In caso di sequestro probatorio, operato mediante c.d. copia informatica integrale di dati, il Pubblico Ministero può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro, predisponendo un’adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, decorso il quale la c.d. copia integrale deve essere restituita agli aventi diritto .
Il Tribunale del riesame ha confermato il decreto di sequestro probatorio del Pubblico Ministero, avente ad oggetto dati informatici e i relativi supporti , emesso circa 4 mesi prima rispetto all'ordinanza. Quest'ultima è stata impugnata dai ricorrenti che, tra gli altri motivi, hanno lamentato la violazione di legge per aver il Pubblico Ministero, prima, e il Tribunale successivamente omesso di indicare l'oggetto in concreto del sequestro, nonché la funzione probatoria del vincolo e il nesso di pertinenzialità rispetto ai fatti per cui si procedeva . La Corte di Cassazione, nell'accogliere il ricorso in parte qua , prende le mosse dalla ricostruzione dei principi che regolano il sequestro probatorio e, in particolare, la necessità di un giusto equilibrio e di un ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo di ricerca della prova e la finalità probatoria perseguita . Richiamando la giurisprudenza delle Sezioni Unite Cass. n. 36072/2018 , i giudici di legittimità hanno in primo luogo evidenziato il ruolo fondamentale che riveste la motivazione del decreto di sequestro, e dell'ordinanza a seguito di riesame, allo scopo di garantire il rispetto dei diritti costituzionalmente tutelati dell'indagato e dei terzi interessati. Con particolare riferimento al sequestro probatorio di cose pertinenti al reato , viene infatti sottolineato che l'assenza di una definizione normativa di tale oggetto impone una maggiore precisione e completezza nella motivazione del provvedimento cautelare, che consenta di apprezzare la strumentalità del bene sequestrato rispetto alla condotta criminosa e alla finalità probatoria del sequestro , assolvendo così ad una funzione selettiva . Tale onere motivazionale, come evidenziato nella sentenza in commento, è tanto più intenso quanto più il vincolo cautelare incida sul nucleo della sfera individuale del suo destinatario . Ne consegue la necessità di un esame rigoroso, in sede di riesame, in ordine alla legittimità del sequestro probatorio, che non può risolversi in mere formule di stile , prescindendo dalla concreta individuazione delle singole cose in sequestro e del rapporto che le lega al reato in via non esclusivamente occasionale. La Corte evidenzia altresì che tale valutazione deve esser ancor più rigorosa quando il sequestro abbia ad oggetto beni riferibili a soggetti terzi rispetto al fatto per cui si procede. Nel valutare la legittimità della misura reale, il giudice del riesame è chiamato ad operare un bilanciamento tra la finalità probatoria perseguita e il vulnus per il destinatario , secondo il principio di proporzionalità , che rappresenta il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima . Dovrà dunque verificarsi l'impossibilità di conseguire il medesimo risultato attraverso strumenti diversi e meno invasivi e conformare il vincolo cautelare in modo da non arrecare un inutile sacrificio al suo destinatario. Facendo applicazione di tali principi allo specifico caso di c.d. copia informatica integrale di dati contenuti sui supporti in sequestro , i giudici di legittimità hanno quindi affermato la necessità che, fin dal momento genetico e a fortiori in sede di riesame, risultino definiti la portata del vincolo , mediante la selezione delle cose davvero necessarie ai fini della prova, nonché le ragioni puntualmente illustrate del sequestro e delle sue modalità omnicomprensive . Altrettanto importante è il profilo temporale , relativo alla durata del sequestro, che non può superare il tempo strettamente necessario ai fini probatori , con possibilità per il Pubblico Ministero di trattenere la copia integrale dei dati informatici solo in quanto necessario alla selezione dei dati rilevanti, adottando un'organizzazione tale da garantire l'espletamento delle operazioni nel minor tempo possibile, con restituzione, all'esito, della copia integrale all'avente diritto .
Presidente Di Stefano Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Torino ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto nei riguardi di L.R.L., T.M.E., R.A. e R.M. in relazione ai reati di corruzione e accesso abusivo a sistema informatici. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione R.A. e R.M. articolando tre motivi. 2.1. Con i primi due si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al principio di proporzionalità e al nesso di pertinenza tra ciò che è stato sequestrato e i reati per cui si procede. La perquisizione e il conseguente sequestro sarebbero stati disposti in ragione della necessità di verificare l'ipotesi di una amministrazione di fatto di alcune società in capo a tali R. e L.R. che, grazie ad alcuni fatti corruttivi, avrebbero ricevuto appalti dal 2017 in poi nel settore degli eventi tra le società in questione vi sarebbe stata anche omissis di cui S. è socio e amministratore S., soggetto terzo, avrebbe avuto rapporti con la omissis dal 2017, eseguendo incarichi di vigilanza, e quindi con i suoi amministratori . I ricorrenti, si argomenta, sarebbero soggetti terzi e avrebbero avuto, secondo il Tribunale, rapporti con gli indagati loro interlocutori commerciali, personali stabili e fiduciari e ciò li renderebbe certamente potenziali fonti di elementi di prova a carico . R.A. è la figlia di R.R., indagato, e sarebbe stata titolare di alcune partecipazioni in determinate società oggetto di attenzione investigativa, mentre R.M. avrebbe lavorato presso la società omissis investigazioni nonché acquisito successivamente insieme ad altri, la omissis e costituito omissis s.r.l. Si aggiunge che l'ipotesi investigativa sarebbe quella per cui, investigando per alcuni reati nei riguardi di R.R. e L.R.L., tutte le realtà lavorative entrate in contatto con questi sarebbero utili per la prosecuzione delle indagini. Nella specie, si argomenta, sarebbe stato violato il principio di proporzione e non sarebbero state le ragioni poste a fondamento del vincolo di indisponibilità, a cui sarebbe stata di fatto attribuita una funzione esplorativa. Sotto altro profilo, si evidenzia come siano trascorsi quattro mesi dall'apprensione dei beni senza che sia stato chiarito alcunché sul vincolo di pertinenzialità tra i beni e i reati, sulla durata del vincolo, sul tempo necessario ad eseguire al copia dei dati rilevanti. Sotto ulteriore profilo sarebbero stati sequestrati atti, documenti ed informazioni tra l'investigatore ed il difensore così il ricorso , riservati ai sensi dell' art. 103 c.p.p. . 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione quanto al requisito del fumus commissi delicti. Il tema attiene a due ipotesi corruttive. Quanto alla prima - questione Lingotto il Tribunale avrebbe fatto riferimento ai rapporti esistenti tra quattro indagati B., M., L.R., R. finalizzati ad agevolare le società omissis di L.R. nell'ottenimento di appalti di servizi e vigilanza presso il omissis , gestito da D.L.M., a discapito di altri operatori di settore. In tale contesto, si argomenta, sarebbero stati riportati a alcuni passaggi di atti trasmessi, tra cui due chat tra M. e B. b alcuni accertamenti societari, da cui il Tribunale farebbe derivare il collegamento tra i ricorrenti e gli indagati c il contenuto delle sommarie informazioni rese da D.L In realtà, si sostiene, proprio il contenuto delle sommarie informazioni in questione, di cui si riproduce una parte, escluderebbe la configurabilità del reato. Non diversamente, quanto alla secondo fatto corruttivo, relativo alla O.G.R L'ipotesi corruttiva avrebbe ad oggetto il concorso tra R.R. e T.M., entrambi carabinieri, che, in cambio di favori, avrebbe svolto ispezioni anomale al fine di favorire la omissis , su una società la omissis investigazioni di G. che deteneva l'appalto per i servizi di vigilanza presso la OGR. R. si sarebbe attivato per facilitare le condizioni di accesso agli appalti in favore della omissis e di tutte le ditte subappaltatrici, tra cui quelle gestite anche dai ricorrenti avrebbero goduto di vantaggi anticoncorrenziali così il ricorso che ripropone un passo della motivazione Tra il materiale sequestrato vi sarebbe tuttavia anche un rapporto sul fatto redatto dal maresciallo T. che spiegherebbe l'interesse investigativo sulla società e proprio la lettura di detto rapporto inficierebbe la ricostruzione investigativa. Ne' sarebbero state esaminate dal Tribunale le produzioni documentali difensive e in particolare le dichiarazioni di M.G., responsabile della security della OGR, assunte in sede di indagini difensive si riportano passi delle dichiarazioni . 