In tema di giurisdizione del giudice italiano nei confronti di soggetti stranieri deve aversi riguardo al “luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto”

Non rileva, invece, il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima.

Lo hanno confermato le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 28427, pubblicata il 29 settembre 2022. Il caso. Il Tribunale dichiarava il proprio difetto di giurisdizione, in favore del giudice della Repubblica Federale di Germania, nella controversia promossa dagli attori, residenti in Italia, per ottenere il risarcimento di tutti danni , patrimoniali e non , patiti in conseguenza del decesso del proprio padre verificatosi in conseguenza del sinistro stradale avvenuto in Germania, la cui responsabilità era da ascriversi alla condotta colposa del conducente - di nazionalità tedesca e domiciliato in Germania - di un autoarticolato di proprietà di una società di spedizioni tedesca, assicurato con una compagnia tedesca, tutti convenuti in giudizio. La Corte territoriale, confermando il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giudiziaria tedesca, essendosi verificato il danno in Germania, luogo dell'incidente stradale mortale in danno della vittima diretta, rigettava l'impugnazione. Avverso tale sentenza è stato proposto ricorso per Cassazione, con denuncia di violazione dell'art. 7 § 2 Regolamento UE n. 1215/2015 in relazione all'art. 5 § 3 Regolamento CE n. 44/2001, facendo leva sulla giurisprudenza della CGUE che avrebbe affermato che la persona lesa nei diritti della personalità deve avere la facoltà di esperire l'azione di risarcimento dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi, corrispondente allo Stato membro della sua residenza abituale. L'ordinanza della Cassazione. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo infondato. Infatti, le argomentazioni del ricorso si fondano su una considerazione parziale degli arresti giurisprudenziali della Corte di Lussemburgo assegnando un rilievo reputato dirimente a un precedente che, invece, si rivela distonico rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio. Il fondamento della regola di competenza speciale di cui al citato art. 5 punto 3 - secondo la quale la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro in materia di illeciti civili dolosi o colposi , davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire - va rinvenuto nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice, che giustifica un'attribuzione di competenza ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale e non per fornire una tutela rafforzata alla parte più debole. Si tratta, però, di una regola che deroga al principio fondamentale che attribuisce la competenza ai giudici del domicilio del convenuto , con la conseguenza che essa non può che essere interpretata restrittivamente. Ne deriva che la stessa non può essere esercitata se non esistono le circostanze particolari che la giustificano, per cui l'anzidetta nozione alternativa di luogo non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno verificatosi in un altro luogo . Le Sezioni Unite hanno, quindi, confermato il principio di diritto - già enunciato in numerose altre occasioni - per cui, ai sensi dell'art. 5 n. 3 Reg. CE n. 44/2001, deve aversi riguardo al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto ”, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, non rilevando il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima. Il ricorso è stato, conseguentemente, rigettato.

