Il praticante non può sostituire il dominus in un procedimento penale per lesioni personali gravi

L’art. 41, comma 12, l. n. 247/2012 consente al praticante, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, di esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il suo controllo e la sua responsabilità, nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

Nell'ambito di un procedimento relativo alla contestazione del reato di lesioni personali gravi , la Cassazione ha analizzato la preliminare questione processuale relativa alla nullità assoluta della sentenza di merito per la mancata presenza del difensore all'udienza conclusiva del processo di primo grado. Il difensore aveva infatti delegato alla partecipazione all'udienza un suo praticante , in veste di sostituto processuale. Il praticante aveva presentato le conclusioni del difensore, ma secondo il ricorso successivamente presentato in Cassazione richiamando la legge sull'ordinamento professionale tale situazione determinerebbe una presunzione assoluta di inadeguatezza della difesa offerta dal praticante per reati individuati come di speciale gravità in ragione della pena edittale prevista . Viene difatti sottolineata l'insufficiente esperienza del praticante e la carenza dei requisiti richiesi al difensore che hanno inciso negativamente sull'esercizio del diritto di difesa dell'imputato. La Corte di Cassazione richiama l' art. 41, comma 12, l. n. 247/2012 che consente al praticante l'esercizio dell'attività professionale di sostituto d'udienza nei procedimenti penali di competenza del giudice di pace , in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme anteriori al d.lgs. n. 51/1998 , rientravano nella competenza del Pretore . La fattispecie contestata nella vicenda in esame – lesioni personali gravi – esulta da tali ipotesi, ritenute dalla Corte non suscettibili di interpretazione estensiva. La lettera della normativa di riferimento e l'interpretazione giurisprudenziale cristallizzatasi sul punto portano in conclusione all'accoglimento del ricorso con l'annullamento della pronuncia impugnata.

Presidente Sabeone – Relatore De Gregorio Ritenuto in fatto Con la sentenza impugnata la Corte d'Appello di Napoli ha confermato la pronunzia di primo grado di condanna alla pena di giustizia ed al risarcimento del danno a carico dell'imputato V.E. , per il delitto di lesioni gravi ai danni della ex fidanzata G.F. . Fatto di Omissis . 1. Avverso la pronunzia, di cui si chiede l'annullamento, ha proposto ricorso l'imputato tramite difensore di fiducia, avvocato Leone, che, col primo motivo, ha lamentato la violazione dell' art. 178 c.p.p. , lett. c , poiché nel corso del dibattimento la persona offesa era stata esaminata solo dal PM, dal Giudice e dal difensore di parte civile mentre non era stata data la facoltà al difensore dell'imputato di procedere al controesame. 2.Tramite il secondo motivo ci si è doluti della illogicità di motivazione e della violazione dell' art. 192 c.p.p. , quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa costituita parte civile la difesa ha evidenziato alcuni punti della testimonianza che sarebbero in contrasto con altre emergenze processuali, come la presenza di persone nei pressi della casa ove sarebbe avvenuta l'aggressione, le quali, peraltro, non avrebbero sentito le sue grida di aiuto e la diversità del suo racconto rispetto a quanto narrato dalla sorella. 3.Col terzo motivo si deduce la violazione di legge per la ritenuta aggravante delle lesioni gravi, in quanto la malattia certificata dalla struttura pubblica sarebbe di durata inferiore ai 40 giorni, non avendo valore le successive certificazioni rilasciate dal medico curante per altro verso la difesa lamenta la mancata effettuazione di una perizia medica d'ufficio. 4. Col quarto motivo ci si duole della violazione dell' art. 62 bis c.p. , riguardo al riconoscimento delle quali la sentenza sarebbe rimasta silente. 1.1 Ha proposto ricorso l'imputato tramite un secondo difensore di fiducia, avvocato De Maio, che, col primo motivo, ha lamentato la illogicità di motivazione e la violazione dell' art. 192 c.p.p. . quanto alla ritenuta attendibilità della persona offesa costituita parte civile, sulle cui sole dichiarazioni si era fondata l'affermazione di responsabilità. Anche in questo caso la difesa sottolinea alcuni passaggi della testimonianza, che sarebbero in sé incongrui, come l'ingresso di G. nottetempo nell'abitazione di V. , o smentiti da elementi provenienti da fonti diverse, come le dichiarazione del teste N. , il quale, trovandosi nei pressi della casa ove sarebbe avvenuta l'aggressione, non aveva sentito le urla di aiuto della giovane. Nè d'altra parte la sorella della persona offesa