Il carattere alternativo della notificazione presso il domiciliatario, al di fuori dei casi eccezionali

[ ] Ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione generale dell' art. 170, comma 1, c.p.c. , secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità .

Il Collegio esamina, in via pregiudiziale, l' eccezione di inammissibilità del ricorso in Cassazione per decadenza del termine di 60 giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notificazione della sentenza, previsto dall' art. 325, comma 2, c.p.c. , sollevata dalla società automobilistica, parte della contorversia. La doglianza è fondata. L' art. 141, comma 2, c.p.c. , infatti, conferma che quando l' elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria solo se è stata espressamente concordata . Avendo di regola carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione previsti dagli artt. 138 ss. c.p.c. , la legge prevede che la notificazione nel domicilio eletto sia esclusiva. Nel caso di specie, essendo al di fuori dei casi sopraindicati, ove la parte sia rappresentata e difesa da due difensori , l'elezione di domicilio presso uno di costoro non può privare la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore. Infatti, la validità di queste ultime continua ad essere sorretta dalla disposizione generale dell' art. 170, comma 1, c.p.c. , secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè logicamente all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità . Per tutti questi motivi, ai sensi dell' art. 384, comma 1, c.p.c. , la S.C. enuncia il seguente principio di diritto al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, la legge dispone che la notificazione presso il domiciliatario art. 141 c.p.c. sia esclusiva, quest'ultima ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione ne segue che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione generale dell' art. 170, comma 1, c.p.c. , secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità .

