Condanna più severa per gli autori del furto con strappo verificatosi lungo una strada della città di Napoli. Riconosciuta l’aggravante della minorata difesa della vittima, a fronte delle condizioni di intenso traffico e di caldo.
Il traffico intenso, che costringe l'automobilista a stare praticamente fermo e incolonnato con la propria vettura, e il caldo afoso, che lo obbliga a tenere il finestrino completamente abbassato, rappresentano dettagli fondamentali per riconoscerne la posizione di minorata difesa che, ovviamente, rende più agevole l'azione dei ladri, i quali, viaggiando in scooter, possono avvicinarsi alla vettura, con le mani arraffare all'interno dell'abitacolo ciò che è possibile e darsi alla fuga, essendo impossibile per l'automobilista derubato poter partire all'inseguimento col proprio veicolo. Il fattaccio si verifica lungo una strada della città di Napoli. A finire sotto processo sono due uomini, accusati di furto con strappo ai danni di una automobilista . Ricostruito l'episodio, grazie alla testimonianza della vittima e di un ispettore di polizia che ha assistito all'azione criminosa, i due uomini vengono condannati, sia in primo che in secondo grado, a due anni e otto mesi di reclusione a testa, con l'aggiunta, per ognuno di loro, di 600 euro di multa. Entrambi hanno concorso alla realizzazione di «un furto con strappo commesso ai danni di una donna, alla quale hanno sottratto una borsa – contenente il telefono cellulare, effetti personali, la somma di 165 euro e un portafoglio con all'interno ulteriori 50 euro – prelevandola dall'abitacolo della sua autovettura, ferma in coda per il traffico intenso, attraverso il finestrino» tenuto «aperto» dalla donna a causa del caldo afoso. I due uomini hanno confessato, ma «sono stati visti agire da un ispettore di polizia, il quale non è riuscito a catturarli dopo un inseguimento» e poi «sono stati individuati tramite i sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo del delitto». Inequivocabili, poi, anche le testimonianze della persona offesa e dell'altro operante di polizia giudiziaria che ha assistito all'azione criminosa. A rendere più grave la posizione dei due uomini è il riconoscimento della «minorata difesa» dell'automobilista. Su questo punto è centrato il ricorso proposto in Cassazione da uno dei due uomini. In sostanza, il legale che lo rappresenta sostiene che «il traffico intenso presente sul tratto stradale percorso dalla donna è una condizione di fatto che ha reso possibile la condotta di reato, altrimenti irrealizzabile con l'auto in marcia ordinariamente veloce, ma non costituisce una condizione di ostacolo alla difesa privata». Prima di esaminare da vicino la vicenda, i Giudici di terzo grado fanno il punto sulla aggravante della minorata difesa , riconoscibile quando «le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui il malfattore abbia profittato, si traducono, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità della vittima del reato». Vanno perciò rifiutati «meccanismi presuntivi di ordine assoluto, derivanti da precostituite condizioni di fatto, considerate idonee a diminuire e depotenziare la capacità di reazione della vittima» mentre bisogna puntare sulla «necessità di una verifica concreta, di volta in volta, ferma la valenza di indicatore relativo di minorata difesa di alcune situazioni di fatto, dal significato inequivoco ed indubbio» come, ad esempio, «l'età della vittima». In sostanza, ci si deve trovare di fronte a una circostanza tale da «avere natura oggettiva» e che «ricorre in presenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà del malfattore». E comunque «anche una sola circostanza, di tempo, di luogo o di persona, è sufficiente ad integrare l'aggravante della cosiddetta minorata difesa, se», precisano i Giudici, «astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di pubblica o privata difesa, e sempre che in concreto tale effetto ne sia effettivamente conseguito». Tirando le somme, per ritenere sussistente l'aggravante della minorata difesa bisogna operare «tre verifiche, riguardanti, nell'ordine a l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa b la produzione in concreto dell'effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa che ne sia effettivamente derivato c il fatto che il malfattore ne abbia concretamente profittato, avendone, quindi, consapevolezza», concludono i Giudici. In questa ottica si colloca perfettamente l'episodio verificatosi a Napoli e oggetto del processo. Difatti, si è appurato che l'uomo, che ha proposto ricorso in Cassazione, «insieme a un complice, a bordo di uno scooter, ha sottratto