avrebbe confermato che l'autore delle violenze nei confronti di F. era stato l'imputato, non essendo presente ai fatti, potendo descrivere solo le condizioni in cui aveva visto la parente la notte in cui l'evento sarebbe accaduto. Per altro verso la Corte napoletana aveva illogicamente desunto che la sera del fatto i due si fossero incontrati dall'equivoco tenore di un messaggio watsapp scambiato tra di loro. 1.2 Tramite il secondo motivo si lamenta la violazione degli artt. 132 e 133 c.p. , poiché i Giudici del merito avevano adoperato due volte i medesimi parametri delle allarmanti modalità della condotta e del danno procurato alla persona offesa per negare le attenuati generiche e per giudicare fin troppo mite la sanzione inflitta in primo grado. In data 7 Giugno 2022 è stata depositata nuova nomina a difensore fiduciario da parte dell'imputato in favore dell'avvocato Brucale, con revoca nei confronti dell'avvocato De Maio. 1.3 L'avvocato Brucale ha depositato in Cancelleria in data 8 Giugno 2022 motivi nuovi con i quali ha dedotto la violazione di legge in relazione all' art. 178 c.p.p. , lett. c , e art. 179 c.p.p. , rappresentando che all'ultima udienza tenuta in Tribunale, quella in cui si era svolta la discussione delle parti, l'avvocato De Maio aveva delegato il dr Alesandro Rega, all'epoca praticante avvocato questi, nella sua qualità di praticante ed ai sensi dell'art. 41/12 della legge sull'ordinamento forense L. n. 247 del 2012 non era legittimato ad esercitare l'attività professionale nei processi per delitti di lesioni gravi, come quello in cui è imputato V. , potendo esercitare l'attività solo nei procedimenti di competenza del giudice di pace, per reati contravvenzionali e per quelli che, in base alla normativa antecedente l'introduzione del vigente codice di rito, appartenevamo alla competenza del Pretore, essendo puniti con pena detentiva non superiore a quattro anni. Il difensore deduce la violazione del diritto di difesa per la mancanza di adeguata difesa tecnica e rappresenta la natura di nullità assoluta derivante dalla mancata assistenza dell'imputato, ai sensi dell' art. 178 c.p.p. , comma 1, lett. c , ritenendo l'assistenza da parte di un soggetto non abilitato equiparabile all'assenza del difensore e chiede l'annullamento della sentenza impugnata. A seguito di istanza per la trattazione orale presentata, il 24 Maggio 2022, dall'avvocato Leone è stata fissata l'odierna udienza, nel corso della quale il PG, dr Fimiani, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per nullità della sentenza di primo grado. In data 8 Giugno 2022 l'avvocato Leone ha depositato rinunzia alla trattazione orale. Il 23.06.2022 la difesa della parte civile, avvocato Di Martino, ha depositato telematicamente conclusioni e nota spese. Considerato in diritto I motivi nuovi presentati nell'interesse dell'imputato dal difensore di fiducia avvocato Brucale, sono fondati e, pertanto, è necessario annullare entrambe le sentenze di merito per le ragioni di seguito esposte. 1. In via preliminare è utile chiarire e ribadire, quanto alla rinunzia alla richiesta di trattazione orale depositata dall'avvocato Leone, il principio per il quale la rinunzia unilaterale alla richiesta di discussione orale non determina il mutamento del rito, col ripristino delle forme della trattazione scritta, già più volte affermato da questa Corte. Invero, secondo Sez. 2, Sentenza n. 42410 del 17/06/2021 Cc. dep. 18/11/2021 Rv. 282207 nel giudizio innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dal D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8, convertito dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176 , per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall' art. 111 Cost. , comma 2. La precedente pronunzia di Sez. 6, Sentenza n. 22248 del 18/05/2021 Cc. dep. 07/06/2021 Rv. 281520, nel risolvere identica questione, ha individuato una ulteriore ratio decidendi, osservando che la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi del D.L. 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 4, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza. In motivazione si è precisato che, ove si consentisse il mutamento del rito per effetto della rinuncia unilaterale alla discussione, verrebbe leso il diritto di difesa e di intervento delle altre parti che hanno riposto legittimo affidamento sulla possibilità di rassegnare conclusioni orali, non provvedendo al deposito di conclusioni scritte. 1.1 Nel presente processo il PG, dr Fimiani, alla luce dei motivi nuovi depositati in Cancelleria in data 8 Giugno 2022, ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per nullità della sentenza di primo grado. 