Pena detentiva in patria per gli atti omosessuali: va riconosciuta la protezione in Italia

Riprende vigore la richiesta presentata da un uomo originario del Senegal. Irrilevanti, secondo i giudici, la fragilità del racconto da lui fornito. Ciò che conta è invece la legislazione applicata nel suo Paese di origine in merito all’omosessualità.

Protezione possibile per il cittadino extracomunitario che sostiene di essere scappato dal proprio Paese per il timore di essere denunciato a causa della relazione intrattenuta con un altro uomo. Irrilevanti, secondo i giudici, le fragilità delle dichiarazioni rilasciate dallo straniero . Ciò che conta è che nel suo Paese l'omosessualità sia catalogata come reato e venga punita con la detenzione. In Tribunale viene respinta la richiesta di protezione internazionale e umanitaria presentata da un uomo, originario del Senegal, che ha motivato l'allontanamento dal Paese di origine col timore di essere denunciato in quanto scoperto intrattenere una relazione omosessuale, condotta punita in Senegal con pena detentiva . I giudici fondano la loro decisione sulla non coerenza del racconto fatto dallo straniero, e in questa ottica viene sottolineato che mancano le prove quali un ordine di arresto della persecuzione denunciata . A ridare speranza al cittadino senegalese provvedono i giudici della Cassazione, specificando che non è sufficiente una generica valutazione di non credibilità dello straniero, poiché, contrariamente a quanto fatto in Tribunale, è necessario tenere conto della situazione individuale e delle circostanze personali dello straniero, con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati . Peraltro, come stabilito dalla Corte di giustizia dell'Unione Europea, l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi , e quindi, in funzione delle circostanze esistenti nel singolo Paese, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale, e l'esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso e perciò devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale . I giudici aggiungono però che il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva, che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel Paese che ha adottato una siffatta legislazione, deve essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione . Fissato questo principio, l'appartenenza dello straniero a un determinato gruppo sociale , cioè, in questo caso, a quello delle persone omosessuali, non può essere esclusa , osservano i giudici, alla luce del rilievo che le dichiarazioni dello straniero non ne forniscano la prova, dal momento che esse possono da sole essere considerate veritiere, pur se non suffragate da prova . Sul tema della protezione internazionale , in sostanza, l'orientamento sessuale dello straniero costituisce fattore di individuazione di quel particolare gruppo sociale la cui appartenenza integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo , sottolineano i giudici. Possibile, quindi, il riconoscimento della protezione per il cittadino senegalese, tenendo presenti le conseguenze che la scoperta di una relazione omosessuale può determinare alla stregua della legislazione del Paese di provenienza .

