Piano del consumatore non omologabile se la percentuale destinata ai creditori è irrisoria

Nell’ambito delle procedure di sovraindebitamento disciplinate dalla legge n. 3/2012 il piano del consumatore non può essere omologato dal Tribunale se la percentuale offerta ai creditori chirografari è di assai esigua entità”. In tal modo infatti il piano difetta della causa concreta consistente nella regolamentazione della situazione di sovraindebitamento mediante il soddisfacimento effettivo, seppur parziale, dei creditori nel caso di specie la percentuale offerta ai chirografari era 3,82% e il debitore era un professionista giovane con possibilità di incrementare in futuro la propria consistenza patrimoniale e reddituale .

Un professionista sovraindebitato presentava un piano di ristrutturazione dei propri debiti con ricorso ex lege 3/2012, ma il Tribunale non omologava la proposta sulla base del fatto che la percentuale destinata ai chirografi, 3,82%, era troppo esigua e non rispondeva al concetto di soddisfacimento effettivo seppur parziale dei creditori prescritto dalla legge. Il debitore proponeva reclamo, ma anche la Corte d'Appello respingeva l'impugnazione. La Corte condivideva le considerazioni del Tribunale ed aggiungeva che la richiesta di conversione del piano” in accordo” era tardiva poiché non prospettata con il ricorso iniziale. Il debitore ricorreva allora in Cassazione. Il ricorso del professionista viene rigettato dalla Cassazione che conferma la decisione impugnata. In primo luogo, gli Ermellini ribadiscono tuttavia l'ammissibilità in rito del ricorso ex art. 111 Cost. presentato dal debitore. Il decreto di rigetto dell'omologazione del piano del consumatore infatti è caratterizzato dai requisiti di decisorietà e definitività che consentono il ricorso straordinario secondo l' art. 111 Cost. La decisorietà nello specifico sussiste perché il tribunale è vincolato a decidere in ordine al diritto soggettivo del consumatore alla regolamentazione della sua situazione di sovraindebitamento alle condizioni previste nel piano presentato ai creditori. Del pari è caratterizzato dalla definitività perché la decisione è idonea a diventare regolamentazione incontrovertibile seppur in negativo in questo caso trattandosi di diniego di omologa della dedotta situazione di sovraindebitamento. Aggiunge infine la Corte che la definitività ” è rebus sic stantibus cioè in rapporto esclusivamente alle condizioni che il consumatore ha offerto e prospettato nel piano. Nonostante l'ammissibilità del ricorso, i motivi sollevati dal debitore sono giudicati privi di fondamento. La Cassazione spiega che il piano del consumatore è un negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale con una causa tipica consistente nella definizione della situazione di sovraindebitamento con finalità di ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione di crediti futuri. Il Tribunale in sede di omologa ha il sindacato sulla fattibilità giuridica del piano prospettato e nel caso specifico i giudici hanno rilevato – secondo un giudizio di fatto censurabile in Cassazione solo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso esame di fatto decisivo – la mancanza della causa concreta. La percentuale irrisoria destinata ai chirografi non poteva infatti integrare una soddisfazione ”, seppur parziale, dei creditori. Sotto altro profilo il ricorrente lamentava il fatto che i giudici di merito non avessero consentito, in via subordinata, la conversione del piano” in accordo di ristrutturazione dei debiti secondo l'art. 14- quater della legge 3/2012. In argomento gli Ermellini sottolineano che l'art. 14- quater invocato prevede, in ipotesi, solo la conversione del piano o dell'accordo in liquidazione del patrimonio, ma non la invocata conversione del piano del consumatore in accordo di ristrutturazione dei debiti. La norma infatti così recita Il giudice, su istanza del debitore o di uno dei creditori, dispone […] la conversione della procedura di composizione della crisi di cui alla sezione prima in quella di liquidazione del patrimonio nell'ipotesi di annullamento dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera a . La conversione è altresì disposta nei casi di cui agli articoli 11, comma 5, e 14-bis, comma 1, nonché di risoluzione dell'accordo o di cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 2, lettera b , ove determinati da cause imputabili al debitore . La Corte osserva inoltre che le ipotesi di conversione del piano presuppongono come si evince dal testo della norma riportata che lo stesso sia stato prima omologato, mentre ciò non si è verificato nel caso in esame. Irrilevante è infine il riferimento all'art. 7, comma 2 lett. b della legge 3/2012 che prevede la non ammissibilità della proposta sia essa contenuta in un piano del consumatore o in un accordo di ristrutturazione dei debiti ove il debitore abbia già fatto ricorso ad una delle procedure di sovraindebitamento nei 5 anni precedenti. La Suprema Corte ribadisce che simile sbarramento” opera solo nei casi in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili ad una delle procedure stesse così Cass. 30534/2018 , ma ciò non è avvenuto nella fattispecie. Il ricorso viene quindi rigettato.