2.Tanto premesso occorre esaminare la questione di carattere processuale sollevata dall'avvocato Brucale con i motivi nuovi - ovviamente preliminare rispetto alle questioni di merito proposte nei due atti di ricorso a firma degli avvocati Leone e De Maio - della nullità assoluta della sentenza per la mancata presenza del difensore all'udienza conclusiva del processo di primo grado, essendo il difensore presente, dr Rega, iscritto all'albo dei praticanti avvocati. 2.1 Si tratta di situazione processuale comprovata inequivocabilmente dalla produzione documentale allegata ai motivi nuovi di ricorso, dalla quale si ricava a che l'avvocato De Maio delegò per l'udienza del 15.5.2018 il dr Rega b che alla suindicata udienza, in cui si tenne la discussione del processo, l'imputato fu assistito dal dr Rega, in veste di sostituto del difensore fiduciario, il quale presentò le sue conclusioni c che all'epoca il dr Rega era praticante avvocato, come ricavabile, altresì, dalla sua qualificazione come tale dr Rega , effettuata dal Cancelliere di udienza, essendo l'iscrizione all'albo degli avvocati intervenuta solo in data 5 Agosto 2021. 2.2. La difesa, richiamando la normativa settoriale di riferimento - legge sull'ordinamento professionale - rappresenta che essa determinerebbe una presunzione assoluta di inadeguatezza della difesa offerta dal praticante per reati individuati come di speciale gravità in ragione della pena edittale prevista, e sottolinea che l'insufficiente esperienza e la carenza dei requisiti professionali richiesti al difensore hanno inciso ancor più negativamente sull'effettivo esercizio del diritto di difesa, in considerazione del momento processuale in cui la sostituzione era avvenuta, quello della discussione finale, in cui devono essere rappresentati al meglio gli elementi a favore dell'imputato. 2.3. È, dunque, in rilievo, l'art. 41 comma 12 dell'ordinamento professionale forense, ex L. n. 247 del 2012 , secondo il cui testo Nel periodo di svolgimento del tirocinio il praticante avvocato, decorsi sei mesi dall'iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso, anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51 , rientravano nella competenza del Pretore. L'abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell'apposito registro . Se ne ricava che il dr Rega, a causa della delega erroneamente conferitagli dal dominus, avvocato De Maio, non era nelle condizioni per esercitare il patrocinio quale sostituto, poiché il delitto ascritto all'imputato che egli nell'occasione assisteva - lesioni gravi - non rientra nel catalogo dei reati di competenza pretorile, giusto il tenore dell'art. 7 del codice di rito nella formulazione antecedente alla sua abrogazione ad opera del D.Lgs. n. 51 del 1998 . 2.4 La giurisprudenza di questa Corte si è già occupata di fattispecie concrete nelle quali gli imputati sono stati assistiti da praticanti procuratori non abilitati o comunque non in possesso di tutti i necessari requisiti per espletare attività defensionale. Si tratta di casi, invero, diversi rispetto al presente ma nell'esaminare i quali si è affrontato il tema di carattere generale dei limiti entro i quali il praticante avvocato può svolgere i compiti di assistenza tecnica difensiva. Secondo Sez. 6, Sentenza n. 27214 del 30/05/2018 Cc. dep. 13/06/2018 Rv. 273394, pronunzia resa in tema di patteggiamento, deve ritenersi viziata la formazione della volontà dell'imputato che, pur presente in udienza, aderisca al negozio processuale di cui all' art. 444 c.p.p. , con l'assistenza di un difensore non abilitato nella fattispecie, si trattava di un praticante non iscritto nell'apposito albo di coloro che sono legittimati al patrocinio sostitutivo, designato quale sostituto processale dal difensore di fiducia dell'imputato, al quale quest'ultimo aveva rilasciato procura speciale. In precedenza si era già chiarito che gli atti riconducibili alla nozione di investigazioni difensive possono essere compiuti, a mente di quanto disposto dall' art. 391 bis c.p.p. , anche dal sostituto del difensore, purché anch'egli in possesso, come il sostituito, della necessaria abilitazione professionale. Nel caso di specie è stata ritenuta inutilizzabile la documentazione di investigazioni difensive svolte, nell'ambito di un procedimento di competenza del Tribunale in composizione collegiale, da praticante avvocato non abilitato al patrocinio di fronte al predetto organo giudiziario. Sez. 3, Sentenza n. 25431 del 16/09/2015 Ud. dep. 20/06/2016 Rv. 267449. 