a un'automobilista una borsa contenente il telefono cellulare, effetti personali, la somma di 165 euro e un portafoglio con all'interno ulteriori 50 euro, prelevandola, attraverso il finestrino aperto, dall'abitacolo della autovettura della donna, autovettura ferma in coda per il traffico intenso ». Tra primo e secondo grado sono state poste in risalto «le circostanze di intenso traffico, anzitutto, presente sull'arteria stradale che stava percorrendo la donna, circostanze che la costringevano a marciare incolonnata dietro altre auto, sostanzialmente in coda» nonché «la forte calura , che le aveva imposto di tenere il finestrino aperto ». Secondo i Giudici, «tali caratteristiche di tempo e luogo hanno, evidentemente, provocato una situazione di innegabile scarsa possibilità della persona offesa di sfuggire ad azioni predatorie improvvise quali quella realizzata dai due uomini» accusati di furto. Inoltre, «va valorizzata la distrazione provocata alla persona offesa dal colpo di clacson artatamente suonato dai due uomini con lo scooter» che hanno utilizzato per realizzare il reato, «colpo di clacson che, proprio per le condizioni di intenso traffico, ha sortito l'obiettivo di sorprendere la persona offesa». Logico, quindi, il riconoscimento dell'aggravante prevista per la minorata difesa della donna vittima dell'azione criminosa. Per fare maggiore chiarezza, infine, i magistrati della Cassazione tengono anche a fissare un principio ad hoc , sancendo che « in tema di furto , le condizioni di intenso traffico e di caldo, presenti sulla strada percorsa in auto dalla vittima e delle quali l'agente abbia profittato per appropriarsi del bene altrui, possono integrare l'aggravante della minorata difesa, qualora, in concreto, si siano tradotte in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato». Ciò è avvenuto nell'episodio verificatosi a Napoli, poiché «l'auto della donna viaggiava in coda a marcia lentissima e con il finestrino aperto per l'intensa calura» e questi dettagli «hanno consentito agli autori del furto di approfittare di tali situazioni, determinanti fattori innegabili di indebolimento delle difese della donna, per prelevare dall'abitacolo accessibile dall'esterno la borsa ivi poggiata». Per chiudere il cerchio, infine, i giudici sottolineano anche «la gravità della condotta posta in essere dai due uomini», richiamando, a questo proposito, «la particolare capacità di turbamento della sfera personale-patrimoniale della vittima del reato», turbamento derivato «dall'introdursi repentinamente» del malfattore «nell'abitacolo dell'autovettura della donna attraverso il finestrino aperto, approfittando, come detto, delle condizioni di caldo e di traffico intensi».
Presidente Zaza – Relatore Brancaccio Ritenuto in fatto 1. Viene in esame la sentenza della Corte d'Appello di Napoli del 15.6.2021 che, ai sensi dell' articolo 599 c.p.p. , ha confermato la decisione del GIP del Tribunale di Napoli, emessa in data 5.3.2020, con cui C.E. e A.A. sono stati condannati alla pena di due anni e otto mesi di reclusione, oltre a seicento Euro di multa, in relazione al reato di concorso in furto con strappo commesso ai danni di I.S. , alla quale sottraevano la borsa contenente il telefono cellulare, effetti personali, la somma di 165 Euro e un portafoglio con all'interno ulteriori 50 Euro, prelevandola dall'abitacolo della sua autovettura, ferma in coda per il traffico intenso, attraverso il finestrino aperto. I due imputati, che hanno confessato, sono stati visti agire da un ispettore di polizia, il quale, tuttavia, non è riuscito a catturarli dopo un inseguimento, ma sono stati successivamente individuati tramite i sistemi di videosorveglianza presenti sul luogo del delitto, la testimonianza della persona offesa e quella dell'altro operante di polizia giudiziaria che ha assistito al delitto. La Corte d'Appello ha ritenuto, tra l'altro, di escludere l'aggravante della destrezza e confermare la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, che - insieme alla recidiva qualificata configurata per ciascuno degli imputati - era stata ritenuta equivalente alle circostanze attenuanti generiche pure riconosciute nei confronti di C. è stata ritenuta sussistente anche l'attenuante del risarcimento del danno, confermando, altresì, il giudizio di bilanciamento equivalente di aggravanti e attenuanti tutte. 2. L'imputato C.E. , tramite il difensore, ha proposto ricorso avverso la sentenza predetta, deducendo due motivi distinti. 