L’interpretazione contro il disponente delle condizioni generali di assicurazione

L’applicazione delle condizioni generali di assicurazione è imprescindibile affinché anche le norme delimitative del rischio assicurativo possano trovare applicazione. Il contratto di assicurazione deve essere interpretato con l’ausilio di tutti i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c.

Il Tribunale di primo grado dichiarava la responsabilità e condannava in solido al pagamento dei danni il Condominio e la società alla quale aveva appaltato dei lavori i cui esiti avevano provocato infiltrazioni nell'area di proprietà di una palestra sottostante. Venivano chiamate in causa per la manleva le due compagnie assicuratrici della società appaltatrice dei lavori, ma la relativa domanda veniva respinta sia dal giudice di prime cure che da quello di Appello. Il rigetto della domanda di garanzia, ha pertanto costituito uno dei motivi con cui la società è ricorsa in Cassazione, nonché l'unico accolto e che qui preme trattare. La Corte di Cassazione osserva come, nel confermare il rigetto della domanda di garanzia , la Corte d'Appello ha rilevato una significativa differenza tra l'attività oggetto di assicurazione descritta nella polizza attività di ingegneria applicata e quella che ha materialmente portato alle infiltrazioni attività edilizia , escludendo altresì che la garanzia richiesta possa trovare fondamento dalle condizioni generali di polizza richiamate, ciò nonostante l'espressa dicitura sempre operanti” , che è stata ritenuta troppo generica dalla Corte. Tali condizioni, sempre a detta del giudice d'Appello, per operare avrebbero dovuto essere specificamente sottoscritte dallo stesso predisponente. I Supremi Giudici, in netta contrapposizione alle statuizioni di secondo grado, ritengono invece imprescindibile l'applicazione delle condizioni generali affinché anche le norme contrattuali che delimitano il rischio assicurativo possano trovare applicazione. Non solo, in ogni caso, tali condizioni sono sottoposte al criterio ermeneutico previsto dall' art. 1370 c.c. e devono pertanto essere intese in senso sfavorevole per l'assicuratore che le ha predisposte. È opinione già manifestata dalla Cassazione quella che nell'interpretazione del contratto di assicurazione debba ricorrersi all' ausilio di tutti i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. . Nel confermare il rigetto della domanda di garanzia ciò non ha fatto la Corte d'Appello, alla quale pertanto la causa deve essere rinviata, previa cassazione del presente motivo.

