A rendere ancora più indifendibile la posizione dell’uomo è il fatto che egli abbia anche abbandonato il tetto coniugale. I Giudici sottolineano che basta anche un solo episodio di percosse ai danni del coniuge per vedersi addebitare la responsabilità per la separazione.
Separazione addebitabile all’uomo che in un’occasione si mostra violento nei confronti della moglie e successivamente va via di casa senza più farvi ritorno. A lasciare l’amaro in bocca alla donna sono i giudici di merito, i quali sanciscono, sia in primo che in secondo grado, che, una volta ufficializzata la separazione personale tra moglie e marito Tizio e Caia , nessun addebito può essere posto a carico dei coniugi , nonostante le osservazioni fatte da Caia in merito all’aggressione subita in un’occasione per mano del coniuge, e nessun contributo al mantenimento a favore della moglie deve essere previsto in quanto ella svolge regolarmente attività lavorativa e non ha dimostrato l’entità dei propri redditi . In Cassazione, però, la donna censura la prospettiva adottata dai giudici di merito e sostiene che la separazione sia addebitabile al marito, resosi colpevole, a suo dire, della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio concretizzatasi con l’abbandono della casa coniugale . La linea di pensiero proposta da Caia è ritenuta fondata dai magistrati di Cassazione, i quali, andando in controtendenza rispetto ai giudici d’appello, ritengono particolarmente rilevante il fatto che in un’occasione l’uomo abbia spinto la moglie per le scale, causandole lesioni fisiche, risultanti da certificati medici e che pochi mesi dopo egli abbia optato per l’abbandono definitivo del tetto coniugale, lasciato senza più farvi ritorno . Questi dati sono inequivocabili, secondo i magistrati. Anche perché le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole quand’anche concretantisi in un unico episodio di percosse , non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l’ intollerabilità della convivenza coniugale , ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all’autore della condotta violenta . E in questa ottica è irrilevante , chiariscono i Giudici, la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale . Quest’ultima sottolineatura dei magistrati si attaglia perfettamente alla vicenda in esame, poiché si è appurato che l’episodio denunciato da Caia è successivo di oltre un anno al manifestarsi della crisi coniugale . Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici chiariscono che di pari gravità, ai fini dell’addebito della separazione, deve considerarsi l’ abbandono del tetto coniugale . Difatti, in tema di separazione personale dei coniugi, l’allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l’addebito della separazione , a meno che il coniuge che è andato via di casa non dimostri l’esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto di avere confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un’altra persona, essendo necessaria, invece, la prova che l’allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell’altro coniuge, o che sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile .
Presidente Valitutti Relatore Meloni Fatti di causa La Corte di Appello di Venezia con sentenza in data 6/7/2018 ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Padova in data 26/9/2017 in sede di separazione personale tra i coniugi S.S. e N.S. che avevano contratto matrimonio in data omissis ha dichiarato che nessun addebito può essere posto a carico dei coniugi e che nessun contributo al mantenimento a favore della moglie deve essere previsto in quanto la predetta, che svolge regolarmente attività lavorativa, non ha dimostrato l'entità dei propri redditi. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso in cassazione S.S. affidato a due motivi. N.S. resiste con controricorso. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 115 c.p.c. , e art. 151 c.c. , comma 2, in riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, in quanto la Corte distrettuale ha escluso l'addebito a carico del marito senza tener conto della violazione dei doveri nascenti dal matrimonio dal medesimo posti in atto con l'abbandono della casa coniugale in data omissis . Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell' art. 156 c.c. , in riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, in quanto la Corte distrettuale, senza tener conto della disparità delle situazioni economiche delle parti, non aveva posto un assegno di mantenimento di Euro 500,00 o altro importo a carico del marito, sebbene il N. vantasse un reddito di Euro 2.140,00 al mese mentre la ricorrente solo 640,00 Euro mensili. Il primo motivo di ricorso addebito della separazione è fondato. Va osservato che in tema di separazione, grava sulla parte che richieda l'addebito l'onere di provare sia la contrarietà del comportamento del coniuge ai doveri che derivano dal matrimonio, sia l'efficacia causale di questi comportamenti nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza Cass. 16991/2020 . Nella specie, la Corte d'appello ha omesso di considerare fatti essenziali ai fini dell'addebito della separazione, allegati dalla moglie, ricorrente in primo grado, poiché significativi di una violazione dei doveri nascenti dal matrimonio, ai sensi dell' art. 151 c.c. , comma 2. La deduzione sul punto deve ritenersi, altresì, autosufficiente, avendo la ricorrente indicato la localizzazione di tali fatti nei propri scritti difensivi comparsa attorea di primo grado, mediante costituzione di nuovo difensore, ed allegati, pp. 2 e 7 del ricorso , ed avendone riportato in sintesi il contenuto Cass. 28184/2020 Cass. 5478/2018 . Di particolare rilievo deve ritenersi il fatto che, nel dicembre 2008, il N. abbia spinto la S. per le scale, causandole lesioni fisiche, risultanti dai certificati prodotti confermati dal teste escusso, nonché l'abbandono definitivo del tetto coniugale, posto in essere dal N. il 24 agosto 2009, senza che il medesimo vi abbia più fatto ritorno. Orbene, va considerato che le violenze fisiche costituiscono violazioni talmente gravi ed inaccettabili dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, di per sé sole quand'anche concretantisi in un unico episodio di percosse -, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause determinanti l'intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore, e da esonerare il giudice del merito dal dovere di comparare con esse, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze, restando altresì irrilevante la posteriorità temporale delle violenze rispetto al manifestarsi della crisi coniugale Cass. 7388/2017 Cass. 3925/2018 . Nella specie, l'episodio è successivo al manifestarsi della crisi coniugale che il giudice d'appello colloca - peraltro sulla base di due frasi estrapolate da un unico documento - nel 2007. Di pari gravità, ai fini dell'addebito, deve considerarsi l'abbandono del tetto coniugale. Ed invero, in tema di separazione personale dei coniugi, l'allontanamento dalla casa familiare, costituendo violazione del dovere di coabitazione, è di per sé sufficiente a giustificare l'addebito della separazione, a meno che il destinatario della relativa domanda non dimostri l'esistenza di una giusta causa, che non sussiste per il solo fatto che abbia confessato al consorte di nutrire un sentimento affettivo nei confronti di un'altra persona, essendo necessaria la prova che l'allontanamento sia stato determinato dal comportamento dell'altro coniuge, o sia intervenuto in un momento in cui la prosecuzione della convivenza era già divenuta intollerabile Cass. 11792/2021 . E non risulta che, nella specie, il N. abbia adempiuto a tale onere probatorio. Anche il secondo motivo appare fondato. La separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché i redditi adeguati cui va rapportato, ai sensi dell' art. 156 c.c. , l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono quelli necessari a mantenere il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale, che non presenta alcuna incompatibilità con tale situazione temporanea, dalla quale deriva solo la sospensione degli obblighi di natura personale di fedeltà, convivenza e collaborazione, e che ha una consistenza ben diversa dalla solidarietà post-coniugale, presupposto dell'assegno di divorzio Cass. 12196/2017 Cass. 16809/2019 Cass. 4327/2022 . Nella specie, la Corte ha effettuato una valutazione atomistica dei redditi delle parti, senza effettuare una reale e concreta comparazione. Inoltre, la prima relazione di c.t.u. conclude nel senso che la S. non percepisce reddito alcuno dalla società in cui è socia al 51%, la seconda dice che non sarebbe operabile un'analisi puntuale di costi e ricavi che peraltro indica in due cifre diverse , e la Corte accerta che al 2013 l'attività continuava con due dipendenti. Manca un'analisi dei redditi netti delle parti al momento della decisione, intervenuta diversi anni dopo Cass. 13954/2018 , e manca del tutto un accertamento della adeguatezza del reddito della moglie al mantenimento del tenore di vita in costanza di matrimonio, secondo la giurisprudenza succitata. Per quanto sopra il ricorso deve essere accolto con rinvio alla Corte di Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Venezia anche per le spese del giudizio di legittimità. Dispone che, in caso di utilizzazione della presente sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti riportati nella sentenza.