Legame tra padre biologico e figlia: annullata la CTU che non permetteva al consulente paterno di partecipare agli incontri

La piena libertà lasciata al CTU nel determinare le modalità di svolgimento degli incontri volti a valutare l’opportunità di conservare il legame della minore con il padre biologico non può ledere il diritto alla difesa di quest’ultimo, impedendo la partecipazione del consulente di parte, ma deve essere sempre svolta nel pieno rispetto del principio del contraddittorio.

La Corte di Cassazione ha recentemente dichiarato la nullità di una consulenza tecnica d'ufficio che in appello impediva la partecipazione del consulente tecnico del padre agli incontri che sarebbero serviti per valutare se la conservazione del legame col padre biologico rispondessero ad un preminente interesse del minore, limitando lo stesso ad un mero esame delle registrazioni audio in ragione del diritto alla riservatezza della famiglia affidataria, presente anch'essa agli incontri. Ai medesimi incontri erano però ammessi i CTP della nuova famiglia e della curatrice della minore. La vicenda pregressa aveva visto il Tribunale per i minorenni sospendere il padre dalla responsabilità genitoriale a causa della sua ludopatia e in ragione delle condotte persecutorie dello stesso dei confronti della sua compagna. Alla morte della madre, gli stessi giudici avevano aperto un procedimento volto a verificare lo stato di abbandono della piccola. La prima consulenza tecnica d'ufficio aveva giudicato il padre inidoneo alla crescita della minore e dichiarato pertanto lo stato di adottabilità con sentenza provvisoriamente esecutiva . Tale sentenza veniva impugnata dal padre, che otteneva in appello un supplemento della consulenza tecnica d'ufficio, ma coi limiti di intervento imposti dal CTU sopra citati, tempestivamente contestati dall'appellante, che si dimostrava aperto ad una qualunque forma di colloquio con la figlia che permettesse la partecipazione , anche mediata, del proprio consulente di parte . Nessuna delle istanze paterne veniva tuttavia accolta e pertanto egli proponeva ricorso in Cassazione lamentando come tali modalità violassero il proprio diritto alla difesa. Avanti la Suprema Corte ha trovato pieno accoglimento l'istanza del padre. Volendo garantire alla famiglia affidataria la partecipazione agli incontri in riservatezza , si è finito per ledere gravemente il diritto del genitore biologico di partecipare al giudizio in una condizione di piena parità con le altre parti, diritto sancito anche dall' art. 1, l. 184/1983 che tutela il diritto del minore ad una famiglia. Nonostante la piena apertura del ricorrente a forme alternative di partecipazione del proprio CTP, in appello si era ritenuto sufficiente sottoporre allo stesso le audioregistrazioni dei colloqui, privando il padre del pieno esercizio del diritto alla difesa . La libertà lasciata al CTU nel determinare le modalità di ascolto del minore non può privare le altre parti del diritto alla difesa e deve sempre essere rispettosa del principio del contraddittorio, di cui il giudice d'appello doveva farsi garante. In ragione di tali violazioni, la Corte di Cassazione dichiara nulla la consulenza tecnica d'ufficio e rinvia alla Corte d'appello affinché nel disporne una nuova non violi il diritto alla difesa del padre né il principio del contraddittorio tra le parti.

Presidente e Relatore Acierno Fatti di causa e ragioni della decisione 1. La Corte d'Appello di L'Aquila, confermando la pronuncia di primo grado ha dichiarato lo stato di adottabilità della minore D.L.V. nata nel […] sulla base delle seguenti affermazioni 1.1 D.L.C. e sono i genitori biologici della minore. La madre ha perso la vita nel 2018. Il nucleo familiare, a causa dell'accesa conflittualità tra i genitori che si manifestava in condotte persecutorie poste in essere dal padre della minore nei confronti della sua compagna, era sotto osservazione già dal 2017. Con decreto del 28/8/2017 il Tribunale per i minorenni aveva sospeso dalla responsabilità genitoriale il padre, il quale a causa della ludopatia di cui era affetto, non contribuiva i bisogni della figlia ed era in cura presso il SERD. Dopo una prima fase di comportamenti aggressivi ed antisociali, tuttavia, gli incontri con la minore erano risultati positivi per entrambi. 1.2 Dopo la morte della madre il Tribunale peri minorenni ha collocato la minore presso una casa famiglia ed ha aperto il procedimento volto alla verifica dello stato di abbandono. Il percorso della minore in casa famiglia non era negativo ma emergeva che il padre aveva nascosto di essere agli arresti domiciliari e di volta in volta autorizzato dall'Autorità giudiziaria per le visite alla figlia. Emergeva altresì che aveva a più riprese partecipato a programmi di recupero in relazione alla ludopatia che pareva aver superato ed aveva due figli adulti con i quali non aveva rapporti. 1.3 La consulenza tecnica d'ufficio evidenziava che il padre aveva competenze genitoriali di primo grado ma era gravemente carente il relazione a quelle di secondo e terzo livello relazionali, psichiche e normative ed indicava in 4 anni almeno il tempo di recupero delle stesse, attraverso un percorso psico terapeutico. Il consulente aggiungeva che l'avanzata età del D.L. nato nel […] e la grave rigidità e viscosità del suo pensiero rendevano anche improbabile un effettivo cambiamento. Tenuto conto che la minore versava in una condizione di istituzionalizzazione dal settembre del 2018 si riteneva che la stessa dovesse essere rapidamente collocata in un ambito familiare competente. 