3. Ha proposto ricorso per cassazione L.R.L. articolando tre motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge quanto al ritenuto fumus commissi delicti il Tribunale si sarebbe limitato ad elencare alcuni elementi contenuti del decreto di perquisizione del Pubblico Ministero senza confrontarsi con le argomentazioni difensive. Il tema attiene alle vicenda o missis , di cui si è detto, ma in realtà il Tribunale avrebbe coinvolto L.R. anche per la vicenda OGR, di cui tuttavia non vi sarebbe traccia del ricorrente nel decreto di perquisizione. Ne' sarebbe chiaro sulla base di quali elementi l'indagato sarebbe interessato anche all'altra vicenda omissis , per la quale si fa riferimento alle dichiarazioni di D.L.M., che sarebbero state non valutate. Anche con riguardo alla vicenda OGR non avrebbe rilievo il rinvenimento nella abitazione del ricorrente di documentazione fiscale e contabile, sia della omissis atteso che L.R.L. sarebbe il proprietario della società, sia della omissis investigazioni, in quanto società di cui la moglie del ricorrente è socia. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità della misura si evidenzia che sarebbe stata sequestrata documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella relativa alla vicenda omissis . Il tema è quello di cui si è già detto. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata convalida del sequestro da parte del Pubblico Ministero. Si sostiene che, rispetto ad un decreto indeterminato quanto alla indicazione del vincolo di pertinenza, la polizia giudiziaria avrebbe deciso di sequestrare beni slegati a cui non è conseguita la convalida. 4. Ha proposto ricorso per cassazione T.M.E. articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al fumus commissi delicti per il delitto di corruzione. R.R., attraverso una rete di amicizie e di ex colleghi dell'arma dei carabinieri - tra cui anche T.- avrebbe dispensato favori così il ricorso ricevendo in cambio iniziative volte ad agevolare l'attività lavorativa delle società Omissis con cui intratteneva un rapporto stabile, tanto da essere individuato come amministratore di fatto. R., in particolare, avrebbe raccomandato T. per fare entrare questi nei servizi segreti italiani ciò sarebbe avvenuto proto prima dell'interessamento della omissis all'acquisizione di un contratto di collaborazione con le OGR, struttura torinese destinata ad ospitare eventi, con conseguente attivazione dal parte del NIL, di cui il maresciallo T. era comandante, di una serie inusuale di controlli nei riguardi della società omissis Investigazioni, che portarono al successivo recesso di detta società dal contratto di appalto. T. si sarebbe inoltre interessato ai un controllo compiuto dal Nil della società omissis service e quindi di società collegate, al mondo lavorativo di R La motivazione sul fumus sarebbe viziata, atteso che dagli atti non sarebbero rinvenibili contatti tra R. e T. e lo stesso Tribunale avrebbe ritenuto scarso l'apporto documentale acquisito. Si fa riferimento alla documentazione valorizzata dai carabinieri ed al rapporto sul fatto , redatto dallo stesso T. - di cui non si sarebbe tenuto conto - ed alle dichiarazioni del responsabile della sicurezza della Ogr, M.G., relative alla ragioni che portarono alla decisione di Ogr di recedere dal contratto con omissis Investigazioni, rinvenute in una serie di disservizi compiuti da questa in danno della stessa OGR detta decisione sarebbe avvenuta prima del 20.11.2018, cioè prima della comunicazione di Ogr a omissis Investigazioni del recesso e, soprattutto prima della presunta anomalia valorizzata dal Tribunale, secondo cui, invece, già dal 5.11.2018, OGR, contestualmente al verbale del primo accesso del Nil presso la omissis Investigazioni, aveva già inviato a più soggetti lettere di invito ad offrire i servizi interni fino a quel momento assicurati da omissis Investigazioni. Assume il ricorrente che in realtà dalla documentazione in atti emergerebbe come già dal 2017 OGR avesse avuto seri problemi con omissis Investigazioni, che erano stati oggetti di interventi da parte dello stesso NIL e dell'Inps ciò avrebbe giustificato la lettera di invito a omissis investigazioni del 5.11.2018 per l'affidamento dei servizi con richiesta di presentare la propria offerta entro il 12.11.2018 e il fatto che fosse stata istituita una commissione di valutazione delle offerte che, dopo avere analizzate, aveva deliberato il 14.11.2018 di aggiudicare la fornitura alla omissis investigazioni. Dunque, sarebbe destituito di fondamento l'affermazione secondo cui la omissis investigazioni sarebbe stata presa di mira ingiustamente per favorire altri. Ne' il Tribunale avrebbe spiegato alcunché in ordine all'interessamento di R. per la presentazione di T. ai servizi segreti né, ancora, l'ordinanza avrebbe motivato in relazione ai favori richiesti e/o ricevuti da T. in ordine al possibile suo interessamento per un controllo effettuato dal Nil nell'agosto del 2017 nei confronti di omissis service. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà. 2. Possono essere cumulativamente valutati i ricorsi proposto nell'interesse di R.A., R.M. e L.R.L Si tratta di ricorsi fondati quanto ai primi due motivi, per quel che concerne R. e R., e quanto al secondo motivo per quel che riguarda L.R.L Si tratta di motivi che hanno una valenza assorbente. 3. Dall'ordinanza impugnata si evince 1 quanto a R. e R.A., che il sequestro sarebbe finalizzato alla prova di un fatto corruttivo e la loro posizione storica e diacronica nei rapporti con gli indagati, loro interlocutori commerciali e personali stabili e fiduciari, li rendono certamente potenziali fonti di elementi a carico così testualmente il Tribunale a pagina 17 . Nessuna indicazione emerge in ordine all'oggetto del sequestro, di cosa sia stato in concreto sequestrato - si tratta di un tema di cui il Tribunale mostra di avere consapevolezza allorché affronta il tema del materiale sequestrato tra indagati e difensore cfr., pag. 12 dell'ordinanza impugnata - del perché ciò che è stato sequestrato sarebbe funzionale a provare i fatti corruttivi. Il sequestro sarebbe giustificato, quanto a R., dal vincolo genitoriale con il padre indagato e con la sua partecipazione alla omissis , e, quanto a R., per essere stato questi socio ed amministratore della omissis e stretto collaboratore di L.R. 2 non diversamente, quanto a L.R., al di là della descrizione di una serie di elementi volti a configurare il fumus dell'ipotizzato reato corruttivo e di un riferimento a possibili ulteriori sviluppi investigativi, valgono le stesse considerazioni inerenti la individuazione di ciò che è stato sequestrato, il nesso di derivazione delle res dal reato, la funzione di accertamento probatorio che il mezzo di ricerca della prova dovrebbe assolvere. 4. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno in più occasioni chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti cfr., Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 . Si è precisato come la portata precettiva dell' art. 42 Cost. e art. 1 del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato . Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della cosa come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro. Intanto, cioè, una cosa può essere considerata cosa pertinente al reato in quanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita. E' noto come la formula cose pertinenti al reato abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di corpo del reato , non abbia definito quella di cose pertinenti , affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale. Si è chiarito in giurisprudenza come la nozione di cosa pertinente al reato abbia una portata più ampia di quella impiegata nell' art. 253 c.p.p. , comprendendo non solo il corpo del reato ma anche qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850 Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100 Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv. 244342 . In tal senso, la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa ed alla finalità probatoria del sequestro è uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolve ad una funzione selettiva il tema della strumentalità si pone, innanzitutto, per la indiscussa utilità euristica delle informazioni acquisite, destinata normalmente ad aumentare in modo proporzionale alla entità del vulnus che lo strumento probatorio arreca alla riservatezza più l'attività di ricerca della prova si avvicina al nucleo della sfera individuale costituito da quella intimità che l'individuo ritiene di non condividere con alcuno più il dato acquisito può risultare prezioso per l'accertamento. La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocché indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema. Un sequestro sproporzionato non è strutturalmente illegittimo, ma va ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato questa valutazione, tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, presuppone che sia chiaro quale sia la cosa su cui è stato apposto il vincolo. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il tema non attiene solo all'interesse specifico alla restituzione di beni personali, ma, come si dirà, alla verifica della legittimità del sequestro probatorio e alla funzione di garanzia del riesame che rischia di trasformarsi in un vuoto simulacro formale ove si ritenga, come nella specie, di poter prescindere dalla individuazione di cosa in concreto sia stato sequestrato, non essendo sufficiente al riguardo fare riferimento alla circostanza che l'oggetto del sequestro sia un mero contenitore di dati ed informazioni, come sempre accade nel caso di sequestri di strumenti informatici. Pur in presenza di indirizzi giurisprudenziali diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale Cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374 Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881 . La verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve ovviamente essere maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo estraneo al reato, cioè un soggetto nei cui confronti nessun coinvolgimento nell'attività criminosa è stato ipotizzato fino al momento in cui il sequestro è eseguito. Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la cliustificazione della loro limitazione. In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione cfr. par. 3 e 4 dell' art. 5 TUE , art. 49 par. 3 e art. 52 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172 , che dal sistema della CEDU . La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità. Con la sentenza sul caso Ilva , si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dall Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che - si tratta di una affermazione centrale - non è consentito un sacrificio del nucleo essenziale di alcuna delle istanze in conflitto Corte Cost., sentenza n. 85 del 2013 , ma anche n. 20 del 2017 , in cui la Corte, in tema di riservatezza , ha ritenuto fondamentale che le disposizioni limitative della libertà di comunicazione rispettino la riserva assoluta di legge e di giurisdizione, nonché i prind pi di ragionevolezza e di proporzionalità alla luce dei parametri della idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto . Non diversamente, è condivisibile quanto ritenuto in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura con cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. Il principio in esame è capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico in tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. In tale accezione, il canone della proporzione e della adeguatezza si rivolgono certamente al legislatore, nel momento in cui traccia le norme ordinarie, ed alla Corte costituzionale nel vaglio di legittimità delle stesse, ma anche al giudice comune, allorquando è chiamato in concreto a disporre atti limitativi delle istanze fondamentali. Il principio di proporzionalità trova un formidabile ambito applicativo con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su bene giuridici costituzionalmente tutelati esso segna il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima. Il tema attiene al rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona . Ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria . Dunque, solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere sotto controllo l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall' art. 42 Cost. e dall'arti del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Edu , come interpretato dalla Corte Edu. La motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione ed al principio di proporzione. Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibilein maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare il giudice cioè deve conformare il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 2013 . Ciò che è richiesto è una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, della proporzione, al bilanciamento tra valori, all'equità. 5. In tale contesto, la Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di acquisizione della prova, che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto - potenzialmente - rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03 2017, Storari Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 - dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 268489 ma anche Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013 - dep. 12/04/2013, Verni conf. Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008 - dep. 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254 . Si tratta di un indirizzo che deve essere esplicitato. Si è già chiarito come, in tanto è possibile disporre un sequestro esteso , e magari totalizzante, in quanto si spieghi -caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente ex ante l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare sul tema, Sez. 6, n. 32265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898 . Sotto altro profilo, l'esigenza investigativa che in qualche modo - in alcuni casi - può depotenziare, quasi vanificandola, la possibilità di verificare nella immediatezza la legittimità del mezzo di ricerca quanto alla sussistenza del nesso di strumentalità tra res di cui non si ha nemmeno consapevolezza , reato per cui si procede e finalità probatoria, richiede ed impone strumenti compensativi di garanzia per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti. Strumenti di garanzia, cioè, che si collocano già al momento della adozione della mezzo di ricerca della prova e che attengono, come detto, alla portata del vincolo, alle ragioni, che devono essere puntualmente illustrate, per cui si decide di aggredire, ad esempio, la sfera giuridica di soggetti terzi estranei al reato, al motivo per cui il vincolo venga modulato -rispetto a terzi estranei -. in modo onnicomprensivo cioè decidendo, ad esempio, di sequestrare una quantità indistinta di corrispondenza o di documenti - anche quelli più personali e riservati- , alla necessità di ancorare la durata del sequestro a criteri oggettivi di ragionevolezza temporale, alla esigenza insopprimibile di selezionare le cose davvero necessarie ai fini della prova. In tal senso, il tempo necessario alla selezione di ciò che è necessario ai fini probatori da ciò che deve essere restituito non può essere un fattore neutro destinato a pregiudicare chi, da indagato ma, soprattutto, da terzo estraneo al reato, ha già subito la limitazione del diritto di sindacare sin da subito, con rigore, la esistenza del nesso di strumentalità tra res e reato. Strumenti di garanzia che non possono essere svuotati e che attengono ad inevitabili profili giustificativi e motivazionali di ordine quantitativo, qualitativo e temporale del sequestro così efficacemente, Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini, in motivazione ed alla necessità di evitare che il sequestro probatorio assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede. Si tratta di profili su cui è necessario specificamente motivare da parte del Pubblico Ministero e del Tribunale del riesame, atteso che, diversamente, il mezzo di ricerca si trasforma in uno strumento di illegittima compressione di diritti, con conseguente ingiustificata rincorsa del soggetto a cui le cose sono sequestrate al fine di ottenere la restituzione di ciò che sin dall'inizio non avrebbe dovuto essere sequestrato così Sez. 6 n. 34265 del 2020 . 