Subordinare la sospensione condizionale alla provvisionale non viola il divieto di reformatio in peius

Il divieto di reformatio in peius , avendo natura eccezionale ed essendo quindi insuscettibile di applicazione analogica, anche in bonam partem , opera soltanto in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in ipotesi disposta dalla Corte di Appello in difetto di appello sul punto della parte pubblica.

In un recente caso portato alla sua attenzione, la Corte di Cassazione ha affrontato il tema del divieto di reformatio in peius in un ricorso avverso sentenza di condanna per appropriazione indebita nell'ambito di un contratto di compravendita con riserva di proprietà . All'imputato era stata concessa in primo grado la sospensione condizionale della pena , ma nel giudizio di appello tale beneficio era tato subordinato al pagamento di una provvisionale alla parte civile. Con riferimento al capo d'imputazione, la Corte ha anzitutto colto l'occasione per allinearsi all' orientamento già consolidato secondo il quale commette suddetto reato il compratore che, prima di aver pagato il prezzo pattuito, alieni la merce acquistata, compia su di essa atti che si pongono in contrasto con il riservato diritto di proprietà del venditore o si comporti comunque in modo tale da presumere una sua volontà a tenere il bene oggetto del contratto come proprio. Esaurita la questione circa l'effettiva responsabilità dell'imputato per gli atti compiuti, perfettamente ascrivibili alla fattispecie contestata, la Suprema Corte ha riservato ampio spazio alla subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al pagamento della provvisionale , intervenuta in secondo grado e peggiorativa delle statuizioni del giudice di prime cure. Il riferimento normativo dell' art. 597, comma 3, c.p.p. , che contiene il divieto di reformatio in peius , non sembra precludere una riforma peggiorativa dei benefici di legge come quella disposta dalla Corte d'Appello nel caso in questione, ma limita il divieto alla sola revoca degli stessi. Con soluzione di continuità rispetto ad un orientamento già espresso, la Corte di Cassazione ha considerato il divieto in questione non estendibile analogicamente, nemmeno in bonam partem, in ragione della natura eccezionale del dato normativo, ad ipotesi non espressamente previste come quelle della fattispecie de quo . Il divieto di riforma peggiorativa trova quindi applicazione solo nel caso in cui la Corte di Appello adita revochi il beneficio concesso in primo grado in difetto di appello sul punto della parte pubblica.

Presidente Diotallevi – Relatore Beltrani Ritenuto in fatto 1. P.N. ricorre contro la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Milano in data 05/02/2020 limitatamente alla dichiarazione di responsabilità dell'imputato in ordine al reato di cui all' art. 646 c.p. ed al trattamento sanzionatorio in parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte di appello ha disposto l'assegnazione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, subordinando il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal Tribunale che lo aveva condizionato al risarcimento del danno - che aveva peraltro disposto liquidarsi in separata sede entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza al pagamento della somma assegnata a titolo di provvisionale entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. 1.1. Il ricorrente deduce I - violazione dell' art. 646 c.p. e vizi di motivazione quanto alla dichiarazione di responsabilità H - erronea applicazione della legge penale in relazione alla concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena subordinato al pagamento della provvisionale , con violazione dell' art. 597, comma 3, c.p.p. , in difetto di appello sul punto del P.M. III - vizio di motivazione quanto al trattamento sanzionatorio irrogato, in particolare per mancata esclusione della recidiva e mancata valutazione di prevalenza delle circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti concorrenti. Considerato in diritto Il ricorso, proposto per motivi in parte non consentiti e privi della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. , comma 1, e art. 591 c.p.p. , comma 1, lett. c , in parte infondati, va, nel complesso, rigettato. 