Assegno di invalidità: riflettori puntati solo sul reddito della persona

Riprende vigore la richiesta presentata da una donna all’INPS. Necessario un nuovo processo in Appello per valutare la sussistenza del requisito reddituale. In questa ottica bisogna tenere conto, però, solo del reddito della persona, senza considerare quello del coniuge e degli altri componenti del nucleo familiare.

Conta solo il reddito personale, e non quello del coniuge o degli altri componenti del nucleo familiare, per il riconoscimento dell'assegno di invalidità . Scontro totale tra un'anziana signora e l'Istituto nazionale di previdenza sociale. In ballo il riconoscimento del diritto della donna all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di invalidità. I giudici di merito ritengono legittima la risposta negativa dell'INPS all'istanza presentata dalla donna. In Appello, in particolare, viene posta in evidenza la mancanza del requisito reddituale . In sostanza, i giudici osservano che, pur sussistendo il requisito sanitario idoneo per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal novembre 2011, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio , nel periodo compreso tra tale data e il raggiungimento dei 65 anni di età, ossia agosto 2012, il reddito della donna, cumulato con quello del marito, superava i limiti di legge fissati ai fini del riconoscimento della prestazione . Col ricorso in Cassazione, però, il legale che rappresenta la donna contesta duramente la decisione a chiusura del processo di secondo grado, e pone in evidenza che per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza cosiddetto assegno di invalidità civile rileva solo il reddito personale e non anche quello del coniuge , come invece erroneamente ritenuto in Appello . Questa obiezione ha fondamento, osservano i Giudici di Cassazione, i quali ricordano, in prima battuta, che per l'assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della legge numero 247 del 2007 , occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del suo nucleo familiare . I giudici precisano poi che per l'assegno mensile di invalidità civile previsto dalla legge numero 118 del 1971 il decreto legge 663 del 30 dicembre 1979 prevede, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, l'esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare . Riprende vigore, quindi, l'istanza presentata all'INPS dalla donna. Sulla sua richiesta, però, dovranno nuovamente pronunciarsi i giudici di secondo grado, tenendo conto delle indicazioni fornite dalla Cassazione e verificando la sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento dell'assegno di invalidità .

Presidente Berrino Relatore Marchese Fatto RILEVATO CHE 1. con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Lecce ha rigettato l'impugnazione proposta da B.A. avverso la sentenza resa dal Tribunale di Brindisi che aveva rigettato la sua domanda intesa ad ottenere il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, alla pensione di inabilità civile o all'assegno mensile di invalidità 2.1e ragioni del rigetto sono ancorate alla mancanza del requisito reddituale, avendo la Corte rilevato che - pur sussistendo il requisito sanitario idoneo per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza, a decorrere dal novembre 2011, come accertato dal consulente tecnico d'ufficio - nel periodo compreso tra tale data e il raggiungimento dei 65 anni di età 5 agosto 2012 il reddito della ricorrente-appellante, cumulato con quello del coniuge, superava i limiti di legge fissati ai fini del riconoscimento della prestazione 3. avverso la sentenza, B.A. ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi l'Inps ha depositato procura in calce alla copia del ricorso notificato Diritto CONSIDERATO CHE 4. con i primi tre motivi viene denunciata la violazione e falsa applicazione del D.L. numero del 30 dicembre 1979, art. 14 septies , comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 33 del 1980 , e di altro complesso normativo, evidenziandosi che per il riconoscimento dell'assegno mensile di assistenza cd. assegno di invalidità civile rileva solo il reddito personale e non anche quello del coniuge, come invece erroneamente ritenuto dalla Corte di appello, invocando un unico precedente di questa Corte 5. i motivi, che si affrontano congiuntamente per l'evidente connessione che li lega, sono manifestamente fondati 6. al riguardo è sufficiente richiamare il principio espresso dalla Corte v. Cass. n. 23689 del 2016 Cass. n. 7698 del 2016 e, più di recente, Cass. n. 21763 del 2020 , Cass. n. 2517 del 2020 Cass. n. 30223 del 2019 Cass. n. 14415 del 2019 in base al quale pure alla luce del D.L. n. 76 del 2013 , conv. in L. n. 99 del 2013 , per l'assegno di invalidità, anche nel periodo successivo alla entrata in vigore della L. n. 247 del 2007 , occorre fare riferimento al reddito personale dell'assistito con esclusione del reddito percepito da altri componenti del nucleo familiare di cui il predetto fa parte 7. deve, infatti, rilevarsi che, per l'assegno mensile di invalidità civile di cui alla citata L. n. 118 del 1971 art. 13 , il D.L. numero del 30 dicembre 1979, art. 14 septies , comma 5, convertito con modificazioni nella L. n. 33 del 29 febbraio 1980 , prevede, ai fini della sussistenza del requisito reddituale, l'esclusione del cumulo del reddito del beneficiario non solo con riferimento al coniuge, ma anche a tutti gli altri componenti del nucleo familiare in tal senso, Cass. n. 23689 del 2016 Cass. n. 7698 del 2016 8. i motivi di ricorso meritano pertanto di essere accolti e la sentenza deve essere cassata, con rinvio alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione perché verifichi, alla luce del principio di diritto enunciato, la sussistenza del requisito reddituale per il riconoscimento dell'assegno di invalidità nel periodo sopra indicato 9. resta così assorbito l'esame del quarto motivo di ricorso, con il quale la parte deduce la violazione della L. n. 118 del 1971 , D.Lgs. numero del 23 novembre 1988 , art. 19, art. 8, commi 1 e 2, addebitando alla Corte di appello l'errore di non aver disposto l'automatica conversione al 65 anno di età dell'assegno in pensione sociale, dovendosi in via preliminare accertare la sussistenza del diritto alla prestazione 10. il giudice del rinvio provvederà anche a regolare le spese di questo giudizio. PQM La Corte accoglie i primi tre motivi del ricorso, assorbito ii quarto cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.