6. In detto contesto, si pone il tema della copia dei dati digitali sequestrati e della restituzione dei contenitori di detti dati. Sul tema la Corte, con la richiamata sentenza n. 34265 del 2020, ha chiarito che, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore sequestrato, essa non rileva in sé come cosa pertinente al reato in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. La c.d. copia integrale, cioè, contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore pc., tablet, telefono ma non soddisfa affatto l'esigenza indifferibile di individuare e porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria. Ne deriva, come è stato specificato dalla Corte di cassazione, che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia - mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell'insieme di dati appresi Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini . La copia integrale consente di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al reato. In questo contesto la Corte ha affermato che il Pubblico Ministero a può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro. b è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede c compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia - integrale deve essere restituita agli aventi diritto così testualmente in motivazione, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti . Si tratta di affermazioni che non sono finalizzate ad introdurre nel sistema un nuovo termine perentorio - coincidente con la celebrazione dell'udienza di riesame del sequestro - la cui inosservanza produrrebbe indifferibili effetti clemolitori del mezzo di ricerca si tratta invece di principi strumentali ad evidenziare la necessità di un accertamento in concreto, caso per caso, volta per volta, finalizzato a verificare se le operazioni di selezione del materiale siano conformi alla esigenza di differimento temporaneo della valutazione del nesso di pertinenza tra res e reato che si intenda provare ovvero si traducano in una elusione delle garanzie di cui si è detto, con conseguente violazione del diritto di proporzione e limitazione illegittima di diritti delle persone Sez. 6, n. 46102 del 11/05/2021, dep. 2022, Antonucci, n. m. . 7. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati sotto molteplici profili. Rispetto ad un sequestro eseguito il 2.12.2021, a distanza di circa quattro mesi - cioè al momento in cui è stata emessa l'ordinanza impugnatanon è affatto chiaro cosa in concreto sia stato sequestrato si tratta di un dato di presupposizione fondante perché, come detto, solo ciò consente poi di compiere valutazioni concrete in relazione alla legittimità del mezzo di ricerca della prova ed alla pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria. Ne deriva che se non è chiaro, a distanza di mesi, quali res siano state trovate nei contenitori su cui è stato apposto il vincolo, non è possibile stabilire quale sia il nesso di pertinenza non occasionale tra ciò che è stato sequestrato e i reati per cui si procede, quale la finalità probatoria tra le cose sequestratedi cui non si sa nullae gli ipotizzati fatti corruttivi, perché le cose sequestrate consentono di provare i fatti corruttivi, perché è necessario un indistinto sequestro anche nei confronti di un soggetto terzo. Ne' è chiaro cosa in concreto sia stato fatto per la estrapolazione dei dati rilevanti, quanti consulenti siano stati nominati, come si sia proceduto, quale sia il termine assegnato per la ultimazione della consulenza, quale sia stata esattamente la situazione concreta al momento in cui il Tribunale ha effettuato la sua valutazione, quali siano i criteri di selezione con cui si sta operando Cfr., Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2021, dep. 2022, Pessotto, Rv. 280838 . Su detti decisivi profili l'ordinanza è del tutto silente, essendosi limitato il Tribunale ad affermare che il sequestro probatorio per il quale si procede è giustificato dalla esigenza di portare a termine la copia e la selezione di quanto sequestrato. Ne deriva che l'ordinanza impugnata e il decreto del Pubblico Ministero del 1.12.2021 devono essere annullati senza rinvio con conseguente immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. 8. A conclusioni parzialmente diverse deve giungersi per quel che concerne T. che ha articolato solo un motivo relativo alla sussistenza del fumus. L'assunto accusatorio relativo all'ipotizzato fatto corruttivo è che R. avrebbe blandito T. prospettandogli raccomandazioni presso superiori e presso i servizi segreti e in questa prospettiva lo avrebbe accompagnato a Roma e che a fronte di ciò avrebbe ottenuto un irrigidimento dei controlli da parte del ricorrente nei riguardi di una impresa, la omissis investigazioni di G., cui era stato aggiudicato un appalto per effetto dei più rigorosi controlli, l'Ogr avrebbe poi receduto dal contratto di appalto in precedenza stipulato. Il Tribunale, al di là della enunciazione astratta dell'ipotizzato fatto corruttivo, ha fatto riferimento a ad una veramente scarsa produzione documentale b ad una serie di verifiche alla omissis Investigazioni che certamente avrebbero avuto un ruolo di concausa nella definitiva perdita di fiducia tra committente ed appaltatore c ad alcune coincidenze tra l'offerta della Omissis , la redazione dei verbali del Nil e gli accadimenti che portarono alla cessazione del rapporto. Si tratta di una motivazione sincopata a fronte delle deduzioni e del materiale istruttorio portato a cognizione del Tribunale dalla difesa, volto a dimostrare come la Ogr avesse receduto per ragioni autonome ed estranee rispetto all'operato di T. atti investigativi e dichiarazioni di M.G. . Sul punto, rilevante ai fini della configurazione della stessa esistenza del patto corruttivo e del nesso sinallagmatico tra le prestazione oggetto del contratto illecito, la motivazione è sostanzialmente omessa. Ne consegue che in ordine al capo in questione l'ordinanza deve essere annullata il giudice del rinvio, esaminati compiutamente gli atti, valuterà se ed in che termini sia configurabile nella specie il fumus dell'ipotizzato rato corruttivo P.Q.M. Annulla senza rinvio nei confronti di L.R.L., R.A. e R.M. l'ordinanza impugnata e il decreto del Pubblico Ministero del'1/12/2021 disponendo l'immediata restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti do cui all 'art. 28 reg. esec. c.p.p Annulla la medesima ordinanza nei confronti di T.M.E. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell 'art. 324 c.p.p ., comma 5. Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Torino ha confermato il decreto di perquisizione e sequestro probatorio disposto nei riguardi di L.R.L., T.M.E., R.A. e R.M. in relazione ai reati di corruzione e accesso abusivo a sistema informatici. 2. Hanno proposto ricorso per cassazione R.A. e R.M. articolando tre motivi. 