1. Il primo motivo non è consentito ed è, al tempo stesso, privo della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. , comma 1, e art. 591 c.p.p. , comma 1, lett. c , perché reitera doglianze già correttamente disattese dalla Corte di appello, con argomentazioni con le quali il ricorrente in concreto non si confronta. 1.1. La difesa del ricorrente contesta le valutazioni operate concordemente dai giudici del merito, offrendone una lettura alternativa, il che costituisce non consentita doglianza di natura fattuale, peraltro fondata su argomentazioni meramente riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici, senza documentare decisivi travisamenti. 1.2. Invero, la Corte di appello ha incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 2 e seguente della sentenza impugnata come evidenziato dalla Corte di appello, i fatti sono del tutto pacifici, alla luce delle risultanze dibattimentali , in quanto sono stati accertati il subentro dell'imputato agli originari titolari del bar in oggetto, arredato con beni di proprietà della […], l'inadempimento da parte dell'imputato dello stipulato contratto di compravendita con riserva di proprietà, la mancata restituzione dei predetti beni alla […], lo sgombero del bar, con asporto dei predetti beni, destinati, per ammissione della stessa moglie dell'imputato, B.F. , all'esercizio di un ulteriore attività commerciale alla stessa B. intestata, per essere poi depositati, alla chiusura di quest'ultima attività, presso un deposito in […]. Gli arredi in questione sarebbero poi stati trattenuti dal proprietario dei locali a seguito del mancato pagamento del canone di locazione pattuito per il deposito . 1.2.1. Nella qualificazione giuridica del fatto accertato, la Corte di appello si è correttamente conformata all'orientamento di questa Corte, che il collegio condivide e ribadisce, secondo il quale, nell'ambito di un contratto di locazione finanziaria o di vendita con riserva di proprietà, fino a quando non si verifica il totale pagamento del prezzo, il locatario o il compratore hanno soltanto il possesso delle cose locate o acquistate, delle quali non possono disporre uti domini, senza una illecita inversione del titolo del possesso e la conseguente responsabilità per il reato di appropriazione indebita. Deve, infatti, ribadirsi che, in presenza della stipulazione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, commette il reato di appropriazione indebita il compratore che, prima di aver pagato interamente il prezzo pattuito, alieni la merce acquistata, ovvero compia sulla stessa atti che si pongano oggettivamente in contrasto con il riservato diritto di proprietà del venditore, o si comporti, comunque, in modo tale da far presumere la volontà di tenere la cosa come propria, ad onta del mancato adempimento dell'obbligazione di versare il prezzo pattuito. Comportamento certamente tenuto, nel caso di specie, dall'imputato, che ha documentalmente palesato l'intenzione di disporre dei beni de quibus come propri, dapprima allontanandosi dal bar arredato con i beni della […], acquistati a rate e con riserva di proprietà, e portando i predetti beni con sé, poi destinandoli all'arredo di altro esercizio commerciale, intestato alla moglie, ed infine depositandoli, alla chiusura anche di quest'ultima attività, presso locali siti in […], dove venivano successivamente trattenuti dal proprietario dei predetti locali, a seguito del mancato pagamento del canone di locazione pattuito per il deposito. La […] è stata tenuta all'oscuro di tutto ciò, e non ha ricevuto il prezzo pattuito, venendo a trovarsi nell'impossibilità di far valere il suo diritto di proprietà. 2. Anche il terzo motivo che va logicamente esaminato con precedenza rispetto al secondo è privo della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. , comma 1, e art. 591 c.p.p. , comma 1, lett. c , per le medesime ragioni. 2.1. La Corte di appello ha, infatti, incensurabilmente valorizzato, a fondamento della contestata dichiarazione di responsabilità, gli elementi indicati a pagg. 3 della sentenza impugnata, ed in particolare i plurimi e specifici precedenti penali dell'imputato, in difetto, peraltro, di elementi congruamente sintomatici, in senso contrario, della necessaria meritevolezza, che nè l'atto di appello, nè il ricorso, indicano convincentemente. 