Praticanti avvocati e COVID-19: cosa dice la disciplina per la convalida del semestre nel caso di mancato raggiungimento del numero minimo di udienze?

È a discrezione di ciascun Consiglio dell’Ordine degli Avvocati decidere se convalidare o meno il semestre di pratica forense, nel caso non si raggiunga il numero minimo di udienze stabilite dalla normativa.

Una ragazza, iscritta al registro dei praticanti del COA di Bergamo, proponeva ricorso avverso la delibera del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati della stessa città, per il negato rilascio dell' attestato di compiuto tirocinio semestrale anticipato , conseguito mentre frequentava ancora il quinto anno del Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza. Il diniego veniva giustificato per non avere rispettato il numero di udienze 20 previste per ogni semestre, ma di avere dichiarato solo 12 udienza in totale, a causa della riduzione dovuta alla diminuzione dell'attività giurisprudenziale per la situazione emergenziale da COVID-19 . Il Consiglio Nazionale Forense ha respinto il ricorso. Il rigetto del ricorso da parte del CNF si basa sull'assunto, che nel caso in cui l'attività degli Uffici Giudiziari subisca limitazioni a causa delle restrizioni pandemiche, come non permettere il raggiungimento del numero minimo di udienze richieste ad un praticante avvocato, sia comunque discrezione del COA, la possibilità di convalidare eccezionalmente il semestre di tirocinio, anche in deroga a quanto stabilito dalla normativa secondaria o da convenzioni con l'Accademia per lo svolgimento del semestre anticipato. Nel caso di specie, inoltre, viene sottolineato che la ricorrente, non solo non avesse raggiunto il numero di udienze richieste per quello specifico semestre di tirocinio, ma che oltretutto non avesse partecipato a nessuna udienza per circa 3 mesi su 6.

CNF, sentenza del 1° giugno 2022, n. 89