2.1. Con i primi due si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al principio di proporzionalità e al nesso di pertinenza tra ciò che è stato sequestrato e i reati per cui si procede. La perquisizione e il conseguente sequestro sarebbero stati disposti in ragione della necessità di verificare l'ipotesi di una amministrazione di fatto di alcune società in capo a tali R. e L.R. che, grazie ad alcuni fatti corruttivi, avrebbero ricevuto appalti dal 2017 in poi nel settore degli eventi tra le società in questione vi sarebbe stata anche omissis di cui S. è socio e amministratore S., soggetto terzo, avrebbe avuto rapporti con la omissis dal 2017, eseguendo incarichi di vigilanza, e quindi con i suoi amministratori . I ricorrenti, si argomenta, sarebbero soggetti terzi e avrebbero avuto, secondo il Tribunale, rapporti con gli indagati loro interlocutori commerciali, personali stabili e fiduciari e ciò li renderebbe certamente potenziali fonti di elementi di prova a carico . R.A. è la figlia di R.R., indagato, e sarebbe stata titolare di alcune partecipazioni in determinate società oggetto di attenzione investigativa, mentre R.M. avrebbe lavorato presso la società omissis investigazioni nonché acquisito successivamente insieme ad altri, la omissis e costituito omissis s.r.l. Si aggiunge che l'ipotesi investigativa sarebbe quella per cui, investigando per alcuni reati nei riguardi di R.R. e L.R.L., tutte le realtà lavorative entrate in contatto con questi sarebbero utili per la prosecuzione delle indagini. Nella specie, si argomenta, sarebbe stato violato il principio di proporzione e non sarebbero state le ragioni poste a fondamento del vincolo di indisponibilità, a cui sarebbe stata di fatto attribuita una funzione esplorativa. Sotto altro profilo, si evidenzia come siano trascorsi quattro mesi dall'apprensione dei beni senza che sia stato chiarito alcunché sul vincolo di pertinenzialità tra i beni e i reati, sulla durata del vincolo, sul tempo necessario ad eseguire al copia dei dati rilevanti. Sotto ulteriore profilo sarebbero stati sequestrati atti, documenti ed informazioni tra l'investigatore ed il difensore così il ricorso , riservati ai sensi dell 'art. 103 c.p.p 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione quanto al requisito del fumus commissi delicti. Il tema attiene a due ipotesi corruttive. Quanto alla prima - questione Lingotto il Tribunale avrebbe fatto riferimento ai rapporti esistenti tra quattro indagati B., M., L.R., R. finalizzati ad agevolare le società Omissis di L.R. nell'ottenimento di appalti di servizi e vigilanza presso il omissis , gestito da D.L.M., a discapito di altri operatori di settore. In tale contesto, si argomenta, sarebbero stati riportati a alcuni passaggi di atti trasmessi, tra cui due chat tra M. e B. b alcuni accertamenti societari, da cui il Tribunale farebbe derivare il collegamento tra i ricorrenti e gli indagati c il contenuto delle sommarie informazioni rese da D.L In realtà, si sostiene, proprio il contenuto delle sommarie informazioni in questione, di cui si riproduce una parte, escluderebbe la configurabilità del reato. Non diversamente, quanto alla secondo fatto corruttivo, relativo alla O.G.R L'ipotesi corruttiva avrebbe ad oggetto il concorso tra R.R. e T.M., entrambi carabinieri, che, in cambio di favori, avrebbe svolto ispezioni anomale al fine di favorire la omissis , su una società la omissis investigazioni di G. che deteneva l'appalto per i servizi di vigilanza presso la OGR. R. si sarebbe attivato per facilitare le condizioni di accesso agli appalti in favore della omissis e di tutte le ditte subappaltatrici, tra cui quelle gestite anche dai ricorrenti avrebbero goduto di vantaggi anticoncorrenziali così il ricorso che ripropone un passo della motivazione Tra il materiale sequestrato vi sarebbe tuttavia anche un rapporto sul fatto redatto dal maresciallo T. che spiegherebbe l'interesse investigativo sulla società e proprio la lettura di detto rapporto inficierebbe la ricostruzione investigativa. Ne' sarebbero state esaminate dal Tribunale le produzioni documentali difensive e in particolare le dichiarazioni di M.G., responsabile della security della OGR, assunte in sede di indagini difensive si riportano passi delle dichiarazioni . 3. Ha proposto ricorso per cassazione L.R.L. articolando tre motivi. 3.1. Con il primo si lamenta violazione di legge quanto al ritenuto fumus commissi delicti il Tribunale si sarebbe limitato ad elencare alcuni elementi contenuti del decreto di perquisizione del Pubblico Ministero senza confrontarsi con le argomentazioni difensive. Il tema attiene alle vicenda Omissis , di cui si è detto, ma in realtà il Tribunale avrebbe coinvolto L.R. anche per la vicenda OGR, di cui tuttavia non vi sarebbe traccia del ricorrente nel decreto di perquisizione. Ne' sarebbe chiaro sulla base di quali elementi l'indagato sarebbe interessato anche all'altra vicenda omissis , per la quale si fa riferimento alle dichiarazioni di D.L.M., che sarebbero state non valutate. Anche con riguardo alla vicenda OGR non avrebbe rilievo il rinvenimento nella abitazione del ricorrente di documentazione fiscale e contabile, sia della omissis i atteso che L.R.L. sarebbe il proprietario della società, sia della omissis investigazioni, in quanto società di cui la moglie del ricorrente è socia. 3.2. Con il secondo motivo si deduce violazione dei principi di pertinenza, adeguatezza e proporzionalità della misura si evidenzia che sarebbe stata sequestrata documentazione ulteriore e diversa rispetto a quella relativa alla vicenda omissis . Il tema è quello di cui si è già detto. 3.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata convalida del sequestro da parte del Pubblico Ministero. Si sostiene che, rispetto ad un decreto indeterminato quanto alla indicazione del vincolo di pertinenza, la polizia giudiziaria avrebbe deciso di sequestrare beni slegati a cui non è conseguita la convalida. 4. Ha proposto ricorso per cassazione T.M.E. articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge e vizio di motivazione quanto al fumus commissi delicti per il delitto di corruzione. R.R., attraverso una rete di amicizie e di ex colleghi dell'arma dei carabinieri - tra cui anche T.- avrebbe dispensato favori così il ricorso ricevendo in cambio iniziative volte ad agevolare l'attività lavorativa delle società Omissis con cui intratteneva un rapporto stabile, tanto da essere individuato come amministratore di fatto. R., in particolare, avrebbe raccomandato T. per fare entrare questi nei servizi segreti italiani ciò sarebbe avvenuto proto prima dell'interessamento della omissis all'acquisizione di un contratto di collaborazione con le OGR, struttura torinese destinata ad ospitare eventi, con conseguente attivazione dal parte del NIL, di cui il maresciallo T. era comandante, di una serie inusuale di controlli nei riguardi della società omissis Investigazioni, che portarono al successivo recesso di detta società dal contratto di appalto. T. si sarebbe inoltre interessato ai un controllo compiuto dal Nil della società omissis service e quindi di società collegate, al mondo lavorativo di R La motivazione sul fumus sarebbe viziata, atteso che dagli atti non sarebbero rinvenibili contatti tra R. e T. e lo stesso Tribunale avrebbe ritenuto scarso l'apporto documentale acquisito. Si fa riferimento alla documentazione valorizzata dai carabinieri ed al rapporto sul fatto , redatto dallo stesso T. - di cui non si sarebbe tenuto conto - ed alle dichiarazioni del responsabile della sicurezza della Ogr, M.G., relative alla ragioni che portarono alla decisione di Ogr di recedere dal contratto con omissis Investigazioni, rinvenute in una serie di disservizi compiuti da questa in danno della stessa OGR detta decisione sarebbe avvenuta prima del 20.11.2018, cioè prima della comunicazione di Ogr a omissis Investigazioni del recesso e, soprattutto prima della presunta anomalia valorizzata dal Tribunale, secondo cui, invece, già dal 5.11.2018, OGR, contestualmente al verbale del primo accesso del Nil presso la omissis Investigazioni, aveva già inviato a più soggetti lettere di invito ad offrire i servizi interni fino a quel momento assicurati da omissis Investigazioni. Assume il ricorrente che in realtà dalla documentazione in atti emergerebbe come già dal 2017 OGR avesse avuto seri problemi con omissis Investigazioni, che erano stati oggetti di interventi da parte dello stesso NIL e dell'Inps ciò avrebbe giustificato la lettera di invito a omissis investigazioni del 5.11.2018 per l'affidamento dei servizi con richiesta di presentare la propria offerta entro il 12.11.2018 e il fatto che fosse stata istituita una commissione di valutazione delle offerte che, dopo avere analizzate, aveva deliberato il 14.11.2018 di aggiudicare la fornitura alla omissis investigazioni. Dunque, sarebbe destituito di fondamento l'affermazione secondo cui la omissis investigazioni sarebbe stata presa di mira ingiustamente per favorire altri. Ne' il Tribunale avrebbe spiegato alcunché in ordine all'interessamento di R. per la presentazione di T. ai servizi segreti né, ancora, l'ordinanza avrebbe motivato in relazione ai favori richiesti e/o ricevuti da T. in ordine al possibile suo interessamento per un controllo effettuato dal Nil nell'agosto del 2017 nei confronti di omissis service. Considerato in diritto 1. I ricorsi sono fondati nei limiti di cui si dirà. 2. Possono essere cumulativamente valutati i ricorsi proposto nell'interesse di R.A., R.M. e L.R.L Si tratta di ricorsi fondati quanto ai primi due motivi, per quel che concerne R. e R., e quanto al secondo motivo per quel che riguarda L.R.L Si tratta di motivi che hanno una valenza assorbente. 