Il divieto di portare i cani in spiaggia contrasta col principio di proporzionalità

Il divieto assoluto di accedere alle spiagge con animali viola il principio di proporzionalità e non può essere motivato da ragioni di igiene e sicurezza pubblica, in quanto per perseguire tali fini sarebbero sufficienti misure meno gravose.

Il TAR Calabria ha recentemente annullato l'ordinanza con la quale un Comune cosentino aveva vietato ai conduttori di animali di poter accedere a tutte le spiagge del litorale comunale per tutto l'anno. L'ordinanza impugnata conteneva però un'ulteriore disposizione che consentiva invece l'ingresso degli stessi animali negli stabilimenti balneari dati in concessione previa valutazione positiva del titolare della stessa. Ricorre al TAR un'associazione per la tutela giuridica della natura e degli animali lamentando una violazione del principio amministrativo di proporzionalità mutuato dall'ordinamento comunitario dall' art. 1 l. n. 241/1990 , che impone alle pubbliche amministrazioni nel perseguimento dell'interesse pubblico di adottare i provvedimenti meno gravosi per i destinatari dello stesso. L'ordinanza comunale de quo a parere del TAR è da considerarsi sproporzionata nella misura in cui, per il raggiungimento di finalità di igiene e sicurezza pubblica , avrebbe ben potuto prevedere misure alternative meno afflittive della totale preclusione dell'accesso, quali ad esempio imporre ai padroni di portare sempre con sé il materiale idoneo a rimuovere immediatamente le deiezioni e garantire la pulizia delle aree interessate, ovvero l'uso della museruola o il divieto di lasciare liberi gli animali qualora si fosse voluta tutelare la pubblica incolumità. Altresì sproporzionata è la previsione che rimette alla valutazione dei titolari degli stabilimenti l'accesso degli animali nelle zone date in concessione e che consentirebbe a tali soggettii di imporre un divieto in assenza di indicazioni circa l'interesse pubblico concretamente perseguito. Per tali ragioni, il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria annulla l'ordinanza comunale.

Presidente Pennetti – Estensore Levato Premesso che - l'associazione Earth ha impugnato l'ordinanza n. 769/2022 del Comune di Diamante nella parte in cui all'art. 3 vieta per tutto l'anno ai conduttori di animali l'accesso alle spiagge libere, nonché laddove all'art. 9 consente l'ingresso negli stabilimenti balneari degli animali domestici previo consenso dei titolari della concessione - l'esponente prospetta l'illegittimità della gravata determinazione per eccesso di potere, per violazione del principio di proporzionalità, poiché il divieto si si paleserebbe irragionevole e per difetto di motivazione Premesso altresì che - si è costituito in giudizio il Comune di Diamante Rilevato che - il provvedimento impugnato all'art. 3, rubricato Prescrizioni sull'uso delle spiagge libere ”, dispone il divieto per tutto l'anno di Condurre o far permanere qualsiasi tipo di animale … ”, stabilendo altresì all'art. 9, comma 1, che i titolari degli stabilimenti balneari possono consentire, nelle spiagge in concessione, l'accesso agli animali domestici in proprietà… ” Considerato che - in conformità ad un precedente di questo Tribunale Amministrativo Sez. I, 16 settembre 2021, n. 1627 è fondata la censura della violazione del principio di proporzionalità, di matrice eurounitaria e immanente nel nostro ordinamento in virtù del richiamo operato dall' art. 1 L. n. 241/1990 , il quale impone alla pubblica amministrazione di optare, tra più possibili scelte ugualmente idonee al raggiungimento del pubblico interesse, per quella meno gravosa per i destinatari incisi dal provvedimento, onde evitare agli stessi inutili sacrifici - la scelta di vietare, secondo quanto prescritto dall'art. 3, l'ingresso agli animali nelle spiagge libere e, conseguentemente, ai loro padroni o detentori, sulle spiagge destinate alla libera balneazione, risulta irragionevole ed illogica, oltre che irrazionale e sproporzionata, in quanto l'amministrazione avrebbe dovuto valutare la possibilità perseguire le finalità pubbliche del decoro, dell'igiene e della sicurezza, ovvero dell'incolumità pubblica mediante regole alternative al divieto assoluto di frequentazione delle spiagge, quali, solo a titolo esemplificativo, a tutela dell'igiene pubblica l'obbligo di portare con se, unitamente all'animale, anche paletta e sacchetto per raccolta deiezioni, l'immediata rimozione delle deiezioni, la pulizia delle aree interessate dalle deiezioni, ovvero, a tutela dell'incolumità pubblica, l'obbligo di indossare la museruola o guinzaglio e il divieto di lasciare liberi gli animali, viepiù per quelli di taglia non piccola, a tutela della pubblica incolumità, regole idonee allo scopo ma, nel contempo, non in assoluto preclusive delle prerogative dei cittadini - risulta parimenti irragionevole e sproporzionata la disposizione di cui all'art. all'art. 9, comma 1, nella parte in cui rimette alla libera valutazione dei titolari di stabilimenti balneari la scelta di permettere o meno l'accesso agli animali domestici di proprietà, consentendo pertanto agli stessi titolari l'eventuale imposizione del divieto in assenza di indicazioni circa l'interesse pubblico concretamente perseguito, risultando, di contro, adeguatamente tutelato l'ingresso degli stessi animali per mezzo delle prescrizioni presenti nella medesima disposizione e riguardanti sia i concessionari sia i proprietari di animali domestici Ritenuto pertanto che - per le ragioni esposte, sussistendo i presupposti per una pronuncia in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., il ricorso è fondato, conseguendo a ciò l'annullamento dell'ordinanza gravata nei limiti dell'impugnazione Ritenuto infine che - nelle allegazioni presenti nella nuova istanza di ammissione al gratuito patrocinio non è dato rinvenire, ai fini del rispetto dei requisiti reddituali, documenti comprovanti che gli introiti complessivi dell'associazione siano inferiori al limite per l'ammissibilità pari ad euro 11.746,68 - le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria Sezione Seconda definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto annulla, nei limiti di cui in motivazione, l'ordinanza n. 769/2022 del Comune di Diamante. Rigetta la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio. Condanna la resistente amministrazione al pagamento delle spese processuali in favore della ricorrente, che liquida complessivamente in euro 1.650,00, oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.