Presidente Genovese – Relatore Abete Motivi in fatto ed in diritto 1. Con ricorso ex lege numero 3/2012 al Tribunale di Cosenza depositato in data 28.11.2014 C.M. deduceva di versare in stato di sovraindebitamento e proponeva ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti. 2. Con provvedimento del 28.2.2018 il Tribunale di Cosenza denegava l'omologazione del piano . Evidenziava che l'esigua percentuale 3,82% di soddisfazione prefigurata per i creditori chirografari non risponde al concetto di soddisfacimento effettivo seppur parziale dei creditori , viepiù in considerazione della veste di giovane professionista del ricorrente, con significative possibilità di incrementare in futuro la sua consistenza reddituale e patrimoniale. 3. C.M. proponeva reclamo. Deduceva che il primo giudice aveva assunto a criterio di valutazione un parametro la percentuale offerta ai creditori chirografari giammai rilevato nei molteplici rinvii concessi ai fini dell'integrazione del piano . Instava, previa revoca del decreto reclamato, per l'omologazione del piano . Domandava in via subordinata la concessione di un termine o la rimessione degli atti al primo giudice, onde riformulare la proposta in conformità alle indicazioni che il tribunale avrebbe fornito in via ulteriormente subordinata domandava la concessione di un termine, onde far luogo alla conversione del piano in proposta di accordo . Si costituiva unicamente la BCC Gestione Crediti Società per la Gestione dei Crediti s.p.a. per conto del Credito Cooperativo Mediocrati società cooperativa per azioni. 4. Con decreto del 5.6.2019 del Tribunale di Cosenza rigettava il reclamo e compensava le spese di lite. Premetteva il tribunale che la percentuale di soddisfacimento offerta ai chirografari è sicuramente rimessa alla determinazione del soggetto che propone il piano e nondimeno assoggettata al vaglio del giudice, cui spetta decidere sul piano così come proposto, e non modulare lo stesso così decreto impugnato, pag. 2 . Indi reputava che risultava corretto ritenere di assai esigua entità e privo della minima effettività un soddisfacimento offerto nella misura del 3,80% così decreto impugnato, pag. 3 . Reputava inoltre che al riguardo risultavano inconferenti le osservazioni svolte dal reclamante pur nella parte in cui adducevano l'insostenibilità di una rata maggiore, viepiù in considerazione del contrasto che si delineava tra siffatta prospettazione e la richiesta subordinata finalizzata alla rimodulazione del piano con aumento della percentuale minima di soddisfo. Reputava per altro verso il tribunale che l'istanza di conversione del piano in accordo risultava tardiva, siccome estranea all'iniziale ricorso ed alla proposta successivamente modificata. Reputava quindi che l'istanza di conversione non poteva ricevere seguito in grado di reclamo. Reputava infine che del pari non potevano ricevere seguito né l'istanza di rimessione degli atti al primo giudice, in ragione dell'effetto devolutivo pieno del reclamo, né l'istanza di concessione di un termine, in ragione della devoluzione al tribunale unicamente del vaglio di ritualità del provvedimento impugnato. 5. Avverso tale decreto ha proposto ricorso C.M. ne ha chiesto sulla scorta di due motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La Banca Nazionale del Lavoro s.p.a. ha depositato controricorso ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. L'Agenzia delle Entrate e l' ADER Agenzia delle Entrate Riscossione si sono costituite tardivamente ai soli fini della partecipazione all'eventuale udienza di discussione. I creditori indicati in epigrafe non hanno svolto difese. 6. Il ricorrente ha depositato memoria. 7. Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione dell' art. 12 bis della L. numero 3/2012 . Deduce che il Tribunale di Cosenza ha respinto il reclamo a motivo dell'esiguità della percentuale offerta a soddisfazione dei creditori chirografari e tuttavia in tal modo ha ancorato la decisione ad un principio che la disciplina in tema di sovraindebitamento per nulla prevede e che, in prospettiva, menoma significativamente la possibilità di far applicazione dell'istituto. Deduce segnatamente che il decreto di omologa del piano del consumatore postula unicamente, oltre alla verifica della sussistenza dei requisiti di ammissibilità e dell'assenza di atti di frode, il riscontro delle tipizzate ragioni di meritevolezza, correlate alla circostanza che il debitore non abbia assunto obbligazioni senza la ragionevole prospettiva di poterle adempiere ovvero che non abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, facendo ricorso al credito in misura non proporzionata alle sue capacità patrimoniali. 8. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione o falsa applicazione della L. numero 3 del 2012 artt. 12 bis e 14 quater . Deduce che il Tribunale di Cosenza ha respinto le istanze subordinate e nondimeno l'art. 14 quater cit. prevede la conversione del piano del consumatore e dell'accordo con i creditori in procedura di liquidazione dei beni ogniqualvolta la proposta di composizione non raggiunga l'esito positivo. Deduce che da ciò deve desumersi che è senz'altro possibile convertire la proposta di piano in proposta di accordo . Deduce dunque che nulla osta a che la proposta di accordo venga formulata con il medesimo ricorso con cui è stata formulata la proposta di piano , subordinatamente alla mancata omologazione del piano . 9. Occorre dar atto, previamente, dell'ammissibilità dell'esperito ricorso. Ciò viepiù giacché la B.N. L. ha espressamente addotto cfr. controricorso, pagg. 8 9 che il decreto impugnato è privo dei caratteri della decisorietà e definitività , sicché non sarebbe ricorribile per cassazione che ben potrebbe, cioè, il ricorrente riproporre il piano . 10. In verità questo Giudice, in proposito, si è già espresso. Talora ha assunto che il decreto reiettivo del reclamo avverso il provvedimento che ha dichiarato inammissibile la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, non decidendo nel contraddittorio tra le parti su diritti soggettivi e non escludendo, pertanto, la reiterabilità della proposta medesima, è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e non è ricorribile per cassazione cfr. Cass. ord. 23.2.2018, numero 4500 Cass. ord. 23.2.2018, numero 4499 Cass. ord. 26.11.2018, numero 30534 , secondo cui, avverso il decreto del tribunale che abbia dichiarato inammissibile la proposta di accordo di ristrutturazione dei debiti, presentata dal debitore che versi in stato di sovraindebitamento, non è proponibile ricorso per cassazione ex art. 111 Cost. , perché il provvedimento è privo dei caratteri della decisorietà e definitività e pertanto non è suscettibile di passaggio in giudicato . Talora, viceversa, ha assunto che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di rigetto del reclamo proposto nei confronti del provvedimento con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia respinto l'istanza di omologazione del piano proposto dal consumatore nell'ambito della procedura di sovraindebitamento disciplinata dalla L. numero 3 del 2012 , come integrata dalla L. numero 221 del 2012 , in quanto provvedimento dotato del requisito della definitività non essendo revocabile in dubbio che lo stesso sia non altrimenti impugnabile e di quello della decisorietà cfr. Cass. 23.2.2018, numero 4451 cfr. Cass. 10.4.2019, numero 10095 , secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione avverso il decreto di accoglimento del reclamo proposto nei confronti del provvedimento di omologazione del piano proposto dal consumatore ai sensi dell' art. 12 bis della L. numero 3 del 2012 , come integrata dalla L. numero 221 del 2012 , tenuto conto del carattere contenzioso del procedimento e dell'idoneità del provvedimento che lo definisce ad incidere su diritti soggettivi . 