Distacco della verniciatura dell’automobile acquistata usata: via libera alla risoluzione del contratto

Vittoria piena per il proprietario insoddisfatto del veicolo. I giudici sanciscono che dovrà riavere indietro anche la cifra versata alla concessionaria all’atto dell’acquisto.

Il distacco parziale della verniciatura dell'automobile usata consente al nuovo proprietario di ottenere la risoluzione del contratto e di riavere indietro la cifra – 2mila e 800 euro – versata all'atto dell'acquisto. A far reagire il proprietario della vettura , acquistata come usata e pagata 2mila e 800 euro, è la scoperta di un distacco parziale della verniciatura del veicolo. Consequenziale è l'azione giudiziaria con cui chiama in causa la concessionaria dove ha acquistato l'automobile e chiede la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione della somma versata quale prezzo. In primo grado tali istanze vengono respinte. In secondo grado, invece, la situazione si ribalta completamente i giudici danno pienamente ragione all'insoddisfatto proprietario della vettura, sanciscono la risoluzione del contratto di compravendita e condannano la concessionaria a versargli i 2mila e 800 euro da lui pagati per l'automobile. Col ricorso in Cassazione l'avvocato che rappresenta la concessionaria contesta la valutazione compiuta in Tribunale. Il legale sostiene non vi sia alcun «diritto alla risoluzione del contratto, stante la conformità del bene consegnato rispetto a quello venduto». Più precisamente, secondo il legale è indiscutibile «la conformità del bene venduto dalla concessionaria, trattandosi di un autoveicolo, usato ed immatricolato nel lontano 1998, che con il passare del tempo ha mostrato segni di deterioramento della verniciatura». In sostanza, «l'autoveicolo si è rivelato perfettamente idoneo all'uso, è stato correttamente descritto dal venditore ed è stato consegnato all'acquirente nelle medesime condizioni in cui era stato descritto», osserva il legale, reputando illegittima la risoluzione del contratto. I magistrati di terzo grado ribattono richiamando la tesi adottata dai giudici del Tribunale, i quali hanno catalogato «il distacco parziale manifestatosi nella verniciatura» come «difetto che impediva il normale utilizzo della autovettura, che, per quanto usata, doveva essere conforme alle caratteristiche dovute del prodotto».

