I lavoratori licenziati dal curatore fallimentare hanno diritto all’indennità di mancato preavviso

Nel caso in cui, a seguito della dichiarazione di fallimento del datore di lavoro, il curatore opti per lo scioglimento dei rapporti di lavoro, si configura l’esercizio di una facoltà sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi, tra cui l’obbligo del preavviso. In caso di inosservanza, i lavoratori possono insinuarsi nel passivo fallimentare anche per la relativa indennità.

Il Tribunale di Vicenza rigettava l'opposizione allo stato passivo del Fallimento di una s.p.a. proposta da alcuni lavoratori ai sensi dell'articolo 98 l. fall I lavoratori erano infatti stati ammessi per i crediti da lavoro ma, al contempo, erano stati esclusi i crediti per indennità sostitutiva del mancato preavviso circa lo scioglimento del rapporto di lavoro. Secondo il Tribunale non era configurabile tale diritto indennitario non essendo il fallimento un evento volontario né illecito. Non sarebbe dunque configurabile un diritto risarcitorio, nemmeno in considerazione della scelta del curatore fallimentare di procedere con lo scioglimento del rapporto di lavoro. La questione è giunta all'attenzione della Suprema Corte. I lavoratori ricorrenti deducono violazione dell'articolo 72 l. fall. in combinazione con gli articolo 2118 e 2119 c.c. non integrando la dichiarazione di fallimento giusta causa di recesso ed avendo il curatore fallimentare proceduto a licenziamento collettivo, opzione che prevede l'obbligo di rispetto del termine di preavviso. Contestano inoltre la natura risarcitoria dell'indennità di preavviso, la quale invece avrebbe natura indennitaria e quindi retributiva. La Corte ricorda in primo luogo che «come tutti i rapporti che non siano cessati prima della dichiarazione di fallimento, anche il rapporto di lavoro ancora in corso a tale data, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione prevista dall'articolo 72, primo comma, ult. parte l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni Cass. civ. numero 7473/12 Cass. civ. numero 13693/18 ». Occorre però anche ricordare che la dichiarazione di fallimento non integra una giusta causa di risoluzione del rapporto di lavoro. Il curatore infatti, a tutela della soddisfazione delle ragioni dei creditori cui la procedura fallimentare è finalizzata, ha a disposizione un arco di tempo per valutare la convenienza di una scelta, autorizzata dal comitato dei creditori, tra il subentro nel rapporto, assumendone tutti gli obblighi dell'imprenditore fallito ovvero lo scioglimento dal rapporto medesimo, senza assumerne alcun obbligo. Nel caso in cui il curatore opti per lo scioglimento dei rapporti, come nel caso di specie, l'effetto di tale scelta non è generato dalla dichiarazione di fallimento, bensì dall'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi Cass. numero 522/2018 Cass. numero 14503/2019 . Difatti «in tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dalla legge 223/1991 ha una portata generale ed obbligatoria, anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività aziendale, e, nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti ciò che, pertanto, comporta anche l'obbligo di rispetto del termine di preavviso, a norma dell'articolo 4, comma 9, l. cit.». In caso di mancata osservanza dell'obbligo di preavviso, i lavoratori hanno dunque diritto all'indennità sostitutiva. Per questi motivi, la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e con decisione nel merito ammette i lavoratori ricorrente allo stato passivo del Fallimento in via privilegiata ex articolo 2751-bis per gli ulteriori crediti spettanti a titolo di indennità sostitutiva del preavviso.  

