Non è qualificabile come abnorme il provvedimento che, pur errato, causi una regressione processuale comunque reversibile. Si ha, invece, abnormità nel caso in cui la stasi processuale sia insanabile e potrebbe essere risolta solo con un atto per sua natura nullo, dunque privo di efficacia.
Il GUP dichiarava nulla la richiesta di rinvio a giudizio per asserita diversità dei fatti ivi descritti rispetto a quelli riportati nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. Il Procuratore della Repubblica impugnava quindi l'ordinanza del GUP rilevandone l'abnormità. Nell'affrontare il caso sottopostole, la Corte di Cassazione precisa anzitutto la sostanziale differenza di funzioni tra l'avviso di cui all'articolo 415-bis c.p.p. e la richiesta di rinvio a giudizio prevista dall'articolo 417 c.p.p. in ciò rilevando anche una non sovrapponibilità di contenuti. Con l'avviso di conclusione delle indagini, contenente un'enunciazione solo sommaria dei fatti, si rende edotto l'indagato delle indagini svolte e lo si informa del diritto a prendere visione dei documenti raccolti nonché di presentare eventuali memorie, svolgere indagini difensive o chiedere di essere interrogato. Tale avviso non ha però anche la funzione di contestare il fatto reato all'indagato, essendo a questo scopo preposta la richiesta di rinvio a giudizio, che deve, al contrario, contenere un'enunciazione dei fatti chiara e precisa. In ragione di tale diversità di scopi, il GUP avrebbe pertanto errato nel ritenere nulla la richiesta di rinvio a giudizio. Pur con tale premessa, però, non si può ritenere che l'ordinanza impugnata sia affetta da abnormità del provvedimento, essendo tali gli atti che si pongono fuori dall'ordinamento e che comportano una stasi procedimentale irreversibile il giudice, nel caso de quo ha comunque esercitato un potere riconosciutogli dalla legge e, in ogni caso, il PM ben avrebbe potuto disporre la rinnovazione degli atti ritenuti, pur erroneamente, viziati. Alla stregua di diverse pronunce delle Sezioni Unite è affetto da abnormità solo il provvedimento che, ‹‹per singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale e tale sia anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite›› Cass. Sez. Unumero , 10 dicembre 1997, numero 17, Cass. Sez. Unumero , 24 novembre 1999, numero 26 . Sempre le Sezioni Unite Cass. Sez. Unumero , 26 marzo 2009, numero 25957 ricordano che ‹‹non si può ricorrere alla categoria dell'abnormità quando l'atto o il provvedimento che si vuole rimuovere rientri nei poteri del giudice che lo ha adottato, e cioè discende da un potere riconosciuto o attribuito dalla legge, dato che in tal caso nessuna estraneità al sistema può evidenziarsi››. Per tali ragioni, il provvedimento impugnato nel caso in esame è sì un provvedimento “contro norma”, ma non “extra norma” e pertanto non è da qualificarsi come abnorme, ma solo errato. In conclusione, l'aver comportato una regressione processuale non irreversibile non è sufficiente a definire l'atto oggetto di impugnazione come abnorme, essendo a tal fine necessario che tale stasi processuale non sia risolvibile in altra maniera se non con l'adozione di un atto nullo, che in quanto tale non potrebbe risolvere lo stallo creatosi. Per tali ragioni, non ravvedendo la Suprema Corte i requisiti per dichiarare abnorme l'ordinanza impugnata dal Pubblico Ministero, rigetta il ricorso.