Presidente Tria - Relatore Michelini Rilevato in fatto che 1. il Tribunale di Reggio Calabria ha respinto la domanda di protezione internazionale e umanitaria proposta dall'odierno ricorrente, cittadino del Senegal 2. dal provvedimento impugnato atti si ricava che il richiedente aveva motivato l'allontanamento dal paese di origine per il timore di essere denunciato in quanto scoperto intrattenere una relazione omosessuale, condotta punita con pena detentiva in Senegal 3. il Tribunale ha ritenuto non coerente il narrato e mancanti le prove quali un ordine di arresto della persecuzione denunciata ha ritenuto non sussistenti i presupposti di legge per il riconoscimento delle forme di protezione richieste 4. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso l'originario ricorrente il Ministero dell'Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell'eventuale partecipazione all'udienza di discussione della causa Considerato in diritto che Parte ricorrente deduce 1. con il primo motivo art. 360 c.p.c. , n. 5 violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 14, e dell'art. 5, comma 6, TUI, per mancato esame dei documenti addotti e delle dichiarazioni rese e per mancata cooperazione istruttoria 2. con il secondo art. 360 c.p.c. , n. 5 motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria su fatti o questioni controverse e decisive ai fini del giudizio, e motivazione carente sulla inattendibilità delle dichiarazioni del richiedente 3. i motivi di ricorso, da trattare congiuntamente in quanto connessi, sono fondati per quanto di ragione 4. con riferimento alla operata valutazione di non credibilità, deve ribadirsi che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale sono caratterizzati dal dovere di cooperazione del giudice e dal principio di attenuazione dell'onere della prova D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 in tale quadro normativo, in tema di protezione internazionale e umanitaria, la valutazione di credibilità delle dichiarazioni del richiedente non è affidata alla mera opinione del giudice ma è il risultato di una procedimentalizzazione legale della decisione, da compiere non sulla base della mera mancanza di riscontri oggettivi, ma alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, e, inoltre, tenendo conto della situazione individuale e della circostanze personali del richiedente di cui all'art. 5, comma 3, lett. c, del D.Lgs. cit. , con riguardo alla sua condizione sociale e all'età, non potendo darsi rilievo a mere discordanze o contraddizioni su aspetti secondari o isolati quando si ritiene sussistente l'accadimento, sicché è compito dell'autorità amministrativa e del giudice dell'impugnazione di decisioni negative della Commissione territoriale, svolgere un ruolo attivo nell'istruzione della domanda, disancorandosi dal principio dispositivo proprio del giudizio civile ordinario, mediante l'esercizio di poteri-doveri d'indagine officiosi e l'acquisizione di informazioni aggiornate sul paese di origine del richiedente, al fine di accertarne la situazione reale Cass. n. 26921/2017 Cass. n. 7456/2020 Cass. n. 17748/2020 5. con la sentenza 7.11.2013 nelle cause riunite da C-199/12 a C-201/12 , la Corte di Giustizia UE ha chiarito che l'orientamento sessuale di una persona costituisce una caratteristica così fondamentale per la sua identità che essa non dovrebbe essere costretta a rinunciarvi tale interpretazione è confermata dall'art. 10, paragrafo 1, lett. d , comma 2, della direttiva 2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta , da cui risulta che, in funzione delle circostanze esistenti nel paese d'origine, un particolare gruppo sociale può essere un gruppo i cui membri hanno come caratteristica comune un determinato orientamento sessuale l'esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone costituiscono un gruppo a parte che è percepito dalla società circostante come diverso l'esistenza di una legislazione penale che riguarda in modo specifico le persone omosessuali, consente di affermare che tali persone devono essere considerate costituire un determinato gruppo sociale il mero fatto di qualificare come reato gli atti omosessuali non costituisce, di per sé, un atto di persecuzione. Invece, una pena detentiva che sanzioni taluni atti omosessuali e che effettivamente trovi applicazione nel paese d'origine che ha adottato una siffatta legislazione dev'essere considerata una sanzione sproporzionata o discriminatoria e costituisce pertanto un atto di persecuzione 6. questa Corte ha chiarito Cass. n. 9815/2020 che l'appartenenza ad un determinato gruppo sociale del richiedente protezione internazionale non può essere esclusa dal rilievo che le dichiarazioni della parte non ne forniscano la prova, dal momento che il D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, dispone che tali dichiarazioni, se coerenti con i requisiti di cui alle lettere da a ad e della norma, possono da sole essere considerate veritiere pur se non suffragate da prova, ove comparate con COI aggiornate, e la Corte di Giustizia sentenza 25/1/2018 in causa C-473/16, alla luce dell'art. 13, par. 3, lett. a , della Direttiva 2005/85 e dell'art. 15 par. 3, lett. a , della Direttiva 2013/32, ha evidenziato che, in relazione all'omosessualità, il colloquio deve essere svolto da un intervistatore competente, che si deve tenere conto della situazione personale e generale in cui s'inseriscono le dichiarazioni, ed in particolare dell'orientamento sessuale, che la valutazione di credibilità non può fondarsi su nozioni stereotipate associate all'omosessualità ed in particolare sulla mancata risposta a domande relative a tali nozioni 7. è stato, inoltre, chiarito Cass. n. 7438/2020 che, in tema di protezione internazionale, l'orientamento sessuale del richiedente costituisce fattore di individuazione del particolare gruppo sociale la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d , integra una situazione oggettiva di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento dello status di rifugiato, sussistendo tale situazione quando le persone di orientamento omosessuale sono costrette a violare la legge penale del loro Paese e ad esporsi a gravi sanzioni per poter vivere liberamente la propria sessualità, ciò che costituisce una grave ingerenza nella vita privata di dette persone che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo che deve essere verificata, anche d'ufficio, dal giudice di merito cfr. anche Cass. n. 849/2022 Cass. n. 40909/2021 Cass. n. 24397/2021 Cass. n. 10532/2021 Cass. n. 7778/2021 Cass.n. 20385/2020 Cass. n. 11172/2020 8. il decreto impugnato non si è attenuto ai suddetti principi di procedimentalizzazione legale e non di valutazione soggettiva del giudizio di credibilità nella materia in esame e di obbligo di verifica, anche officiosa, delle conseguenze che la scoperta di una relazione omosessuale può determinare alla stregua della legislazione del Paese di provenienza, tenuto conto che la punizione dell'omosessualità come reato, da parte di un ordinamento giuridico, è suscettibile di determinare una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini, che ne compromette la libertà personale e li pone in una situazione di oggettivo pericolo deve pertanto essere cassato con rinvio come indicato in dispositivo al Tribunale di rinvio è demandato altresì il regolamento delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso cassa il provvedimento impugnato e rinvia al Tribunale di Reggio Calabria, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.