Presidente Spirito Relatore Vincenti Fatti di causa 1. Con ricorso affidato a due motivi, F.M. e F.K. hanno impugnato la sentenza della Corte di appello di Venezia, resa pubblica in data 15 giugno 2021 e notificata l'8 luglio 2021, che ne rigettava l'impugnazione, con condanna alla rifusione delle spese di lite, avverso la decisione del Tribunale di Treviso che aveva dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice della Repubblica Federale di Germania nella controversia promossa da essi attori per ottenere il risarcimento di tutti danni, patrimoniali e non, patiti in conseguenza del decesso del proprio padre, F.R., verificatosi in conseguenza del sinistro stradale avvenuto il omissis in omissis , la cui responsabilità era da ascriversi ad M.A.A., conducente dell'autoarticolato di proprietà della ditta omissis assicurato dalla omissis già omissis , convenuti in giudizio e tutti residenti in omissis . 2. La Corte territoriale, a fondamento della decisione, ha osservato che a la controversia presenta elementi transnazionali che la collegano a più ordinamenti giuridici gli attori sono residenti in omissis , il sinistro mortale in danno del padre si è verificato in Omissis , di nazionalità tedesca e domiciliato in omissis è il M., tedesca è la società proprietaria del furgone, tedesca è la compagnia di assicurazione convenuta in giudizio, la quale non risulta essere domiciliata in omissis b il sistema di attribuzione della competenza giurisdizionale materia civile e commerciale, introdotto dal Regolamento CE 44/2001, applicabile la fattispecie oggetto di esame ratione temporis , si fonda sulla regola generale art. 2, n. 1 secondo cui le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute davanti ai giudici di tale Stato membro c una delle deroghe a tale regola generale è dettata dall'art. 5, n. 3, in forza del quale, in materia di illeciti civili, una persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire , quale criterio confermato, a far data dal 10 gennaio 2015, dal Regolamento UE 1215/2012 d in relazione a tale criterio la Corte di giustizia UE CGUE ha precisato che la nozione di luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto è da intendersi come indicativa del luogo in cui il fatto causale, che genera la responsabilità da illecito civile, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti di colui che ne è la vittima immediata e la stessa Corte di giustizia UE sentenza Lazar ha espressamente chiarito che i danni connessi al decesso di una persona in un incidente stradale avvenuto nello Stato membro del foro e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come conseguenze indirette di tale incidente, e quindi, non come danni diretti f una siffatta interpretazione trova giustificazione nella duplice ottica di evitare il frazionamento del contenzioso derivante da un unico fatto dannoso dinanzi ai giudici di Paesi membri diversi e di escludere un'interpretazione estensiva di criteri di competenza giurisdizionale aventi carattere speciale g sussiste, pertanto, il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore dell'autorità giudiziaria tedesca, essendosi verificato il danno a Omissis , nel distretto di Omissis , luogo dell'incidente stradale mortale in danno di F.R., vittima diretta . 3. Ha resistito con controricorso la compagnia di assicurazione omissis proponendo, altresì, ricorso incidentale condizionato affidato ad un solo motivo, concernente la questione dell'incompetenza territoriale del giudice italiano adito, già dedotta in sede di merito e rimasta assorbita nella decisione sul difetto di giurisdizione. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati M.A.A. e la ditta omissis . I ricorrenti hanno depositato memoria. Ragioni della decisione 1. Con il primo mezzo è denunciata la violazione dell'art. 7, p. 2, del Regolamento UE n. 1215/2015 in relazione all'art. 5, p. 3, del regolamento CE n. 44/2001, deducendosi che, in materia di violazione dei diritti della personalità, la giurisdizione a decidere spetta al giudice del luogo in cui il danno si è concretizzato nel caso di specie il giudice italiano . Il ricorrente sostiene che la Corte territoriale, adottando una nozione restrittiva dell'art. 2 del Reg. CE n. 44/2001, non si sarebbe confrontata con la sentenza n. 194 del 17 ottobre 2017 della