Presidente Sabeone – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Col ricorso in scrutinio il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma ha impugnato l'ordinanza pronunziata in data 14.10.2021 con cui il Giudice dell'Udienza Preliminare presso il Tribunale di Roma dichiarava nulla la richiesta di rinvio a giudizio per asserita diversità dei fatti descritti nell'imputazione riportata nella richiesta di rinvio a giudizio rispetto a quelli riportati nell'avviso di conclusione delle indagini, con conseguente restituzione degli atti al P.M., rilevando l'abnormità della stessa. 2. Il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte con requisitoria scritta ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato. 3. Il difensore dell'imputata, B.A.C., con la memoria pervenuta in atti ha chiesto rigettarsi il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. Il giudice ha errato nel ritenere la nullità, per lesione del diritto di difesa, della richiesta di rinvio a giudizio perché preceduta da un avviso di conclusione delle indagini che conteneva la indicazione del fatto in parte divergente rispetto alla richiesta di rinvio a giudizio, ma tale erronea declaratoria non si risolve in un atto abnorme. Come è noto, sotto un profilo puramente letterale l'articolo 415-bis c.p.p. e l'articolo 417 c.p.p. sono diversi, nel senso che mentre il primo richiede la sommaria enunciazione del fatto, il secondo prevede l'enunciazione del fatto in forma chiara e precisa ne discende anche la non sovrapponibilità del contenuto dei due atti che hanno del resto finalità differenti. Con la richiesta di rinvio a giudizio si cita per il dibattimento una persona per rispondere ad una accusa specifica quindi il documento serve anche per formalmente contestare l'accusa che perciò deve contenere una enunciazione chiara e precisa del fatto. L'avviso di conclusione delle indagini non ha la funzione di contestare il fatto reato, ma ha uno scopo eminentemente informativo, nel senso che con esso il Pubblico ministero avvisa l'indagato che, con riferimento ad una determinata vicenda, le indagini sono concluse e che gli esiti delle stesse sono messi a sua disposizione. Il Pubblico Ministero con l'avviso ex articolo 415-bis c.p.p., avverte, inoltre, l'indagato che ha la possibilità di prendere visione dei documenti raccolti nel corso delle indagini, di presentare memorie, indagini difensive e di chiedere di essere interrogato. Insomma lo scopo evidente dell'istituto è quello di mettere in condizioni l'indagato di apprestare la sua difesa e tali finalità sono perfettamente conseguite con una sommaria enunciazione del fatto proprio perché la finalità dell'istituto, come si è già notato, non è la contestazione del reato, che avverrà in un momento successivo, ma la individuazione del procedimento e del fatto sul quale si sono sviluppate le indagini. Le finalità completamente diverse dei due atti legittimano e giustificano, quindi, una diversità di contenuto degli stessi. D'altronde la declaratoria di nullità della citazione a giudizio è prevista dall'articolo 416 c.p.p. soltanto nell'ipotesi in cui manchi la notifica dell'avviso ex articolo 415-bis e non quando la enunciazione del fatto sia ritenuta insufficiente, considerata la diversa funzione assolta dal citato articolo 415-bis c.p.p., rispetto a quella di cui all'articolo 417 o all'articolo 552 c.p.p., laddove nel caso di specie non può ritenersi omesso l'avviso di conclusione delle indagini essendo mutati ovvero precisati solo alcuni aspetti fattuali della vicenda contestata che è rimasta pressoché invariata nella sostanza. Ciò posto, si ritiene che da tale premessa non possa, però, scaturire - come invece ritenuto da Sez. 1 numero 11405 del 30/01/2004, Rv. 227820, conf. Sez. 5, Sentenza numero 28548 del 14/06/2007, Rv. 237568 - l'abnormità del provvedimento con cui il giudice ha erroneamente dichiarato, per i profili suindicati, la nullità della richiesta di rinvio a giudizio, trattandosi pur sempre di atto che non si pone al di fuori dell'ordinamento, costituendo esso espressione dei poteri riconosciuti al giudice dall'ordinamento medesimo, e che non determina la stasi del procedimento, potendo il pubblico ministero disporre la rinnovazione degli atti che il giudice ha ritenuto viziati, senza incorrere in alcuna nullità cfr. per la non abnormità, Sez. 6, numero 22430 del 22/04/2008, Rv. 240567 che ha affermato che non è abnorme, e quindi non è ricorribile per cassazione, il provvedimento con cui il giudice del dibattimento, rilevata la incompleta informazione sull'oggetto dell'imputazione, come risultante dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari e dal decreto di citazione a giudizio, dichiari la nullità di quest'ultimo, disponendo la restituzione degli atti al P.M. nonché Sez. 2, numero 45383 del 05/11/2008, Rv. 241972, secondo cui non è abnorme, e pertanto non può essere oggetto di ricorso immediato per cassazione, il provvedimento con il quale il giudice dell'udienza preliminare - ritenendo, quand'anche erroneamente, la necessità che l'avviso previsto dall'articolo 415-bis c.p.p. contenga le indicazioni previste dall'articolo 369-bis c.p.p., comma 2, lett. a , - dichiara la nullità del decreto di citazione a giudizio, posto che l'atto è adottato comunque in forza di un potere di cui l'organo decidente è legittimamente dotato e che la decisione non si