Presidente Orilia – Relatore Besso Premesso in fatto che 1. M.R. ha proposto appello avverso la sentenza del Giudice di pace di Ancona che aveva rigettato la sua domanda di risoluzione del contratto di compravendita di una autovettura usata e di condanna della venditrice B. s.r.l. alla restituzione della somma Euro 2.800 versata quale prezzo. 2. Il Tribunale di Ancona, con sentenza numero 393/2017, ha riformato la pronuncia di primo grado, ha dichiarato la risoluzione del contratto di compravendita e ha condannato B. al pagamento di Euro 2.800. 3. Contro la sentenza d'appello B. s.r.l. ricorre per Cassazione. M.R. resiste con controricorso. Memoria è stata depositata sia dalla ricorrente che dal controricorrente. Considerato in diritto che I. Il ricorso è articolato in quattro motivi. 1 Per ragioni di priorità logica, va anzitutto esaminato il terzo motivo, che contesta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. numero 206 del 2005, articolo 33, con riferimento all'individuazione del foro di competenza . Il motivo non può essere accolto. La ricorrente ripropone l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Giudice di pace di Ancona, sollevata in quanto non sarebbero rispettate le prescrizioni in ordine al foro del consumatore. Il Tribunale ha rilevato che l'eccezione di incompetenza territoriale dell'adito Giudice di pace di Ancona è stata sollevata dalla convenuta, oggi ricorrente, solo sul rilievo dell'ubicazione altrove del foro del consumatore v. al riguardo pag. 1 della sentenza impugnata e pag. 3 del ricorso , in quanto M. risiedeva a … e l'elezione del domicilio era stata fatta ex post con l'atto introduttivo del processo. L'eccezione non poteva essere accolta, ha rilevato correttamente il Tribunale, perché non accompagnata dalla contestazione dei fori applicabili ex articolo 18, 19 e 20 c.p.c. . Il foro del consumatore è infatti derogabile da parte dello stesso consumatore anche unilateralmente, con l'introduzione della domanda innanzi al giudice territorialmente competente ai sensi degli articolo 18, 19 e 20 c.p.c. cfr. per tutte Cass. 1875/2012 . Nel caso in esame, è lo stesso consumatore ad avere proposto domanda al Giudice di pace di Ancona, così legittimamente derogando al D.Lgs. numero 206 del 2005, articolo 33 pertanto la ricorrente, nell'eccepire l'incompetenza del giudice adito, doveva contestare l'applicazione dei fori comuni, il che non ha fatto, con conseguente corretto mancato accoglimento dell'eccezione. 2 Il primo motivo lamenta nullità della sentenza e/o del procedimento per inammissibilità dell'atto di appello, in quanto redatto in violazione degli articolo 342, 348 bis e 348 ter c.p.c. la sentenza impugnata ha accertato l'ammissibilità della impugnazione proposta da M. quando invece l'atto di appello doveva dichiararsi inammissibile ai sensi dell' articolo 342 c.p.c. , essendosi l'appellante limitato ad esporre una serie indistinta di rilievi, senza censurare le argomentazioni poste dal giudice di primo grado a sostegno del rigetto della sua domanda l'appello doveva comunque dichiararsi inammissibile ai sensi dell' articolo 348 bis c.p.c. , in quanto era evidente la mancanza di ragionevole probabilità di accoglimento. Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha ritenuto ammissibile l'appello in quanto era chiaramente indicato il vizio dell'omessa considerazione delle risultanze della consulenza tecnica svoltasi in primo grado ed era specificata la richiesta di riforma nel senso dell'accoglimento integrale della domanda fatta valere. Il giudizio di specificità dell'appello va condiviso in quanto, come emerge dagli estratti dell'atto trascritti alle pagg. 9 e 11 del controricorso, l'appellante aveva contestato, come ha affermato il Tribunale, la mancata considerazione dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio svolta in primo grado e sulla base di questa censura aveva chiesto la riforma integrale della pronuncia. Quanto al rilievo per cui l'appello andava comunque dichiarato inammissibile perché non vi era la ragionevole probabilità che fosse accolto, è evidente la sua pretestuosità, essendo l'appello appunto stato accolto. 3 Il secondo motivo contesta violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. numero 206 del 2005, articolo 129, con riferimento alla insussistenza del diritto del consumatore alla risoluzione del contratto stante la conformità del bene consegnato rispetto a quello venduto la corretta applicazione della specifica disciplina di cui all' articolo 129, del codice del consumo porterebbe ad affermare la conformità del bene venduto dalla ricorrente, trattandosi di un autoveicolo usato ed immatricolato nel lontano 1998, che con il passare del tempo ha mostrato segni di deterioramento della verniciatura l'autoveicolo si è infatti rivelato perfettamente idoneo all'uso, è stato correttamente descritto dal venditore ed è stato consegnato all'acquirente nelle medesime condizioni in cui era stato descritto. Il motivo non può essere accolto in quanto il Tribunale, con accertamento in fatto ad esso riservato e sufficientemente motivato, ha rilevato che il distacco parziale manifestatosi nella verniciatura è difetto che impediva il normale utilizzo della autovettura, che per quanto usata doveva essere conforme alle caratteristiche dovute del prodotto. 4 Il quarto motivo, che contesta nullità del procedimento per violazione dell' articolo 92 c.p.c. , con riferimento alla contestazione delle spese di lite per errore di M. sull'individuazione del giudice territorialmente competente in primo grado , è da ritenersi assorbito a seguito del rigetto del terzo motivo. Secondo la ricorrente, essendo risultata vittoriosa sulla questione concernente la corretta individuazione del giudice territorialmente competente, dovrebbero essere compensate le spese di lite, conseguenza che non vi può essere essendo stato il terzo motivo respinto. II. Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrente, che liquida in Euro 1.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Sussistono, D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 13 , comma 1 quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.