CGUE , richiamata nell'atto di appello, la quale ha affermato il principio di diritto successivamente confermato dalla sentenza n. 800 del 17 giugno 2021 della stessa CGUE secondo il quale la vittima della violazione di un diritto della personalità può proporre ricorso, per chiedere il risarcimento della totalità del danno subito, dinanzi ai giudici dello Stato membro nel quale si trova il centro dei propri interessi che, per una persona fisica, esso corrisponde, in via generale, allo Stato membro della sua residenza abituale . Nella specie, argomentano ancora i ricorrenti a il danno morale sofferto consiste nella lesione del danno alla salute e deriva dalla violazione di un diritto fondamentale della personalità b sussiste un collegamento particolarmente stretto tra il luogo in cui si è effettivamente concretizzato il danno morale con il giudice del luogo in cui risiedono essi danneggiati, ossia il giudice italiano, essendo detto pregiudizio necessariamente intervenuto nel comune di Oderzo, luogo di loro residenza e centro dei propri interessi . 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. Non è in discussione la portata della domanda risarcitoria proposta dagli attuali ricorrenti, residenti in Italia, i quali hanno richiesto il ristoro di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti in proprio in conseguenza del decesso del proprio genitore, avvenuto a causa di un sinistro stradale verificatosi in Omissis e la cui responsabilità è stata da essi addebitata alla condotta colposa del conducente di un autoarticolato di proprietà di una società di spedizioni, convenuti in giudizio insieme alla compagnia di assicurazioni del predetto veicolo, tutti residenti in Omissis . Si tratta, dunque, di una domanda di risarcimento danni per responsabilità extracontrattuale da fatto illecito, riconducibile nell'ambito della materia dei delitti o quasi delitti di cui all'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44/2001 applicabile ratione temporis alla controversia, introdotta con atto di citazione notificato il 17 giugno 2014, trovando applicazione il Regolamento CE n. 1215/2012 , per quanto qui interessa, soltanto dal 10 gennaio 2015 . Disposizione, quella dell'art. 5, n. 3, che gli stessi ricorrenti invocano a sostegno del radicamento del giudizio dinanzi al giudice italiano, siccome essa stabilisce una competenza speciale derogatoria della regola generale dettata dall'art. 2, p. 1, del medesimo Regolamento, secondo cui le persone domiciliate nel territorio di un determinato Stato membro sono convenute, a prescindere dalla loro nazionalità, davanti ai giudici di tale Stato membro . A tal riguardo occorre osservare come, del resto, rilevano gli stessi ricorrenti che i danni patiti in conseguenza della morte del congiunto costituiscono danni diretti e non riflessi o da rimbalzo e tanto vale, per giurisprudenza ormai consolidata cfr., tra le altre, già Cass., 31 maggio 2003, n. 8828 , anche nel caso del danno non patrimoniale, costituito dalla lesione di valori costituzionalmente protetti, come la c.d. perdita del rapporto parentale ovvero il danno alla salute. Quest'ultima tipologia di danno alla persona ascritta in ricorso alla categoria del danno morale , facendosi uso di una impropria tassonomia, sebbene chiaramente orientata, nella sostanza delle deduzioni, a postulare il ristoro del danno non patrimoniale patito jure proprio dai ricorrenti medesimi. Costoro, quindi, hanno evocato in forza di tali assunti, la giurisprudenza della Corte di giustizia che, interpretando il citato art. 5, n. 3 in base al quale, in materia di illeciti civili dolosi o colposi , la persona domiciliata nel territorio di uno Stato membro può essere convenuta in un altro Stato membro davanti al giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire in termini analoghi già in precedenza l'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 di identico tenore è poi il vigente art. 7, n. 2, del Regolamento CE n. 1215/2012 , che, come detto, ha sostituito il Regolamento CE n. 44/2001 ha costantemente affermato che l'espressione luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è da riferire, secondo una scelta rimessa all'attore, sia al luogo del fatto generatore del danno, sia a quello in cui il danno si è concretizzato. I ricorrenti, facendo leva sul