11. Ovviamente è inevitabile il riferimento all'insegnamento secondo cui imprescindibile condizione per l'esercizio del ricorso straordinario per cassazione ex art. 111 Cost. , avverso provvedimenti giurisdizionali aventi è il caso di specie forma giuridica diversa da quella della sentenza, è la contestuale presenza, nel loro contenuto e nella loro disciplina, dei caratteri della decisorietà e della definitività cfr. Cass. 25.2.2002, numero 2755 Cass. 11.6.1997, numero 5242 . L'una la decisorietà , attinente al contenuto postulante la correlazione alla potestas iudicandi di una posizione di diritto soggettivo, sì che la decisione del giudice del merito sia, rispetto all'oggetto della pronuncia, vincolata e scevra da qualsivoglia connotazione di discrezionalità. L'altra la definitività , attinente alla disciplina postulante l'immodificabilità della decisione da parte del giudice che l'ha emanata, dunque l'attitudine e al giudicato formale e al giudicato sostanziale quest'ultimo, ex art. 2909 c.c. , sì che la decisione assunta sia idonea ad assurgere a canone incontrovertibile di regolamentazione della situazione addotta alla vincolata cognizione del giudice. 12. Ebbene, nei termini enunciati si reputa quanto segue. Il decreto con il quale il tribunale, in composizione collegiale, rigetta il reclamo esperito avverso il decreto con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia denegato, ai sensi della L. numero 3 del 2012 art. 12 bis , 3 co., l'omologazione del piano del consumatore, ha senza dubbio il carattere della decisorietà , siccome, appunto, il tribunale è vincolato a decidere in ordine al diritto soggettivo del consumatore a conseguire la regolamentazione della sua situazione di sovraindebitamento alle condizioni offerte nel piano , ben vero qualora ne sussistano a giudizio del tribunale i presupposti di legge. Il decreto con il quale il tribunale, in composizione collegiale, rigetta il reclamo esperito avverso il decreto con cui il tribunale, in composizione monocratica, abbia denegato, ai sensi della L. numero 3 del 2012 art. 12 bis , 3 co., l'omologazione del piano del consumatore, ha senza dubbio il carattere della definitività , siccome, appunto, la decisione assunta è di certo idonea ad assurgere a canone incontrovertibile di regolamentazione pur in negativo, in caso di diniego di omologazione dell'addotta situazione di sovraindebitamento, ben vero in relazione ed esclusivamente in relazione alle specifiche e puntuali condizioni prefigurate ed offerte nel piano . Propriamente, a tal ultimo riguardo, la definitività si prospetta rebus sic stantibus , ossia in rapporto ed esclusivamente in rapporto alle condizioni che il consumatore ha offerto nel piano e che evidentemente ha interesse a far assurgere a regula incontrovertibile del suo sovraindebitamento cfr. Cass. sez. unumero 13.12.2018, numero 32359 , secondo cui i provvedimenti de potestate , emessi dal giudice minorile ai sensi degli artt. 330 e 333 c.c. , hanno attitudine al giudicato rebus sic stantibus , in quanto non sono revocabili o modificabili salva la sopravvenienza di fatti nuovi pertanto, il decreto della corte di appello che, in sede di reclamo, conferma, revoca o modifica i predetti provvedimenti, è impugnabile mediante ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111,7 co., Cost. cfr. Cass. ord. 24.1.2020, numero 1668 . 13. Il primo motivo di ricorso è privo di fondamento e va respinto. 14. Il piano del consumatore, negozio giuridico unilaterale a contenuto patrimoniale art. 1324 c.c. , ha, alla stregua delle previsioni della L. numero 3 del 2012 art. 71 co. bis e del 1 co., una ben precisa tipica connotazione causale. Ovvero deve ambire, contestualmente, alla duplice finalità mediata poi dal giudizio di convenienza che la L. numero 3 del 2012 art. 12 bis , 4 co.,contempla a temperamento della deroga al principio per cui le modificazioni contrattuali postulano il concorso della volontà di tutti i contraenti della ristrutturazione dei debiti e della soddisfazione dei crediti , rispettivamente gravanti sul consumatore e vantati nei confronti del consumatore, attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei crediti futuri L. numero 3 del 2012 art. 8,1 co. . Innegabilmente la sola finalità della ristrutturazione da intendere in guisa di rimodulazione-modificazione di uno o più degli elementi strutturali, oggettivi o soggettivi, dei pregressi impegni obbligatori del consumatore non è bastevole, siccome deve, imprescindibilmente, in virtù della formula binaria riflessa dal dettato legislativo, coniugarsi con la finalità della soddisfazione . In ogni caso l'astratta binaria funzione economico-sociale del modello negoziale piano de quo agitur, deve, inderogabilmente, riverberarsi nella sua reale dimensione operativa, sub specie, parallelamente, di concreta binaria funzione economico-individuale. 