2.5. La lettera della normativa di riferimento sui limiti stabiliti dalli ordinamento forense alle attività defensionali espletabili dai praticanti avvocati e l'interpretazione fornita sul punto dalla giurisprudenza di questa Corte - si veda anche l'antica ma non contraddetta Sez. 6, Sentenza n. 2293 del 06/11/1985 Ud. dep. 20/03/1986 Rv. 172190, che ha ritenuto la nullità insanabile del giudizio, nell'ipotesi di difesa da parte di procuratori legali davanti alla Corte d'appello, organo giudiziario avanti al quale essi non potevano prestare la loro attività di assistenza legale - inducono a ritenere condivisibili le richieste formulate concordemente dalla difesa con i motivi nuovi e dal PG in sede di discussione orale, circa l'annullamento della sentenza. 2.6. Non è revocabile in dubbio, infatti, che l'esercizio di attività professionale ad opera del praticante avvocato al di fuori dei limiti di competenza stabiliti dalla legge di ordinamento professionale e cioè in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51 , rientravano nella competenza del pretore, sia inficiata da un deficit di esperienza, di formazione professionale e di competenza tecnica così significativo da essere equiparabile all'assenza del difensore nelle ipotesi in cui ne è obbligatoria la presenza, ai sensi dell' art. 178 c.p.p. , lett. c , e art. 179 c.p.p. . Argomenta ex multis Sez. U, Sentenza n. 24630 del 26/03/2015 Cc. dep. 10/06/2015 Rv. 263598. 3. In proposito non è condivisibile la tesi sostenuta dalla parte civile nelle sue note scritte, secondo la quale, in sostanza, il silenzio serbato dai difensori sulla questione, assente anche nei motivi principali di ricorso, e dedotta solo con i motivi nuovi presentati in Cassazione, configurerebbe un abuso del processo, inteso come esercizio dannoso di un diritto, per scopi diversi da quelli per cui è previsto Corte Edu 18.10.2011 Petrovic c. Serbia 56551/2011 . Sul punto il difensore di parte civile cita, altresì, la pronunzia del massimo consesso di questa Corte in una fattispecie relativa ad un reiterato avvicendamento di difensori - posto in essere in chiusura del dibattimento, secondo una strategia non giustificata da alcuna reale esigenza difensiva, ma con la sola funzione di ottenere una dilatazione dei tempi processuali con il conseguente effetto della declaratoria di estinzione dei reati per prescrizione - in cui la S.C. ha ravvisato un abuso delle facoltà processuali, inidoneo a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità. Nel caso in esame in quel giudizio si è affermato il principio secondo il quale il diniego di termini a difesa, ovvero la concessione di termini ridotti rispetto a quelli i previsti dall' art. 108 c.p.p. , comma 1, non possono dar luogo ad alcuna nullità quando la relativa richiesta non risponda ad alcuna reale esigenza difensiva e l'effettivo esercizio del diritto alla difesa tecnica dell'imputato non abbia subito alcuna lesione o menomazione Sez. U, Sentenza n. 155 del 29/09/2011 Ud. dep. 10/01/2012 Rv. 251497. 3.1 Nella fattispecie ora al vaglio non si evidenziano elementi idonei a configurare neppure in astratto alcun abuso e/o sviamento, nè del processo, nè delle prerogative o della funzione difensiva. Nulla, infatti, induce ad ipotizzare un comportamento volontario da parte dell'imputato e/o dei difensori che lo hanno assistito - inevitabilmente sotteso ad ogni forma di uso strumentale o sviato delle facoltà esercitabili dalla difesa - nell'aver omesso di rilevare, nel precedente grado di giudizio e/o negli atti di ricorso originari, la questione sollevata solo in questa sede con i motivi nuovi nè la parte civile ha formulato deduzioni specifiche sul punto. 4. Il Collegio deve, pertanto, rilevare la dedotta nullità assoluta verificatasi nel corso del giudizio di primo grado e disporre, di conseguenza, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e della sentenza di primo grado, ex art. 185 c.p.p. , essendosi la nullità verificata nel corso di quel giudizio ed avendo inficiato la deliberazione pronunziata del Tribunale, disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino, per l'ulteriore corso. 5.Gli altri motivi di ricorso restano assorbiti. A causa dei rapporti interpersonali tra le parti in causa in caso di diffusione del presente provvedimento occorre omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52 . 6. La possibile rilevanza disciplinare di quanto emerge dall'atto di ricorso in relazione alla delega conferita al dr Rega da parte dell'avvocato Benedetto De Maio, comporta la trasmissione di copia della presente sentenza, a cura della Cancelleria, al competente Ordine degli Avvocati di Avellino, per i provvedimenti che riterrà di competenza. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella di primo grado, disponendosi la trasmissione degli atti al Tribunale di Avellino, per l'ulteriore corso. In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52, in quanto imposto dalla legge.