criterio del luogo in cui il danno si è concretizzato , hanno richiamato la sentenza della CGUE in C194/16, del 17 ottobre 2017 là dove in essa si è affermato che la persona che si ritiene lesa nei diritti della personalità deve avere la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi , corrispondente in via generale, allo Stato membro della sua residenza abituale e, quindi, hanno dedotto in base ad una serie di circostanze di fatto allegate nel giudizio di merito la sussistenza di un collegamento particolarmente stretto tra il luogo in cui si è effettivamente concretizzato il danno morale Oderzo con i Giudici del luogo in cui risiedono i ricorrenti il Giudice Italiano . 1.3. Tuttavia, le argomentazioni di parte ricorrente non colgono nel segno, giacché esse si fondano su una considerazione parziale degli arresti giurisprudenziali della Corte di Lussemburgo nella materia in esame e assegnano un rilievo reputato dirimente ad un precedente che, invece, si rivela distonico rispetto alla fattispecie dedotta in giudizio. 1.4. Giova a tal fine precisare, alla luce di un consolidato orientamento interpretativo della CGUE tra le altre sent. 30 novembre 1976, in C-21/1976, sent. 11 gennaio 1990, in C-220/88 sent. 7 marzo 1995, in C-68/93 sent. 19 settembre 1995, in C364/93 sent. 27 ottobre 1998, in C-51/97 sent. 16 luglio 2009, in C-189/08 sent. 17 ottobre 2017, in C-194/16 sent. 9 luglio 2020, in C-343/19 sent. 17 giugno 2021, in C-800/19 , che la regola di competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi e colposi dettata dalle anzidette disposizioni che, rispettivamente, trovano fonte sia nella Convenzione di Bruxelles del 1968, sia nel Regolamento CE del 2001, sia, infine, in quello del 2012 disposizioni che devono essere interpretate in modo autonomo, alla luce del loro sistema e delle loro finalità prevede, in effetti, una nozione di luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire che individua due luoghi distinti, ossia quello in cui il danno si è concretizzato e quello in cui si è verificato l'evento generatore dello stesso detto anche luogo del fatto generatore , ciascuno dei quali può, a seconda delle circostanze, fornire un'indicazione particolarmente utile per quanto concerne il profilo probatorio e l'organizzazione del procedimento. Sicché, nel caso in cui il luogo in cui si situano tali criteri di collegamento sia diverso, il convenuto può essere citato, a scelta dell'attore, dinanzi ai giudici dell'uno o dell'altro di tali due luoghi. Il fondamento di tale regola va rinvenuto nell'esistenza di un collegamento particolarmente stretto tra una data controversia e il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire, che giustifica un'attribuzione di competenza a quest'ultimo giudice ai fini della buona amministrazione della giustizia e dell'economia processuale e non già fornire una tutela rafforzata alla parte più debole. Infatti, il giudice del luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto o può avvenire è generalmente il più idoneo a pronunciarsi, in particolare per ragioni di prossimità alla controversia e di facilità di assunzione delle prove. Si tratta, però, di una regola che deroga al principio fondamentale enunciato in tutte le fonti sopra richiamate che attribuisce la competenza ai giudici del domicilio del convenuto, con la conseguenza che essa non può che essere interpretata restrittivamente, se non si voglia svuotare di contenuto quel principio generale. Ne deriva, pertanto, che l'opzione offerta all'attore non può essere esercitata se non esistono le circostanze particolari che la giustificano , per cui l'anzidetta nozione alternativa di luogo non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possono essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo così, segnatamente sent. in C-364/93 sent. in C-51/97 . Inoltre, la norma sulla competenza speciale in materia di illeciti civili dolosi e colposi non può essere interpretata nel senso che autorizzi chi agisce per il risarcimento di un danno che asserisce essere la conseguenza del pregiudizio subito da altre persone, vittime dirette del fatto dannoso, a citare l'autore di questo fatto dinanzi ai giudici del luogo dove egli stesso ha constatato il danno nel proprio patrimonio così sent. in C-51/97, che richiama la sent. in C220/88 . 