschiera o nel Cremasco di non potere frequentare i suoi amici, perché omosessuali come il A.B. fosse giunto anche a dischiararsi disposto sia a porre fine alle cause di separazione e divorzio, sia a riprendere la convivenza more uxorio, nonostante la pronuncia del divorzio, a condizione che la E.B. tornasse a vivere con lui e si conformasse alle regole di condotta da esso stabilite ciò si ricava chiaramente dalla sinossi del file audio sub docomma come il A.B. addirittura avesse ammonito la E.B. che comunque, qualora essa avesse accettato la sua proposta di riprendere la convivenza more uxorio, in caso di nuova trasgressione dei doveri coniugali da parte di essa moglie, esso marito avrebbe immediatamente e nuovamente posto fine all'unione coniugale ciò si ricava sempre dalla sinossi del file audio sub docomma . All'evidenza, se si è giunti sino a questa fase processuale, è perché la E.B. non ha accettato queste condizioni del marito e lo stesso si è determinato di conseguenza a proseguire nel giudizio al riguardo, la difesa della E.B. ha dedotto che il presente giudizio sarebbe una rappresaglia dal sapore amaro del marito al rifiuto della E.B. 30. Va quindi attribuito un assegno divorzile alla E.B. anche in funzione risarcitoria perché appare dato che essa abbia subìto la fine del suo matrimonio in ragione del suo rifiuto di accettare richieste del marito di ingiuste limitazioni alla sua libertà individuale e contrarie al principio costituzionale di uguaglianza fra i coniugi. 9. Venendo alla quantificazione dell'assegno divorzile a favore della resistente, la misura dell'assegno va determinata in 1800,00 oltre a rivalutazione istat, dovendosi considerare che comunque, l'attuale condizione della resistente di non avere mezzi adeguati per mantenersi appare ad essa in parte imputabile cfr. il punto 5. , considerando altresì le donazioni di non modesta entità dalla stessa ricevute in costanza di matrimonio come sopra osservato, al punto 8. . Peraltro trattasi di importo assolutamente sostenibile per il ricorrente, alla luce del suo ingente patrimonio31 come già sopra evidenziato, al punto 4.1. . 10. Non sussistono valide ragioni, ex art. 4 c. XIII l. 898/1970 , per disporre che l'ammontare dell'assegno di divorzio in questa sede stabilito retroagisca al momento della domanda, come chiesto da parte resistente nelle sue conclusioni. 11. Quanto alla regolazione delle spese di lite, essendo che in questo giudizio entrambe le parti sono da ritenersi parzialmente soccombenti il A.B., di là dalle formali conclusioni formulate, nei propri atti conclusivi ha svolto argomenti ancora nel senso della esclusione della debenza di qualunque assegno alla E.B.- essendo altresì che l'assegno divorzile stabilito a favore della E.B. sia di importo inferiore a quello che essa avrebbe ricevuto se avesse accettato la prima delle proposte di consensualizzazione fatte dal G.I., che contemplava un assegno divorzile per 2000,00, al lordo della tassazione, proposta che pure era stata accettata dal A.B. cfr. quanto detto al punto 2.5. va disposto che le spese di lite siano compensate quanto alle fasi di studio, introduttiva, e per della fase istruttoria, mentre vanno poste a carico di parte E.B. le spese di lite di parte A.B. per della fase istruttoria e per l'intera fase decisoria, in forza del disposto dell' art. 91 c. I cod. proc. civ. seconda parte se accoglie la domanda in misura non superiore all'eventuale proposta conciliativa, condanna la parte che ha rifiutato senza giustificato motivo la proposta al pagamento delle spese del processo maturate dopo la formulazione della proposta vista la nota spese di parte A.B., i compensi da liquidarsi allo stesso sono pari ad 890,00 per della fase istruttoria ed 3409,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15 %. P.Q.M. Il Tribunale di Cremona, definitivamente decidendo la causa R.G. 459/2020, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa, così provvede - dispone che A.B. versi a favore di E.B. un assegno divorzile della misura di 1800,00, entro il giorno 5 di ogni mese, importo soggetto a rivalutazione secondo gli indici istat - dichiara compensate le spese di lite fra le parti quanto alle fase di studio, introduttiva e per della fase istruttoria condanna parte E.B. alla rifusione delle spese di lite di parte ricorrente quanto al restante della fase istruttoria e alla fase decisoria, spese che si liquidano ad 890,00 per della fase istruttoria ed 3409,00 per la fase decisoria, oltre accessori di legge e spese forfettarie nella misura del 15 %.