1.4 La sentenza di primo grado dichiarava lo stato di adottabilità della minore e veniva impugnata dal padre il quale rilevava come la conflittualità con la compagna era stata determinata dagli ostacoli frapposti dalla stessa agli incontri con la minore e che i reati per i quali aveva scontato la pena erano di scarso allarme sociale, oltre che molto risalenti nel tempo. Osservava che la figlia gli era molto legata e aveva piacere di d'incontrarlo aggiungendo di aver seguito un percorso formativo e piscologico volto ad acquisire adeguate competenze genitoriali. Ciò emergeva dalle relazioni del Centro per le Famiglie, sottolineando che il CTU non aveva tenuto contro delle osservazioni del proprio consulente di parte e della psicologa della casa famiglia. Chiedeva la revoca della dichiarazione di adottabilità pur potendo la figlia mantenere una condizione di semiresidenzialità per completare il proprio percorso psicologico prima di rientrare a casa. In subordine chiedeva la cd. adozione mite. 2. La Corte d'Appello ha disposto un supplemento di consulenza tecnica d'ufficio affidata al medesimo esperto del primo grado al fine di valutare se la conservazione del legame con il padre rispondesse al preminente interesse della minore o fosse preferibile la definitiva recisione di ogni legame con la famiglia di origine. Alla luce delle conclusioni del supplemento d'indagine, la corte D'Appello, dopo aver rilevato che l'esperto aveva fornito esaurienti e convincenti risposte ai rilievi di parte, ha ritenuto che la ripresa dei rapporti con il padre e la conseguente sovrapposizione di figure affettive avrebbe determinato effetti destabilizzanti e avrebbe ritardato ulteriormente il rafforzamento della struttura identitaria della minore. L'atteggiamento collaborativo del padre, l'affetto e l'attaccamento sempre mostrato dalla bambina verso di lui non avrebbero potuto sopperire al grave deficit di capacità genitoriali riscontrate. Tale valutazione ha condotto alla reiezione dell'appello. 3.Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il padre della minore. Ha resistito con controricorso il curatore speciale della minore. Il ricorrente ha anche depositato memoria. 4.Nel primo motivo di ricorso viene dedotta la violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8, 10, 15, 44, 45 e 46, oltre che dell' art. 315 bis c.c. , ed art. 8 Cedu per non essere stata presa in esame dalla Corte d'Appello la subordinata richiesta di procedere alla cd. adozione mite. La situazione dedotta in giudizio, secondo il ricorrente, non impone l'adozione legittimante come extrema ratio dal momento che la minore e il padre sono molto legati, hanno rapporti continuativi e le osservazioni dei tecnici dei servizi hanno rilevato la positività di questi rapporti. La Corte non ha fornito risposte su questo rilevante profilo. 5.Nel secondo motivo di ricorso viene dedotta la violazione degli artt. 156, 157, 161, 162 e 194 c.p.c. , nonché dell' art. 92 disp. att. c.p.c. , e degli artt. 24 e 111 Cost., e la conseguente nullità della consulenza tecnica espletata in secondo grado. Rileva la parte ricorrente che il consulente d'ufficio ha richiesto che gli incontri con la minore accompagnata dalla famiglia affidataria dovessero essere effettuati senza la presenza del CTP di parte appellante e del suo legale. Questi ultimi sarebbero stati messi al corrente dell'esito degli incontri con riassunto orale o idonea audioregistrazione solo nel caso in cui non fossero stati presenti elementi che avrebbero potuto permettere d'individuare il luogo e l'identità dei soggetti interessati. Nonostante la ferma e tempestiva opposizione di parte appellante e la richiesta in via gradata di far partecipare solo il CTP, anche a distanza in modo da poter interloquire durante i colloqui con la minore anche solo per il tramite del CTU o di disporre video registrazione e non solo audioregistrazione o infine quanto meno di escludere la presenza della coppia affidataria, nessuna delle predette istanze era accolta e l'esame della minore si svolgeva come richiesto dal CTU in contrasto con la tutela del diritto di difesa dell'appellante. Aggiunge il ricorrente che tuttavia erano presenti i consulenti di parte della curatrice e della coppia affidataria sia ai colloqui con la minore che con il padre. Anche dopo l'invio della bozza della CTU è stata ribadita la lesione del diritto di difesa dovuta alla mancata partecipazione del CTP di parte appellante al colloquio con la minore. È stato di conseguenza impedito un esame effettivo del colloquio stesso, attesa l'insufficienza della audioregistrazione. 5.Ritiene il Collegio che questo motivo vada affrontato per primo per ragioni di priorità logica avendo ad oggetto la dedotta lesione del diritto di difesa in relazione all'unica attività d'indagine istruttoria svolta nel giudizio di secondo grado. 