Foto su Instagram davanti alla Polizia locale con la frase ‘Fuck the police’: non c’è vilipendio

Cade definitivamente l’accusa a carico di un ragazzo minorenne. Escluso il reato ipotizzato in origine. Decisiva la constatazione che la Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di forza armata.

Niente condanna per il ragazzo minorenne che posta sul proprio profilo in ‘Instagram’ una foto, che lo ritrae dinanzi ad una vettura in uso alla Polizia locale, accompagnata dalla scritta Fuck the police”. Escluso il reato di vilipendio , poiché la Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di forza armata Cass. pen., sez. I, ud. 21 aprile 2022 dep. 22 settembre 2022 n. 35328 . Foto. A far finire sotto accusa il minorenne è il post pubblicato online su Instagram nell’aprile del 2019. Inequivocabile il contenuto una foto che ritraeva il ragazzo dinanzi a un’autovettura in uso alla Polizia locale e accompagnata dalla dicitura Fuck the police” . Inevitabile l’accusa di vilipendio delle forze armate. Su questo punto i giudici del Tribunale e quelli della Corte d’appello sanciscono il non doversi procedere per intervenuta estinzione del reato a seguito della concessione del perdono giudiziale ma chiariscono che, comunque, si è perfezionato il reato di vilipendio delle forze armate . Forze armate. Col ricorso in Cassazione il legale che rappresenta il minorenne punta ad ottenere il non luogo a procedere per irrilevanza del fatto . A sostegno di questa richiesta, il legale mette sul tavolo diversi elementi, sottolineando che il giovane ha ammesso sin da subito l’addebito, dichiarandosi dispiaciuto per la propria condotta, e ha effettuato un risarcimento simbolico in favore delle forze dell’ordine e aggiungendo poi che dagli atti di indagine si evince che la dicitura riportata sul profilo Instagram era inserita in un contesto goliardico e inconsapevole, non essendo stato mosso il giovane da alcuno scopo rivoluzionario né denigratorio . In sostanza, secondo il legale, considerando l’occasionalità della condotta accertata, lo stile di vita del giovane – il quale frequenta regolarmente le scuole superiori e in estate svolge attività lavorativa di bagnino – e il contesto familiare in cui egli è inserito, avendo i genitori disapprovato quanto scritto dal figlio, è possibile affermare con certezza che non vi è alcun rischio di recidivanza della condotta . Per i giudici della Cassazione, però, le obiezioni difensive sono irrilevanti. Ciò perché la Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di forza armata, anche se armi da fuoco sono in dotazione degli agenti della polizia municipale . I magistrati sottolineano che in Italia le forze armate sono costituite dall’Esercito, dalla Marina militare e dall’Aeronautica militare mentre l’Arma dei Carabinieri ha assunto tale qualifica nell’ottobre del 2000 , mentre gli altri corpi militari dello Stato e le forze di polizia civili non possiedono tale qualifica, che costituisce elemento normativo indispensabile richiesto dal reato di vilipendio . Di conseguenza, la censurabile condotta tenuta on line dal ragazzo, e caratterizzata da una inequivocabile offesa all’indirizzo della Polizia locale, che non è nemmeno un reparto militare , non è catalogabile come vilipendio delle forze armate .

Presidente Zaza – Relatore Fiordalisi Ritenuto in fatto 1. M.E. ricorre avverso la sentenza del 4 maggio 2021 della Corte di appello di Milano, sezione minorenni, che ha confermato la sentenza resa il 20 febbraio 2020 dal G.u.p. del Tribunale per i minorenni di Milano all'esito di giudizio abbreviato, con la quale era stato dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato per intervenuta estinzione del reato a seguito della concessione del perdono giudiziale. Secondo il giudice di merito, si era perfezionato il reato di vilipendio delle Forze armate, ai sensi dell' art. 290 c.p. , poiché l'imputato in data anteriore o prossima al 15 aprile 2019 aveva pubblicato sul proprio profilo Instagram una foto che lo ritraeva dinanzi a un'autovettura in uso alla Polizia locale, accompagnata dalla dicitura fuck the police . 2. Il ricorrente articola due motivi di ricorso. 2.1. Con il primo motivo, denuncia inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità, con riferimento all' art. 178 c.p.p. , comma 1, lett. c , e art. 179 c.p.p. , perché la Corte di appello aveva ignorato la richiesta di trattazione orale dell'udienza ritualmente depositata a mezzo PEC dalla difesa. 2.2. Con il secondo motivo, denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento al D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 27, perché la Corte territoriale avrebbe in maniera ingiustificata ritenuto infondato il motivo di appello con il quale la difesa aveva evidenziato che il G.u.p. avrebbe dovuto definire il procedimento con una sentenza di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto, considerando che l'imputato aveva ammesso sin da subito l'addebito, dichiarandosi dispiaciuto per la propria condotta, e che aveva effettuato un risarcimento simbolico in favore delle Forze dell'ordine. Dagli atti di indagine, inoltre, si evinceva che la dicitura riportata sul profilo Instagram era inserita in un contesto goliardico e inconsapevole, non essendo stato mosso l'imputato da alcuno scopo rivoluzionario nè denigratorio M. , infatti, aveva riportato tale scritta dopo aver partecipato quale comparsa in un video musicale . Considerando, quindi, l'occasionalità della condotta accertata, lo stile di vita dell'imputato il quale frequentava regolarmente le scuole superiori e in estate svolgeva attività lavorativa di bagnino e il contesto familiare nel quale era inserito i genitori avevano disapprovato quanto scritto dal figlio era possibile affermare con certezza che non vi era alcun rischio di recidivanza della condotta. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. La Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di forza armata , anche se sono in dotazione degli agenti della polizia municipale armi da fuoco. In Italia le forze armate sono costituite dall'Esercito, dalla Marina militare, dall'Aeronautica militare. L'Arma dei Carabinieri ha assunto tale qualifica con il D.Lgs. 5 ottobre n. 297, n. 297. Gli altri corpi militari dello Stato e le forze di polizia civili non possiedono tale qualifica, che costituisce elemento normativo indispensabile richiesto dalla fattispecie di cui all' art. 290 c.p. . Un fatto commesso con riferimento alla Polizia locale, che non è nemmeno un reparto militare, non può integrare, di conseguenza, il reato di cui all' art. 290 c.p. . 3. Ne deriva pertanto che la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, perché il fatto di reato così come contestato non sussiste. 4. Sussistono i presupposti previsti dalla legge per disporre l'oscuramento dei dati personali dell'imputato. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52 , in quanto imposto dalla legge.