1.5. Una siffatta interpretazione, calibrata come detto in ragione delle circostanze particolari che la giustificano , si palesa coerente con quella adottata dalla stessa CGUE in materia di legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali, in base al Regolamento CE n. 864/2007, il cui art. 4, p. 1, recita Salvo se diversamente previsto nel presente regolamento, la legge applicabile alle obbligazioni extracontrattuali che derivano da un fatto illecito è quella del paese in cui il danno si verifica, indipendentemente dal paese nel quale è avvenuto il fatto che ha dato origine al danno e a prescindere dal paese o dai paesi in cui si verificano le conseguenze indirette di tale fatto . La questione pregiudiziale, ex art. 267 TFUE , allora posta dal giudice italiano, davanti al quale pendeva una controversia similare a quella attualmente all'esame di queste Sezioni Unite in quel caso, una causa promossa da una persona fisica, residente in Romania, contro una compagnia di assicurazioni italiana, per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a causa del decesso della propria figlia in un incidente stradale avvenuto in Italia , si compendiava nel seguente interrogativo se, per determinare la legge applicabile ad un'obbligazione extracontrattuale derivante da un incidente stradale, l' art. 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II debba essere interpretato nel senso che i danni connessi al decesso di una persona in un siffatto incidente avvenuto nello Stato membro del foro, e subiti dai suoi congiunti residenti in un altro Stato membro, devono essere qualificati come dann i oppure come conseguenze indirette di tale incidente, ai sensi della citata disposizione . Con la sentenza 10 dicembre 2015, in C-350/14, la CGUE ha, anzitutto, preso atto che, in base, al diritto italiano, il danno che deriva dalla morte di un congiunto è un danno direttamente subito dal familiare, sostanziandosi, in particolare, in lesione di diritti della sua personalità pur tuttavia, la Corte ha ribadito il proprio orientamento secondo cui i termini di una disposizione di diritto dell'Unione che non contenga alcun espresso richiamo al diritto degli Stati membri per quanto riguarda la determinazione del suo senso e della sua portata devono di norma essere oggetto nell'intera Unione di un'interpretazione autonoma e uniforme , dovendosi, quindi, tener conto non soltanto della lettera di detta disposizione, ma anche del suo contesto e degli scopi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte . Ciò premesso, la sentenza ha ritenuto che, ai sensi del citato art. 4, p. 1, il danno di cui occorre tener conto, per determinare il luogo in cui esso si verifica, è il danno diretto e nel caso di lesioni alla sfera personale o danni patrimoniali, il paese del luogo in cui il danno diretto si verifica è quello del luogo in cui è stata subita la lesione alla sfera personale o si è verificato il danno patrimoniale . Con la conseguenza che, quando è possibile individuare il sorgere di un danno diretto, come normalmente accade nel caso di un incidente stradale, il luogo di tale danno diretto sarà l'elemento di collegamento pertinente per la determinazione della legge applicabile, indipendentemente dalle conseguenze indirette di tale incidente. Nel caso di specie, il danno è costituito dalle lesioni che hanno causato la morte della figlia del sig. , danno quest'ultimo che, a sua volta, secondo il giudice del rinvio, si è verificato in Italia. Quanto alle lesioni subite dai congiunti della vittima, queste devono essere considerate come conseguenze indirette dell'incidente di cui al procedimento principale, ai sensi dell' art. 4, paragrafo 1, del regolamento Roma II . 