15. Ebbene, su tale scorta si reputa quanto segue. In primo luogo, il tribunale, in sede di eventuale omologazione, ha, innanzitutto ed inesorabilmente, da riscontrare che il piano proposto dal consumatore sia idoneo ad assolvere concretamente la delineata funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria ovvero che il piano sia giuridicamente fattibile cfr. Cass. 15.6.2020, numero 11522 , seppur in tema di concordato preventivo, secondo cui la distinzione tra fattibilità giuridica ed economica postula che il sindacato del tribunale riferito alla prima appuri la non incompatibilità del piano con norme inderogabili, mentre quello relativo alla seconda si incentri sulla realizzabilità del piano medesimo nei limiti della verifica della sua eventuale manifesta inettitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati . In tal guisa si svelano del tutto ingiustificati i rilievi del ricorrente secondo cui il Tribunale di Cosenza, allorché ha opinato per la assai esigua entità della percentuale di soddisfacimento offerta ai creditori chirografari, avrebbe assunto a parametro di valutazione un criterio che non risulta previsto dalla normativa vigente così ricorso, pag. 13 e secondo cui il requisito posto alla base della decisione del Tribunale di Cosenza in composizione collegiale non è richiesto per accedere alla procedura così ricorso, pag. 15 . Il Tribunale cosentino, viceversa, ha legittimamente acclarato il difetto della causa concreta nel piano offerto da C.M. ai suoi creditori. In secondo luogo, il riscontro, ad opera del tribunale, dell'attitudine del piano ad assolvere concretamente la funzione causale che gli è astrattamente ed inderogabilmente propria, si risolve in un giudizio di fatto censurabile essenzialmente ai sensi del numero 5 del 1 co. dell' art. 360 c.p.c. , per omesso esame circa un fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti invero, è propriamente il motivo di ricorso ex art. 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 che concerne l'accertamento e la valutazione dei fatti rilevanti ai fini della decisione della controversia cfr. Cass. sez. unumero 25.11.2008, numero 28054 . In siffatti termini è nella specie da escludere recisamente che taluna delle figure di anomalia motivazionale destinate ad acquisire significato alla luce della pronuncia numero 8053 del 7.4.2014 delle sezioni unite di questa Corte, possa scorgersi in relazione alle motivazioni in fatto alla stregua delle quali il Tribunale calabrese ha, appunto, ritenuto che l'esigua percentuale prefigurata per i creditori chirografari fosse priva della minima effettività , sicché risultasse insussistente la causa concreta del piano dal ricorrente offerto ai suoi creditori. 16. Il secondo motivo di ricorso del pari è privo di fondamento e va respinto. 17. Si reputa in primo luogo che, ai fini della conversione invocata dal ricorrente, per nulla può soccorrere il disposto dell'art. 14 quater rubricato conversione della procedura di composizione in liquidazione della L. numero 3 del 2012 . Invero, specifici e peculiari, a mente dell'espresso dettato legislativo, sono i presupposti applicativi dell'art. 14 quater cit. Più esattamente, la conversione che tale disposizione contempla, ha a presupposti al di là delle prefigurazioni concernenti l' accordo la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore in correlazione con l'ipotesi di cui alla lett. a della medesima L. numero 3 del 2012 art. 14 bis co. 2 in correlazione, cioè, con l'evenienza in cui sia stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti altresì, la revoca e la cessazione di diritto dell'efficacia dell'omologazione del piano del consumatore in correlazione