3. Il terzo motivo è infondato. 3.1. La Corte di appello ha disposto l'assegnazione alla parte civile di una somma a titolo di provvisionale immediatamente esecutiva, subordinando, in difetto di appello del P.M., il beneficio della sospensione condizionale della pena già concesso dal Tribunale che lo aveva condizionato al risarcimento del danno che aveva peraltro disposto liquidarsi in separata sede - entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza al pagamento della somma assegnata a titolo di provvisionale entro novanta giorni dal passaggio in giudicato della sentenza. 3.2. Ai sensi dell' art. 597 c.p.p. , comma 3, Quando appellante è il solo imputato, il giudice non può irrogare una pena più grave per specie o quantità, applicare una misura di sicurezza nuova o più grave, prosciogliere l'imputato per una causa meno favorevole di quella enunciata nella sentenza appellata nè revocare benefici, salva la facoltà, entro i limiti indicati nel comma 1, di dare al fatto una definizione giuridica più grave, purché non venga superata la competenza del giudice di primo grado . 3.2.1. Per espressa previsione della citata disposizione, il divieto riguarda la sola revoca dei benefici cionondimeno, un orientamento giurisprudenziale ne ha ampliato la portata fino a ricomprendervi ogni statuizione che renda più difficile la fruizione di un beneficio, ed in particolare del beneficio della sospensione condizionale della pena. Si è, infatti, inizialmente ritenuto che è illegittima, per violazione del divieto della reformatio in peius, la decisione officiosa del giudice di appello di subordinazione del beneficio della sospensione condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo Sez. 3, n. 30557 del 15/07/2011, Di Martino, Rv. 251041 - 01 . E si è successivamente ritenuto che è illegittima, perché peggiorativa per l'imputato ed adottata in violazione dell' art. 597, comma 3, c.p.p. , la statuizione adottata d'ufficio dal giudice di appello, in assenza di impugnazione della parte pubblica sul punto, con la quale il già concesso beneficio della sospensione condizionale sia condizionato al pagamento delle somme dovute per il risarcimento dei danni in favore della parte civile Sez. 2, n. 12789 del 13/02/2020, Vinci, Rv. 279033 - 01 . 3.2.2. A parere di altro orientamento, al contrario, il giudice di appello, pronunciandosi - come nel caso in esame - su impugnazione della sola parte civile, può subordinare la sospensione condizionale al pagamento di una provvisionale, essendo tale istituto funzionale a soddisfare le esigenze di anticipazione della liquidazione del danno in favore della parte civile, causate dalla durata del processo Sez. 5, n. 11738 del 30/01/2020, Crescenzo, Rv. 278929 - 01 . 3.3. A parere del collegio, il primo orientamento non può essere condiviso. 3.3.1. Deve premettersi che è già stata ritenuta illegittima, perché in contrasto con i principi di legalità e tassatività, la subordinazione della sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, nel caso in cui il giudice penale abbia pronunciato condanna generica e demandato al giudice civile la liquidazione del danno, giacché la disposizione di cui all' art. 165 c.p. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà, solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato ovvero abbia assegnato una provvisionale Sez. 5, n. 20502 del 14/01/2019, Mangiapane, Rv. 275529 - 02 questa decisione è citata dal ricorrente, pur non corroborando il proprio assunto, unitamente alla ordinanza della Seconda sezione n. 12798 del 23/01/2020, Mallardo + 1, non mass., irrilevante ai fini della odierna decisione . La statuizione del Tribunale era, quindi, di per sé illegittima. 3.3.2. Ciò premesso, osserva il collegio che, come già sostenuto dalla dottrina, il divieto di reformatio in peius ha carattere eccezionale, il che preclude, di conseguenza, la possibilità di ampliarne l'ambito applicativo per analogia, anche se in bonam partem. Da tale affermazione consegue ulteriormente l'impossibilità di ritenere operante il predetto divieto anche con riferimento alle modalità di applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena invero, l' art. 597 c.p.p. , comma 3, riconduce all'ambito applicativo del predetto divieto, per quanto in questa sede rileva, unicamente la revoca del beneficio , e, pertanto, a tale dato letterale occorre necessariamente limitarsi nel definire l'ambito operativo del divieto, che non ricomprende, quindi, il caso - diverso dalla revoca del beneficio - in cui il giudice d'appello abbia subordinato la sospensione condizionale della pena in senso in ipotesi peggiorativo rispetto a quanto statuito dal primo giudice, ad esempio condizionandola - pur se in origine concessa senza condizionamenti all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall' art. 165 c.p. . 