1.6. L'interpretazione della CGUE, innanzi illustrata p. 1.4. , sulla competenza giurisdizionale in materia di illeciti civili dolosi e colposi è stata fatta propria da queste Sezioni Unite in più di un'occasione, essendosi addivenuti all'enunciazione del principio di diritto per cui, ai sensi dell'art. 5, n. 3, del Regolamento CE n. 44 del 2001 e già dell'art. 5, n. 3, della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 ed ora dell'art. 7, n. 2, del regolamento UE n. 1215/2012 , deve aversi riguardo al luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto , che è quello in cui è sorto il danno, cioè il luogo in cui il fatto causale, generatore della responsabilità da delitto o da quasi delitto, ha prodotto direttamente i suoi effetti dannosi nei confronti della vittima immediata, dovendosi avere riguardo non solo al luogo dell'evento generatore del danno , ma anche al luogo in cui l'evento di danno è intervenuto e non rilevando invece il luogo dove si sono verificate o potranno verificarsi le conseguenze future della lesione del diritto della vittima tra le altre Cass., S.U., 22 maggio 1998, n. 5145 Cass., S.U., 11 febbraio 2033, n. 2060 Cass., S.U., 13 dicembre 2005, n. 27403 Cass., S.U., 5 maggio 2005, n. 10312 Cass., S.U., 19 maggio 2009, n. 11532 Cass., S.U., 13 gennaio 2010, n. 357 Cass., S.U., 1 febbraio 2019, n. 3165 Cass., S.U., 12 giugno 2019, n. 15743 Cass., S.U., 9 febbraio 2021, n. 3125 Cass. S.U., 29 aprile 2022, n. 13593 . 1.7. Il principio di diritto appena ricordato ha trovato applicazione anche in controversia dai termini sovrapponibili a quella oggetto della presente cognizione. Con la citata sentenza n. 2060 del 2003, queste Sezioni Unite hanno escluso che potesse radicarsi dinanzi al giudice italiano la competenza giurisdizionale, invocata dai ricorrenti ai sensi dell'art. 5, punto 3, della Convenzione di Bruxelles del 1968, in ragione del criterio di collegamento costituito dal luogo dove si è verificato l'effetto dannoso in materia di illecito extracontrattuale, sul rilievo che l'effetto dannoso in capo agli attori, congiunti della vittima coinvolta nel sinistro accaduto in Omissis , si è determinato nel luogo del loro domicilio, in Omissis . A tal fine, a fronte di domanda risarcitoria proposta dai congiunti della vittima diretta dell'illecito per danni patiti iure proprio, sono stati richiamati gli anzidetti principi di matrice Europea, ribadendosi che la nozione di luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto non può essere interpretata estensivamente fino a ricomprendere qualsiasi luogo in cui possano essere risentite le conseguenze dannose di un evento che abbia già provocato un danno effettivamente verificatosi in un altro luogo, dovendosi quindi avere riguardo al solo danno iniziale, e non ai danni conseguenti sent. 19.9.1995, C-364/93 . Di tal che può assumere rilevanza solo il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata sent. 11.1.1990, C220/88 id. 27.10.1998, C 51/97 . Di qui, pertanto, la declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano, poiché, in applicazione di quei principi, nel caso in esame il luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto si colloca quindi in Omissis , dove si è svolta l'azione illecita e si è verificato l'evento dannoso posto a fondamento della domanda, consistente nella morte del congiunto, senza che possa attribuirsi rilevanza al luogo di residenza degli attori, sull'assunto che questi ultimi hanno ivi risentito i danni conseguenti . 1.8. Alla luce delle considerazioni che precedono, non si palesano affatto pertinente i precedenti giurisprudenziali su cui fanno leva le difese di parte ricorrente CGUE, sent. 17 ottobre 2017, in C194/16, richiamata in ricorso CGUE Granze Sezione -, sent. 21 dicembre 2021, in C-251/20, richiamata nella memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. , adducendo che, in base alla relativa interpretazione, ad essi sarebbe concessa, la facoltà di esperire un'azione di risarcimento, per la totalità del danno cagionato, dinanzi ai giudici dello Stato membro in cui si trova il centro dei propri interessi . Non solo è la stessa Corte di Lussemburgo a dare evidenza alla specificità delle circostanze che attengono alle domande proposte nella causa principale ossia di rettifica di dati asseritamente inesatti pubblicati sul sito Internet, di rimozione di commenti in un forum di discussione figurante su tale sito e di risarcimento del danno asseritamente subito -, collocate n el contesto specifico di Internet e concernenti una lesione dei diritti della personalità, quale quella che si determina per mezzo di contenuti messi in rete su un sito Internet, dalla particolare diffusività spaziale. Ma e in via assorbente quei precedenti come anche CGUE, sent. 17 giugno 2021, in C-800/19, pure richiamata in ricorso attengono a domanda risarcitoria per danni asseritamente patiti da vittima immediata dell'illecito civile e non già come nella specie in conseguenza di quei pregiudizi. 