2.1. Il primo argomento di censura denuncia violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza dell'aggravante della minorata difesa il traffico intenso presente sul tratto di strada percorso dalla vittima è una condizione di fatto che ha reso possibile la condotta di reato, altrimenti irrealizzabile con l'auto in marcia ordinariamente veloce, ma non costituisce una condizione di ostacolo alla difesa privata, tale da integrare l'aggravante prevista dall' articolo 61, comma 1, numero 5, c.p. nè detta situazione può configurare l'aggravante sotto il profilo dell'ostacolo posto all'inseguimento dei due autori del reato da parte della polizia. 2.2. La seconda ragione difensiva dedotta lamenta vizio di mancanza di motivazione in ordine alla richiesta prevalenza delle circostanze attenuanti sulle aggravanti ritenute sussistenti si tratta di motivazione tautologica che ripercorre la gravità della condotta descritta dalle circostanze e non tiene adeguatamente conto della confessione e del fattivo ristoro della vittima da parte del ricorrente. 3. Il PG ha chiesto l'inammissibilità del ricorso con requisitoria scritta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è complessivamente infondato e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di censura, con cui si contesta la sussistenza dell'aggravante della minorata difesa, prevista dall' articolo 61, comma 1, numero 5, c.p. , non può essere accolto nella sua prospettiva di censura. 2.1. L'aggravante in esame è stata recentemente al centro della riflessione delle Sezioni Unite Penali, proprio per la necessità di indagarne natura e caratteri di configurabilità con miglior chiarezza e coerenza, rispetto al dettato normativo ed alla sua ratio. La sentenza Sez. U, numero 40275 del 15/7/2021, Cardellini, Rv. 282095 ha affermato, così, che, ai fini dell'integrazione dell'aggravante della minorata difesa, prevista dall' articolo 61, comma 1, numero 5, c.p. , le circostanze di tempo, di luogo o di persona, di cui l'agente abbia profittato, devono tradursi, in concreto, in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato, non essendo sufficiente l'idoneità astratta delle predette condizioni a favorire la commissione dello stesso. Le Sezioni Unite, a ben vedere, rifiutano meccanismi presuntivi di ordine assoluto, derivanti da precostituite condizioni di fatto, considerate idonee a diminuire e depotenziare la capacità di reazione della vittima, ed hanno puntato alla necessità di una verifica concreta di volta in volta necessaria per la verifica della circostanza aggravante in esame, ferma la valenza di indicatore relativo di minorata difesa di alcune situazioni di fatto, dal significato inequivoco ed indubbio è il caso, ad esempio, dell'età della vittima. La circostanza - secondo la pronuncia Cardellini - ha natura oggettiva e ricorre in presenza di condizioni utili a facilitare il compimento dell'azione criminosa, a nulla rilevando che dette condizioni siano maturate occasionalmente o indipendentemente dalla volontà dell'agente Sez. 1, numero 39349 del 11/07/2019, Marini, Rv. 276876 fattispecie in tema di omicidio Sez. 1, numero 39560 del 06/06/2019, Souhu Mahdi, Rv. 276871 Sez. 5, numero 14995 del 23/02/2005, Bordogna, Rv. 231359 . Inoltre, anche una sola circostanza, di tempo, di luogo o di persona, è sufficiente ad integrare l'aggravante della c.d. minorata difesa , se astrattamente idonea ad ostacolare le possibilità di pubblica o privata difesa, e sempre che in concreto tale effetto ne sia effettivamente conseguito. Il giudice, pertanto, e seguendo ancora il percorso ermeneutico delle Sezioni Unite, ai fini di ritenere sussistente l'aggravante in esame, è chiamato ad operare tre verifiche, riguardanti, nell'ordine a l'esistenza di una circostanza di tempo, di luogo o di persona in astratto idonea ad ingenerare una situazione di ostacolo alla pubblica o privata difesa b la produzione in concreto dell'effetto di ostacolo alla pubblica o privata difesa che ne sia effettivamente derivato c il fatto che l'agente ne abbia concretamente profittato avendone, quindi, consapevolezza . 