Presidente Di Virgilio – Relatore Marcheis Premesso che 1. La Palestra omissis ha nel 2003 citato in giudizio il Condominio di omissis , chiedendo che il convenuto fosse condannato a risarcire i danni causati dalle infiltrazioni provenienti dall'area cortiliva condominiale sovrastante i suoi locali. Il Condominio, costituendosi, ha chiesto di chiamare in causa l'impresa omissis s.p.a., che costituendosi a sua volta ha domandato di chiamare in causa omissis s.r.l. a cui erano stati subappaltati parte dei lavori, nonché le compagnie assicurative omissis e omissis . Per quanto interessa in questa sede, le compagnie assicurative si sono costituite eccependo la non operatività delle polizze, in quanto relative a una attività di impresa e a un rischio non coperti dalle medesime. Il giudice di primo grado, qualificata la domanda nell'ambito della tutela di cui all' art. 1669 c.c. e valutata la piena conoscibilità dei vizi solo a seguito della relazione del consulente nominato nel procedimento di accertamento tecnico preventivo svoltosi in corso di causa, ha respinto le eccezioni dell'impresa di decadenza e prescrizione dell'azione, ha dichiarato la responsabilità concorrente e oggettiva per i danni del Condominio e di omissis s.p.a., condannandoli ex art. 2051 c.c. in solido al pagamento di quanto determinato dal consulente tecnico d'ufficio, escludendo qualsiasi responsabilità della subappaltatrice ha respinto la domanda di manleva di omissis s.p.a. nei confronti delle due compagnie assicurative ha accolto la domanda del Condominio di rifusione delle somme necessarie per l'integrale rifacimento della copertura del lastrico, condannando omissis s.p.a. al pagamento di Euro 375.863 ha accolto la domanda riconvenzionale della subappaltatrice di condanna di omissis s.p.a. a pagare quanto ad essa dovuto, ossia Euro 29.438,04 ha accolto infine la domanda di G.E.S. proprietario dei locali locati alla palestra omissis , intervenuto nel processo di condanna in solido di omissis s.p.a. e del Condominio a tenerlo indenne di quanto fosse stato tenuto a pagare in qualità di locatore dei locali medesimi. 2. omissis s.p.a. ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Bologna, con sentenza 23 febbraio 2017, n. 478, ha accolto l'appello unicamente in relazione alla censura di eccessività della condanna dell'appellante nei confronti del Condominio al pagamento del rifacimento della copertura e sotto il profilo del conteggio degli accessori effettuato dal giudice di primo grado, in quanto la somma oggetto del risarcimento era stata rivalutata e aggiornata con gli interessi, mentre la voce da detrarre il compenso per il saldo dei lavori non era stata aggiornata nemmeno con gli interessi ha poi accolto la censura con cui si contestava la condanna in solido di omissis s.p.a. e del Condominio a tenere indenne G.E.S. in quanto generica e comunque infondata, rigettando la relativa domanda di G. . 3. Avverso la sentenza omissis .s.r.l. già omissis s.p.a. ricorre per cassazione. Resistono con distinti controricorsi il Fallimento omissis s.r.l., il Condominio di omissis 13-19/2 e omissis Insurance. Hanno depositato memoria la ricorrente e il Condominio. Gli intimati omissis Assicurazioni s.p.a. e omissis Assicurazioni s.p.a. già omissis s.p.a. , la Palestra omissis s.n.c. ed G.E.S. non hanno presentato difese. In data 24 marzo 2022 è stata depositata da omissis s.p.a. e dal Fallimento omissis istanza congiunta con cui hanno chiesto a questa Corte di dichiarare tra loro cessata la materia del contendere, avendo entrambi rinunciato ad ogni reciproca pretesa e stabilito di compensare le rispettive spese dei due gradi di merito e del giudizio di cassazione. Considerato che I. Il ricorso è articolato in tre motivi. 1 Il primo motivo lamenta - in relazione alla conferma del rigetto della domanda di garanzia nei confronti delle compagnie di assicurazione - violazione degli artt. 1321, 1339, 1341, 1363, 1366, 1370 e 1372 c.c. , 115 c.p.c. la Corte d'appello, nel negare che l'attività svolta lavori edili rientrasse nell'oggetto dell'assicurazione la ricorrente era, al momento della realizzazione dei lavori, titolare di due polizze per la responsabilità civile con omissis Insurance e, in coassicurazione, con omissis , ha violato le disposizioni richiamate. Il motivo è fondato. La Corte d'appello, nel confermare il rigetto della domanda di manleva nei confronti delle compagnie assicurative, ha rilevato che l'attività svolta dall'assicurato così come descritta nella polizza la ditta assicurata svolge attività di ingegneria applicata costituita da prospezioni geologiche e geotecniche con metodi meccanici e geofisici a terra produzione, installazione e gestione di reti di monitoraggio tecnico, strutturale, idraulico e ambientale prove non distruttive rilievi topografici e ad infrarosso termico prospezioni e scavi archeologici attività di bonifica di ordigni bellici era relativa ad attività del tutto diversa da quella svolta nella fattispecie in esame il rifacimento della copertura sovrastante la palestra omissis s.n.c. , da ricondursi ad attività edilizia. La Corte d'appello ha poi escluso che l'operatività della garanzia per lavori edili possa ricavarsi dalle condizioni generali della polizza, in quanto tali condizioni, che sì comprendono lavori edili, sarebbero estremamente ampie così che per essere operanti avrebbero dovute essere richiamate dalla intestazione delle polizze sottoscritte dalle parti, con la chiara indicazione delle pattuizioni applicabili . Al riguardo non sarebbe sufficiente - ad avviso del giudice d'appello - che all'intestazione condizioni generali segua, nel caso in esame, l'espressione sempre operanti , trattandosi di dicitura troppo troppo generica . In tal modo la Corte d'appello sembra richiedere per l'operatività delle condizioni generali, condizioni che sono state predisposte dalla compagnia assicurativa, che queste vengano specificamente sottoscritte dallo stesso predisponente. La Corte d'appello in tal modo trascura come le clausole di polizza che delimitano il rischio assicurato non possano prescindere dalle condizioni generali, condizioni che sono in ogni caso soggette al criterio ermeneutico posto dall' art. 1370 c.c. e, pertanto, nel dubbio devono essere intese in senso sfavorevole all'assicuratore così Cass. 866/2008 cfr. anche Cass. 668/2016 , secondo la quale nell'interpretare il contratto di assicurazione il giudice deve ricorrere all'ausilio di tutti i criteri ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. e, in particolare, a quella della interpretazione contro il disponente di cui all' art. 1370 c.c. . 2 Il secondo motivo contesta violazione degli artt. 1669, 1175, 1223 e 1227 c.c. in relazione al rigetto della eccezione di decadenza e prescrizione, formulata dalla ricorrente rispetto alla azione di danni fatta valere dal Condominio l'atto introduttivo del giudizio per danni è stato notificato dal Condominio solo in data 24 febbraio 2006, quando invece il medesimo era a conoscenza dei danni sin dall'anno 2003, quando sono state depositate le conclusioni del consulente tecnico nel procedimento di accertamento tecnico preventivo. Il motivo non può essere accolto. La Corte d'appello ha correttamente confermato il rigetto delle eccezioni di decadenza e prescrizione di cui all' art. 1669 c.c. norma ritenuta applicabile in quanto i vizi erano tali da pregiudicare in modo rilevante il normale godimento dell'immobile . La Corte d'appello ha infatti richiamato l'orientamento di questa Corte secondo il quale il dies a quo stabilito per i termini di prescrizione e decadenza va individuato nel momento in cui la parte sia stata effettivamente in grado di conoscere l'eziologia e la gravità dei danni cfr. per tutte Cass. 777/2020 . Tale piena conoscenza è stata individuata dal giudice d'appello, con accertamento in fatto insindacabile da questa Corte di legittimità, nella data del deposito della relazione non nel primo procedimento di accertamento tecnico preventivo, ma nel procedimento tecnico svolto in corso di causa, deposito avvenuto il 30 ottobre 2005. 3 Il terzo motivo contesta, circa l'accoglimento della domanda riconvenzionale della subappaltatrice omissis , la violazione degli artt. 1176, 1460 e 1669 c.c. In relazione a tale motivo va dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo la ricorrente e il Fallimento omissis v. sopra proposto istanza congiunta con cui hanno dichiarato di avere rinunciato ad ogni reciproca pretesa e hanno chiesto di dichiarare fra loro cessata la materia del contendere. II. La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla Corte d'appello di Bologna, che deciderà attenendosi ai principi di diritto sopra ricordati il giudice di rinvio provvederà anche in relazione alle spese del presente giudizio, con l'eccezione delle spese relative a Fallimento omissis e omissis s.p.a., rispetto alle quali le stesse parti hanno convenuto di compensarle. P.Q.M. La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo in relazione al terzo motivo, dichiara cessata la materia del contendere tra la ricorrente e il Fallimento omissis cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'appello di Bologna, in diversa composizione.