3. Dall'ordinanza impugnata si evince 1 quanto a R. e R.A., che il sequestro sarebbe finalizzato alla prova di un fatto corruttivo e la loro posizione storica e diacronica nei rapporti con gli indagati, loro interlocutori commerciali e personali stabili e fiduciari, li rendono certamente potenziali fonti di elementi a carico così testualmente il Tribunale a pagina 17 . Nessuna indicazione emerge in ordine all'oggetto del sequestro, di cosa sia stato in concreto sequestrato - si tratta di un tema di cui il Tribunale mostra di avere consapevolezza allorché affronta il tema del materiale sequestrato tra indagati e difensore cfr., pag. 12 dell'ordinanza impugnata - del perché ciò che è stato sequestrato sarebbe funzionale a provare i fatti corruttivi. Il sequestro sarebbe giustificato, quanto a R., dal vincolo genitoriale con il padre indagato e con la sua partecipazione alla omissis , e, quanto a R., per essere stato questi socio ed amministratore della omissis e stretto collaboratore di L.R. 2 non diversamente, quanto a L.R., al di là della descrizione di una serie di elementi volti a configurare il fumus dell'ipotizzato reato corruttivo e di un riferimento a possibili ulteriori sviluppi investigativi, valgono le stesse considerazioni inerenti la individuazione di ciò che è stato sequestrato, il nesso di derivazione delle res dal reato, la funzione di accertamento probatorio che il mezzo di ricerca della prova dovrebbe assolvere. 4. Le Sezioni unite della Corte di cassazione hanno in più occasioni chiarito come il decreto di sequestro probatorio, anche se abbia ad oggetto cose costituenti corpo del reato, debba contenere una specifica motivazione della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti cfr., Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, Rv. 273548 . Si è precisato come la portata precettiva dell 'art. 42 Cost . e articolo del primo Protocollo addizionale della Convenzione Edu richiede che le ragioni probatorie del vincolo di temporanea indisponibilità della cosa, anche quando la stessa si identifichi nel corpo del reato, siano esplicitate nel provvedimento giudiziario con adeguata motivazione, allo scopo di garantire che la misura, a fronte delle contestazioni difensive, sia soggetta al permanente controllo di legalità - anche sotto il profilo procedimentale - e di concreta idoneità in ordine all'an e alla sua durata, in particolare per l'aspetto del giusto equilibrio o del ragionevole rapporto di proporzionalità tra il mezzo impiegato, ovvero lo spossessamento del bene, e il fine endoprocessuale perseguito, ovvero l'accertamento del fatto di reato . Detti principi valgono anche per il sequestro delle cose pertinenti al reato, atteso che la stessa qualificazione della cosa come pertinente al reato, presuppone la indicazione del perimetro investigativo, della ipotesi di reato per cui si procede, della finalità probatoria perseguita con il sequestro. Intanto, cioè, una cosa può essere considerata cosa pertinente al reato in quanto esista una descrizione concreta del reato per cui si procede e della finalità probatoria perseguita. E' noto come la formula cose pertinenti al reato abbia un significato scarsamente delimitativo e come il legislatore, a differenza di quanto fatto in relazione alla nozione di corpo del reato , non abbia definito quella di cose pertinenti , affidando questo compito alla interpretazione giurisprudenziale. Si è chiarito in giurisprudenza come la nozione di cosa pertinente al reato abbia una portata più ampia di quella impiegata nell 'art. 253 c.p.p ., comprendendo non solo il corpo del reato ma anche qualunque cosa sulla quale o a mezzo della quale il reato fu commesso o che ne costituisce il prezzo, il prodotto o il profitto, anche quelle cose legate indirettamente alla fattispecie criminosa Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014, Denaro, Rv. 259850 Sez. 2, n. 34986 del 19/06/2013, Pini, Rv. 256100 Sez. 2, n. 17372 del 22/01/2009, Romeo e altri, Rv. 244342 . In tal senso, la strumentalità del bene rispetto alla condotta criminosa ed alla finalità probatoria del sequestro è uno dei canoni di valutazione della pertinenza ed assolve ad una funzione selettiva il tema della strumentalità si pone, innanzitutto, per la indiscussa utilità euristica delle informazioni acquisite, destinata normalmente ad aumentare in modo proporzionale alla entità del vulnus che lo strumento probatorio arreca alla riservatezza più l'attività di ricerca della prova si avvicina al nucleo della sfera individuale costituito da quella intimità che l'individuo ritiene di non condividere con alcuno più il dato acquisito può risultare prezioso per l'accertamento. La strumentalità, tuttavia, è astrattamente configurabile in un numero pressocché indefinito di casi e ciò impone di attribuire a detto requisito un significato conforme ai principi generali di adeguatezza e proporzionalità sottesi al sistema. Un sequestro sproporzionato non è strutturalmente illegittimo, ma va ricondotto a proporzione, nel senso che il suo oggetto deve vertere solo sulle cose davvero pertinenti al reato questa valutazione, tuttavia, a differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, presuppone che sia chiaro quale sia la cosa su cui è stato apposto il vincolo. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, il tema non attiene solo all'interesse specifico alla restituzione di beni personali, ma, come si dirà, alla verifica della legittimità del sequestro probatorio e alla funzione di garanzia del riesame che rischia di trasformarsi in un vuoto simulacro formale ove si ritenga, come nella specie, di poter prescindere dalla individuazione di cosa in concreto sia stato sequestrato, non essendo sufficiente al riguardo fare riferimento alla circostanza che l'oggetto del sequestro sia un mero contenitore di dati ed informazioni, come sempre accade nel caso di sequestri di strumenti informatici. Pur in presenza di indirizzi giurisprudenziali diversi, è condivisibile quanto ritenuto da una parte della giurisprudenza di legittimità, secondo cui è necessario un esame particolarmente rigoroso sul rapporto che lega la cosa al reato ed è altresì necessario, quando il legame prospettato sia di natura funzionale, che tale rapporto non sia meramente occasionale Cfr., da ultimo, Sez. 6, n. 33045 del 25/01/2018, Mazza Sez. 5, n. 26444 del 28/05/2014 Denaro, cit nello stesso senso, sostanzialmente, Sez. 6, n. 5845 del 20/01/2017, F., Rv. 269374 Sez. 5, n. 12064 del 16/12/2009, dep. 2010, Marcante, Rv. 246881 . La verifica del nesso di funzionalità non occasionale tra il bene e la condotta deve ovviamente essere maggiormente rigorosa nei casi in cui il bene appartenga ad un soggetto terzo estraneo al reato, cioè un soggetto nei cui confronti nessun coinvolgimento nell'attività criminosa è stato ipotizzato fino al momento in cui il sequestro è eseguito. Il principio di proporzione, certamente ancorato alla disciplina delle cautele personali nel procedimento penale ed alla tutela dei diritti inviolabili, ha nel sistema una portata più ampia esso travalica il perimetro della libertà individuale per divenire termine necessario di raffronto tra la compressione dei diritti quesiti e la cliustificazione della loro limitazione. In ambito sovranazionale, il principio in esame è ormai affermato tanto dalle fonti dell'Unione cfr. par. 3 e 4 dell 'art. 5 TU E, art. 4 9 par. 3 e art. 5 2 par. 1 della Carta dei diritti fondamentali sul punto, cfr., Sez. 3, n. 42178 del 29/09/2009, Spini, Rv. 245172 , che dal sistema della CED U. La Corte costituzionale ha chiarito in più occasioni, ed anche di recente, come il generale controllo di ragionevolezza, a sua volta effettuato attraverso il bilanciamento tra gli interessi in conflitto, comprenda il canone modale della proporzionalità. Con