5.1. La censura è fondata. Il Collegio condivide pienamente l'esigenza di salvaguardare la riservatezza della famiglia affidataria nella vigenza della pronuncia di primo grado, provvisoriamente esecutiva, avente ad oggetto lo stato di adottabilità della minore, così come di garantire loro l'esercizio del diritto di partecipare attivamente al giudizio d'appello L. n. 184 del 1983, ex art. 5 . L'osservanza di queste prescrizioni legislative, volte a creare un contraddittorio pieno tra tutti i soggetti coinvolti dalla decisione relativa all'adottabilità della minore non può però determinare la lesione del diritto di difesa dei genitori biologici i quali sono parti necessarie ed hanno il diritto, sancito dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, di partecipare al giudizio in una condizione di totale parità sia con il tutore o curatore speciale che con gli affidatari al fine di essere nella condizione processuale di salvaguardare il legame genitoriale con il minore, di rappresentare l'esistenza e la qualità di questa relazione in funzione della sua conservazione oltre che di promuovere l'interesse del minore a non essere privato della famiglia di origine, ove non sussistano condizioni effettivamente ostative. 5.2 Nella specie, tuttavia, la salvaguardia della riservatezza della famiglia affidataria è stata realizzata privando la parte appellante degli stessi poteri e facoltà processuali delle altre parti. È stato dedotto ed allegato ritualmente dalla parte ricorrente che al colloquio con la minore oltre alla famiglia affidataria erano presenti i consulenti di parte del curatore speciale e della famiglia affidataria mentre era stata inibita la partecipazione del legale dell'appellante e del consulente di parte. È stato, altresì, evidenziato come fossero state proposte soluzioni che potessero salvaguardare la riservatezza necessaria senza violare il principio di parità delle armi e come, nonostante tali opzioni alternative, la Corte d'Appello avesse ritenuto sufficiente a garantire il pieno esercizio del diritto di difesa l'audioregistrazione del colloquio con la minore. 6. Ritiene il Collegio che la decisione di escludere radicalmente dalla partecipazione al colloquio con la minore esclusivamente il tecnico ed il difensore della parte appellante sia lesivo del diritto di difesa di tale parte e non costituisca, certamente l'esclusiva modalità di salvaguardia della riservatezza della famiglia affidataria e della serenità o della mancanza di condizionamento della minore. 6.1. La determinazione adottata ha prodotto la privazione del pieno esercizio del diritto di difesa ad una sola parte nello svolgimento dello snodo più rilevante e delicato dell'indagine peritale, ovvero il colloquio con la minore. Al riguardo deve evidenziarsi che al consulente tecnico d'ufficio deve essere lasciata un'ampia possibilità di scegliere le modalità di ascolto del minore più idonee a salvaguardarne la serenità, ad ottenere le risposte utili allo svolgimento dell'indagine e a garantire la riservatezza delle parti ove imposto dalla legge ma tale libertà di conduzione dell'indagine autorizzata e condivisa con il giudice non può determinare la violazione del principio del contraddittorio. Nella scelta il consulente, anche attraverso l'indicazione del giudice che del contraddittorio è il principale custode, non deve trascurare la necessità di non privare una o più parti del diritto di difesa. A titolo esemplificativo si rileva che le garanzie di tutela della serenità della minore potevano essere realizzate attraverso forme di colloquio che, pur non escludendo la presenza della famiglia affidataria accanto alla minore in funzione protettiva della stessa, mettessero in condizione tutte le parti con strumenti di partecipazione telematica sincronica, ampiamente diffusi ed accessibili, di esaminare ed interloquire, nei modi concordati con il CTU, nello svolgimento del colloquio anche senza essere visti dalla minore. La riservatezza della famiglia affidataria poteva essere salvaguardata limitando alla minore ed al CTU il raggio visivo dei partecipanti a distanza. Ma anche altre modalità potevano essere scelte salvo quella della privazione della partecipazione diretta od a distanza di una sola parte, trattandosi di un vulnus che non può essere colmato con l'audio registrazione perché lo strumento, peraltro insufficiente in sé in quanto privo della rappresentazione visiva dell'andamento del colloquio, non colma la forte disparità determinatasi nel dispiegamento del diritto di difesa. 7. Deve, in conclusione, essere accolta la censura relativa alla nullità della consulenza tecnica d'ufficio, tenuto conto del costante orientamento di questa Corte in ordine alla necessità di rispettare il principio del contraddittorio nell'intero svolgimento delle operazioni peritali ex multis Cass. 26304 del 2020 . L'accoglimento del secondo motivo determina l'assorbimento del primo e la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione perché si attenga nell'esecuzione dell'indagine peritale ai principi indicati nel par 6.1 oltre che, in considerazione dell'età della minore al momento dell'incombente, ai doveri informativi coerenti con la sua capacità di discernimento. P.Q.M. La Corte, accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d'Appello di L'Aquila, in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità. In caso di diffusione omettere le generalità.