L’esercente che intende difendere la propria attività con sistemi di videosorveglianza deve prestare particolare attenzione a non eccedere con la cattura di immagini non pertinenti allo scopo. Ovvero a non interferire con la vita delle altre persone ed in particolare dei vicini di casa.
Lo ha chiarito il Garante per la protezione dei dati personali con l'ordinanza ingiunzione n. 273 del 28 luglio 2022. Un cittadino ha presentato reclamo all'Autorità lamentando l'installazione da parte di un esercizio commerciale di una videocamera girevole collocata sull'angolo esterno dell'edificio ed in grado di inquadrare sia la strada che l'abitazione, senza alcun cartello informativo. A seguito di un sopralluogo del Nucleo speciale tutela privacy della Guardia di finanza veniva effettivamente appurata l'esistenza di un un'unica telecamera motorizzata collocata all'angolo dell'incrocio tra due vie che, oltre a riprendere il marciapiede prospicente alla vetrina dell'esercizio commerciale della società, nel suo movimento ciclico, riprendeva anche ampie aree dei marciapiedi e della carreggiata delle vie pubbliche, oltre a finestre e porte di accesso degli immobili privati che affacciano sulle predette vie, situati anche sul lato opposto rispetto a quello dove si trova l'esercizio commerciale. L'angolo di visuale della telecamera utilizzata ha comportato pertanto un trattamento sicuramente eccedente rispetto al legittimo interesse della società alla base del trattamento effettuato, anche tenendo conto degli episodi di vandalismo di cui l'esercizio sarebbe stato oggetto in passato rappresentati in sede di controllo . Inoltre sul posto non sarebbe stato riscontrato alcun cartello informativo. Al ricevimento del rapporto della Guardia di finanza l'Autorità ha adottato un procedimento sanzionatorio aggravato dalla mancata collaborazione dell'esercente. L'utilizzo di sistemi di videosorveglianza, specifica il Garante, può determinare, in relazione al posizionamento delle telecamere e alla qualità delle immagini riprese, un trattamento di dati personali. Tale trattamento deve essere effettuato nel rispetto dei principi generali, contenuti nell'art. 5 del Regolamento e, in particolare, del principio di trasparenza che presuppone che gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata e del principio di minimizzazione che presuppone che i dati siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati. A questo scopo quindi il titolare del trattamento deve porre particolare attenzione alla corretta individuazione delle aree riprese dalle telecamere, adottando, se del caso, idonei strumenti volti a limitare le riprese alle sole aree di pertinenza, nonché apporre idonei cartelli informativi da cui risulti l'indicazione del titolare e delle finalità del trattamento . Le linee guida n. 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati specificano che in alcuni casi il privato può anche estendere la videosorveglianza alle immediate vicinanze della sua proprietà. Ma prendendo in considerazione mezzi tecnici finalizzati a limitare il trattamento non necessario. In buona sostanza il trattamento deve essere, dunque, effettuato con modalità tali da limitare l'angolo visuale all'area effettivamente da proteggere, evitando, per quanto possibile, la ripresa di luoghi circostanti e di particolari non rilevanti per la tutela dell'interesse legittimo del titolare del trattamento . Ma sempre con cartelli informativi adeguati ad evidenziare alle persone che si tratta di un'area sottoposta a controllo. Quindi il trattamento posto in essere dal privato a parere del Garante risulta illecito poiché effettuato in maniera non conforme ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nonché di minimizzazione dei dati, in violazione dell'art. 5, par. 1, lett. a e c e dell'art. 13 del Regolamento. Per quanto sopra, si reputa quindi necessario ingiungere ad , ai sensi dell'art. 58, par. 2, lett. d , del Regolamento l'adozione delle misure necessarie a circoscrivere la ripresa alle sole aree di stretta pertinenza, che possono ricomprendere le immediate vicinanze dell'esercizio commerciale e a garantire l'informativa agli interessati .
Garante Privacy, ordinanza del 28 luglio 2022, n. 273