la sentenza sul caso Ilva , si è affermato che nessun valore costituzionale può divenire tiranno nei confronti delle altre situazioni giuridiche, che il bilanciamento deve essere condotto dal legislatore e controllato dall Giudice delle leggi secondo criteri di proporzionalità e di ragionevolezza, fermo restando che - si tratta di una affermazione centrale - non è consentito un sacrificio del nucleo essenziale di alcuna delle istanze in conflitto Corte Cost., sentenza n. 85 del 201 3, ma anche n. 20 del 201 7, in cui la Corte, in tema di riservatezza , ha ritenuto fondamentale che le disposizioni limitative della libertà di comunicazione rispettino la riserva assoluta di legge e di giurisdizione, nonché i prind pi di ragionevolezza e di proporzionalità alla luce dei parametri della idoneità, necessità e proporzionalità in senso stretto . Non diversamente, è condivisibile quanto ritenuto in dottrina, e cioè che il rango conferito dall'ordinamento interno alle fonti sovranazionali consente di affermare che, qualunque sia la natura con cui sono costruite - sostanziale o processuale - le tutele dei diritti, si deve tenere conto del cd. test di proporzionalità. Il principio in esame è capace di fungere da guida per lo sviluppo futuro della materia dei diritti fondamentali, oggetto primario delle disposizioni normative processuali penali. Si può tuttavia affermare che, anche là dove non entri espressamente in gioco il tema dei diritti fondamentali, il principio di proporzionalità rappresenti un utile termine di paragone per lo sviluppo di soluzioni ermeneutiche e, ancor prima, di nuovi modelli di ragionamento giuridico in tal senso, si sostiene acutamente, il principio di proporzionalità assolve ad una funzione strumentale per un'adeguata tutela dei diritti individuali in ambito processuale penale, ed ad una funzione finalistica, come parametro per verificare la giustizia della soluzione presa nel caso concreto. In tale accezione, il canone della proporzione e della adeguatezza si rivolgono certamente al legislatore, nel momento in cui traccia le norme ordinarie, ed alla Corte costituzionale nel vaglio di legittimità delle stesse, ma anche al giudice comune, allorquando è chiamato in concreto a disporre atti limitativi delle istanze fondamentali. Il principio di proporzionalità trova un formidabile ambito applicativo con riferimento ai mezzi di ricerca della prova, idonei ad incidere su bene giuridici costituzionalmente tutelati esso segna il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima. Il tema attiene al rapporto tra sicurezza e riservatezza, intesa come diritto alla non intromissione da parte del potere pubblico e di soggetti privati nella sfera individuale della persona . Ogni misura, per dirsi proporzionata all'obiettivo da perseguire, richiede che l'interferenza con il pacifico godimento dei beni trovi un giusto equilibrio tra i divergenti interessi in gioco Corte Edu 13 ottobre 2015, Unsped Paket Servisi SaN. Ve TIC. A. S. c. Bulgaria . Dunque, solo valorizzando l'onere motivazionale è possibile, come sottolineato dalla più attenta dottrina, tenere sotto controllo l'intervento penale quanto al rapporto con le libertà fondamentali ed i beni costituzionalmente protetti, quali la proprietà e la libera iniziativa economica privata, riconosciuti dall 'art. 42 Cost . e dall'arti del Primo protocollo addizionale alla Convenzione Ed u, come interpretato dalla Corte Edu. La motivazione in ordine alla strumentalità della res rispetto all'accertamento penale diventa, allora, requisito indispensabile affinché il decreto di sequestro, per sua vocazione inteso a comprimere il diritto della persona a disporre liberamente dei propri beni, si mantenga nei limiti costituzionalmente e convenzionalmente prefissati e resti assoggettato al controllo di legalità così testualmente Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018, Botticelli, in motivazione ed al principio di proporzione. Il giudice non solo deve motivare sulla impossibilità di conseguire il medesimo risultato ricorrendo ad altri e meno invasivi strumenti cautelari, ma deve modulare il sequestro - quando ciò sia possibilein maniera tale da non compromettere la funzionalità del bene sottoposto al vincolo reale, anche oltre le effettive necessità dettate dalla esigenza che si intende neutralizzare il giudice cioè deve conformare il vincolo in modo tale da non arrecare un inutile sacrificio di diritti, il cui esercizio di fatto non pregiudicherebbe la finalità probatoria/cautelare perseguita sul tema, anche Corte Cost., n. 85 del 201 3 . Ciò che è richiesto è una delicata operazione di bilanciamento in cui la valutazione attiene alla peculiarità del caso concreto, alla ragionevolezza della soluzione, della proporzione, al bilanciamento tra valori, all'equità. 5. In tale contesto, la Corte ha già avuto modo di affermare, in tema di acquisizione della prova, che l'autorità giudiziaria, al fine di esaminare un'ampia massa di dati i cui contenuti sono in astratto - potenzialmente - rilevanti per le indagini, può disporre un sequestro dai contenuti molto estesi, provvedendo, tuttavia, nel rispetto del principio di proporzionalità ed adeguatezza, alla immediata restituzione delle cose sottoposte a vincolo non appena sia decorso il tempo ragionevolmente necessario per gli accertamenti e, in caso di mancata tempestiva restituzione, l'interessato può presentare la relativa istanza e far valere le proprie ragioni, se necessario, anche mediante i rimedi impugnatori offerti dal sistema così, Sez. 5, n. 16622 del 14/03 2017, Storari Sez. 6, n. 53168 del 11/11/2016 - dep. 15/12/2016, Amores, Rv. 268489 ma anche Sez. 2, n. 16544 del 23/01/2013 - dep. 12/04/2013, Verni conf. Sez. 3, n. 27508 del 05/06/2008 - dep. 07/07/2008, P.M. in proc. Staffolani, Rv. 240254 . Si tratta di un indirizzo che deve essere esplicitato. Si è già chiarito come, in tanto è possibile disporre un sequestro esteso , e magari totalizzante, in quanto si spieghi -caso per caso - perché ciò è necessario fare, perché cioè, il nesso di pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria debba avere - in quella determinata fattispecie - una inevitabile differente modulazione in ragione della fase del procedimento, della fluidità delle indagini e della contestazione provvisoria, del fatto concreto per cui si procede, del tipo di illecito a cui il fatto sembra doversi ricondurre, della difficoltà di individuare nitidamente ex ante l'oggetto del sequestro, della natura del bene che si intende sequestrare sul tema, Sez. 6, n. 32265 del 22/09/2020, Aleotti, Rv. 279949 Sez. 6, n. 56733 del 12/09/2018, Macis, Rv. 274781 Sez. 5, n. 13594 del 27/02/2015, Gattuso, Rv. 262898 . Sotto altro profilo, l'esigenza investigativa che in qualche modo - in alcuni casi - può depotenziare, quasi vanificandola, la possibilità di verificare nella immediatezza la legittimità del mezzo di ricerca quanto alla sussistenza del nesso di strumentalità tra res di cui non si ha nemmeno consapevolezza , reato per cui si procede e finalità probatoria, richiede ed impone strumenti compensativi di garanzia per il soggetto che subisce la limitazione dei propri diritti. Strumenti di garanzia, cioè, che si collocano già al momento della adozione della mezzo di ricerca della prova e che attengono, come detto, alla portata del vincolo, alle ragioni, che devono essere puntualmente illustrate, per cui si decide di aggredire, ad esempio, la sfera giuridica di soggetti terzi estranei al reato, al motivo per cui il vincolo venga modulato -rispetto a terzi estranei -. in modo onnicomprensivo cioè decidendo, ad esempio, di sequestrare una quantità indistinta di corrispondenza o di documenti - anche quelli più personali e riservati- , alla necessità di ancorare la durata del sequestro a criteri oggettivi di ragionevolezza temporale, alla esigenza insopprimibile di selezionare le cose davvero necessarie ai fini della prova. In tal senso, il tempo necessario alla selezione di ciò che è necessario ai fini probatori da ciò che deve essere restituito non può essere un fattore neutro destinato a pregiudicare chi, da indagato ma, soprattutto, da terzo estraneo al reato, ha già subito la limitazione del diritto di sindacare sin da subito, con rigore, la esistenza del nesso di strumentalità tra res e reato. Strumenti di garanzia che non possono essere svuotati e che attengono ad inevitabili profili giustificativi e motivazionali di ordine quantitativo, qualitativo e temporale del sequestro così efficacemente, Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini, in motivazione ed alla necessità di evitare che il sequestro probatorio assuma una valenza meramente esplorativa di notizie di reato diverse ed ulteriori rispetto a quella per cui si procede. Si tratta di profili su cui è necessario specificamente motivare da parte del Pubblico Ministero e del Tribunale del riesame, atteso che, diversamente, il mezzo di ricerca si trasforma in uno strumento di illegittima compressione di diritti, con conseguente ingiustificata rincorsa del soggetto a cui le cose sono sequestrate al fine di ottenere la restituzione di ciò che sin dall'inizio non avrebbe dovuto essere sequestrato così Sez. 6 n. 34265 del 2020 . 