2.2. Ebbene, tutte le condizioni richiamate possono dirsi realizzate nel caso di specie, invero non infrequente, per quanto ancora poco esplorato dall'interpretazione della giurisprudenza di legittimità. La fattispecie in esame è la seguente l'imputato, insieme al suo complice, a bordo di uno scooter, ha sottratto alla vittima del reato una borsa contenente il telefono cellulare, effetti personali, la somma di 165 Euro e un portafoglio con all'interno ulteriori 50 Euro, prelevandola dall'abitacolo della sua autovettura, ferma in coda per il traffico intenso, attraverso il finestrino aperto. Le sentenze di merito - ma, in particolare, quella di primo grado - hanno messo in risalto le circostanze di intenso traffico, anzitutto, presente sull'arteria stradale che stava percorrendo la vittima, che la costringevano a marciare incolonnata dietro altre auto, sostanzialmente in coda , nonché la forte calura, che le aveva imposto di tenere il finestrino aperto tali caratteristiche di tempo e luogo hanno, evidentemente, provocato una situazione di innegabile scarsa possibilità della persona offesa di sfuggire ad azioni predatorie improvvise quali quella realizzata dai due complici del reato. In aggiunta, il Tribunale ha valorizzato la distrazione provocata alla persona offesa dal colpo di clacson, artatamente suonato dai ricorrenti con lo scooter mediante il quale hanno realizzato il reato, e che, proprio per le condizioni di intenso traffico, ha sortito l'obiettivo di sorprendere la persona offesa. Le condizioni suddette rientrano nei parametri di configurabilità dell'aggravante della minorata difesa delineati dalle Sezioni Unite, mentre la prospettiva del ricorrente, che le indica come situazioni di fatto essenziali alla stessa realizzazione del reato, ma non aggravanti agevolatrici, è errata, poiché il disegno del legislatore è proprio quello di voler sanzionare con maggior gravità quelle condotte di reato che si alimentano anche di una più agevole possibilità di realizzazione, per la sussistenza di fattori di debolezza nella difesa altrui, siano essi personali, di tempo o di luogo. Pertanto, se è alquanto discutibile - come correttamente evidenziato nel ricorso - il collegamento argomentativo della sentenza impugnata tra la sussistenza dell'aggravante e le scarse possibilità di riuscire ad inseguire gli autori del furto, in ragione del traffico e della natura autostradale della strada percorsa, tuttavia, il richiamo generale alle ragioni della sentenza di primo grado e la soddisfacente motivazione di questa riguardo alle condizioni di configurabilità dell'aggravante della minorata difesa, fondano la logica conclusione dei giudici di merito quanto all'integrazione della circostanza prevista dall' articolo 61, comma 1, numero 5, c.p. nel caso di specie. Del resto, già prima dell'intervento delle Sezioni Unite, si era sottolineato come l'aggravante della minorata difesa in relazione al luogo di commissione del reato è configurabile quando, secondo una valutazione in concreto, ricorrono situazioni oggettive idonee ad abbattere o affievolire le capacità reattive della vittima in relazione al tipo di reato cui si correla l'evento circostanziale Sez. 2, numero 3560 del 14/10/2020, dep. 2021, Sacchi, Rv. 280521, sebbene in una fattispecie alquanto diversa, ma che valorizza proprio gli effetti che le condizioni esterne di luoghi e situazioni possono avere sulle capacità reattive della vittima . In definitiva, può affermarsi che, in tema di furto, le condizioni di intenso traffico e caldo, presenti sulla strada percorsa in auto dalla vittima e delle quali l'agente abbia profittato per appropriarsi del bene altrui, possono integrare l'aggravante della minorata difesa qualora, in concreto, si siano tradotte in una particolare situazione di vulnerabilità del soggetto passivo del reato. Ciò è avvenuto nel caso di specie in cui l'auto della vittima viaggiava in coda a marcia lentissima e con il finestrino aperto per l'intensa calura, il che ha consentito agli autori del furto di approfittare di tali situazioni, determinanti fattori innegabili di indebolimento delle sue difese, per prelevare dall'abitacolo accessibile dall'esterno la borsa ivi poggiata. 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. La Corte d'Appello ha esplicitamente argomentato le ragioni in base alle quali ha ritenuto di confermare il giudizio di bilanciamento in equivalenza tra aggravanti ed attenuanti, segnalando la particolare capacità di turbamento della sfera personale-patrimoniale della vittima del reato, derivata dall'introdursi repentinamente nell'abitacolo dell'autovettura attraverso il finestrino aperto, approfittando delle condizioni di caldo e traffico intensi. Un tale riferimento non è affatto tautologico, ma esprime il giudizio di particolare gravità della condotta oggettiva posta in essere e la peculiare intensità del dolo, oltre che la pericolosità del ricorrente e del suo complice, in coerenza con i parametri normativi prefissati dall' articolo 133 c.p. per sovrintendere al procedimento commisurativo della sanzione. Ed è noto che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto Sez. U, numero 10713 del 25/2/2010, Contaldo, Rv. 245931 Sez. 2, numero 31543 del 8/6/2017, Pennelli, Rv. 270450 . 4. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.