3.3.3. Implicitamente condividendo questa affermazione di principio, la giurisprudenza ha già ritenuto che non viola il divieto della reformatio in peius il giudice di appello che fissi il termine per il pagamento della provvisionale in favore della parte civile, non indicato dal giudice di primo grado che, peraltro, al pagamento della provvisionale aveva subordinato la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena Sez. 2, n. 35351 del 17/09/2010, Rabbia, Rv. 248545 - 01 . 3.3.4. Sempre in argomento, va richiamato il recentissimo orientamento delle Sezioni Unite di questa Corte udienza 23 giugno 2022, notizia di decisione , le quali, chiamate a stabilire se, in caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, qualora non fissato in sentenza, coincida con la data del passaggio in giudicato di quest'ultima o con la scadenza del termine, di cinque o due anni, previsto dall' art. 163 c.p. , hanno deciso che In caso di sospensione condizionale della pena subordinata all'adempimento di un obbligo risarcitorio, il termine entro il quale l'imputato deve provvedere allo stesso, che costituisce elemento essenziale dell'istituto, va fissato dal giudice in sentenza ovvero, in mancanza, dal giudice dell'impugnazione o da quello dell'esecuzione. Qualora il termine non venga in tal modo fissato, lo stesso coincide con la scadenza dei termini di cinque o due anni previsti dall' art. 163 c.p. . 3.4. Deve, quindi, concludersi che il divieto di reformatio in peius previsto dall' art. 597, comma 3, c.p.p. , avendo natura eccezionale, e quindi essendo insuscettibile di analogia, anche se in bonam partem, opera soltanto in relazione alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena in ipotesi disposta dalla Corte di appello in difetto di appello sul punto della parte pubblica, non anche nei casi in cui anche su appello della sola parte civile , la Corte di appello modifichi, in senso in ipotesi peggiorativo, le modalità di applicazione del predetto beneficio, condizionandolo all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall' art. 165 c.p. . 3.4.1. Alle medesime conclusioni dovrebbe, peraltro, giungersi, con specifico riferimento al caso in esame, anche valorizzando il fatto che il primo giudice, in violazione dei principi di legalità e tassatività, aveva subordinato la sospensione condizionale della pena all'obbligo del risarcimento dei danni, pronunciando, al tempo stesso, condanna generica e demandando al giudice civile la liquidazione del danno, giacché la disposizione di cui all' art. 165 c.p. attribuisce al giudice di merito l'esercizio di tale facoltà, solo ove abbia proceduto direttamente alla quantificazione dell'obbligo risarcitorio del condannato, ovvero abbia assegnato una provvisionale. In considerazione di ciò, dovrebbe comunque ritenersi che l'impugnata statuizione della Corte di appello si sia limitata ad integrare doverosamente quella di primo grado, emendando un vizio riguardante un aspetto necessario ed ineliminabile del beneficio come concesso. 3.4.2. Appare, peraltro, evidente, in via ulteriormente consequenziale, che il ricorso pecca in parte qua della necessaria specificità, non indicando convincentemente le ragioni per le quali il beneficio, come conclusivamente concesso dalla sentenza impugnata, risulterebbe condizionato da modalità operative accessorie più gravose di quelle determinate dal Tribunale. 4. Il ricorso, proposto per motivi in parte non consentiti e privi della specificità necessaria ex art. 581 c.p.p. , comma 1, e art. 591 c.p.p. , comma 1, lett. c , in parte infondati, va, quindi, nel complesso, rigettato. 4.1. In considerazione di ciò, il ricorrente, ai sensi dell' art. 616 c.p.p. , va condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.