6. In detto contesto, si pone il tema della copia dei dati digitali sequestrati e della restituzione dei contenitori di detti dati. Sul tema la Corte, con la richiamata sentenza n. 34265 del 2020, ha chiarito che, creata la c.d. copia originale dei dati contenuti nel contenitore sequestrato, essa non rileva in sé come cosa pertinente al reato in quanto essa contiene un insieme di dati indistinti e magmatici rispetto ai quali nessuna funzione selettiva è stata compiuta al fine di verificare il nesso di strumentalità tra res, reato ed esigenza probatoria. La c.d. copia integrale, cioè, contiene l'insieme dei dati contenuti nel contenitore pc., tablet, telefono ma non soddisfa affatto l'esigenza indifferibile di individuare e porre sotto sequestro solo il materiale digitale che sia pertinente rispetto al reato per cui si procede e che svolga una necessaria funzione probatoria. Ne deriva, come è stato specificato dalla Corte di cassazione, che la c.d. copia integrale costituisce solo una copia - mezzo, cioè una copia che consente di restituire il contenitore, ma che non legittima affatto il trattenimento dell'insieme di dati appresi Sez. 6, n. 13156 del 04/03/2020, Scagliarini . La copia integrale consente di fare, dopo il sequestro, ciò che naturalmente avrebbe dovuto essere fatto prima, cioè la verifica di quali, tra i dati contenuti nel contenitore, siano quelli pertinenti rispetto al reato. In questo contesto la Corte ha affermato che il Pubblico Ministero a può trattenere la copia integrale solo per il tempo strettamente necessario per selezionare, tra la molteplicità delle informazioni in essa contenute, quelle che davvero assolvono alla funzione probatoria sottesa al sequestro. b è tenuto a predisporre una adeguata organizzazione per compiere la selezione in questione nel tempo più breve possibile, soprattutto nel caso in cui i dati siano stati sequestrati a persone estranee al reato per cui si procede c compiute le operazioni di selezione, la c.d. copia - integrale deve essere restituita agli aventi diritto così testualmente in motivazione, Sez. 6, n. 34265 del 22/09/2020, Aleotti . Si tratta di affermazioni che non sono finalizzate ad introdurre nel sistema un nuovo termine perentorio - coincidente con la celebrazione dell'udienza di riesame del sequestro - la cui inosservanza produrrebbe indifferibili effetti clemolitori del mezzo di ricerca si tratta invece di principi strumentali ad evidenziare la necessità di un accertamento in concreto, caso per caso, volta per volta, finalizzato a verificare se le operazioni di selezione del materiale siano conformi alla esigenza di differimento temporaneo della valutazione del nesso di pertinenza tra res e reato che si intenda provare ovvero si traducano in una elusione delle garanzie di cui si è detto, con conseguente violazione del diritto di proporzione e limitazione illegittima di diritti delle persone Sez. 6, n. 46102 del 11/05/2021, dep. 2022, Antonucci, n. m. . 7. Il Tribunale non ha fatto corretta applicazione dei principi indicati sotto molteplici profili. Rispetto ad un sequestro eseguito il 2.12.2021, a distanza di circa quattro mesi - cioè al momento in cui è stata emessa l'ordinanza impugnatanon è affatto chiaro cosa in concreto sia stato sequestrato si tratta di un dato di presupposizione fondante perché, come detto, solo ciò consente poi di compiere valutazioni concrete in relazione alla legittimità del mezzo di ricerca della prova ed alla pertinenza tra res, reato per cui si procede e finalità probatoria. Ne deriva che se non è chiaro, a distanza di mesi, quali res siano state trovate nei contenitori su cui è stato apposto il vincolo, non è possibile stabilire quale sia il nesso di pertinenza non occasionale tra ciò che è stato sequestrato e i reati per cui si procede, quale la finalità probatoria tra le cose sequestratedi cui non si sa nullae gli ipotizzati fatti corruttivi, perché le cose sequestrate consentono di provare i fatti corruttivi, perché è necessario un indistinto sequestro anche nei confronti di un soggetto terzo. Ne' è chiaro cosa in concreto sia stato fatto per la estrapolazione dei dati rilevanti, quanti consulenti siano stati nominati, come si sia proceduto, quale sia il termine assegnato per la ultimazione della consulenza, quale sia stata esattamente la situazione concreta al momento in cui il Tribunale ha effettuato la sua valutazione, quali siano i criteri di selezione con cui si sta operando Cfr., Sez. 6, n. 6623 del 09/12/2021, dep. 2022, Pessotto, Rv. 280838 . Su detti decisivi profili l'ordinanza è del tutto silente, essendosi limitato il Tribunale ad affermare che il sequestro probatorio per il quale si procede è giustificato dalla esigenza di portare a termine la copia e la selezione di quanto sequestrato. Ne deriva che l'ordinanza impugnata e il decreto del Pubblico Ministero del 1.12.2021 devono essere annullati senza rinvio con conseguente immediata restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. 8. A conclusioni parzialmente diverse deve giungersi per quel che concerne T. che ha articolato solo un motivo relativo alla sussistenza del fumus. L'assunto accusatorio relativo all'ipotizzato fatto corruttivo è che R. avrebbe blandito T. prospettandogli raccomandazioni presso superiori e presso i servizi segreti e in questa prospettiva lo avrebbe accompagnato a Roma e che a fronte di ciò avrebbe ottenuto un irrigidimento dei controlli da parte del ricorrente nei riguardi di una impresa, la omissis investigazioni di G., cui era stato aggiudicato un appalto per effetto dei più rigorosi controlli, l'Ogr avrebbe poi receduto dal contratto di appalto in precedenza stipulato. Il Tribunale, al di là della enunciazione astratta dell'ipotizzato fatto corruttivo, ha fatto riferimento a ad una veramente scarsa produzione documentale b ad una serie di verifiche alla omissis Investigazioni che certamente avrebbero avuto un ruolo di concausa nella definitiva perdita di fiducia tra committente ed appaltatore c ad alcune coincidenze tra l'offerta della Omissis , la redazione dei verbali del Nil e gli accadimenti che portarono alla cessazione del rapporto. Si tratta di una motivazione sincopata a fronte delle deduzioni e del materiale istruttorio portato a cognizione del Tribunale dalla difesa, volto a dimostrare come la Ogr avesse receduto per ragioni autonome ed estranee rispetto all'operato di T. atti investigativi e dichiarazioni di M.G. . Sul punto, rilevante ai fini della configurazione della stessa esistenza del patto corruttivo e del nesso sinallagmatico tra le prestazione oggetto del contratto illecito, la motivazione è sostanzialmente omessa. Ne consegue che in ordine al capo in questione l'ordinanza deve essere annullata il giudice del rinvio, esaminati compiutamente gli atti, valuterà se ed in che termini sia configurabile nella specie il fumus dell'ipotizzato rato corruttivo P.Q.M. Annulla senza rinvio nei confronti di L.R.L., R.A. e R.M. l'ordinanza impugnata e il decreto del Pubblico Ministero del'1/12/2021 disponendo l'immediata restituzione di quanto in sequestro agli aventi diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti do cui all 'art. 28 reg. esec. c.p.p Annulla la medesima ordinanza nei confronti di T.M.E. e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Torino, competente ai sensi dell 'art. 324 c.p.p ., comma 5.