Presidente Esposito – Relatore Patti Rilevato che 1. con decreto 7 marzo 2016, il Tribunale di Vicenza ha rigettato l'opposizione proposta da A.M. e, in particolare, dagli altri lavoratori in epigrafe, ai sensi dell'articolo 98 1. fall., allo stato passivo del Fallimento omissis s.p.a., al quale avevano insinuato vari crediti di lavoro, e dal quale erano stati esclusi per il credito per indennità sostitutiva di mancato preavviso, qui d'interesse 2. esso ne ha loro negato la spettanza sul presupposto dell'inconfigurabilità della dichiarazione di fallimento della società datrice, alla base dello scioglimento del rapporto di lavoro, alla stregua di fatto nè volontario nè illecito e pertanto circostanza non produttiva di alcun diritto risarcitorio, a norma dell'articolo 72 1. fall., nell'irrilevanza della natura indennitaria di tale voce pure tenuto conto dell'impossibilità di una prosecuzione del rapporto da parte del curatore fallimentare, una volta che abbia optato per il suo scioglimento 3. con atto notificato il 6 11 aprile 2016, i lavoratori indicati in epigrafe hanno proposto ricorso per cassazione con tre motivi 4. le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell'articolo 380bis1 c.p.c. Considerato che 1. i lavoratori hanno dedotto violazione e falsa applicazione dell'articolo 72 1. fall., in combinato disposto con gli articolo 2118,2119 c.c., 4 1. 223/1991, non integrando la dichiarazione di fallimento giusta causa di recesso ed avendo il curatore fallimentare proceduto a licenziamento collettivo, disciplina di portata generale ed obbligatoria anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività aziendale, che prevede l'obbligo di rispetto del termine di preavviso, a norma dell'articolo 4, comma 9 1. 223/1991 primo motivo violazione e falsa applicazione degli articolo 2118 c.c., 72, comma 4 1. fall., per erronea qualificazione dal Tribunale della natura dell'indennità di preavviso come risarcitoria, anziché indennitaria e pertanto retributiva, non incompatibile con la previsione dell'articolo 72, comma 4 1. fall., preclusiva di effetti risarcitori conseguenti alla scelta del curatore di scioglimento del rapporto anche di lavoro pendente secondo motivo omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, quale il riconoscimento espresso dal curatore fallimentare dell'indennità di mancato preavviso in favore dei lavoratori, in esito al verbale di incontro e di accordo sindacale del 10 agosto 2014, nelle lettere di licenziamento e nelle buste paga di agosto 2014, predisposte fallimento, loro consegnate terzo motivo 2. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono fondati 3. occorre premettere che, come tutti i rapporti che non siano cessati prima della dichiarazione di fallimento, anche il rapporto di lavoro ancora in corso a tale data, salvo che sia autorizzato l'esercizio provvisorio, entra in una fase di sospensione, sicché il lavoratore non ha diritto di insinuarsi al passivo per le retribuzioni spettanti nel periodo compreso tra l'apertura del fallimento e la data in cui il curatore abbia effettuato la dichiarazione prevista dall'articolo 72, comma 1, ult. parte l.fall., in quanto il diritto alla retribuzione non sorge in ragione dell'esistenza e del protrarsi del rapporto di lavoro ma presuppone, in conseguenza della natura sinallagmatica del contratto, la corrispettività delle prestazioni Cass. 14 maggio 2012, numero 7473 Cass. 30 maggio 2018, numero 13693 3.1. d'altro canto, è noto che la dichiarazione di fallimento non integri, ai sensi dell'articolo 2119, comma 2 c.c., una giusta causa di risoluzione del rapporto, sicché esso non si risolve ex lege, per effetto dell'apertura della procedimento concorsuale, entrando appunto, come anticipato, in una fase di sospensione, così deviando dall'ordinario principio di diritto comune, che attribuisce una tale tutela alla parte non inadempiente, in virtù dell'eccezione di inadempimento articolo 1460 c.c. , ovvero alla parte non insolvente, in virtù della facoltà di sospensione della propria prestazione articolo 1461 