pone per la sua anomalia o singolarità al di fuori del sistema processuale . Ed invero, alla stregua delle diverse pronunce delle Sezioni Unite intervenute in materia, deve ritenersi che è affetto da abnormità innanzitutto il provvedimento che, per la singolarità e stranezza del contenuto, risulti avulso dall'intero ordinamento processuale, e che sia da qualificare abnorme anche quello che, pur essendo in astratto manifestazione di legittimo potere, si esplichi al di fuori dei casi consentiti e delle ipotesi previste, al di là di ogni ragionevole limite. L'abnormità dell'atto processuale può riguardare tanto il profilo strutturale, allorché l'atto, per la sua singolarità, si ponga al di fuori del sistema organico della legge processuale, quanto il profilo funzionale, quando esso, pur non estraneo al sistema normativa, determini la stasi del processo e l'impossibilità di proseguirlo Sez. U, numero 17 del 10/12/1997 - dep. 1998 - Di Battista Sez. U, numero 26 del 24/11/1999 - dep. 2000 Magnani . Come autorevolmente ricordato in motivazione da Sez. U, numero 25957 del 26/03/2009, Toni, non si può ricorrere alla categoria dell'abnormità quando l'atto o il provvedimento che si vuole rimuovere rientri nei poteri del giudice che lo ha adottato, e cioè discende da un potere riconosciuto o attribuito dalla legge, dato che in tal caso nessuna estraneità al sistema può evidenziarsi. Così è nell'ipotesi in cui si faccia valere l'inosservanza di norme che prevedono l'adozione di un determinato atto a date condizioni di fatto, e l'eventuale insussistenza delle stesse ne determina l'illegittimità ma non l'abnormità e, quindi, si tratterà di un provvedimento contro norma ma non extra norma la configurazione di un atto abnorme non richiede verifica ulteriore rispetto a quella concernente l'assenza di potere del giudice di provvedere, con la conseguenza che il ricorso per cassazione con denuncia di abnormità non può autorizzare la verifica, in sede di legittimità, di un vizio di legge dei provvedimento, ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lett. c , salvo eludere lo stesso fondamento del concetto di abnormità e porre nel nulla il principio di tassatività delle impugnazioni nello stesso senso, già Sez. U, numero 4 del 31/01/2001, Romano, secondo cui va ribadita la rigorosa affermazione giurisprudenziale cfr., da ultimo, Cass., Sez. Unumero , 22.11.2000, P. M. in proc. Boniotti per la quale il solo fatto che un provvedimento sia inficiato da una qualsivoglia violazione di legge non ne giustifica, di per sé, l'immediata ricorribilità per cassazione in nome della categoria dell'abnormità, la quale non può essere surrettiziamente utilizzata, dilatandone i confini, al fine di aggirare la preclusione correlata alla tipicità dei mezzi d'impugnazione secondo il dettato degli articolo 568 e 586 del codice di rito, insieme con il principio di tassatività delle nullità stabilito dall'articolo 177 stesso codice . Alla luce di tali parametri appare evidente che il provvedimento, sia pure errato, adottato dal giudice nel caso di specie non sia affatto abnorme esso non si contraddistingue per singolarità né si pone extra ordinem, e, sebbene abbia comportato una illegittima regressione del procedimento, non ha determinato una stasi irreversibile di esso stasi irreversibile che sì ha solo allorquando l'esecuzione dell'atto imposta dal remittente comporti la commissione di una nullità ovvero di un'attività processuale contra legem, successivamente suscettibile di eccezione evenienza non ricorrente nel caso di specie dal momento che il Pubblico Ministero nel ripetere l'avviso di conclusione delle indagini col contenuto più specifico richiesto dal giudice, non incorre certamente in una nullità né, più in generale, nella violazione di norme. Il discrimine tra l'atto abnorme e quello erroneo è stato, invero, di recente ribadito dalle Sezioni Unite di questa Corte che, nel confermare un orientamento già manifestatosi nella giurisprudenza di questa Corte, pronunciandosi con riferimento al diverso caso della erronea restituzione degli atti al pubblico ministero ex articolo 33-sexies del codice di rito, ha affermato che è abnorme, e quindi ricorribile per Cassazione, l'ordinanza del giudice dell'udienza preliminare che investito di richiesta di rinvio a giudizio disponga ai sensi dell'articolo 33 sexies c.p.p., la restituzione degli atti al pubblico minìstero sull'erroneo presupposto che debba procedersi con citazione diretta a giudizio, trattandosi di atto che impone al pubblico ministero di compiere un'attività processuale contra legem e in violazione dei diritti difensivi, successivamente eccepibile, ed è idoneo pertanto a determinare un'indebita regressione nonché la stasi del procedimento così nell'informazione provvisoria diffusa in relazione alla pronuncia delle Sezioni Unite del 28.4.2022, R.G. 18769/21 . In altri termini il fatto che l'erronea declaratoria di nullità comporti una illegittima regressione del procedimento non costituisce circostanza di per sé sufficiente a qualificare quel provvedimento come abnorme, essendo a tal fine necessario che si determini anche una stasi del procedimento non altrimenti risolvibile se non con l'adozione di un atto nullo che come tale non potrebbe giammai essere risolutivo dell'impasse creatasi. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso del P.M P.Q.M. Rigetta il ricorso dei P.M