Presidente Bellini – Relatore Caponi Fatti di causa Nel 2004, a due e mezzo dall'acquisto e circa 150.000 chilometri percorsi, l'autovettura di B.M. subisce un guasto grave in autostrada. Falliti tentativi di composizione bonaria, egli conviene in giudizio la distributrice R.I. s.p.a. e la concessionaria A. s.p.a. oggi s.r.l. , allega vizi di costruzione e/o difetti in interventi di manutenzione e propone domanda di annullamento della vendita per vizio del consenso ovvero, in subordine, risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. In primo grado le domande sono rigettate. In secondo grado la sentenza è integralmente confermata. B.M. propone ricorso per cassazione con tre motivi, illustrati da memoria. Resistono A. e Renault con controricorsi, illustrati da memorie. Ragioni della decisione 1. - Con il primo motivo è lamentata violazione e falsa applicazione dell' art. 116 c.c. , in relazione alla valutazione delle prove. Con il secondo motivo è lamentata violazione e falsa applicazione dell' art. 111 Cost. , comma 6, nonché dell' art. 132 c.p.c. , e art. 118 disp. att. c.p.c. , per motivazione inesistente, apparente o incomprensibile. Con il terzo motivo è lamentato omesso esame circa un fatto decisivo, in riferimento alla motivazione sui risultati della c.t.u. e sulle considerazioni del c.t.p 2. - In via pregiudiziale è da esaminare l'eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazione per decadenza dal termine di sessanta giorni per l'impugnazione, decorrente dalla notificazione della sentenza, previsto dall' art. 325 c.p.c. , comma 2, L'eccezione è sollevata da R.I. nel controricorso con le seguenti osservazioni. Il 9/10/2017 l'avv. Battaglia notifica la sentenza di appello all'indirizzo p.e.c. dell'avv. Bardini. Il 22/12/2017 l'avv. Pinello consegna il plico del ricorso per cassazione all'ufficio postale di Venezia per la notifica a R.I. e ad A Ne segue che la notificazione del ricorso è tardiva di 13 giorni rispetto alla scadenza del termine breve d'impugnazione. 3. - È fondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso in cassazione per decadenza dal termine breve per l'impugnazione art. 325 c.p.c. , comma 2 ed è quindi da accogliersi, sulla base delle seguenti considerazioni. L' art. 47 c.c. , prevede che per determinati atti o affari si possa eleggere domicilio speciale. In via di principio, l'elezione di domicilio speciale non riveste quest'ultimo di carattere esclusivo, non impedisce cioè che gli atti inerenti al determinato atto o affare possano essere validamente trasmessi al diverso indirizzo riferibile alla persona. In questo senso è la giurisprudenza di questa Corte cfr. Cass. 25731/2015 , in linea con la logica delle cose. Mentre il diritto di scegliere il proprio domicilio generale è manifestazione di una libertà fondamentale, che trova il suo fondamento nell' art. 16 Cost. , l'elezione di un domicilio speciale risponde piuttosto a una funzione strumentale, di servizio o di facilitazione, rispetto al determinato atto o affare per il quale essa è compiuta. Riprova ne è che, di regola, non rientra nell'autonomia della persona che elegge un domicilio speciale il potere unilaterale di escludere che gli atti relativi al determinato affare siano alternativamente trasmessi al domicilio generale. Tale esclusione deriva, tipicamente, da scelta legislativa cfr. art. 2890 c.c. , in tema di notificazione relativa alla liberazione di beni da ipoteche oppure, nei contratti, da accordo specifico ed espresso delle parti. 4. - Con opportune concretizzazioni e specificazioni, queste direttive sorreggono anche la disciplina processuale, ove la predetta funzione di servizio e facilitazione va a vantaggio del processo, in particolare delle notificazioni e comunicazioni da compiersi ad istanza della controparte e dell'ufficio giudiziario. Intonata a questo carattere facili-tativo è la disposizione generale sulla notificazione presso il domicilia-tario art. 141 c.p.c. , ove si può leggere tra l'altro la conferma che quando l'elezione di domicilio è stata inserita in un contratto, la notificazione presso il domiciliatario è obbligatoria solo se è stata espressamente concordata comma 2 . La notificazione nel domicilio eletto ha di regola carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione previsti dall' art. 138 c.p.c. e ss., nel senso che l'elezione di domicilio serve solo a designare uno dei luoghi in cui può essere eseguita facoltativamente la consegna dell'atto, mentre sono eccezionali i casi in cui, nell'interesse del destinatario, la legge dispone che la notificazione presso il domicilio eletto sia esclusiva ad esempio, nel caso in cui la parte è costituita personalmente art. 170 c.p.c. , comma 3 , o nel caso in cui, nell'atto di notificazione della sentenza, la parte abbia dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha emanata art. 330 c.p.c. , comma 1 . Al di fuori di tali casi, ove la parte - come nel caso di specie - sia rappresentata e difesa da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non può privare la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore. Infatti, la validità di queste ultime continua ad essere sorretta dalla disposizione generale dell' art. 170 c.p.c. , comma 1, secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè logicamente all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità. In questo senso è la giurisprudenza della Corte di cassazione cfr. Cass. 5759/2004 , secondo la quale, quando la parte sia rappresentata in giudizio da due procuratori, ove la notifica della sentenza nella specie, d'appello sia fatta ad entrambi, il termine per l'impugnazione nella specie, ricorso per cassazione decorre dalla prima notifica, anche se effettuata presso il procuratore non domiciliatario, atteso che i poteri, le facoltà e gli oneri che fanno capo al difensore domiciliatario sono identici a quelli che ineriscono al mandato del difensore non domiciliatario. È evidente che questo principio ben si armonizza con le modificazioni legislative indotte dai progressi delle comunicazioni elettroniche cfr. Cass. SU 10143/2012 . 5. - In via subordinata, al fine di negare validità alla notificazione della sentenza del 9/10/2017, il ricorrente fa valere in memoria che è stata notificata una semplice copia informatica della sentenza in forma di semplice file.pdf, priva di attestazione di conformità all'originale. Tale difetto determinerebbe inesistenza o nullità della notificazione. Ritenendo per fermo che non è plausibile predicare l'inesistenza della notificazione ma escludendo anche che il caso di mera irregolarità , si tratta di nullità, la quale tuttavia non può essere pronunciata, poiché l'atto ha raggiunto lo scopo cui è destinato art. 156 c.p.c. , comma 3 , che è quello di far pervenire l'atto da notificare nella sfera di conoscibilità del destinatario, come è anche confermato dalla circostanza che il destinatario ha allegato il difetto dell'attestazione di conformità, ma non ha contestato la conformità della copia notificata all'originale. Nè ha rilievo la giurisprudenza invocata dal ricorrente Cass. 6657/2017 sul trattamento del difetto di attestazione di conformità della copia della sentenza depositata in termini di improcedibilità del ricorso in cassazione art. 369 c.p.c. , comma 2, n. 2 , stante la diversità fra le fattispecie messe a raffronto, nonché fra i regimi della nullità e della improcedibilità. 6. - L'inammissibilità del ricorso nei confronti di R.I. reca con sé l'inammissibilità del ricorso anche nei confronti di A Va richiamato quanto da questa Corte statuito nel caso di proposizione sulla base di unico fatto generatore - come in questo caso - di domande giudiziali nei confronti di due distinti convenuti. Si tratta di litisconsorzio unitario o quasi necessario, cui è applicabile la regola, propria delle cause inscindibili, dell'unitarietà del termine per proporre impugnazione, con la conseguenza che la notifica della sentenza eseguita da una delle parti segna nei confronti di quest'ultima e della destinataria della notificazione l'inizio del termine breve per impugnare contro tutte le altre parti, sicché la decadenza dall'impugnazione per scadenza del termine esplica effetto nei confronti di tutte le parti Cass. 21597/2017 . È da rigettare pertanto l'istanza del ricorrente che la cognizione del ricorso si svolga nei soli confronti di A 7. - Ai sensi dell' art. 384 c.p.c. , comma 1, si enuncia da parte del Collegio il seguente principio di diritto Al di fuori dei casi eccezionali in cui, nell'interesse del destinatario, la legge dispone che la notificazione presso il domiciliatario art. 141 c.p.c. sia esclusiva, quest'ultima ha carattere alternativo rispetto agli altri modi di notificazione ne segue che, ove la parte sia rappresentata da due difensori, l'elezione di domicilio presso uno di costoro non priva la controparte della facoltà di effettuare notificazioni all'altro difensore, stante la disposizione generale dell' art. 170 c.p.c. , comma 1, secondo la quale, dopo la costituzione in giudizio, tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito, cioè all'uno o all'altro dei procuratori costituiti, in caso di pluralità . 8. - In conclusione, il ricorso è inammissibile. 9. - Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo. Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente di un'ulteriore somma pari al contributo unificato. P.Q.M. La Corte dichiara l'inammissibilità del ricorso e condanna il ricorrente al rimborso, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio, liquidate in 3.000,00 Euro, oltre a 200 Euro per esborsi, nonché spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore somma pari al contributo unificato per il ricorso a norma dell'art. 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.