con l'ipotesi di cui al L. numero 3 del 2012 art. 11 co. 5 in correlazione, cioè, con l'evenienza in cui il debitore non abbia eseguito, integralmente, entro novanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti secondo il piano alle amministrazioni pubbliche e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie e con l'evenienza in cui risultino compiuti durante la procedura atti diretti a frodare le ragioni dei creditori ancora, la cessazione degli effetti dell'omologazione del piano del consumatore in correlazione con l'ipotesi di cui alla lett. b della medesima L. numero 3 del 2012 art. 14 bis co. 2 in correlazione, cioè, con l'evenienza in cui il proponente non abbia adempiuto agli obblighi derivanti dal piano , non abbia costituito le garanzie promesse , abbia reso impossibile l'esecuzione del piano . E' ben evidente dunque che le ipotesi concernenti il piano che l'art. 14 quater cit. contempla, presuppongono tutte, ai fini della conversione in liquidazione, che il piano sia stato omologato. Viceversa, nel caso di specie l'omologazione del piano offerto dal ricorrente ai suoi creditori è stata denegata e in prime e in seconde cure. La specificità e peculiarità dei presupposti osta quindi alla estrapolazione dal dettato dell'art. 14 quater cit. di un principio favorevole alla conversione tout court del piano in accordo . 18. Si reputa in secondo luogo che neppure può essere addotta a sostegno della possibilità di conversione che il ricorrente prospetta, la previsione della lett. b del L. numero 3 del 2012 art. 7 co. 2. Questa Corte ha invero puntualizzato che la proposta di accordo e, analogamente, il piano sono riproponibili anche prima del decorso dei cinque anni di cui alla L. numero 3 del 2012 art. 7 co. 2 lett. b , siccome siffatto termine preclusivo opera nella sola ipotesi da cui esula il caso di specie in cui il debitore abbia concretamente beneficiato degli effetti riconducibili a una procedura della medesima natura cfr. Cass. ord. 26.11.2018, numero 30534 . 19. In questo quadro non può che darsi atto che i puntuali e ben vero condivisibili rilievi, in parte qua agitur, del Tribunale di Cosenza, di cui dapprima si è dato analiticamente conto, non sono stati specificamente censurati dal ricorrente cfr. Cass. ord. 10.8.2017, numero 19989 , secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è necessario che venga contestata specificamente la ratio decidendi posta a fondamento della pronuncia impugnata Cass. 17.7.2007, numero 15952 . Invero, C.M. al di là degli argomenti ancorati alla L. numero 3 del 2012 art. 7 co. 2 lett. b , e art. 14 quater si e', sic et simpliciter, del tutto genericamente, limitato ad addurre che nulla osta non risultando alcun impedimento e divieto processuale così ricorso, pag. 18 a che con la stessa domanda si proponga ai creditori un accordo subordinatamente alla mancata omologazione del piano offerto ai creditori. 20. In dipendenza del rigetto del ricorso il ricorrente va condannato a rimborsare alla controricorrente, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità. L'Agenzia delle Entrate e l' ADER Agenzia delle Entrate Riscossione sostanzialmente non hanno svolto difese. Pertanto, nonostante il rigetto del ricorso nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei loro confronti assunta. Del pari non hanno svolto difese i creditori indicati in epigrafe. Pertanto, analogamente, nonostante il rigetto del ricorso, nessuna statuizione in ordine alle spese del presente giudizio va nei loro confronti assunta. 21. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 30 maggio 2002, art. 13,1 co. quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1 co. bis, D.P.R. cit., se dovuto. P.Q.M. La Corte così provvede rigetta il ricorso condanna il ricorrente, C.M., a rimborsare alla controricorrente, Banca Nazionale del Lavoro s.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e cassa come per legge ai sensi del D.P.R. numero 115 del 30 maggio 2002, art. 13, 1 co. quater dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso ai sensi dell'art. 13, 1 co. bis, D.P.R. cit., se dovuto.