1.9. Va, infine, dichiarata inammissibile la questione, sollevata dai ricorrenti soltanto con la memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c. , in ordine all'applicazione, nel caso di specie, dell'art. 11, par. 1, lett. b , del Reg. 1215/2012 già art. 9, par. 1, lett. b , del Reg. n. 44/2001 che, quanto alla competenza giurisdizionale in materia di assicurazioni, stabilisce che l'assicuratore domiciliato nel territorio di uno Stato membro può essere convenuto davanti all'autorità giurisdizionale del luogo in cui è domiciliato l'attore qualora l'azione sia proposta dal contraente dell'assicurazione, dall'assicurato o da un beneficiario . Si tratta di questione nuova, implicante anche accertamenti di fatto, che non è stata oggetto dei motivi di ricorso e che, pertanto, non può trovare ingresso con la memoria, che ha solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni originariamente svolte e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove ragioni di censura o sollevare nuove questioni di dibattito tra le molte, Cass., 22 febbraio 2016, n. 3471 e Cass., 6 luglio 2022, n. 21355 . Peraltro, l'esame della questione anzidetta è comunque precluso dall'essersi formato giudicato interno sulla irrilevanza dei criteri di collegamento relativi alla materia assicurativa specificamente riferibile alla circolazione stradale, in quanto come rilevato nella sentenza impugnata in questa sede cfr. p. 10 sentenza di appello già il Tribunale, in primo grado, si era in tal senso pronunciato richiamando, tra l'altro, la direttiva 2009/103/CE e tale statuizione non è stata fatta oggetto di impugnazione in sede di appello nello stesso ricorso pp. 4/7 si precisa che i tre motivi di gravame hanno riguardato la violazione dell'art. 5, par. 3, Reg. n. 44/2001 la responsabilità del conducente la risarcibilità del danno morale secondo l'ordinamento italiano . Ne', in questa sede di legittimità, i ricorrenti hanno censurato la statuizione del giudice di secondo grado che ha ritenuto carente l'impugnazione sulla affermata irrilevanza dei criteri di collegamento in materia di assicurazione, avuto riguardo, segnatamente, all'assicurazione per la responsabilità civile automobilistica. 2. Con il secondo mezzo è dedotta la violazione dell' art. 91 c.p.c. e art. 92 c.p.c. , comma 2, per non aver la Corte territoriale, in ragione del contrasto giurisprudenziale sussistente in materia e a tal fine richiamando i ricorrenti talune pronunce di legittimità e di giudici di merito in tema di legge applicabile al rapporto dedotto in giudizio -, disposto l'integrale compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio. 2.1. Il motivo è infondato. A prescindere dal fatto che non si ravvisa, nella materia oggetto di scrutinio in questa sede concernente soltanto il profilo della competenza giurisdizionale , alcun contrasto giurisprudenziale che parte ricorrente riferisce invece al profilo, che si colloca a valle della delibazione anzidetta, della legge applicabile al rapporto dedotto in giudizio , va, comunque, osservato, in via assorbente, che, con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito come nella specie , sia la valutazione dell'opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell'ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell'ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti minimi, ove previsti e massimi fissati dalle tabelle vigenti tra le molte, Cass., 4 agosto 2017, n. 19613 . 3. Il ricorso principale va, quindi, rigettato, con conseguente assorbimento del ricorso incidentale condizionato di parte controricorrente. I ricorrenti principali devono essere condannati, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di legittimità in favore della società controricorrente, mentre non occorre provvedere alla regolamentazione di dette spese nei confronti delle parti intimate che non hanno svolto attività difensiva in questa sede. P.Q.M. rigetta il ricorso principale e dichiara assorbito il ricorso incidentale condanna i ricorrenti principali al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, in favore della parte controricorrente, in complessivi Euro 5.200,00, per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del citato art. 13, comma 1-bis, se dovuto.