c.c. . Ed essa si giustifica perché il curatore, a tutela della soddisfazione delle ragioni dei creditori cui la procedura fallimentare è finalizzata, abbia un tempo per valutare la convenienza di una scelta, autorizzata dal comitato dei creditori, tra il subentro nel rapporto, assumendone tutti gli obblighi dell'imprenditore per quanto qui interessa datore di lavoro fallito ovvero lo scioglimento dal rapporto medesimo, senza assumerne alcun obbligo articolo 72, comma 1, ult. parte 1. fall. 3.2. qualora, il curatore fallimentare opti come nel caso di specie, con le lettere di licenziamento in data 1 agosto 2014, all'esito della procedura di mobilità e dell'accordo sindacale per lo scioglimento del rapporto, esso cessa per effetto, non già della dichiarazione di fallimento ex se bensì, in presenza di un giustificato motivo oggettivo quale, come nel caso in esame, la cessazione dell'attività di impresa, per effetto dell'esercizio di una facoltà comunque sottoposta al rispetto delle norme limitative dei licenziamenti individuali e collettivi Cass. 11 gennaio 2018, numero 522 Cass. 28 maggio 2019, numero 14503 inoltre, in tema di licenziamenti collettivi, la disciplina prevista dalla L. numero 223 del 1991 ha una portata generale ed obbligatoria, anche nell'ipotesi in cui, nell'ambito di una procedura concorsuale, risulti impossibile la continuazione dell'attività aziendale, e, nelle condizioni normativamente previste, si intenda procedere ai licenziamenti Cass. 8 luglio 2004, numero 12645 Cass. 2 marzo 2009, numero 5033 Cass. 23 settembre 2011, numero 19405 ciò che, pertanto, comporta anche l'obbligo di rispetto del termine di preavviso, a norma dell'articolo 4, comma 9 1. cit. 3.3. se il rapporto si scioglie in tal modo, in assenza di un periodo di preavviso nel quale il lavoratore abbia potuto prestare la propria attività, egli matura, così come stabilito dall'articolo 2118, comma 2 c.c., il diritto alla relativa indennità sostitutiva Cass. 31 luglio 2019, numero 20647 3.4. nè infine si configura incompatibilità alcuna con l'esercizio della facoltà di scioglimento del curatore, ostativa ad effetti risarcitori conseguenti ad esso articolo 72, comma 4 1. fall. , posto che l'istituto del preavviso ha natura, non già risarcitoria, ma indennitaria, in quanto finalizzato a porre rimedio alla mera eventualità del mancato rinvenimento di una nuova occupazione, nonché a tutelare la parte che subisce l'improvvisa interruzione del rapporto, attenuandone le conseguenze Cass. 21 settembre 2016, numero 18508 Cass. 3 ottobre 2018, numero 24106 4. pertanto il ricorso deve essere accolto, con la cassazione del decreto impugnato e decisione nel merito, ai sensi dell'articolo 384, comma 2, ult. parte c.p.c., di ammissione dei lavoratori indicati in epigrafe allo stato passivo del Fallimento omissis s.p.a. in via privilegiata ai sensi dell'articolo 2751bis numero 1 c.c. per gli ulteriori crediti ad ognuno rispettivamente spettanti e specificamente indicati nella tabella a pgg. 26 e 27 del ricorso, oltre rivalutazione ed interessi legali ai sensi dell'articolo 55, ult. comma l. fall. con posizione delle spese dei giudizi davanti al Tribunale e in sede di legittimità a carico della curatela soccombente. P.Q.M. La Corte, accoglie il ricorso cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, ammette i lavoratori indicati in epigrafe allo stato passivo del Fallimento omissis s.p.a. in via privilegiata ai sensi dell'articolo 2751bis numero l c.c. per gli ulteriori crediti ad ognuno rispettivamente spettanti e specificamente indicati nella tabella a pgg. 26 e 27 del ricorso, oltre rivalutazione ed interessi legali ai sensi dell'articolo 55, ult. comma 1. fall. Condanna il Fallimento alla rifusione, in favore dei lavoratori, delle spese di giudizio, che liquida davanti al Tribunale, in Euro 100,00 per esborsi e Euro 4.000,00 per compensi professionali in sede di legittimità, in Euro 200,00 per esborsi e Euro 5.000,00 per compensi professionali tutto oltre rimborso per spese generali in misura del 15% ed accessori di legge.